CASS
Sentenza 12 luglio 2023
Sentenza 12 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2023, n. 30234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30234 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: AF EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/06/2022 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RA OM EL, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. Alessandro Betti che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Siena nei confronti di MA NI in data 18 luglio 2018, in ordine al delitto di danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635, comma 2 n. 3 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 30234 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 23/05/2023 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, vizio della motivazione, per carenza e contraddittorietà, in ordine al giudizio di responsabilità fondato esclusivamente sulle dichiarazioni delle testimoni in ordine a ciò che avevano udito, senza aver osservato direttamente alcuna condotta riferibile all'imputato. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 62, n. 4 cod. pen. e vizio della motivazione, con riguardo al diniego della concessione della circostanza attenuante della tenuità del danno senza alcuna specificazione della misura del danno recato alla porta dell'appartamento danneggiata (in assenza di indicazioni sui costi di riparazione dell'infisso). 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo, nel denunciare i lamentati vizi di carenza e contraddittorietà, risulta in realtà teso esclusivamente ad una rilettura delle prove testimoniali ed ad una differente considerazione della portata delle dichiarazioni rese;
ciò che nel giudizio di legittimità non può trovare cittadinanza essendo precluse alla Corte di Cassazione «la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (così, secondo una giurisprudenza del tutto consolidata, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01). 1.2. Il secondo motivo è evidentemente generico, poiché ipotizza che il danno cagionato non abbia riguardato anche la finestra (dato, invece, accertato dalle sentenze di merito e non contrastato da alcun dato obiettivo) e che il danno sia irrisorio (come richiesto dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità per riconoscere l'invocata circostanza attenuante: Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 0), senza alcun aggancio concreto a dati fattuali (trattandosi di allegazione spettante all'imputato che invoca l'applicazione della circostanza: Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657 - 0). 2 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/5/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RA OM EL, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. Alessandro Betti che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Siena nei confronti di MA NI in data 18 luglio 2018, in ordine al delitto di danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635, comma 2 n. 3 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 30234 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 23/05/2023 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, vizio della motivazione, per carenza e contraddittorietà, in ordine al giudizio di responsabilità fondato esclusivamente sulle dichiarazioni delle testimoni in ordine a ciò che avevano udito, senza aver osservato direttamente alcuna condotta riferibile all'imputato. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 62, n. 4 cod. pen. e vizio della motivazione, con riguardo al diniego della concessione della circostanza attenuante della tenuità del danno senza alcuna specificazione della misura del danno recato alla porta dell'appartamento danneggiata (in assenza di indicazioni sui costi di riparazione dell'infisso). 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo, nel denunciare i lamentati vizi di carenza e contraddittorietà, risulta in realtà teso esclusivamente ad una rilettura delle prove testimoniali ed ad una differente considerazione della portata delle dichiarazioni rese;
ciò che nel giudizio di legittimità non può trovare cittadinanza essendo precluse alla Corte di Cassazione «la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (così, secondo una giurisprudenza del tutto consolidata, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01). 1.2. Il secondo motivo è evidentemente generico, poiché ipotizza che il danno cagionato non abbia riguardato anche la finestra (dato, invece, accertato dalle sentenze di merito e non contrastato da alcun dato obiettivo) e che il danno sia irrisorio (come richiesto dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità per riconoscere l'invocata circostanza attenuante: Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 0), senza alcun aggancio concreto a dati fattuali (trattandosi di allegazione spettante all'imputato che invoca l'applicazione della circostanza: Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657 - 0). 2 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/5/2023