Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/2002, n. 17622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17622 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
176 22 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU REMA Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 2113/00 Dott. Vito GIUSTINIANI Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron. 41473 Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN Rep. 4698 Dott. Michele VARRONE Consigliere Ud. 01/10/02 · Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MADDALENA RAINERI 12, presso lo studio difeso dall'avvocatodell'avvocato SABINO FACCIOLONGO, CARMINE NAPOLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ITALIANA PETROLI SPA;
- intimata - avversO la sentenza n. 1063/99 del Tribunale di SALERNO, Sezione III Civile, emessa il 29/06/99 е 2002 depositata il 27/09/99 (R.G. 885/98); 1835 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 01/10/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 25.3.1997, NT GL conveniva davanti al Giudice di pace di Cava dei Tirre- la S.p.a. Italiana Petroli per sentirla condannare ni risarcimento dei danni conseguenti all'immissione al nel serbatoio dell'autovettura di sua proprietà, pres- so un distributore I.P., di gasolio contenente liquidi estranei, che aveva reso necessarie riparazioni al mo- tore del veicolo per complessive L.
3.032.000. La convenuta resisteva. Il giudice di pace accoglieva la domanda e condan- nava la convenuta al pagamento della somma di L.
3.112.000. Pronunciando sull'appello della S.p.a. Italiana Pe- troli, volto a sollecitare l'integrale riforma della sentenza di primo grado, il Tribunale di Salerno lo accoglieva e rigettava la domanda. Avverso la sentenza l'GL ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L'intimata non ha svolto difese. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c., deduce il ricorrente che il tribunale sareb- be incorso in ultrapetizione, avendo posto a fondamento della decisione punti che non erano stati oggetto di specifica censura da parte dell'appellante. Sostiene che l'appellante si sarebbe limitato a de- nunciare la carenza e contradditorietà dei motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui veniva condannato al pagamento della somma a titolo di risar- cimento, così come richiesta dall'attore, stante il di- fetto di prova in ordine al nesso causale tra la pre- senza di particelle estranee nel carburante e l'entità dei danni dei quali si chiedeva il risarcimento. Afferma che non si evince affatto dall'atto di ap- pello la deduzione, come motivo di gravame, responsabilità dell'appellante, che dell'assenza di nessuna contestazione sull'an debeatur aveva sollevato.
1.1. Il motivo è infondato. Risulta dagli atti, il cui esame diretto è consen- tito a questa S.C. essendo denunciata una violazione di norme processuali, che l'appellante ha chiesto, in in- tegrale riforma della sentenza di primo grado, dichia- rarsi l'appellante non tenuta al risarcimento del danno 3 in favore dell'attore, nella misura indicata dal mede- simo, denunciando l'erroneità della sentenza in base al rilievo che la presenza di impurità nel gasolio non po- teva danneggiare la pompa di iniezione e gli iniettori del carburante. I l tribunale, con incensurabile apprezzamento, ha ritenuto che la censura, nei suindicati termini enun- ciata, concernesse la sussistenza del nesso causale tra la denunciata presenza di particelle estranee nel gaso- lio ed i danni lamentati, ed involgesse quindi il pro- blema della relativa prova. Ora, essendo la censura incentrata sul difetto di prova del nesso causale diretta a contestare in radice la fondatezza della pretesa risarcitoria, e quindi 1'insussistenza della responsabilità dell'appellante, il tribunale, pervenendo al rigetto della domanda a se- guito dell'accoglimento della detta censura, non ha pronunciato oltre i limiti oggettivi dell'impugnazione.
2. Con il secondo motivo, denunciando omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorren- te deduce che erroneamente il tribunale ha ritenuto non provata l'imputabilità del danno alla cattiva qualità del gasolio.
2.1. Il motivo è infondato. Ha considerato il tribunale che l'attore non aveva offerto alcuna seria dimostrazione del suo assunto, ed in particolare non aveva provato quali erano le condi- zioni del gasolio, e conseguentemente del filtro e del serbatoio del carburante dell'auto al momento in cui si era verificato l'inconveniente lamentato;
pur essendo suo onere far constatare al responsabile del distribu- tore della I. P. le dette condizioni, l'attore aveva precipitosamente provveduto a far riparare 1'autovettura, senza preoccuparsi di conservare il ga- solio estratto dal filtro e dal serbatoio affinchè fos- se sottoposta ad accertamento tecnico la sua composi- zione ed individuata l'asserita presenza di non meglio specificati liquidi estranei;
che non soddisfaceva il menzionato onere probatorio la prova orale svolta in primo grado, sia perché recante inammissibili valuta- zioni sulla causa del danno, sia perché insufficiente a provare la denunciata cattiva qualità del gasolio ed il nesso tra la stessa ed i danni alla vettura. Cosi argomentando il tribunale ha fornito una moti- vazione completa, congrua e logica della affermata ca- renza di prova sui presupposti della pretesa risarcito- ria.
3. Il ricorso è rigettato.
4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giu- dizio di cassazione. 5
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 10.10.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE трий IL CANCELLIERE C1 NN Battista DEPOSITATO IN CANC ELLERIA Oggi 11 DIC. 2002 IL CANCELLIERE C1 CE Battista 6