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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2025, n. 38324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38324 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO AT AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano il 04/03/2025 e visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RC NE, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 38324 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 02/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il 22 novembre 2022, la Corte di appello di Milano, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, riformava la sentenza assolutoria resa dal Giudice dell'udienza preliminare di Milano il 27 settembre 2021 e disponeva la condanna di AT AN RO per il reato di corruzione di cui al capo 3, con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., contestata nelle forme della agevolazione mafiosa. La Seconda Sezione di questa Corte, con sentenza n. 3129 del 30/11/2023, dep. 2024, disponeva l'annullamento della condanna, limitatamente a tale circostanza aggravante, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, ferma restando l'affermazione di responsabilità. Con sentenza del 4 marzo 2025, la Corte di appello di Milano ha confermato l'esistenza della contestata aggravante e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre accessori di legge. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo, con due motivi esposti congiuntamente, violazione di legge, nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione. La finalità agevolativa del sodalizio di stampo mafioso è stata ritenuta sulla base di una mera rilettura degli elementi già valutati dalla sentenza rescindente come eccessivamente generici e congetturali. In particolare, la Corte di appello si è limitata a riportare in termini più estesi il propalato del collaboratore Emanuele De Castro, che ha riferito della vicinanza di RO alla locale di 'ndrangheta Legnano Lonate Pozzolo, i cui esponenti "se lo tenevano buono" in ragione della sua notevole disponibilità economica. Da tanto ha desunto che la condotta corruttiva, volta a creare "ingenti profitti" per LE Scavi s.r.l. - impresa a lui riconducibile, secondo il costrutto accusatorio - sia stata altresì finalizzata ad agevolare la consorteria criminale. Per converso, non è dimostrato il presupposto su cui fonda tale costruzione, e cioè che la predetta società fosse solo fittiziamente intestata ad TO RO, figlio del ricorrente, ma in realtà riferibile a quest'ultimo; e vi è un palese salto logico nel ritenere che l'accordo corruttivo rispondesse ad un interesse ulteriore, rispetto a quello, proprio dell'impresa, di proseguire i lavori di scavo evitando il pagamento delle sanzioni irrogate da ANAS, posto che 2 l'accrescimento del patrimonio sociale avrebbe potuto determinare un'agevolazione delle attività della cosca solo in via mediata e indiretta. Da ultimo, deve considerarsi che, con sentenza Sez. 6, n. 21741 del 16/02/21, questa Corte Suprema ha disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza del Tribunale di Milano, confermativa del sequestro preventivo di LE Scavi s.r.I., avendo ritenuto non provato un rapporto di strumentalità fra la società ed il fatto corruttivo per cui si procede, posto che la "mafiosità" di AT AN RO non si traduce automaticamente in "mafiosità" dell'impesa. 3. Il Sostituto Procuratore generale RC NE ha concluso nei termini riportati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. I motivi, che attengono alla ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., declinata nella forma della agevolazione mafiosa, possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi. 3. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01, hanno affermato la natura soggettiva dell'aggravante, in quanto inerente ai motivi a delinquere, con la conseguenza che, ai fini della sua integrazione, si rende necessaria una puntuale verifica dell'elemento psicologico della condotta. In ossequio al principio di offensività, l'intenzione dell'agente deve altresì presentare - nella prospettiva del SS CO - una connotazione di carattere oggettivo, come si era già ritenuto per l'aggravante della finalità di terrorismo, sul rilievo che gli aspetti intenzionali si pongono «quali misuratori della specifica offensività, e quali garanzie di un ordinamento che, per necessità costituzionale, deve rimanere distante dai modelli del diritto penale dell'intenzione e del tipo d'autore» (Sez. 6, n. 28009 del 15/05/2014, Alberto, Rv. 260077). Dunque, quel che è necessario verificare perché possa ritenersi integrata l'aggravante agevolativa, come sancito dalle Sezioni Unite, è il dolo specifico o intenzionale che sorregge la condotta (in almeno uno dei partecipi, nel caso di reato concorsuale, e con comunicazione al concorrente che, pur non animato da 3 tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe); e deve tenersi presente che, pur non essendo necessario che tale finalità sia esclusiva - perché plurimi possono essere gli stimoli all'azione - non possono rilevare, quale finalità della condotta, gli effetti solo mediati e indiretti di essa. 4. La pronuncia rescindente della Seconda Sezione di questa Corte, facendo applicazione di tali direttrici esegetiche, ha valutato eccessivamente generica e congetturale l'affermazione dei Giudici di merito secondo cui RO avrebbe inteso conseguire, oltre al vantaggio per l'impresa di famiglia, anche un vantaggio per l'associazione mafiosa, per il sol fatto che questa contava essenzialmente sulle sue risorse economiche;
e ha ritenuto che occorresse esplicitare, in sede di rinvio, gli elementi di fatto da cui desumere che la società LE scavi s.r.l. fosse gestita con la specifica finalità di avvantaggiare le attività del sodalizio mafioso ed allo scopo di rafforzare il controllo sul territorio dell'associazione. 5. Così ricostruito il perimetro del devolutum, si osserva che la Corte di merito, in sede di rinvio, ha posto l'accento in primis sull'accertamento con sentenza in giudicato (c.d. Krimisa 1) della partecipazione di RO alla locale di 'ndrangheta, quale uomo di fiducia del vertice RI EL, e, quindi, sul suo essere a disposizione del clan - esclusivamente - per le sue notevoli disponibilità economiche, posto che il predetto EL e AT MA a lui si interessavano perché, "quando avevano bisogno, gli chiedevano soldi". Con riferimento alla condotta corruttiva - consistita nella promessa di dazione di un escavatore al funzionario dell'ANAS DO AR, in cambio dell'annullamento dei verbali di accertamento di infrazione relativi alla esecuzione di lavori di movimento terra non autorizzati e della omissione di ulteriori attività di vigilanza - la Corte di appello ha poi valorizzato, tra gli elementi di fatto che dovrebbero suffragarne la finalità di agevolazione del clan: il contenuto della pattuizione, avendo RO rappresentato al proprio interlocutore i suoi legami con la locale di ‘ndrangheta imperante sul territorio;
la positiva incidenza di tale accordo sul patrimonio aziendale, attraverso un risparmio di spesa, conseguente all'annullamento delle sanzioni patrimoniali, e l'incremento del suo valore, con l'acquisizione dei profitti che sarebbero derivati dal completamento dei lavori non autorizzati. Sul punto, la motivazione evidenzia aspetti già valutati insufficienti dalla sentenza rescindente e, comunque, non univocamente significativi, atteso che: 4 a) il riferimento del ricorrente al sodalizio ben poteva essere volto a calmierare il corrispettivo della corruzione, piuttosto che a individuarne il beneficiario;
b) non tutte le attività imprenditoriali riferibili ad un imprenditore affiliato possono ritenersi dirette ad avvantaggiare la consorteria alla quale egli aderisce. 6. Venendo all'ulteriore presupposto, ritenuto dirimente ai fini del riconoscimento della aggravante, la sentenza di rinvio desume la effettiva riferibilità al ricorrente della società di cui il figlio TO era legale rappresentatore essenzialmente dal propalato del collaboratore di giustizia ("Valle Scavi è intestata al figlio, la figlia, o forse la nipote, per evitare sequestri") e dal riscontro ad esse offerto dai colloqui telefonici (il n. 1645 del 13 aprile 2019, in cui TO RO sollecitava l'immediato intervento del padre, AT AN RO, presso il cantiere, essendo giunto sul posto il tecnico accertatore di ANAS e il n. 539 (non ne è indicata la data) da cui si evince che TO RO non era a conoscenza della mancanza dei permessi per l'effettuazione dei lavori, mentre lo era il padre). 7. Anche a voler ritenere che tali elementi denotino, in termini di qualificata probabilità, l'esercizio di fatto da parte del ricorrente di un effettivo potere di gestione dell'impresa, tanto non vale a suffragare la finalità del patto corruttivo ad agevolare la locale di 'ndrangheta. Questa Corte, con la sentenza Sez. 6, n. 21741 del 16/02/2021 - richiamata dalla difesa dell'imputato -, pronunciando sul ricorso proposto da LE Scavi s.r.l. avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano, confermativa del sequestro preventivo, impeditivo e finalizzato alla confisca, del patrimonio aziendale, in relazione ai delitti di corruzione propria e di associazione a delinquere di stampo mafioso ascritti al ricorrente, aveva disposto l'annullamento de vincolo coercitivo con rinvio, ritenendo non essere dimostrato che la società detta sia uno schermo interpositivo funzionale all'operatività dell'organizzazione criminosa di cui RO era partecipe. Si è osservato, in quella decisione, come non fosse affatto provato un rapporto di strumentalità fra la società e l'isolato fatto corruttivo, posto che la mafiosità dell'uomo non si traduce automaticamente in mafiosità dell'azienda. In particolare, non era affatto emerso, dalle risultanze investigative: a) se e per quali ragioni LE Scavi s.r.l. dovesse considerarsi strutturalmente un'impresa mafiosa ossia un'impresa controllata dal sodalizio mafioso;
b) con quali sostanze l'impresa fosse stata costituita e quale fosse la consistenza della sua attività; c) quale fosse la correlazione fra la società e il sodalizio e quale il 5 nesso fra i beni e l'intero patrimonio aziendale sequestrato e la condotta di partecipazione ascritta a RO. 8. Alla luce di quanto precede, ritiene il CO che la sentenza impugnata abbia certamente rivisitato il compendio istruttorio in una prospettiva globale e in termini più approfonditi, senza tuttavia superare gli automatismi valutativi e le criticità rilevate dalla pronuncia rescindente e dal pronunciamento di questa Sezione, in relazione alle attività di LE Scavi s.r.l. L'impegno motivazionale profuso nella pronuncia rescissoria non ha permesso di superare il salto logico tra la ritenuta gestione della società da parte del ricorrente - di cui non è provato che fosse una impresa mafiosa, nell'accezione sopra precisata - e la finalità agevolativa del sodalizio, essendosi al riguardo enfatizzati effetti solo indiretti e mediati della condotta corruttiva. Tali lacune, in prospettiva, non appaiono suscettibili di essere colmate in esito ad un ulteriore rinvio. 9. Si impone, di conseguenza, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti dell'imputato, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1, con conseguente eliminazione dell'aumento sanzionatorio disposto a tale titolo. La pena viene pertanto ad essere rideterminata nella misura di anni quattro di reclusione. Dovendosi poi rivalutare, in ragione del ridimensionato disvalore della condotta, le pene accessorie, va confermata la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, perché già comminata nella misura minima, mentre appare congrua l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione disposta per un periodo pari alla durata della pena principale, nella misura in cui essa è stata ridotta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento alla aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. che elimina, rideterminando la pena complessiva nei confronti di RO AT AN in complessivi anni quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque nonché dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo pari alla durata della pena principale. 6 Così deciso in Roma il 2 ottobre 2025 Il Giudice estensore Il Pr side te
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RC NE, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 38324 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 02/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il 22 novembre 2022, la Corte di appello di Milano, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, riformava la sentenza assolutoria resa dal Giudice dell'udienza preliminare di Milano il 27 settembre 2021 e disponeva la condanna di AT AN RO per il reato di corruzione di cui al capo 3, con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., contestata nelle forme della agevolazione mafiosa. La Seconda Sezione di questa Corte, con sentenza n. 3129 del 30/11/2023, dep. 2024, disponeva l'annullamento della condanna, limitatamente a tale circostanza aggravante, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, ferma restando l'affermazione di responsabilità. Con sentenza del 4 marzo 2025, la Corte di appello di Milano ha confermato l'esistenza della contestata aggravante e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre accessori di legge. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo, con due motivi esposti congiuntamente, violazione di legge, nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione. La finalità agevolativa del sodalizio di stampo mafioso è stata ritenuta sulla base di una mera rilettura degli elementi già valutati dalla sentenza rescindente come eccessivamente generici e congetturali. In particolare, la Corte di appello si è limitata a riportare in termini più estesi il propalato del collaboratore Emanuele De Castro, che ha riferito della vicinanza di RO alla locale di 'ndrangheta Legnano Lonate Pozzolo, i cui esponenti "se lo tenevano buono" in ragione della sua notevole disponibilità economica. Da tanto ha desunto che la condotta corruttiva, volta a creare "ingenti profitti" per LE Scavi s.r.l. - impresa a lui riconducibile, secondo il costrutto accusatorio - sia stata altresì finalizzata ad agevolare la consorteria criminale. Per converso, non è dimostrato il presupposto su cui fonda tale costruzione, e cioè che la predetta società fosse solo fittiziamente intestata ad TO RO, figlio del ricorrente, ma in realtà riferibile a quest'ultimo; e vi è un palese salto logico nel ritenere che l'accordo corruttivo rispondesse ad un interesse ulteriore, rispetto a quello, proprio dell'impresa, di proseguire i lavori di scavo evitando il pagamento delle sanzioni irrogate da ANAS, posto che 2 l'accrescimento del patrimonio sociale avrebbe potuto determinare un'agevolazione delle attività della cosca solo in via mediata e indiretta. Da ultimo, deve considerarsi che, con sentenza Sez. 6, n. 21741 del 16/02/21, questa Corte Suprema ha disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza del Tribunale di Milano, confermativa del sequestro preventivo di LE Scavi s.r.I., avendo ritenuto non provato un rapporto di strumentalità fra la società ed il fatto corruttivo per cui si procede, posto che la "mafiosità" di AT AN RO non si traduce automaticamente in "mafiosità" dell'impesa. 3. Il Sostituto Procuratore generale RC NE ha concluso nei termini riportati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. I motivi, che attengono alla ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., declinata nella forma della agevolazione mafiosa, possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi. 3. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01, hanno affermato la natura soggettiva dell'aggravante, in quanto inerente ai motivi a delinquere, con la conseguenza che, ai fini della sua integrazione, si rende necessaria una puntuale verifica dell'elemento psicologico della condotta. In ossequio al principio di offensività, l'intenzione dell'agente deve altresì presentare - nella prospettiva del SS CO - una connotazione di carattere oggettivo, come si era già ritenuto per l'aggravante della finalità di terrorismo, sul rilievo che gli aspetti intenzionali si pongono «quali misuratori della specifica offensività, e quali garanzie di un ordinamento che, per necessità costituzionale, deve rimanere distante dai modelli del diritto penale dell'intenzione e del tipo d'autore» (Sez. 6, n. 28009 del 15/05/2014, Alberto, Rv. 260077). Dunque, quel che è necessario verificare perché possa ritenersi integrata l'aggravante agevolativa, come sancito dalle Sezioni Unite, è il dolo specifico o intenzionale che sorregge la condotta (in almeno uno dei partecipi, nel caso di reato concorsuale, e con comunicazione al concorrente che, pur non animato da 3 tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe); e deve tenersi presente che, pur non essendo necessario che tale finalità sia esclusiva - perché plurimi possono essere gli stimoli all'azione - non possono rilevare, quale finalità della condotta, gli effetti solo mediati e indiretti di essa. 4. La pronuncia rescindente della Seconda Sezione di questa Corte, facendo applicazione di tali direttrici esegetiche, ha valutato eccessivamente generica e congetturale l'affermazione dei Giudici di merito secondo cui RO avrebbe inteso conseguire, oltre al vantaggio per l'impresa di famiglia, anche un vantaggio per l'associazione mafiosa, per il sol fatto che questa contava essenzialmente sulle sue risorse economiche;
e ha ritenuto che occorresse esplicitare, in sede di rinvio, gli elementi di fatto da cui desumere che la società LE scavi s.r.l. fosse gestita con la specifica finalità di avvantaggiare le attività del sodalizio mafioso ed allo scopo di rafforzare il controllo sul territorio dell'associazione. 5. Così ricostruito il perimetro del devolutum, si osserva che la Corte di merito, in sede di rinvio, ha posto l'accento in primis sull'accertamento con sentenza in giudicato (c.d. Krimisa 1) della partecipazione di RO alla locale di 'ndrangheta, quale uomo di fiducia del vertice RI EL, e, quindi, sul suo essere a disposizione del clan - esclusivamente - per le sue notevoli disponibilità economiche, posto che il predetto EL e AT MA a lui si interessavano perché, "quando avevano bisogno, gli chiedevano soldi". Con riferimento alla condotta corruttiva - consistita nella promessa di dazione di un escavatore al funzionario dell'ANAS DO AR, in cambio dell'annullamento dei verbali di accertamento di infrazione relativi alla esecuzione di lavori di movimento terra non autorizzati e della omissione di ulteriori attività di vigilanza - la Corte di appello ha poi valorizzato, tra gli elementi di fatto che dovrebbero suffragarne la finalità di agevolazione del clan: il contenuto della pattuizione, avendo RO rappresentato al proprio interlocutore i suoi legami con la locale di ‘ndrangheta imperante sul territorio;
la positiva incidenza di tale accordo sul patrimonio aziendale, attraverso un risparmio di spesa, conseguente all'annullamento delle sanzioni patrimoniali, e l'incremento del suo valore, con l'acquisizione dei profitti che sarebbero derivati dal completamento dei lavori non autorizzati. Sul punto, la motivazione evidenzia aspetti già valutati insufficienti dalla sentenza rescindente e, comunque, non univocamente significativi, atteso che: 4 a) il riferimento del ricorrente al sodalizio ben poteva essere volto a calmierare il corrispettivo della corruzione, piuttosto che a individuarne il beneficiario;
b) non tutte le attività imprenditoriali riferibili ad un imprenditore affiliato possono ritenersi dirette ad avvantaggiare la consorteria alla quale egli aderisce. 6. Venendo all'ulteriore presupposto, ritenuto dirimente ai fini del riconoscimento della aggravante, la sentenza di rinvio desume la effettiva riferibilità al ricorrente della società di cui il figlio TO era legale rappresentatore essenzialmente dal propalato del collaboratore di giustizia ("Valle Scavi è intestata al figlio, la figlia, o forse la nipote, per evitare sequestri") e dal riscontro ad esse offerto dai colloqui telefonici (il n. 1645 del 13 aprile 2019, in cui TO RO sollecitava l'immediato intervento del padre, AT AN RO, presso il cantiere, essendo giunto sul posto il tecnico accertatore di ANAS e il n. 539 (non ne è indicata la data) da cui si evince che TO RO non era a conoscenza della mancanza dei permessi per l'effettuazione dei lavori, mentre lo era il padre). 7. Anche a voler ritenere che tali elementi denotino, in termini di qualificata probabilità, l'esercizio di fatto da parte del ricorrente di un effettivo potere di gestione dell'impresa, tanto non vale a suffragare la finalità del patto corruttivo ad agevolare la locale di 'ndrangheta. Questa Corte, con la sentenza Sez. 6, n. 21741 del 16/02/2021 - richiamata dalla difesa dell'imputato -, pronunciando sul ricorso proposto da LE Scavi s.r.l. avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano, confermativa del sequestro preventivo, impeditivo e finalizzato alla confisca, del patrimonio aziendale, in relazione ai delitti di corruzione propria e di associazione a delinquere di stampo mafioso ascritti al ricorrente, aveva disposto l'annullamento de vincolo coercitivo con rinvio, ritenendo non essere dimostrato che la società detta sia uno schermo interpositivo funzionale all'operatività dell'organizzazione criminosa di cui RO era partecipe. Si è osservato, in quella decisione, come non fosse affatto provato un rapporto di strumentalità fra la società e l'isolato fatto corruttivo, posto che la mafiosità dell'uomo non si traduce automaticamente in mafiosità dell'azienda. In particolare, non era affatto emerso, dalle risultanze investigative: a) se e per quali ragioni LE Scavi s.r.l. dovesse considerarsi strutturalmente un'impresa mafiosa ossia un'impresa controllata dal sodalizio mafioso;
b) con quali sostanze l'impresa fosse stata costituita e quale fosse la consistenza della sua attività; c) quale fosse la correlazione fra la società e il sodalizio e quale il 5 nesso fra i beni e l'intero patrimonio aziendale sequestrato e la condotta di partecipazione ascritta a RO. 8. Alla luce di quanto precede, ritiene il CO che la sentenza impugnata abbia certamente rivisitato il compendio istruttorio in una prospettiva globale e in termini più approfonditi, senza tuttavia superare gli automatismi valutativi e le criticità rilevate dalla pronuncia rescindente e dal pronunciamento di questa Sezione, in relazione alle attività di LE Scavi s.r.l. L'impegno motivazionale profuso nella pronuncia rescissoria non ha permesso di superare il salto logico tra la ritenuta gestione della società da parte del ricorrente - di cui non è provato che fosse una impresa mafiosa, nell'accezione sopra precisata - e la finalità agevolativa del sodalizio, essendosi al riguardo enfatizzati effetti solo indiretti e mediati della condotta corruttiva. Tali lacune, in prospettiva, non appaiono suscettibili di essere colmate in esito ad un ulteriore rinvio. 9. Si impone, di conseguenza, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti dell'imputato, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1, con conseguente eliminazione dell'aumento sanzionatorio disposto a tale titolo. La pena viene pertanto ad essere rideterminata nella misura di anni quattro di reclusione. Dovendosi poi rivalutare, in ragione del ridimensionato disvalore della condotta, le pene accessorie, va confermata la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, perché già comminata nella misura minima, mentre appare congrua l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione disposta per un periodo pari alla durata della pena principale, nella misura in cui essa è stata ridotta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento alla aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. che elimina, rideterminando la pena complessiva nei confronti di RO AT AN in complessivi anni quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque nonché dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo pari alla durata della pena principale. 6 Così deciso in Roma il 2 ottobre 2025 Il Giudice estensore Il Pr side te