Sentenza 14 maggio 2014
Massime • 1
In materia di termini processuali stabiliti a giorni, la proroga prevista dall'art. 172, comma terzo, cod. proc. pen. con riferimento ai giorni festivi riguarda esclusivamente la scadenza dei termini stessi e non anche l'inizio della loro decorrenza, che dunque non è prorogata di diritto nell'ipotesi in cui il primo giorno sia festivo. (Fattispecie, in tema di appello, in cui il primo giorno di decorrenza del termine per proporre impugnazione era festivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2014, n. 24277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24277 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 14/05/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1061
Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 34141/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OU SI DJ, n. in Togo il 27.12.1983, rappresentato e assistito dall'avv. Marino Paolo;
avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di L'Aquila, n. 250/2013 in data 01.03.2013;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale Dott. Fraticelli Mario che, in data 21.02.2014, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti per l'ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 01.03.2013, la Corte d'Appello di L'Aquila dichiarava inammissibile la dichiarazione di appello proposta dal difensore di BO SI DJ in data 31.10.2012 in quanto ritenuta tardiva ed ordinava l'esecuzione della sentenza n. 731/12 emessa dal Tribunale di Pescara in composizione collegiale in data 03.05.2012 e depositata in cancelleria in data 09.07.2012 nel termine di novanta giorni precedentemente assegnato. Riteneva la Corte territoriale che, essendo il termine per la redazione della sentenza di cui all'art. 544 c.p.p. non soggetto alla sospensione nel periodo feriale, ne conseguiva che, ove lo stesso fosse venuto a scadenza in detto periodo, l'ulteriore termine per proporre impugnazione cominciava a decorrere dalla fine del periodo di sospensione: nella specie, il dies a quo decorreva dal 16.12.2012 e, correlativamente, il termine di quarantacinque giorni per proporre appello (art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c), ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 2,
lett. c), andava a spirare il 30.10.2012, con conseguente tardività della proposta impugnazione depositata in cancelleria in data 31.10.2012 e, come tale, inammissibile ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).
2. Avverso detta ordinanza veniva proposto dalla difesa di BO SI DJ che lamentava violazione dell'art. 591 c.p.p., per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità o di decadenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c).
In particolare, evidenziava il ricorrente che:
- in data 03.05.2012 era stata pronunciata dal Tribunale di Pescara la sentenza n. 731/2012, con motivazione riservata in giorni novanta e depositata in cancelleria in data 09.07.2012;
- avverso detta sentenza, la difesa dell'imputato aveva presentato dichiarazione di appello datata 29.10.2012, depositata in cancelleria in data 31.10.2012;
- la Corte d'Appello di L'Aquila aveva ritenuto l'impugnazione proposta fuori termine ritenendo che lo stesso fosse scaduto il 30.10.2012, omettendo peraltro di considerare che il tempo utile per il deposito dei motivi di appello, in virtù della sospensione per il periodo feriale, decorreva dal 17.09.2012, in quanto il primo giorno utile (16.09.2012) era festivo: da qui la necessità di considerare la scadenza del termine in data 31.10.2012, data nella quale l'appello era stato presentato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e, come tale, immeritevole di accoglimento.
4. Come è noto, non è soggetto alla disciplina della sospensione il termine entro il quale il giudice deve redigere la motivazione della sentenza a norma dell'art. 544 c.p.p., comma 2, e il deposito della sentenza, in periodo feriale e nel prescritto termine fissato dalla legge o dal giudice, tiene luogo di notifica per il pubblico ministero e per gli imputati non contumaci: pertanto, da tale scadenza, in base al meccanismo automatico del nuovo codice di rito, inizia a decorrere il termine di impugnazione assegnato alle parti, che è però soggetto a sospensione in periodo feriale (Cass., Sez. Un. m. 7478 del 19/06/1996, dep. 24/07/1996, Giacomini): nella fattispecie il termine di quarantacinque giorni per proporre appello (art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c) iniziava a decorrere dal 16.09.2012 - rimanendo irrilevante a questi fini la data festiva della scadenza - ed andava necessariamente a scadenza il 30.10.2012. Invero, trattandosi di stabilire soltanto se, in materia di termini processuali stabiliti a giorni, la proroga di diritto, in caso di scadenza in giorno festivo, al giorno successivo riguardi anche l'inizio della decorrenza, la questione non giustifica incertezza alcuna. L'art. 172 c.p.p., comma 3, dispone che "il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo". La disposizione - tassativa nel dato letterale - nega implicitamente ogni rilievo all'ipotesi che i giorni festivi vengano a cadere all'inizio o durante il decorso del termine: salva, ovviamente, diversa previsione normativa che si ponga come lex specialis rispetto alla regola generale (come, ad esempio, quella di cui all'art. 477 c.p.p., comma 2). Nè fra termine iniziale e termine finale è predicabile identità di situazioni o è spendibile analogia di ratio. La disposizione assicura che, allorché sono fissati dei termini per il compimento di uno specifico atto, o per lo svolgimento di una data attività, "l'interessato possa svolgere l'attività sottoposta a termine anche nell'ultimo giorno utile" (Corte cost., ord. n. 80 del 1967). Ma solo al perfezionamento dell'esistenza giuridica dell'atto, che normalmente si realizza con deposito, ricezione, verbalizzazione o ratifica del funzionario addetto all'ufficio, è indispensabile che il termine non cada in giorno in cui gli uffici sono chiusi;
non all'eventuale attività di studio, preparazione, compilazione. Sul punto appaiono d'altronde concordi dottrina e risalente e consolidata giurisprudenza (cfr., in relazione all'analoga disposizione recata dall'art. 180 del 1930, Cass., Sez. 4, n. 2523 del 17/10/1969, Pardini, Rv. 113386; Cass., Sez. 5, n. 873 del 03/03/1971, Micheluzzi, Rv. 117940; Cass., Sez. 2, n. 1385, 03/12/1984, dep. 1985, Annessi, Rv. 167824; Cass., Sez. 2, n. 274 del 25/01/1984, Di Staso, Rv. 163027, e in relazione al codice vigente, tra molte neppure massimate, v. Cass., Sez. 6, n. 28290 del 03/06/2003, Baldassarre, Rv. 226354). In conclusione, la proroga di diritto del giorno di scadenza non riguarda dunque il giorno d'inizio, così come non riguarda i giorni intermedi.
5. Alla presente pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 maggio 2014. Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2014