CASS
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentario • 1
- 1. Trattenimento dei migranti: non basta richiamare la sentenza della Corte costituzionale, per l'annullamento servono prove concrete (Cass. Pen. n. 1064/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 gennaio 2026
Massima Trattenimento amministrativo – Art. 14 T.U. immigrazione – Art. 6 d.lgs. 142/2015 – Libertà personale – Controllo giudiziario – Sentenza Corte cost. n. 96/2025 – Obbligo di motivazione In materia di trattenimento dello straniero, la sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 2025 non determina una riespansione automatica del diritto alla libertà personale né consente al giudice della convalida di disapplicare la misura sulla base di valutazioni astratte o meramente logiche; il diniego di convalida deve fondarsi su un'analisi rigorosa e puntuale del compendio informativo, con specifico confronto con gli elementi posti a base del provvedimento dell'autorità amministrativa, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - CA SE RA AE AG AN AR VO - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da Ministero dell’Interno - Questura di IA nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX avverso il decreto emesso il 27 novembre 2025 dalla Corte di appello di IA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serao D'Aquino, che ha chiesto l’annullamento del decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di IA, come da requisitoria scritta;
sentite le conclusioni dell'avv. Ilia Massarelli, che si associa alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale. RITENUTO IN FATTO Occorre premettere che XXXXXXXXXXXX faceva ingresso nel territorio italiano il 27 maggio 2018, attraverso l’Hotspot per migranti di Augusta, sotto la falsa identità di ME Doumbia. Successivamente, il 21 giugno 2018, XXXXXXXXXXXX formalizzava una domanda di asilo allo Stato italiano, a seguito della quale gli veniva concessa la protezione sussidiaria. La protezione sussidiaria riconosciuta ad XXXXXXXXXXXX veniva revocata con provvedimento della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo del 31 maggio 2025, sulla base di una pluralità di elementi, tra i quali l’uso sistematico di generalità false;
la commissione di numerosi reati;
la condanna definitiva, riportata il 21 giugno 2021, per i delitti di furto aggravato e falsa attestazione;
la segnalazione del ricorrente, da parte del Sistema Informativo Schengen, come soggetto pericoloso per l’ordine pubblico;
l’assenza di legami lavorativi o familiari stabili nel territorio italiano. Alla revoca della protezione sussidiaria concessa ad XXXXXXXXXXXX faceva seguito un primo provvedimento di trattenimento, disposto dal Questore di Bergamo il 19 novembre 2025, ex art. 6, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, che la Corte di appello di IA non convalidava con decreto del 21 novembre 2025. Il Questore di Bergamo, quindi, con decreto del 24 novembre 2025, emetteva un secondo provvedimento di trattenimento di XXXXXXXXXXXX, disposto ai sensi dell’art. 6, Penale Sent. Sez. 1 Num. 1064 Anno 2026 Presidente: AN GI Relatore: ON LE Data Udienza: 09/01/2026 comma 2, lett. b), c) e d), d.lgs. n. 142 del 2015, n. 142, che, anche in questo caso, la Corte di appello di IA non convalidava con decreto del 27 novembre 2025. Quest’ultimo decreto veniva giustificato dalla Corte di appello di IA alla luce dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale 2 luglio 2025, n. 96, che imponevano un controllo rigoroso dei presupposti del provvedimento di trattenimento di un cittadino straniero, ritenuti insussistenti. Nel caso di specie, l’insussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento adottato dal Questore di Bergamo il 24 novembre 2025 derivava dalle condizioni di “fragilità psico-fisica” di XXXXXX e dalla circostanza che il precedente trattenimento non era stati convalidato, con decreto del 21 novembre 2025, sulla base dello stesso compendio informativo.
2. Avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di IA il 27 novembre 2025 l’Avvocatura generale dello Stato di IA proponeva ricorso per cassazione, articolando tre censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, 14 T.U. imm., 13 Cost., 23, 27, 30 legge 11 marzo 1953, n. 87, conseguente all’erronea applicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 96 del 2025, che aveva concretizzato, in capo alla Corte di appello di IA, un eccesso di potere giurisdizionale. Si deduceva, in proposito, che il provvedimento con cui non era stato convalidato il decreto di trattenimento emesso dal Questore di Bergamo il 24 novembre 2025 si fondava su un’interpretazione erronea dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 2025, che non comportavano una riespansione del diritto alla libertà personale del trattenuto. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 6, comma 2, lett. b), c) e d) d.lgs. n. 142 del 2015, 13, comma 4-bis, e 14 comma 1, T.U. imm., conseguente alla ritenuta insussistenza del pericolo di fuga di XXXXXX, sul quale il decreto del Questore di Bergamo del 24 novembre 2025 si era soffermato diffusamente, richiamando una pluralità di elementi, con cui la Corte di appello di IA non si era confrontata, a fronte della loro evidente decisività. Con il terzo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, conseguente al fatto che la Corte di appello di IA aveva affermato l’assenza di autonomia tra i due decreti di trattenimento – emessi dal Questore di Bergamo nelle date del 19 e del 24 novembre 2025 –, che non consentivano di ritenere socialmente pericoloso XXXXXX, senza considerare che le due misure erano fondate su presupposti differenti. Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento del decreto impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dall’Avvocatura generale dello Stato di IA è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Osserva il Collegio che la sentenza della Corte Costituzionale n. 96 del 2025, pur riconoscendo le criticità dell’art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), derivanti dalle modalità con cui veniva disposto il trattenimento dei migranti presso i centri di permanenza e assistenza per i rimpatri, dichiarava inammissibili le questioni di legittimità sollevate. La Corte costituzionale, al contempo, rivolgeva un monito al legislatore italiano, auspicando l’introduzione di «una disciplina compiuta che detti, in astratto e in generale per tutti i soggetti trattenuti, contenuti e modalità delimitativi della discrezionalità dell’amministrazione, in maniera che il trattenimento degli stranieri assicuri il rispetto dei 2 diritti fondamentali e della dignità della persona senza discriminazioni». Si ribadiva, in questo modo, che, ferme restando le problematicità applicative evidenziate, spettava «al legislatore adottare una disciplina che assicuri un’adeguata base legale alle enunciate istanze, tanto più urgente in considerazione della centralità della libertà personale nel disegno costituzionale» (sent. n. 96 del 2025, cit.). A queste indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello di IA si conformava, affermando a pagina 6 del provvedimento impugnato, che nella «situazione interpretativa venutasi a creare e in attesa del necessario intervento legislativo, deve essere particolarmente pregnante e approfondita la valutazione del giudice della convalida, che deve anzitutto verificare quanto la assenza di una disciplina sui modi del trattenimento incida negativamente, nel caso concreto all’esame, su diritti fondamentali della persona trattenuta».
3. In questa cornice, la Corte di appello di IA evidenziava che la non convalida del decreto emesso dal Questore di Bergamo il 24 novembre 2025 si giustificava alla luce del fatto che dal compendio informativo, richiamato a pagina 8, emergeva, in capo ad XXXXXXXXXXXX, una «attuale problematica di verosimile dipendenza da abuso di sostanze, con conseguente frequenti alterazioni psichiche, meritevole di approfondimento e presa in carico». Tuttavia, tali conclusioni appaiono contraddette dal compendio processuale, non tenendo conto del fatto che XXXXXX, prima dell’ingresso nel Centro di permanenza e assistenza per i rimpatri “Brunelleschi” di Torino, veniva sottoposto a una visita medica, dal cui referto, redatto il 24 novembre 2025, richiamato a pagina 2 del ricorso in esame, emergeva che il trattenuto era vigile, collaborante e non presentava «evidenze di patologia che rendono incompatibile l’ingresso e la permanenza in comunità ristrette e si rileva l’assenza di patologie cronico degenerative o di tipo psichiatrico». Ne discende che, sulle condizioni di salute di XXXXXXXXXXXX, che rappresentavano un profilo controverso ma decisivo, l’obbligo motivazionale della Corte di appello di IA doveva essere assolto in modo stringente e penetrante, mediante un percorso argomentativo congruo, non riscontrabile nel caso di specie. Attraverso tale percorso occorreva dare conto dei criteri di valutazione applicati per valutare lo stato di salute di XXXXXX e della loro rispondenza a parametri clinici consolidati, rispetto ai quali non appare sufficiente l’esclusivo ricorso ad argomentazioni di natura logica, non sorrette da un’adeguata piattaforma conoscitiva. In questo contesto, le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di IA sulla pericolosità sociale di XXXXXXXXXXXX, appaiono contrastanti con gli elementi di giudizio su cui risulta fondato il provvedimento del Questore di Bergamo del 24 novembre 2025, che avrebbe imposto una diversa valutazione del compendio informativo. Occorreva, pertanto, fare riferimento, oltre che alle verifiche mediche richiamate, che andavano correttamente valutate, ai numerosi procedimenti penali, attualmente pendenti nei confronti del cittadino straniero;
alla condanna definitiva, riportata da XXXXXX il 21 giugno 2021, per i delitti di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e falsa attestazione a pubblico ufficiale;
al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo il 23 novembre 2025; all’avviso orale emesso dal Questore di Bergamo nei confronti del migrante il 24 novembre 2025. 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con cui la Corte di appello di IA non convalidava il decreto di trattenimento emesso dal Questore di Bergamo il 24 novembre 2025 nei confronti di XXXXXXXXXXXX. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Così è deciso, 09/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LE ON GI AN IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serao D'Aquino, che ha chiesto l’annullamento del decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di IA, come da requisitoria scritta;
sentite le conclusioni dell'avv. Ilia Massarelli, che si associa alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale. RITENUTO IN FATTO Occorre premettere che XXXXXXXXXXXX faceva ingresso nel territorio italiano il 27 maggio 2018, attraverso l’Hotspot per migranti di Augusta, sotto la falsa identità di ME Doumbia. Successivamente, il 21 giugno 2018, XXXXXXXXXXXX formalizzava una domanda di asilo allo Stato italiano, a seguito della quale gli veniva concessa la protezione sussidiaria. La protezione sussidiaria riconosciuta ad XXXXXXXXXXXX veniva revocata con provvedimento della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo del 31 maggio 2025, sulla base di una pluralità di elementi, tra i quali l’uso sistematico di generalità false;
la commissione di numerosi reati;
la condanna definitiva, riportata il 21 giugno 2021, per i delitti di furto aggravato e falsa attestazione;
la segnalazione del ricorrente, da parte del Sistema Informativo Schengen, come soggetto pericoloso per l’ordine pubblico;
l’assenza di legami lavorativi o familiari stabili nel territorio italiano. Alla revoca della protezione sussidiaria concessa ad XXXXXXXXXXXX faceva seguito un primo provvedimento di trattenimento, disposto dal Questore di Bergamo il 19 novembre 2025, ex art. 6, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, che la Corte di appello di IA non convalidava con decreto del 21 novembre 2025. Il Questore di Bergamo, quindi, con decreto del 24 novembre 2025, emetteva un secondo provvedimento di trattenimento di XXXXXXXXXXXX, disposto ai sensi dell’art. 6, Penale Sent. Sez. 1 Num. 1064 Anno 2026 Presidente: AN GI Relatore: ON LE Data Udienza: 09/01/2026 comma 2, lett. b), c) e d), d.lgs. n. 142 del 2015, n. 142, che, anche in questo caso, la Corte di appello di IA non convalidava con decreto del 27 novembre 2025. Quest’ultimo decreto veniva giustificato dalla Corte di appello di IA alla luce dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale 2 luglio 2025, n. 96, che imponevano un controllo rigoroso dei presupposti del provvedimento di trattenimento di un cittadino straniero, ritenuti insussistenti. Nel caso di specie, l’insussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento adottato dal Questore di Bergamo il 24 novembre 2025 derivava dalle condizioni di “fragilità psico-fisica” di XXXXXX e dalla circostanza che il precedente trattenimento non era stati convalidato, con decreto del 21 novembre 2025, sulla base dello stesso compendio informativo.
2. Avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di IA il 27 novembre 2025 l’Avvocatura generale dello Stato di IA proponeva ricorso per cassazione, articolando tre censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, 14 T.U. imm., 13 Cost., 23, 27, 30 legge 11 marzo 1953, n. 87, conseguente all’erronea applicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 96 del 2025, che aveva concretizzato, in capo alla Corte di appello di IA, un eccesso di potere giurisdizionale. Si deduceva, in proposito, che il provvedimento con cui non era stato convalidato il decreto di trattenimento emesso dal Questore di Bergamo il 24 novembre 2025 si fondava su un’interpretazione erronea dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 2025, che non comportavano una riespansione del diritto alla libertà personale del trattenuto. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 6, comma 2, lett. b), c) e d) d.lgs. n. 142 del 2015, 13, comma 4-bis, e 14 comma 1, T.U. imm., conseguente alla ritenuta insussistenza del pericolo di fuga di XXXXXX, sul quale il decreto del Questore di Bergamo del 24 novembre 2025 si era soffermato diffusamente, richiamando una pluralità di elementi, con cui la Corte di appello di IA non si era confrontata, a fronte della loro evidente decisività. Con il terzo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, conseguente al fatto che la Corte di appello di IA aveva affermato l’assenza di autonomia tra i due decreti di trattenimento – emessi dal Questore di Bergamo nelle date del 19 e del 24 novembre 2025 –, che non consentivano di ritenere socialmente pericoloso XXXXXX, senza considerare che le due misure erano fondate su presupposti differenti. Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento del decreto impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dall’Avvocatura generale dello Stato di IA è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Osserva il Collegio che la sentenza della Corte Costituzionale n. 96 del 2025, pur riconoscendo le criticità dell’art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), derivanti dalle modalità con cui veniva disposto il trattenimento dei migranti presso i centri di permanenza e assistenza per i rimpatri, dichiarava inammissibili le questioni di legittimità sollevate. La Corte costituzionale, al contempo, rivolgeva un monito al legislatore italiano, auspicando l’introduzione di «una disciplina compiuta che detti, in astratto e in generale per tutti i soggetti trattenuti, contenuti e modalità delimitativi della discrezionalità dell’amministrazione, in maniera che il trattenimento degli stranieri assicuri il rispetto dei 2 diritti fondamentali e della dignità della persona senza discriminazioni». Si ribadiva, in questo modo, che, ferme restando le problematicità applicative evidenziate, spettava «al legislatore adottare una disciplina che assicuri un’adeguata base legale alle enunciate istanze, tanto più urgente in considerazione della centralità della libertà personale nel disegno costituzionale» (sent. n. 96 del 2025, cit.). A queste indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello di IA si conformava, affermando a pagina 6 del provvedimento impugnato, che nella «situazione interpretativa venutasi a creare e in attesa del necessario intervento legislativo, deve essere particolarmente pregnante e approfondita la valutazione del giudice della convalida, che deve anzitutto verificare quanto la assenza di una disciplina sui modi del trattenimento incida negativamente, nel caso concreto all’esame, su diritti fondamentali della persona trattenuta».
3. In questa cornice, la Corte di appello di IA evidenziava che la non convalida del decreto emesso dal Questore di Bergamo il 24 novembre 2025 si giustificava alla luce del fatto che dal compendio informativo, richiamato a pagina 8, emergeva, in capo ad XXXXXXXXXXXX, una «attuale problematica di verosimile dipendenza da abuso di sostanze, con conseguente frequenti alterazioni psichiche, meritevole di approfondimento e presa in carico». Tuttavia, tali conclusioni appaiono contraddette dal compendio processuale, non tenendo conto del fatto che XXXXXX, prima dell’ingresso nel Centro di permanenza e assistenza per i rimpatri “Brunelleschi” di Torino, veniva sottoposto a una visita medica, dal cui referto, redatto il 24 novembre 2025, richiamato a pagina 2 del ricorso in esame, emergeva che il trattenuto era vigile, collaborante e non presentava «evidenze di patologia che rendono incompatibile l’ingresso e la permanenza in comunità ristrette e si rileva l’assenza di patologie cronico degenerative o di tipo psichiatrico». Ne discende che, sulle condizioni di salute di XXXXXXXXXXXX, che rappresentavano un profilo controverso ma decisivo, l’obbligo motivazionale della Corte di appello di IA doveva essere assolto in modo stringente e penetrante, mediante un percorso argomentativo congruo, non riscontrabile nel caso di specie. Attraverso tale percorso occorreva dare conto dei criteri di valutazione applicati per valutare lo stato di salute di XXXXXX e della loro rispondenza a parametri clinici consolidati, rispetto ai quali non appare sufficiente l’esclusivo ricorso ad argomentazioni di natura logica, non sorrette da un’adeguata piattaforma conoscitiva. In questo contesto, le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di IA sulla pericolosità sociale di XXXXXXXXXXXX, appaiono contrastanti con gli elementi di giudizio su cui risulta fondato il provvedimento del Questore di Bergamo del 24 novembre 2025, che avrebbe imposto una diversa valutazione del compendio informativo. Occorreva, pertanto, fare riferimento, oltre che alle verifiche mediche richiamate, che andavano correttamente valutate, ai numerosi procedimenti penali, attualmente pendenti nei confronti del cittadino straniero;
alla condanna definitiva, riportata da XXXXXX il 21 giugno 2021, per i delitti di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e falsa attestazione a pubblico ufficiale;
al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo il 23 novembre 2025; all’avviso orale emesso dal Questore di Bergamo nei confronti del migrante il 24 novembre 2025. 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con cui la Corte di appello di IA non convalidava il decreto di trattenimento emesso dal Questore di Bergamo il 24 novembre 2025 nei confronti di XXXXXXXXXXXX. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Così è deciso, 09/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LE ON GI AN IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4