Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 1064
CASS
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge in riferimento agli artt. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, 14 T.U. imm., 13 Cost., 23, 27, 30 legge 11 marzo 1953, n. 87

    La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, annullando senza rinvio il provvedimento impugnato. La Corte ha evidenziato che la Corte di appello di IA non ha motivato in modo stringente e penetrante sulle condizioni di salute del trattenuto, nonostante fossero un profilo controverso ma decisivo. Ha inoltre ritenuto che le conclusioni sulla pericolosità sociale fossero contrastanti con gli elementi di giudizio su cui si fondava il provvedimento del Questore di Bergamo, che imponevano una diversa valutazione del compendio informativo, considerando anche i procedimenti penali pendenti, la condanna definitiva, il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e l’avviso orale.

  • Accolto
    Violazione di legge in riferimento agli artt. 6, comma 2, lett. b), c) e d) d.lgs. n. 142 del 2015, 13, comma 4-bis, e 14 comma 1, T.U. imm.

    La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, annullando senza rinvio il provvedimento impugnato. La Corte ha evidenziato che la Corte di appello di IA non ha motivato in modo stringente e penetrante sulle condizioni di salute del trattenuto, nonostante fossero un profilo controverso ma decisivo. Ha inoltre ritenuto che le conclusioni sulla pericolosità sociale fossero contrastanti con gli elementi di giudizio su cui si fondava il provvedimento del Questore di Bergamo, che imponevano una diversa valutazione del compendio informativo, considerando anche i procedimenti penali pendenti, la condanna definitiva, il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e l’avviso orale.

  • Accolto
    Violazione di legge in riferimento all’art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015

    La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, annullando senza rinvio il provvedimento impugnato. La Corte ha evidenziato che la Corte di appello di IA non ha motivato in modo stringente e penetrante sulle condizioni di salute del trattenuto, nonostante fossero un profilo controverso ma decisivo. Ha inoltre ritenuto che le conclusioni sulla pericolosità sociale fossero contrastanti con gli elementi di giudizio su cui si fondava il provvedimento del Questore di Bergamo, che imponevano una diversa valutazione del compendio informativo, considerando anche i procedimenti penali pendenti, la condanna definitiva, il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e l’avviso orale.

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Commentario1

  • 1Trattenimento dei migranti: non basta richiamare la sentenza della Corte costituzionale, per l'annullamento servono prove concrete (Cass. Pen. n. 1064/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 gennaio 2026

    Massima Trattenimento amministrativo – Art. 14 T.U. immigrazione – Art. 6 d.lgs. 142/2015 – Libertà personale – Controllo giudiziario – Sentenza Corte cost. n. 96/2025 – Obbligo di motivazione In materia di trattenimento dello straniero, la sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 2025 non determina una riespansione automatica del diritto alla libertà personale né consente al giudice della convalida di disapplicare la misura sulla base di valutazioni astratte o meramente logiche; il diniego di convalida deve fondarsi su un'analisi rigorosa e puntuale del compendio informativo, con specifico confronto con gli elementi posti a base del provvedimento dell'autorità amministrativa, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 1064
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1064
Data del deposito : 12 gennaio 2026

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