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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/07/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2470/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 2470/2025 V.G. posta in decisione il
15/07/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] (avv. Elisa Pelella)
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] (avv. Elisa Pelella)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
08/06/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Carpi (MO) in data
28.09.2013, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune al n. 61, p. 2, serie A, anno 2013; preso atto che l'udienza del 03/07/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Carpi (MO) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, con impegno alla massima collaborazione tra loro per tutto quel che concerne i figli minori;
2. la casa coniugale sita in Cervia (RA), alla via Amedeo Modigliani 2A, concessa in usufrutto al signor verrà assegnata al medesimo. La signora con l'accordo del Parte_2 Pt_1 signor trasferirà invece la propria residenza unitamente a quella dei figli minori Parte_2 in via Dei Garofani n. 6 in Cervia, in un immobile concessole in locazione, con canone mensile pari ad euro 700,00;
3. i figli minori verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa e residenza presso la madre e tempi di permanenza paritari tra le parti. e Per_1 trascorreranno quindi 2/3 giorni infrasettimanali con il padre, da concordarsi Per_2 preventivamente tra le parti e i fine settimana saranno alternati. Fermo restando quanto sopra stabilito, i genitori sono d'accordo a che la predetta calendarizzazione possa comunque essere modificata di comune accordo tra gli stessi, in considerazione dei propri impegni extralavorativi o lavorativi e dei bisogni e desideri dei minori;
4. I minori resteranno inoltre con ciascun genitore per due settimane, anche consecutive, durante le vacanze estive. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dai genitori con e in maniera alternata ogni anno;
Per_1 Per_2
5. A partire dall'uscita della signora dalla casa familiare di via Modigliani in Cervia, Pt_1 il signor verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_2 Pt_1 figli, la somma mensile complessiva di € 500,00 (cinquecento/00); detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente ricorso e dovrà essere corrisposto fino a quando i figli non avranno raggiunto l'autosufficienza economica, entro il giorno quindici di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla signora Pt_1
6. le spese straordinarie - così come individuate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di
Ravenna, approvato nel luglio 2015 da intendersi qui espressamente richiamato e ritrascritto
- saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
7. l'assegno unico e universale verrà interamente percepito dalla signora Pt_1
8. con l'adempimento di quanto sopra, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni e qualsivoglia rapporto economico intercorso fra gli stessi e di non aver null'altro a pretendere, l'uno verso l'altro in ordine alla pregressa vita coniugale.”
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 16.07.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 2470/2025 V.G. posta in decisione il
15/07/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] (avv. Elisa Pelella)
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] (avv. Elisa Pelella)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
08/06/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Carpi (MO) in data
28.09.2013, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune al n. 61, p. 2, serie A, anno 2013; preso atto che l'udienza del 03/07/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Carpi (MO) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, con impegno alla massima collaborazione tra loro per tutto quel che concerne i figli minori;
2. la casa coniugale sita in Cervia (RA), alla via Amedeo Modigliani 2A, concessa in usufrutto al signor verrà assegnata al medesimo. La signora con l'accordo del Parte_2 Pt_1 signor trasferirà invece la propria residenza unitamente a quella dei figli minori Parte_2 in via Dei Garofani n. 6 in Cervia, in un immobile concessole in locazione, con canone mensile pari ad euro 700,00;
3. i figli minori verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa e residenza presso la madre e tempi di permanenza paritari tra le parti. e Per_1 trascorreranno quindi 2/3 giorni infrasettimanali con il padre, da concordarsi Per_2 preventivamente tra le parti e i fine settimana saranno alternati. Fermo restando quanto sopra stabilito, i genitori sono d'accordo a che la predetta calendarizzazione possa comunque essere modificata di comune accordo tra gli stessi, in considerazione dei propri impegni extralavorativi o lavorativi e dei bisogni e desideri dei minori;
4. I minori resteranno inoltre con ciascun genitore per due settimane, anche consecutive, durante le vacanze estive. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dai genitori con e in maniera alternata ogni anno;
Per_1 Per_2
5. A partire dall'uscita della signora dalla casa familiare di via Modigliani in Cervia, Pt_1 il signor verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_2 Pt_1 figli, la somma mensile complessiva di € 500,00 (cinquecento/00); detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente ricorso e dovrà essere corrisposto fino a quando i figli non avranno raggiunto l'autosufficienza economica, entro il giorno quindici di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla signora Pt_1
6. le spese straordinarie - così come individuate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di
Ravenna, approvato nel luglio 2015 da intendersi qui espressamente richiamato e ritrascritto
- saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
7. l'assegno unico e universale verrà interamente percepito dalla signora Pt_1
8. con l'adempimento di quanto sopra, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni e qualsivoglia rapporto economico intercorso fra gli stessi e di non aver null'altro a pretendere, l'uno verso l'altro in ordine alla pregressa vita coniugale.”
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 16.07.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè