Cass. pen., sez. III, sentenza 23/04/2009, n. 25500
CASS
Sentenza 23 aprile 2009

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Il giudice dell'appello cautelare che, confermando l'incompetenza territoriale del giudice richiesto di emettere la misura, ravvisi tuttavia la sussistenza del requisito dell'urgenza e, conseguentemente, proceda ad adottare la misura coercitiva personale, è tenuto a trasmettere contestualmente gli atti al giudice competente in applicazione dell'art. 27 cod. proc. pen.. (La Corte, in applicazione di detto principio, ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata onde il giudice di rinvio provvedesse alla trasmissione degli atti al giudice competente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/04/2009, n. 25500
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25500
    Data del deposito : 23 aprile 2009

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