Sentenza 23 aprile 2009
Massime • 1
Il giudice dell'appello cautelare che, confermando l'incompetenza territoriale del giudice richiesto di emettere la misura, ravvisi tuttavia la sussistenza del requisito dell'urgenza e, conseguentemente, proceda ad adottare la misura coercitiva personale, è tenuto a trasmettere contestualmente gli atti al giudice competente in applicazione dell'art. 27 cod. proc. pen.. (La Corte, in applicazione di detto principio, ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata onde il giudice di rinvio provvedesse alla trasmissione degli atti al giudice competente).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/04/2009, n. 25500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25500 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2009 |
Testo completo
massiman I
2550 25500 /09 K 630 7 N. 1581/2009 Reg. Gen. C N. Sent.
C.C. del 23.4.2009
A REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott. Pierluigi Onorato 66 Ciro Petti Consigliere 64 Alfredo Teresi
Alfredo Maria Lombardi
Santi Gazzara
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Filippo Caccamo, difensore di fiducia di SL IM, n. in Albania il 7.11.1982, avverso l'ordinanza in data 4.11.2008 del Tribunale di Catanzaro, con la quale è stata applicata all'SL la misura cautelare della custodia in carcere quale indagato del reato: b) di cui agli art. 81 cpv. c.p. e 3, comma primo n. 4 e 8, della L. n. 75/58.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Filippo Caccamo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell'appello del P.M. avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Castrovillari in data 23.5.2008, ha applicato a SL
IM la misura cautelare della custodia in carcere quale indagato del reato: b) di cui agli art. 81 cpv. c.p. e 3, comma primo n. 4 e 8, della L. n. 75/58.
L'ordinanza impugnata, per quanto interessa ai fini del giudizio di legittimità, ha confermato la ве statuizione del G.I.P. in ordine alla incompetenza del Tribunale di Castrovillari con riferimento al reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione oggetto di indagini e carico dell'SL, per essere detto reato di competenza di altro Tribunale;
ha tuttavia ritenuto sussistente l'urgenza di
emettere la misura coercitiva richiesta nei confronti dell'indagato, nonostante il tempo decorso dalla commissione dei fatti, costituendo lo sfruttamento della prostituzione per l'SL un sistema abituale di vita.
Il Tribunale della libertà ha, quindi, ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza del reato oggetto di indagine, desunti dalle risultanze di numerose intercettazioni telefoniche, nonché sussistenti le esigenze cautelari connesse ai pericoli di reiterazione criminosa e di fuga.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 291, comma secondo, 22 e 27 c.p.p.. "
Si deduce, in sintesi, che il tribunale della libertà, una volta confermata la statuizione del G.I.P. di
Castrovillari in ordine alla incompetenza territoriale di quel giudice, non poteva procedere al riesame del merito della vicenda cautelare, ma doveva limitarsi a disporre la restituzione degli atti al P.M. per la loro trasmissione al giudice competente.
Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 310, comma secondo, 292, comma secondo, 273 c.p.p. e 24 della Costituzione, nonché la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento.
Si osserva che in sede di riesame, e a maggior ragione in sede di appello del libertate, il Tribunale non può sostituire nuove e diverse esigenze cautelari a quelle indicate nella richiesta del P.M.; che tale richiesta faceva riferimento esclusivamente alla esigenza di cui all'art. 274, primo comma lett.
c), c.p.p., sicché il Tribunale della libertà non avrebbe potuto ritenere sussistente anche l'esigenza di cui alla lett. b) di detto articolo senza violare l'ambito del devoluto in sede di appello ex art. 310, comma secondo, c.p.p..
Si osserva, poi, che non vi è alcuna coincidenza tra la condotta dell'SL oggetto di valutazione nell'ordinanza impugnata, da cui sono stati desunti i gravi indizi di colpevolezza, e quella ipotizzata nel capo di imputazione.
Si deduce, in particolare, che nessuna delle donne menzionate nel capo di imputazione, di cui asseritamente è stata favorita o sfruttata la prostituzione, risulta avere mai avuto contatti diretti con l'SL, sicché nella specie manca il requisito della gravità indiziaria con riferimento al concorso dell'indagato nel reato di cui all'art. 3 della L. n. 75/58. Sul punto - si osserva - si deve tener conto che il G.I.P. aveva escluso l'esistenza del reato associativo, con decisione confermata dal
Tribunale, mentre neppure emergono dalle risultanze delle indagini esaminate nell'ordinanza impugnata elementi indiziari del concorso dell'SL con gli altri soggetti in relazione a specifiche attività di sfruttamento della prostituzione addebitate a questi ultimi nel capo di imputazione.
In conclusione, si osserva che non vi è alcuna coincidenza tra le condotte valutate nell'ordinanza impugnata, che, in ipotesi, potrebbero integrare anche altre fattispecie criminose, oltre quelle
2 oggetto di contestazione nel capo di imputazione, con conseguente violazione del diritto di difesa dell'indagato.
Con l'ultimo mezzo di annullamento si denuncia la violazione dell'art. 291, comma secondo, c.p.p.
e vizi della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alla sussistenza delle ragioni di urgenza.
Premessa l'eccezione di illegittimità della ritenuta esigenza cautelare di cui all'art. 274, primo comma lett. b), c.p.p., si osserva che, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza, il ricorrente non è affatto irreperibile, essendo regolarmente residente nel comune di Fermignano, ove svolge attività lavorativa alle dipendenze di una ditta di costruzioni.
Si censura inoltre la valutazione afferente al pericolo di reiterazione criminosa, facendosi rilevare che i fatti oggetto di indagine sono risalenti nel tempo e che l'indagato è immune da precedenti penali o da pregiudizi penali successivi alla condotta contestata.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che di seguito vengono precisate.
E' stato già osservato da questa Suprema Corte che il potere di disporre una misura cautelare da parte del giudice incompetente, per qualsiasi causa, è del tutto eccezionale, in quanto legittimo solo se sussiste l'improrogabile necessità di salvaguardare le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., che impongono l'adozione immediata e provvisoria della misura. (cfr. sez. un. 25.10.1994 n. 19, De
Lorenzo, RV 199393).
L'esercizio di tale potere, pertanto, è indefettibilmente connesso con la necessità che la sussistenza ' del presupposti che legittimano l'adozione della misura cautelare, sia con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari, sia sottoposta a verifica, entro il termine di venti giorni, da parte del giudice competente, al quale devono essere immediatamente trasmessi gli atti ai sensi dell'art. 27 c.p.p..
E' stato, infatti, osservato da questa Corte, sia pure con riferimento a fattispecie diversa da quella in esame, che "Il giudice dell'impugnazione (nella specie il Tribunale della libertà sull'appello proprio dall'imputato avverso l'ordinanza del g.i.p. reiettiva della richiesta di revoca della misura coercitiva) è tenuto a rilevare l'originaria incompetenza per territorio, non rilevata dal g.i.p. che ha disposto la misura, ma, in caso di annullamento della misura cautelare per mancanza dei requisiti dell'urgenza richiesti dall'art. 27 c.p.p., non ha l'obbligo di trasmettere gli atti al giudice competente, sussistente invece solo nel caso in cui la misura venga disposta, bensì deve restituirli al P.M.." (sez. I, 23.2.2006 n. 16475, P.M. in proc. Aulicino, RV 234088)
E' evidente, pertanto, che nella diversa ipotesi in cui sia di giudice di appello, una volta accertata la incompetenza del tribunale, ad emettere la misura cautelare, per la ritenuta sussistenza delle ragioni di urgenza che ne giustificano l'adozione, detto giudice deve immediatamente disporre la trasmissione degli atti al giudice competente, affinché quest'ultimo possa esercitare il doveroso la controllo della legittimità della misura che la legge gli attribuisce.
3 Invero, è altresì evidente che la mancata trasmissione degli atti al giudice competente, che non sia stata effettuata contestualmente all'adozione della misura cautelare, determina una sorta di abnorme definitività del provvedimento provvisorio emesso dal giudice incompetente per carenza di operatività del disposto di cui all'art. 27 c.p.p., stante il mancato decorso del termine di venti giorni legato proprio alla trasmissione degli atti al giudice competente.
Solo per completezza di esame va, peraltro, osservato che il giudice di appello, stante l'effetto pienamente devolutivo dell'impugnazione, ricorrendone i presupposti è competente ad emettere in via provvisoria la misura cautelare, ai sensi dell'art. 291, comma secondo, c.p.p., così come il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, con la conseguente infondatezza del primo motivo di gravame nella parte in cui riguarda tale punto.
Ciò precisato, si rileva che l'ordinanza del tribunale della libertà, in accoglimento della impugnazione del P.M., ha disposto nei confronti dell'SL la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui al capo b) dell'imputazione e, pur avendo dichiarato la incompetenza del G.I.P. del Tribunale di Castrovillari, ha disposto la restituzione degli atti al P.M. presso detto Tribunale e non la trasmissione dei medesimi atti al giudice competente.
Sicché la valutazione della legittimità della misura cautelare è stata sottratta alla cognizione del giudice competente, da esercitarsi entro il termine di cui all'art. 27 c.p.p.. La impugnata ordinanza deve essere, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro perché provveda alla trasmissione degli atti al giudice competente ai sensi ed effetti di cui all'art. 27 c.p.p..
L'annullamento dell'impugnato provvedimento per la ragione precisata si palesa assorbente degli ulteriori motivi di gravame formulati in ricorso.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23.4.2009.
IL PRESIDENTE
Pumizicuous IL CONSIGLIERE RELATORE вер п иа
IL CANCELLIERE
SUPREMA DEPOSITATA IN CANCELLERIA
E
T
R
O
1 8 GIU. 2009
C
NOIZ IL CANCELLIERE C1 (Paolo Mensurati) -