TRIB
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/02/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 173/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 173/2020 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. BISCEGLIE ALDO e Parte_1 dall'Avv. BISCEGLIE SIMONA FABIANA, giusta procura in atti;
attrice contro
, in Controparte_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GIULIO SCAPATO, giusta procura in atti;
convenuto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 17.2.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 il impugnando la delibera assembleare del 28.6.2019 Controparte_1 per: 1) omessa tempestiva convocazione, pervenutale successivamente all'assemblea condominiale;
2) omessa trasmissione dell'avviso di convocazione a tutti i condomini;
3) convocazione dell'assemblea in prima seduta ad orario impossibile;
4) carenza del quorum deliberativo e costitutivo. Ha dunque concluso chiedendo di dichiarare la nullità dell'impugnata delibera;
vinte le spese.
pagina 1 di 4 Si è costituito il , che ha contestato ogni avversa difesa siccome CP_1 infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto della domanda. Il tutto con vittoria delle spese di lite. Istruita in via esclusivamente documentale, la causa è pervenuta all'udienza del 17.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
La domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata. Quanto alla mancata tempestiva convocazione dell'assemblea condominiale, risulta dagli atti di causa che l'assemblea condominiale era stata convocata, in prima convocazione, per il giorno 27.6.2019 e, in seconda convocazione, per il giorno
28.6.2019.
Risulta altresì, mediante visura di Poste italiane non contestata, che la convocazione è stata spedita in data 18.6.2019 e che il giorno 19.6.2019, a seguito di tentativo di consegna non riuscito, è stato rilascio un avviso di giacenza. La missiva è stata poi ritirata in data 3.7.2019. Ai sensi dell'art. 66, co. 3, disp. att. cod. civ., l'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione, previsto dall'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. nel testo vigente “ratione temporis”, quale atto unilaterale recettizio, sia, non solo, inviato, ma anche ricevuto nel termine ivi stabilito di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo alla riunione dell'assemblea in prima convocazione” (cfr. Cass. n. 24041/2020). “In tema di condominio, l'avviso di convocazione dell'assemblea, ex art. 66 disp. att. c.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”), è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, ex CP_1 art. 1335 c.c., con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro” (cfr. Cass. n. 23396/2017). Pertanto, stante la natura di atto unilaterale recettizio dell'avviso di convocazione, si ritiene che sia ad esso applicabile il combinato disposto di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ., secondo cui gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati, e si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Essendo provato, da incontestate risultanze documentali, che in data 19.6.2019 è stato rilasciato l'avviso di giacenza e che a partire da tale data la comunicazione è rimasta giacente presso l'ufficio postale (da cui parte attrice solo in data 3.7.2019 ha pagina 2 di 4 provveduto al ritiro), si deve concludere che la convocazione si è efficacemente perfezionata in tale data (19.6.2019), con la conseguenza che essa deve ritenersi tempestiva rispetto alla data della prima convocazione (27.6.2019), non avendo tra l'altro l'attrice né provato né prima ancora richiesto di provare di non aver potuto avere notizia della convocazione medesima per causa a sé non imputabile. È infondato anche il motivo di impugnazione con cui l'attrice si duole (per vero del tutto genericamente) della mancata convocazione di tutti i condomini. Deve infatti escludersi la legittimazione ad impugnare, ai sensi dell'art. 1137 c.c., la delibera condominiale da parte del condomino assente, il quale faccia valere il vizio di annullabilità per difetto dell'avviso di convocazione dell'assemblea, quando esso sia relativo ad altro condomino, in quanto si tratta di un vizio che non lo riguarda direttamente, inerendo alla altrui sfera giuridica (cfr. Cass. 9082/2014; cfr. anche Cass. 8520/2017 secondo cui “in tema di impugnazione delle deliberazioni delle assemblee condominiali, l'omessa convocazione di un condomino costituisce motivo di annullamento, e non di nullità, delle deliberazioni assunte dall'assemblea. Trova, dunque, applicazione in materia l'art. 1441 c.c., secondo il quale l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge. Ne consegue che il condomino convocato non è legittimato ad impugnare la delibera per la omessa convocazione di altri condomini”). Tale orientamento, peraltro condiviso dalla dottrina, appare conforme ad una interpretazione evolutiva della norma, dovendo qui sottolinearsi che con la L. n. 220 del 2012 (modifiche alla disciplina del condominio negli edifici) è stato previsto che in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto la deliberazione assembleare è annullabile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati (art. 20, che ha così modificato l'art. 66 disp. att. c.c.) Pertanto, nella specie l'attrice – assente all'assemblea per la quale, come si è detto, aveva ricevuto regolare avviso di convocazione – non è legittimata a fare valere il difetto di convocazione relativo ad altri condomini.
Va poi rigettato il motivo di impugnazione con cui l'attrice lamenta l'invalidità della delibera perché l'assemblea è stata convocata, in prima seduta, in orario impossibile
(alle ore 23:00 del 27.6.2019).
Sul punto, è sufficiente osservare: a) che ora e luogo di convocazione dell'assemblea sono nella discrezionalità dell'amministratore; b) che è prassi diffusissima per non dire unanime quella di disporre la prima convocazione in modo tale da non favorire la partecipazione dei condomini.
Deve al riguardo richiamarsi Cass. 697/2000 per la quale “è prassi generale, fondata su una tacita intesa tra i condomini, dettata da evidenti ragioni pratiche, quale la scarsa partecipazione alle assemblee condominiali e la conseguente notevole difficoltà nel raggiungimento delle maggioranze numeriche e di valore prescritte dal primo e dal secondo comma dell'art. 1136 c.c., fissare le assemblee di prima convocazione in orari impossibili, che non consentano l'effettivo svolgimento delle riunioni, e così sostanzialmente tenere le sole assemblee di seconda convocazione, che pertanto rimangono tali ai fini del computo delle relative maggioranze”. pagina 3 di 4 Ne discende che la prima convocazione dell'assemblea in orario notturno non può di per sé valere come causa di invalidità della delibera successivamente adottata. Infatti, in mancanza di una norma che disponga il contrario, non esistono limiti di orario alla convocazione di un'assemblea condominiale;
né la fissazione dell'assemblea in ora notturna può ritenersi completamente preclusiva della possibilità di parteciparvi.
Pertanto, non sono applicabili, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della validità delle delibere adottate in seconda convocazione, allorché, in prima, l'assemblea stessa sia andata deserta a causa dell'orario notturno, le maggioranze richieste dall'art. 1136 c.c. con riferimento alla validità delle deliberazioni adottate in prima convocazione.
Va parimenti disatteso il motivo inerente la denunciata violazione del quorum costitutivo e deliberativo previsto dall'art. 1136 co. 3 c.c. Tale norma prescrive: “l'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione
è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio”. Nella specie, risulta dal verbale agli atti che l'assemblea si è riunita in seconda convocazione il 28.6.2019 con la partecipazione di n. 140 condomini su 267, che rappresentavano un valore complessivo pari a 515,88 millesimi, nel rispetto dei quorum prescritti dall'art. 1136 c.c.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda va dunque rigettata. Le spese dite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014, applicati sul valore della domanda, come indicato in citazione, i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) RIGETTA la domanda;
b) CONDANNA l'attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 18.2.2025
Il Giudice
Antonella Cea
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 173/2020 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. BISCEGLIE ALDO e Parte_1 dall'Avv. BISCEGLIE SIMONA FABIANA, giusta procura in atti;
attrice contro
, in Controparte_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GIULIO SCAPATO, giusta procura in atti;
convenuto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 17.2.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 il impugnando la delibera assembleare del 28.6.2019 Controparte_1 per: 1) omessa tempestiva convocazione, pervenutale successivamente all'assemblea condominiale;
2) omessa trasmissione dell'avviso di convocazione a tutti i condomini;
3) convocazione dell'assemblea in prima seduta ad orario impossibile;
4) carenza del quorum deliberativo e costitutivo. Ha dunque concluso chiedendo di dichiarare la nullità dell'impugnata delibera;
vinte le spese.
pagina 1 di 4 Si è costituito il , che ha contestato ogni avversa difesa siccome CP_1 infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto della domanda. Il tutto con vittoria delle spese di lite. Istruita in via esclusivamente documentale, la causa è pervenuta all'udienza del 17.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
La domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata. Quanto alla mancata tempestiva convocazione dell'assemblea condominiale, risulta dagli atti di causa che l'assemblea condominiale era stata convocata, in prima convocazione, per il giorno 27.6.2019 e, in seconda convocazione, per il giorno
28.6.2019.
Risulta altresì, mediante visura di Poste italiane non contestata, che la convocazione è stata spedita in data 18.6.2019 e che il giorno 19.6.2019, a seguito di tentativo di consegna non riuscito, è stato rilascio un avviso di giacenza. La missiva è stata poi ritirata in data 3.7.2019. Ai sensi dell'art. 66, co. 3, disp. att. cod. civ., l'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione, previsto dall'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. nel testo vigente “ratione temporis”, quale atto unilaterale recettizio, sia, non solo, inviato, ma anche ricevuto nel termine ivi stabilito di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo alla riunione dell'assemblea in prima convocazione” (cfr. Cass. n. 24041/2020). “In tema di condominio, l'avviso di convocazione dell'assemblea, ex art. 66 disp. att. c.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”), è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, ex CP_1 art. 1335 c.c., con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro” (cfr. Cass. n. 23396/2017). Pertanto, stante la natura di atto unilaterale recettizio dell'avviso di convocazione, si ritiene che sia ad esso applicabile il combinato disposto di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ., secondo cui gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati, e si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Essendo provato, da incontestate risultanze documentali, che in data 19.6.2019 è stato rilasciato l'avviso di giacenza e che a partire da tale data la comunicazione è rimasta giacente presso l'ufficio postale (da cui parte attrice solo in data 3.7.2019 ha pagina 2 di 4 provveduto al ritiro), si deve concludere che la convocazione si è efficacemente perfezionata in tale data (19.6.2019), con la conseguenza che essa deve ritenersi tempestiva rispetto alla data della prima convocazione (27.6.2019), non avendo tra l'altro l'attrice né provato né prima ancora richiesto di provare di non aver potuto avere notizia della convocazione medesima per causa a sé non imputabile. È infondato anche il motivo di impugnazione con cui l'attrice si duole (per vero del tutto genericamente) della mancata convocazione di tutti i condomini. Deve infatti escludersi la legittimazione ad impugnare, ai sensi dell'art. 1137 c.c., la delibera condominiale da parte del condomino assente, il quale faccia valere il vizio di annullabilità per difetto dell'avviso di convocazione dell'assemblea, quando esso sia relativo ad altro condomino, in quanto si tratta di un vizio che non lo riguarda direttamente, inerendo alla altrui sfera giuridica (cfr. Cass. 9082/2014; cfr. anche Cass. 8520/2017 secondo cui “in tema di impugnazione delle deliberazioni delle assemblee condominiali, l'omessa convocazione di un condomino costituisce motivo di annullamento, e non di nullità, delle deliberazioni assunte dall'assemblea. Trova, dunque, applicazione in materia l'art. 1441 c.c., secondo il quale l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge. Ne consegue che il condomino convocato non è legittimato ad impugnare la delibera per la omessa convocazione di altri condomini”). Tale orientamento, peraltro condiviso dalla dottrina, appare conforme ad una interpretazione evolutiva della norma, dovendo qui sottolinearsi che con la L. n. 220 del 2012 (modifiche alla disciplina del condominio negli edifici) è stato previsto che in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto la deliberazione assembleare è annullabile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati (art. 20, che ha così modificato l'art. 66 disp. att. c.c.) Pertanto, nella specie l'attrice – assente all'assemblea per la quale, come si è detto, aveva ricevuto regolare avviso di convocazione – non è legittimata a fare valere il difetto di convocazione relativo ad altri condomini.
Va poi rigettato il motivo di impugnazione con cui l'attrice lamenta l'invalidità della delibera perché l'assemblea è stata convocata, in prima seduta, in orario impossibile
(alle ore 23:00 del 27.6.2019).
Sul punto, è sufficiente osservare: a) che ora e luogo di convocazione dell'assemblea sono nella discrezionalità dell'amministratore; b) che è prassi diffusissima per non dire unanime quella di disporre la prima convocazione in modo tale da non favorire la partecipazione dei condomini.
Deve al riguardo richiamarsi Cass. 697/2000 per la quale “è prassi generale, fondata su una tacita intesa tra i condomini, dettata da evidenti ragioni pratiche, quale la scarsa partecipazione alle assemblee condominiali e la conseguente notevole difficoltà nel raggiungimento delle maggioranze numeriche e di valore prescritte dal primo e dal secondo comma dell'art. 1136 c.c., fissare le assemblee di prima convocazione in orari impossibili, che non consentano l'effettivo svolgimento delle riunioni, e così sostanzialmente tenere le sole assemblee di seconda convocazione, che pertanto rimangono tali ai fini del computo delle relative maggioranze”. pagina 3 di 4 Ne discende che la prima convocazione dell'assemblea in orario notturno non può di per sé valere come causa di invalidità della delibera successivamente adottata. Infatti, in mancanza di una norma che disponga il contrario, non esistono limiti di orario alla convocazione di un'assemblea condominiale;
né la fissazione dell'assemblea in ora notturna può ritenersi completamente preclusiva della possibilità di parteciparvi.
Pertanto, non sono applicabili, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della validità delle delibere adottate in seconda convocazione, allorché, in prima, l'assemblea stessa sia andata deserta a causa dell'orario notturno, le maggioranze richieste dall'art. 1136 c.c. con riferimento alla validità delle deliberazioni adottate in prima convocazione.
Va parimenti disatteso il motivo inerente la denunciata violazione del quorum costitutivo e deliberativo previsto dall'art. 1136 co. 3 c.c. Tale norma prescrive: “l'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione
è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio”. Nella specie, risulta dal verbale agli atti che l'assemblea si è riunita in seconda convocazione il 28.6.2019 con la partecipazione di n. 140 condomini su 267, che rappresentavano un valore complessivo pari a 515,88 millesimi, nel rispetto dei quorum prescritti dall'art. 1136 c.c.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda va dunque rigettata. Le spese dite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014, applicati sul valore della domanda, come indicato in citazione, i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) RIGETTA la domanda;
b) CONDANNA l'attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 18.2.2025
Il Giudice
Antonella Cea
pagina 4 di 4