Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00228/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01416/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1416 del 2025, proposto da
LA IT, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale della Spezia, sezione lavoro, 23.5.2024, n. 211.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. GE IT e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 6.12.2025, la signora IT LA agisce ex art. 112 e ss. c.p.a. per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale della Spezia, sezione lavoro, 23.5.2024, n. 211, che ha accertato e dichiarato l’illegittimità dei contratti a termine impugnati e condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al risarcimento del danno, quantificato in sei mensilità dell’ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale, questi ultimi da calcolare sul capitale complessivamente rivalutato, dalla data di stipula del primo contratto a termine impugnato, fino al saldo.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’istruzione e del merito, facendo presente di avere integralmente corrisposto il risarcimento riconosciuto in favore della ricorrente, a mezzo di ordine di pagamento del 12.12.2025. Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 il ricorso è passato in decisione.
Poiché la pretesa di parte ricorrente risulta pienamente soddisfatta, dev’essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Poiché, peraltro, il pagamento è stato effettuato dopo la scadenza del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (25.7.2025), previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, le spese seguono come di regola il principio della soccombenza virtuale, e sono liquidate in dispositivo anche in considerazione dell’assimilazione, a questi fini, del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive mobiliari (Cons. di St., III, 25.3.2016, n. 1247), con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquidano in complessivi € 500,00 (cinquecento//00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU BE, Presidente
GE IT, Consigliere, Estensore
IL TI, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE IT | LU BE |
IL SEGRETARIO