TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/05/2025, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6831/21 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del
13.01.2025, promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) elettiv.te domiciliato in Catania Via CodiceFiscale_1
Castiglione n. 5 presso lo studio dell'Avv. Gaetana Di Mauro che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell''atto di citazione, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Davide Sciuto;
attore
contro
Controparte_1
,
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catania Piazza S.M. di Gesù n. 5 presso la sede dell' rappresentato e difeso giusta procura CP_1
allegata alla comparsa di costituzione dall'Avv. Carmelo Fabio Antonio Ferrara;
convenuto;
pagina 1 di 11 e
CP_2
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliato in Catania Viale CodiceFiscale_2
XX Settembre n. 43 presso lo studio dell'Avv. Luigi Edoardo Ferlito che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuto;
nonché nei confronti di
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Catania Corso Italia n. 244 presso lo studio dell'Avv. Santo Spagnolo che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
terzo chiamato in causa;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 17.5.2021 conveniva in giudizio innanzi Parte_1
questo Tribunale l Controparte_1
ed il dott. esponendo che in data
[...] CP_2
23.06.2016, in regime di Day Service, si sottoponeva presso l'U.O.C. di Oftalmolgia dell'Ospedale
“Garibaldi Nesima di Catania” ad intervento chirurgico per: “Cataratta corticonucleare in OD”. Di
poi, in data 27.07.2016, presso il medesimo e sempre in regime di Day Service, Controparte_4
l'odierno attore, si sottoponeva ad intervento chirurgico per: “Cataratta cortico-nucleare in OS”.
Riferiva che entrambi gli interventi sopraccitati, effettuati su ambedue gli occhi del paziente, Pt_1
pagina 2 di 11 , venivano eseguiti presso il succitato dal Dott. ; quest'ultimo
Pt_1 CP_5 CP_2
formulava diagnosi all'ingresso di: “OD Cataratta cortico-nucleare in evoluzione”. Riferiva che in entrambi i casi, al momento delle dimissioni venivano rilasciate le prescrizioni di terapia medica, su un foglio prestampato, senza data e non firmato, mancante, anche, della scansione temporale dei successivi controlli post-operatori al quale il paziente avrebbe dovuto seguire ed attenersi. Esponeva
che nella settimana successiva al secondo intervento, l'odierno attore ebbe ad accusare bruciore e dolore ingravescente in “OO”, unitamente ad un calo improvviso e progressivo del visus. Nel perdurare e nell'acutizzarsi dei sopra descritti disturbi post-operatori, il sig. si recava presso Parte_1
l' dell'Ospedale “Garibaldi Nesima di Catania”, al fine di interloquire con il Controparte_4
dott. e rappresentargli i gravi disturbi/dolori manifestatisi ad entrambi gli occhi in CP_2
seguito gli interventi. Deduceva che l'oculista lo tranquillizzava sul buon esito degli interventi effettuati, aggiungendo che gli inconvenienti rappresentati dal paziente erano dovuti al regolare decorso post-operatorio. Quindi aggravandosi sia i dolori agli occhi che la perdita del visus, divenuta la situazione insostenibile, il sig. , si sottoponeva ad ulteriore visita specialistica presso Parte_1
lo studio del dott. ove gli veniva diagnosticata “Glaucoma neovascolare in OO (specie in Per_1
OD) ed del suo emovitreo in OS”. Patologia scaturita anche dalla carente ed insufficiente raccolta dei dati anamnestici pre-intervento chirurgico, in soggetto affetto da diabete Mellito. Dati non presi in debita considerazione dai prima degli interventi chirurgici eseguiti al sig. in data CP_6 Pt_1
23.06.2016 e 27.07.2016. Ed invero, per le patologie di cui egli era affetto, le operazioni chirurgiche,
nel caso in esame, non dovevano essere effettuate nel modo e nei termini posti in essere dal chirurgo.
Detta affermazione era suffragata dal fatto, oggettivamente riscontrabile anche dai documenti medici consegnati al chirurgo prima dell'intervento, che il paziente, affetto da diabete mellito, era stato precedentemente sottoposto a plurimi trattamenti laser per retinopatia diabetica in OO. Quindi, dopo aver avuto contezza del grave errore medico posto in essere dal Dott. che aveva CP_2
eseguito gli interventi ad entrambi gli occhi, il giorno successivo alla visita specialistica effettuata dal pagina 3 di 11 Dott. si recava a visita specialistica presso lo studio del Dott. quest'ultimo dopo Per_1 CP_2
la visita riconosceva l'errore medico. Rilevava quindi che a seguito della malpractice medica l'odierno attore ebbe a subire la perdita completa del visus in entrambi gli occhi. Esponeva che detto gravissimo quadro clinico attuale va imputato in via esclusiva alla imperita e negligente esecuzione degli interventi chirurgici di FACO + IOL IN OO, posti in essere rispettivamente in data 23.06.2016 e 27.07.2016,
nonché all'incapacità dei sanitari di riconoscere i sintomi post-operatori e di intervenire, ove possibile,
per limitare i danni.
Chiedeva pertanto, che venisse accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti con condanna degli stessi al risarcimento di tutti i danni subiti.
Si costituiva l' convenuta opponendosi. CP_1
Si costituiva opponendosi e chiedendo di essere autoizzato a chiamare in causa la CP_2
propria compagnia assicuratrice.
Si costituiva quindi eccependo l'inoperatività della polizza e nel merito contestando CP_7
la sussistenza di responsabilità del proprio assicurato.
Assunte le prove richieste, disposta ed espletata ctu medico collegaile, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni all'udienza del 13.01.2025.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' noto che la responsabilità della struttura sanitaria è una responsabilità definita a doppio binario,
giacchè essa origina da due fatti distinti: quella derivante dall'inadempimento di quegli obblighi che presiedono per legge all'erogazione del servizio sanitario (i quali, ad esempio, danno luogo a responsabilità per infezioni nosocomiali, per difetto di organizzazione e per carenze tecniche, per mancata sorveglianza); quella derivante dall'attività illecita, trovante occasione nell'erogazione del servizio sanitario, imputabile a coloro della cui attività il nosocomio si sia avvalso, ex art. 1228 c.c..
pagina 4 di 11 Pertanto, nel momento in cui la struttura sanitaria si avvale di un ausiliario per le proprie prestazione e questi commetta un errore, la struttura è responsabile in solido ai sensi dell'art. 1228 c.c., dovendo riconoscere la libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento,
accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità
organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse.
La giurisprudenza, dunque, riconosce la responsabilità ex art. 1228 c.c. della struttura sanitaria per l'errore del medico. Non è, dunque, necessaria una specifica contestazione, essendo sufficiente la collaborazione con il medico per dare origine alla responsabilità. Inoltre, tale responsabilità non è
ricollegabile alla culpa in vigilando o alla culpa in eligendo, ma si collega alla specifica area di rischio che ogni azienda sanitaria si assume avvalendosi di collaboratori. (cfr. Cass., civ., sez. III, n. 24688, 5
novembre 2020).
La Corte di Cassazione osserva, inoltre, che nel caso di applicazione dell'art. 1298, comma 2 c.c. la presunzione è superabile, adducendo elementi di prova relativi non solo alla colpa esclusiva del medico, ma anche a fatti causa dell'evento lesivo del tutto imprevedibili nell'ordinario svolgimento delle attività sanitarie. Ciò permette un bilanciamento diverso nelle quote di ripartizione del danno.
Pertanto, la struttura potrebbe liberarsi dalla presunzione dimostrando la responsabilità assorbente del medico “in quanto grave, straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile”.
In caso diverso, la Suprema Corte ritiene corretta l'applicazione dell'art. 1298, comma 2 c.c., traendo origine l'obbligazione solidale dagli artt. 1228 e 1218 c.c.
La responsabilità della casa di cura o dell'ente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c. all'inadempimento delle obbligazioni a suo carico nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c.,
all'inadempimento dell'obbligazione medico professionale svolta dal sanitario;
nei confronti del paziente, la struttura sanitaria e l'esercente la professione sanitaria sono coobbligati solidali, per cui la scelta del legittimato passivo contro cui agire spetta al danneggiato.
pagina 5 di 11 Come chiarito dalla Suprema Corte non è necessario che il medico sia "dipendente" della casa di cura, sia cioè a questa legato da un rapporto di lavoro subordinato: a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde dei fatti dolosi e colposi di costoro. Ausiliari, dunque sono tutti coloro dei quali il debitore si avvale nell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dalla natura del rapporto che ad esso li leghi (Cass. 20 aprile
1989, n. 1855).
In secondo luogo, in applicazione dell'art. 1228 c.c., non rileva che il sanitario il quale esegue l'intervento possa essere anche sanitario di fiducia del paziente, ove la scelta, come nel caso di specie,
cada su soggetto comunque collegato all'organizzazione aziendale della casa di cura. La prestazione dell'ausiliario, cioè del medico, è necessaria per l'esecuzione della prestazione della casa di cura, che si obbliga alla messa a disposizione del personale medico, paramedico e dell'attrezzature necessarie per l'intervento e, dunque, si avvale del medico, sia pure di fiducia anche del paziente (cfr. Cass. civ., sez.
III, 14/07/2004, n.13066).
In sostanza secondo l'orientamento maggioritario, la responsabilità ascrivibile in capo alla struttura sanitaria è di tipo contrattuale, risultando essa fondata sul cd. contratto di spedalità, ossia il contratto in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga a fornire al paziente una complessa prestazione di assistenza sanitaria (consistente nella predisposizione degli spazi necessari, di personale sanitario sufficiente ed efficiente e di attrezzature e macchinari adeguati). Ricondotta così l'obbligazione della struttura sanitaria al contratto di spedalità, la giurisprudenza configura la relativa responsabilità civile come contrattuale ex artt. 1218 c.c. e ss. In particolare, la struttura può essere chiamata a rispondere,
come già detto: (i) per fatto proprio, derivante dal rapporto che si instaura in maniera diretta con il paziente, nel caso in cui il danno al paziente sia derivato da disfunzioni e carenze strutturali o organizzative inerenti alla struttura stessa (dal punto di vista degli spazi, o del personale o delle attrezzature); (ii) per fatto proprio del personale sanitario: in questa sede, l'ente risponde direttamente della negligenza ed imperizia del personale dipendente nell'ambito dell'esecuzione della prestazione.
pagina 6 di 11 Dunque la struttura sanitaria risponde dell'attività sanitaria posta in essere dall'operatore sanitario dipendente o meno, laddove nella relativa condotta sia ravvisabile quanto meno il profilo della colpa.
Da quest'ultimo punto di vista, il tipo di obbligazione assunta la struttura sanitaria, coincidendo con quella dell'esercente la professione sanitaria (dal momento che l'ente ospedaliero si impegna, tramite gli operatori sanitari alle proprie dipendenze, a fornire una prestazione sanitaria), si configura come obbligazione di mezzi, anziché come obbligazione di risultato. Ne consegue che la struttura o il professionista sanitario sono tenuti a svolgere la propria attività utilizzando i mezzi scientifici più
idonei a raggiungere il risultato favorevole al paziente-creditore, mentre non è richiesto l'effettivo raggiungimento di un determinato risultato, nella specie la guarigione. L'inadempimento all'obbligazione, pertanto, deve essere desunto non già semplicemente dal mancato raggiungimento del risultato, bensì dalla diligenza richiesta ai fini dell'esecuzione della prestazione professionale. La
diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (ai sensi dell'art. 1176
c.c.) e, ai sensi dell'art. 2236 c.c., qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave
(norma che lascia intendere che l'operatore sanitario, in caso di causazione di un danno al paziente, sia tenuto al relativo risarcimento anche in caso di mera colpa lieve).
Tali prinicipi sono stati sostanzialmente recepiti dall legge (n. 24/2017), che è Parte_2
intervenuta in tale contesto, chiarendo in maniera espressa quanto già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, qualificando la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ex art. 1218 c.c. e ss. (laddove, la medesima legge, qualifica quella dell'esercente la professione sanitaria come extracontrattuale ex artt. 2043 c.c. e ss.). In particolare, l'art. 7 della legge chiarisce che: Parte_2
(i) la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose;
(ii) l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043
pagina 7 di 11 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Ed
ancora il secondo comma della disposizione de qua compie, fondamentalmente, un'espressa opera di estensione analogica, sancendo che il dettame esplicitato nel primo (e, quindi, la natura contrattuale della responsabilità) debba intendersi applicabile anche a tutte quelle prestazioni sanitarie, “svolte in regime di libera professione intramuraria”, ovvero “nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica”, o, da ultimo, “in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché
attraverso la telemedicina”.
E' noto – però - che le norme sostanziali della legge non sono applicabili Parte_2
retroattivamente (con l'eccezione delle disposizioni relative alla liquidazione del danno sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138, 139 del codice delle assicurazioni private), dunque non possono applicarsi a fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, per i quali continuerà a farsi riferimento alla legge vigente all'epoca dei fatti (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/11/2019, n.28990; Cass. civ.
Sez. III, 11/11/2019, n.28994).
Ciò posto l'espletata ctu collegiale ha rilevato che “In virtù di quanto detto non si ravvisano elementi di responsabilità nelle procedure dei reparti OC di Oculistica e del Dr. perché le Per_2
procedure eseguite sono conformi alle direttive nazionali e le procedure diagnostiche terapeutiche sono state eseguite con perizia e competenza. Le cause dell'evoluzione della Retinopatia diabetica in glaucoma neovascolare, non è legata alla corretta esecuzione dell'intervento di cataratta, ma bensì
all'evoluzione della patologia diabetica con le sue complicanze, testimoniate anche dai ricoveri cardiologici successivi. …..Da quanto già argomentato in precedenza, il collegio ritiene che le menomazioni residuate non siano riconducibili all'assistenza (opera) fornita dai sanitari che ebbero in cura il paziente……l collegio ritiene che non si sia trattato di prestazione professionale di particolare difficoltà. …..In entrambe le cartelle cliniche sono presenti i consensi informati firmati da medico e paziente. …..non ravvisandosi profili di responsabilità professionale a carico dei sanitari coinvolti non si ritiene vi sia stata perdita di chance in tutti gli ambiti.“. Il collegio ha quindi chiarito che “…..la pagina 8 di 11 causa dell'evoluzione della retinopatia diabetica in glaucoma neovascolare non è legata alla corretta esecuzione dell'intervento di cataratta, ma bensì all'evoluzione della patologia diabetica con le sue complicanze, testimoniate anche dai ricoveri cardiologici successivi”.
Il collegio ha anche ampiamente risposto si rilievi di parte attrice. In particolare ““Le osservazioni controdeduttive dei CTP riportano dati oggettivi, ma non considerano ciò che le normative obbligano nell'affrontare una patologia chirurgica nel nostro attuale SSN. La prestazione del DRG 39 (relative all'intervento di cataratta) prevede un percorso ambulatoriale, mirato all'intervento chirurgico della rimozione della cataratta ed impianto del cristallino artificiale (come correttamente eseguito). Qualsiasi
percorso diverso rende la prestazione impropria e non retribuita. I dati oggettivi di un'anamnesi mirata all'intervento di cataratta, non avrebbero cambiato l'esito dell'intervento stesso, perfettamente eseguito. La descrizione dello stato di glaucoma ben compensato non avrebbe cambiato l'esecuzione della chirurgia. Come pure la descrizione dell'angolo camerulare, oggi raramente eseguita e solo in casi molto specifici, con presenza di Camera Anteriore normo-profonda, non avrebbe cambiato la prestazione chirurgica. Identico discorso per una descrizione dettagliata del fundus oculi. Solo la presenza di un Emovitreo, un Distacco di Retina regmatogeno o trazionale, un Edema Maculare
Diabetico o Maculopatia senile avrebbero potuto interessare o modificare l'approccio chirurgico alla patologia di accesso, tutte queste affezioni facilmente evidenziabili che non hanno riscontro alla visita preoperatoria. Discorso a parte merita il Foro Lamellare, che secondo le controdeduzioni dei CTP non avrebbe potuto garantire un visus di 10/10. La patogenesi del Foro Lamellare o pseudoforo non interessa gli strati esterni della retina (i Fotorecettori: Coni e ma bensì gli strati interni Persona_3
della retina e spessissimo non inficiano il visus, facendo mantenere visus ottimi (10/10) ai pazienti affetti da questa condizione per molti anni ed anche per tutta la vita. Spesso è solo un reperto occasionale, da monitorare nel tempo senza la necessità di alcun intervento chirurgico. Circa il consenso informato (come da D.A. del 13/09/2006) è presente in entrambe le cartelle (pag. 4 e 5)
regolarmente firmato e timbrato dal medico e firmato dal paziente. Il cosiddetto consenso informato pagina 9 di 11 SOI, non è un consenso informato ma solo un'informativa per il paziente, che ha regolarmente firmato.
La mancata firma del medico nella terapia alle dimissioni non ha comportato alcunché, in quanto il paziente ha eseguito la terapia prescritta lo stesso in modo corretto. Alla luce di quanto sopra si ribadisce che tutte le procedure messe in opera dall' e dal DR. sono state Controparte_8 Per_2
corrette, conformi alle normative ed alla patologia trattata.”
Il collegio dei cc.tt.uu. ha dato ampia spiegazione del perché le comorbilità da cui era affetto l'attore non avrebbero modificato l'approcio chirurgico in esame e come non abbiamo avuto alcun conseguenza sull'evolversi della patologia a carico dell'attore. Sul punto di riporta nuovamente quanto segue “I dati oggettivi di un'anamnesi mirata all'intervento di cataratta, non avrebbero cambiato l'esito dell'intervento stesso, perfettamente eseguito. La descrizione dello stato di glaucoma ben compensato non avrebbe cambiato l'esecuzione della chirurgia. Come pure la descrizione dell'angolo camerulare,
oggi raramente eseguita e solo in casi molto specifici, con presenza di Camera Anteriore normo-
profonda, non avrebbe cambiato la prestazione chirurgica. Identico discorso per una descrizione dettagliata del fundus oculi. Solo la presenza di un Emovitreo, un Distacco di Retina regmatogeno o trazionale, un Edema Maculare Diabetico o Maculopatia senile avrebbero potuto interessare o modificare l'approccio chirurgico alla patologia di accesso, tutte queste affezioni facilmente evidenziabili che non hanno riscontro alla visita preoperatoria”.
Il rigetto della domanda di parte attrice assorbe ogni esame sui rapporti tra convenuto e CP_2
CP_3
Le spese – tenuto conto della particolarità delle ragioni sottese alla decisione e della coicidenza temporale tra postumi (cecità) dell'attore ed intervento in esame – vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda pagina 10 di 11 proposta, da contro Parte_1 [...]
e nonché nei Controparte_1 CP_2
confronti di , disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Controparte_3
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania il 3 aprile 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 11 di 11
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6831/21 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del
13.01.2025, promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) elettiv.te domiciliato in Catania Via CodiceFiscale_1
Castiglione n. 5 presso lo studio dell'Avv. Gaetana Di Mauro che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell''atto di citazione, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Davide Sciuto;
attore
contro
Controparte_1
,
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catania Piazza S.M. di Gesù n. 5 presso la sede dell' rappresentato e difeso giusta procura CP_1
allegata alla comparsa di costituzione dall'Avv. Carmelo Fabio Antonio Ferrara;
convenuto;
pagina 1 di 11 e
CP_2
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliato in Catania Viale CodiceFiscale_2
XX Settembre n. 43 presso lo studio dell'Avv. Luigi Edoardo Ferlito che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuto;
nonché nei confronti di
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Catania Corso Italia n. 244 presso lo studio dell'Avv. Santo Spagnolo che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
terzo chiamato in causa;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 17.5.2021 conveniva in giudizio innanzi Parte_1
questo Tribunale l Controparte_1
ed il dott. esponendo che in data
[...] CP_2
23.06.2016, in regime di Day Service, si sottoponeva presso l'U.O.C. di Oftalmolgia dell'Ospedale
“Garibaldi Nesima di Catania” ad intervento chirurgico per: “Cataratta corticonucleare in OD”. Di
poi, in data 27.07.2016, presso il medesimo e sempre in regime di Day Service, Controparte_4
l'odierno attore, si sottoponeva ad intervento chirurgico per: “Cataratta cortico-nucleare in OS”.
Riferiva che entrambi gli interventi sopraccitati, effettuati su ambedue gli occhi del paziente, Pt_1
pagina 2 di 11 , venivano eseguiti presso il succitato dal Dott. ; quest'ultimo
Pt_1 CP_5 CP_2
formulava diagnosi all'ingresso di: “OD Cataratta cortico-nucleare in evoluzione”. Riferiva che in entrambi i casi, al momento delle dimissioni venivano rilasciate le prescrizioni di terapia medica, su un foglio prestampato, senza data e non firmato, mancante, anche, della scansione temporale dei successivi controlli post-operatori al quale il paziente avrebbe dovuto seguire ed attenersi. Esponeva
che nella settimana successiva al secondo intervento, l'odierno attore ebbe ad accusare bruciore e dolore ingravescente in “OO”, unitamente ad un calo improvviso e progressivo del visus. Nel perdurare e nell'acutizzarsi dei sopra descritti disturbi post-operatori, il sig. si recava presso Parte_1
l' dell'Ospedale “Garibaldi Nesima di Catania”, al fine di interloquire con il Controparte_4
dott. e rappresentargli i gravi disturbi/dolori manifestatisi ad entrambi gli occhi in CP_2
seguito gli interventi. Deduceva che l'oculista lo tranquillizzava sul buon esito degli interventi effettuati, aggiungendo che gli inconvenienti rappresentati dal paziente erano dovuti al regolare decorso post-operatorio. Quindi aggravandosi sia i dolori agli occhi che la perdita del visus, divenuta la situazione insostenibile, il sig. , si sottoponeva ad ulteriore visita specialistica presso Parte_1
lo studio del dott. ove gli veniva diagnosticata “Glaucoma neovascolare in OO (specie in Per_1
OD) ed del suo emovitreo in OS”. Patologia scaturita anche dalla carente ed insufficiente raccolta dei dati anamnestici pre-intervento chirurgico, in soggetto affetto da diabete Mellito. Dati non presi in debita considerazione dai prima degli interventi chirurgici eseguiti al sig. in data CP_6 Pt_1
23.06.2016 e 27.07.2016. Ed invero, per le patologie di cui egli era affetto, le operazioni chirurgiche,
nel caso in esame, non dovevano essere effettuate nel modo e nei termini posti in essere dal chirurgo.
Detta affermazione era suffragata dal fatto, oggettivamente riscontrabile anche dai documenti medici consegnati al chirurgo prima dell'intervento, che il paziente, affetto da diabete mellito, era stato precedentemente sottoposto a plurimi trattamenti laser per retinopatia diabetica in OO. Quindi, dopo aver avuto contezza del grave errore medico posto in essere dal Dott. che aveva CP_2
eseguito gli interventi ad entrambi gli occhi, il giorno successivo alla visita specialistica effettuata dal pagina 3 di 11 Dott. si recava a visita specialistica presso lo studio del Dott. quest'ultimo dopo Per_1 CP_2
la visita riconosceva l'errore medico. Rilevava quindi che a seguito della malpractice medica l'odierno attore ebbe a subire la perdita completa del visus in entrambi gli occhi. Esponeva che detto gravissimo quadro clinico attuale va imputato in via esclusiva alla imperita e negligente esecuzione degli interventi chirurgici di FACO + IOL IN OO, posti in essere rispettivamente in data 23.06.2016 e 27.07.2016,
nonché all'incapacità dei sanitari di riconoscere i sintomi post-operatori e di intervenire, ove possibile,
per limitare i danni.
Chiedeva pertanto, che venisse accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti con condanna degli stessi al risarcimento di tutti i danni subiti.
Si costituiva l' convenuta opponendosi. CP_1
Si costituiva opponendosi e chiedendo di essere autoizzato a chiamare in causa la CP_2
propria compagnia assicuratrice.
Si costituiva quindi eccependo l'inoperatività della polizza e nel merito contestando CP_7
la sussistenza di responsabilità del proprio assicurato.
Assunte le prove richieste, disposta ed espletata ctu medico collegaile, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni all'udienza del 13.01.2025.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' noto che la responsabilità della struttura sanitaria è una responsabilità definita a doppio binario,
giacchè essa origina da due fatti distinti: quella derivante dall'inadempimento di quegli obblighi che presiedono per legge all'erogazione del servizio sanitario (i quali, ad esempio, danno luogo a responsabilità per infezioni nosocomiali, per difetto di organizzazione e per carenze tecniche, per mancata sorveglianza); quella derivante dall'attività illecita, trovante occasione nell'erogazione del servizio sanitario, imputabile a coloro della cui attività il nosocomio si sia avvalso, ex art. 1228 c.c..
pagina 4 di 11 Pertanto, nel momento in cui la struttura sanitaria si avvale di un ausiliario per le proprie prestazione e questi commetta un errore, la struttura è responsabile in solido ai sensi dell'art. 1228 c.c., dovendo riconoscere la libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento,
accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità
organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse.
La giurisprudenza, dunque, riconosce la responsabilità ex art. 1228 c.c. della struttura sanitaria per l'errore del medico. Non è, dunque, necessaria una specifica contestazione, essendo sufficiente la collaborazione con il medico per dare origine alla responsabilità. Inoltre, tale responsabilità non è
ricollegabile alla culpa in vigilando o alla culpa in eligendo, ma si collega alla specifica area di rischio che ogni azienda sanitaria si assume avvalendosi di collaboratori. (cfr. Cass., civ., sez. III, n. 24688, 5
novembre 2020).
La Corte di Cassazione osserva, inoltre, che nel caso di applicazione dell'art. 1298, comma 2 c.c. la presunzione è superabile, adducendo elementi di prova relativi non solo alla colpa esclusiva del medico, ma anche a fatti causa dell'evento lesivo del tutto imprevedibili nell'ordinario svolgimento delle attività sanitarie. Ciò permette un bilanciamento diverso nelle quote di ripartizione del danno.
Pertanto, la struttura potrebbe liberarsi dalla presunzione dimostrando la responsabilità assorbente del medico “in quanto grave, straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile”.
In caso diverso, la Suprema Corte ritiene corretta l'applicazione dell'art. 1298, comma 2 c.c., traendo origine l'obbligazione solidale dagli artt. 1228 e 1218 c.c.
La responsabilità della casa di cura o dell'ente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c. all'inadempimento delle obbligazioni a suo carico nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c.,
all'inadempimento dell'obbligazione medico professionale svolta dal sanitario;
nei confronti del paziente, la struttura sanitaria e l'esercente la professione sanitaria sono coobbligati solidali, per cui la scelta del legittimato passivo contro cui agire spetta al danneggiato.
pagina 5 di 11 Come chiarito dalla Suprema Corte non è necessario che il medico sia "dipendente" della casa di cura, sia cioè a questa legato da un rapporto di lavoro subordinato: a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde dei fatti dolosi e colposi di costoro. Ausiliari, dunque sono tutti coloro dei quali il debitore si avvale nell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dalla natura del rapporto che ad esso li leghi (Cass. 20 aprile
1989, n. 1855).
In secondo luogo, in applicazione dell'art. 1228 c.c., non rileva che il sanitario il quale esegue l'intervento possa essere anche sanitario di fiducia del paziente, ove la scelta, come nel caso di specie,
cada su soggetto comunque collegato all'organizzazione aziendale della casa di cura. La prestazione dell'ausiliario, cioè del medico, è necessaria per l'esecuzione della prestazione della casa di cura, che si obbliga alla messa a disposizione del personale medico, paramedico e dell'attrezzature necessarie per l'intervento e, dunque, si avvale del medico, sia pure di fiducia anche del paziente (cfr. Cass. civ., sez.
III, 14/07/2004, n.13066).
In sostanza secondo l'orientamento maggioritario, la responsabilità ascrivibile in capo alla struttura sanitaria è di tipo contrattuale, risultando essa fondata sul cd. contratto di spedalità, ossia il contratto in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga a fornire al paziente una complessa prestazione di assistenza sanitaria (consistente nella predisposizione degli spazi necessari, di personale sanitario sufficiente ed efficiente e di attrezzature e macchinari adeguati). Ricondotta così l'obbligazione della struttura sanitaria al contratto di spedalità, la giurisprudenza configura la relativa responsabilità civile come contrattuale ex artt. 1218 c.c. e ss. In particolare, la struttura può essere chiamata a rispondere,
come già detto: (i) per fatto proprio, derivante dal rapporto che si instaura in maniera diretta con il paziente, nel caso in cui il danno al paziente sia derivato da disfunzioni e carenze strutturali o organizzative inerenti alla struttura stessa (dal punto di vista degli spazi, o del personale o delle attrezzature); (ii) per fatto proprio del personale sanitario: in questa sede, l'ente risponde direttamente della negligenza ed imperizia del personale dipendente nell'ambito dell'esecuzione della prestazione.
pagina 6 di 11 Dunque la struttura sanitaria risponde dell'attività sanitaria posta in essere dall'operatore sanitario dipendente o meno, laddove nella relativa condotta sia ravvisabile quanto meno il profilo della colpa.
Da quest'ultimo punto di vista, il tipo di obbligazione assunta la struttura sanitaria, coincidendo con quella dell'esercente la professione sanitaria (dal momento che l'ente ospedaliero si impegna, tramite gli operatori sanitari alle proprie dipendenze, a fornire una prestazione sanitaria), si configura come obbligazione di mezzi, anziché come obbligazione di risultato. Ne consegue che la struttura o il professionista sanitario sono tenuti a svolgere la propria attività utilizzando i mezzi scientifici più
idonei a raggiungere il risultato favorevole al paziente-creditore, mentre non è richiesto l'effettivo raggiungimento di un determinato risultato, nella specie la guarigione. L'inadempimento all'obbligazione, pertanto, deve essere desunto non già semplicemente dal mancato raggiungimento del risultato, bensì dalla diligenza richiesta ai fini dell'esecuzione della prestazione professionale. La
diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (ai sensi dell'art. 1176
c.c.) e, ai sensi dell'art. 2236 c.c., qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave
(norma che lascia intendere che l'operatore sanitario, in caso di causazione di un danno al paziente, sia tenuto al relativo risarcimento anche in caso di mera colpa lieve).
Tali prinicipi sono stati sostanzialmente recepiti dall legge (n. 24/2017), che è Parte_2
intervenuta in tale contesto, chiarendo in maniera espressa quanto già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, qualificando la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ex art. 1218 c.c. e ss. (laddove, la medesima legge, qualifica quella dell'esercente la professione sanitaria come extracontrattuale ex artt. 2043 c.c. e ss.). In particolare, l'art. 7 della legge chiarisce che: Parte_2
(i) la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose;
(ii) l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043
pagina 7 di 11 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Ed
ancora il secondo comma della disposizione de qua compie, fondamentalmente, un'espressa opera di estensione analogica, sancendo che il dettame esplicitato nel primo (e, quindi, la natura contrattuale della responsabilità) debba intendersi applicabile anche a tutte quelle prestazioni sanitarie, “svolte in regime di libera professione intramuraria”, ovvero “nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica”, o, da ultimo, “in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché
attraverso la telemedicina”.
E' noto – però - che le norme sostanziali della legge non sono applicabili Parte_2
retroattivamente (con l'eccezione delle disposizioni relative alla liquidazione del danno sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138, 139 del codice delle assicurazioni private), dunque non possono applicarsi a fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, per i quali continuerà a farsi riferimento alla legge vigente all'epoca dei fatti (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/11/2019, n.28990; Cass. civ.
Sez. III, 11/11/2019, n.28994).
Ciò posto l'espletata ctu collegiale ha rilevato che “In virtù di quanto detto non si ravvisano elementi di responsabilità nelle procedure dei reparti OC di Oculistica e del Dr. perché le Per_2
procedure eseguite sono conformi alle direttive nazionali e le procedure diagnostiche terapeutiche sono state eseguite con perizia e competenza. Le cause dell'evoluzione della Retinopatia diabetica in glaucoma neovascolare, non è legata alla corretta esecuzione dell'intervento di cataratta, ma bensì
all'evoluzione della patologia diabetica con le sue complicanze, testimoniate anche dai ricoveri cardiologici successivi. …..Da quanto già argomentato in precedenza, il collegio ritiene che le menomazioni residuate non siano riconducibili all'assistenza (opera) fornita dai sanitari che ebbero in cura il paziente……l collegio ritiene che non si sia trattato di prestazione professionale di particolare difficoltà. …..In entrambe le cartelle cliniche sono presenti i consensi informati firmati da medico e paziente. …..non ravvisandosi profili di responsabilità professionale a carico dei sanitari coinvolti non si ritiene vi sia stata perdita di chance in tutti gli ambiti.“. Il collegio ha quindi chiarito che “…..la pagina 8 di 11 causa dell'evoluzione della retinopatia diabetica in glaucoma neovascolare non è legata alla corretta esecuzione dell'intervento di cataratta, ma bensì all'evoluzione della patologia diabetica con le sue complicanze, testimoniate anche dai ricoveri cardiologici successivi”.
Il collegio ha anche ampiamente risposto si rilievi di parte attrice. In particolare ““Le osservazioni controdeduttive dei CTP riportano dati oggettivi, ma non considerano ciò che le normative obbligano nell'affrontare una patologia chirurgica nel nostro attuale SSN. La prestazione del DRG 39 (relative all'intervento di cataratta) prevede un percorso ambulatoriale, mirato all'intervento chirurgico della rimozione della cataratta ed impianto del cristallino artificiale (come correttamente eseguito). Qualsiasi
percorso diverso rende la prestazione impropria e non retribuita. I dati oggettivi di un'anamnesi mirata all'intervento di cataratta, non avrebbero cambiato l'esito dell'intervento stesso, perfettamente eseguito. La descrizione dello stato di glaucoma ben compensato non avrebbe cambiato l'esecuzione della chirurgia. Come pure la descrizione dell'angolo camerulare, oggi raramente eseguita e solo in casi molto specifici, con presenza di Camera Anteriore normo-profonda, non avrebbe cambiato la prestazione chirurgica. Identico discorso per una descrizione dettagliata del fundus oculi. Solo la presenza di un Emovitreo, un Distacco di Retina regmatogeno o trazionale, un Edema Maculare
Diabetico o Maculopatia senile avrebbero potuto interessare o modificare l'approccio chirurgico alla patologia di accesso, tutte queste affezioni facilmente evidenziabili che non hanno riscontro alla visita preoperatoria. Discorso a parte merita il Foro Lamellare, che secondo le controdeduzioni dei CTP non avrebbe potuto garantire un visus di 10/10. La patogenesi del Foro Lamellare o pseudoforo non interessa gli strati esterni della retina (i Fotorecettori: Coni e ma bensì gli strati interni Persona_3
della retina e spessissimo non inficiano il visus, facendo mantenere visus ottimi (10/10) ai pazienti affetti da questa condizione per molti anni ed anche per tutta la vita. Spesso è solo un reperto occasionale, da monitorare nel tempo senza la necessità di alcun intervento chirurgico. Circa il consenso informato (come da D.A. del 13/09/2006) è presente in entrambe le cartelle (pag. 4 e 5)
regolarmente firmato e timbrato dal medico e firmato dal paziente. Il cosiddetto consenso informato pagina 9 di 11 SOI, non è un consenso informato ma solo un'informativa per il paziente, che ha regolarmente firmato.
La mancata firma del medico nella terapia alle dimissioni non ha comportato alcunché, in quanto il paziente ha eseguito la terapia prescritta lo stesso in modo corretto. Alla luce di quanto sopra si ribadisce che tutte le procedure messe in opera dall' e dal DR. sono state Controparte_8 Per_2
corrette, conformi alle normative ed alla patologia trattata.”
Il collegio dei cc.tt.uu. ha dato ampia spiegazione del perché le comorbilità da cui era affetto l'attore non avrebbero modificato l'approcio chirurgico in esame e come non abbiamo avuto alcun conseguenza sull'evolversi della patologia a carico dell'attore. Sul punto di riporta nuovamente quanto segue “I dati oggettivi di un'anamnesi mirata all'intervento di cataratta, non avrebbero cambiato l'esito dell'intervento stesso, perfettamente eseguito. La descrizione dello stato di glaucoma ben compensato non avrebbe cambiato l'esecuzione della chirurgia. Come pure la descrizione dell'angolo camerulare,
oggi raramente eseguita e solo in casi molto specifici, con presenza di Camera Anteriore normo-
profonda, non avrebbe cambiato la prestazione chirurgica. Identico discorso per una descrizione dettagliata del fundus oculi. Solo la presenza di un Emovitreo, un Distacco di Retina regmatogeno o trazionale, un Edema Maculare Diabetico o Maculopatia senile avrebbero potuto interessare o modificare l'approccio chirurgico alla patologia di accesso, tutte queste affezioni facilmente evidenziabili che non hanno riscontro alla visita preoperatoria”.
Il rigetto della domanda di parte attrice assorbe ogni esame sui rapporti tra convenuto e CP_2
CP_3
Le spese – tenuto conto della particolarità delle ragioni sottese alla decisione e della coicidenza temporale tra postumi (cecità) dell'attore ed intervento in esame – vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda pagina 10 di 11 proposta, da contro Parte_1 [...]
e nonché nei Controparte_1 CP_2
confronti di , disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Controparte_3
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania il 3 aprile 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 11 di 11