TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 27/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
RAL 2186/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Zaira Novella ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2186/2024, posta in deliberazione all'udienza del 27/03/2025 tra: elettivamente domiciliato in Alatri, via Campello 55, presso lo studio Parte_1 dell'avv. FONTANA DANILO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
-ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Frosinone,
[...]
Via G. Marconi 31 (sede presso l'avv. BONTEMPO PATRIZIA, giusta procura generale alle CP_1 liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. premettendo di avere Parte_1 infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha convenuto in giudizio l'
[...]
in persona del Controparte_2 suo legale rappresentante, per ottenere la rideterminazione del grado di danno biologico derivante dall'infortunio lavorativo già riconosciuto dall' in misura pari al 6%, chiedendo CP_1
l'accertamento di un grado di danno biologico pari al 18% ovvero altra misura accertanda.
In particolare il ricorrente ha esposto quanto segue:
- in data 07/12/2022, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, si infortunava a seguito di un sinistro stradale, a seguito del quale veniva diagnosticato un “politrauma consistente in escoriazioni multiple del volto e degli arti, ferita lacerocontusa della gamba sinistra, con esposizione di tessuto osseo tibiale, frattura IV-V falange e testa V metacarpo di mano sinistra, infrazione di VII e VIII costa sinistra, frattura di rotula destra con distacco di frammento, trauma cranico frontale non commotivo”;
- di aver inoltrato la denuncia di infortunio all' , che, con comunicazione del 31/05/2023, CP_1 accertava la menomazione subita riconoscendo un grado di invalidità pari al 6%;
- con ricorso amministrativo del 04/07/2023, non ritenendo corretta la quantificazione del grado di invalidità, avanzava opposizione allegando la perizia medico-legale redatta dal CTP dr. Persona_1 che valutava i postumi nella misura del 18%.
Si è costituito in giudizio l' Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della
[...] domanda sul presupposto della corretta valutazione medico-legale siccome eseguita in sede amministrativa.
Veniva disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente;
la causa è stata poi discussa nel corso della odierna udienza e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
La Consulenza medica espletata dalla dr.ssa ha ritenuto che: “il Sig. , a Per_2 Parte_1 seguito dell'infortunio sul lavoro subito il 07.12.2022 ha riportato le seguenti menomazioni: esiti anatomici di infrazione VII e VIII costa a sinistra (1%) codice 219; esiti di frattura V metacarpo sinistro (2%) codice 260; esiti di frattura scomposta pluriframmentaria rotula destra trattata con intervento chirurgico di osteosintesi con cerchiaggio metallico (7%), codice 274 e codice 306 cicatrice cutanea tibiale sinistra (1%), codice 36 I suddetti postumi determinano un danno biologico complessivo pari al 10% (dieci per cento)”.
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Peraltro nessuna delle parti ha avanzato osservazioni e/o note critiche all'elaborato peritale.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n. 38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi pari o superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
Il ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo in capitale di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lvo 38 del 2000 per una inabilità permanente pari al 10%.
Le spese di lite, e quelle di CTU, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste in capo all' e liquidate rispettivamente in base alla complessità medio bassa delle questioni giuridiche CP_1 trattate e della completezza dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei confronti Parte_1 dell' , in data 21/06/2024, nella causa iscritta al n. 2186/2024 R.G.A.C., disattesa ogni altra CP_1 eccezione e deduzione:
a) Dichiara che dall'infortunio lavorativo occorso al ricorrente il 07.12.2022 è derivata una menomazione della sua integrità psico-fisica in misura pari al 10%;
b) dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale di cui all'art.13 comma 2 lett. a) del D. Lvo n. 38 del 2000 e condanna l' ad erogare la prestazione, oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria;
c) Condanna l' al pagamento, in favore di delle spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano in euro 1.700,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistario;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. in favore del CTU Dr. CP_1 [...]
liquidate in euro 290,00, oltre accessori. Per_3
Frosinone, 27/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Zaira Novella
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Zaira Novella ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2186/2024, posta in deliberazione all'udienza del 27/03/2025 tra: elettivamente domiciliato in Alatri, via Campello 55, presso lo studio Parte_1 dell'avv. FONTANA DANILO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
-ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Frosinone,
[...]
Via G. Marconi 31 (sede presso l'avv. BONTEMPO PATRIZIA, giusta procura generale alle CP_1 liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. premettendo di avere Parte_1 infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha convenuto in giudizio l'
[...]
in persona del Controparte_2 suo legale rappresentante, per ottenere la rideterminazione del grado di danno biologico derivante dall'infortunio lavorativo già riconosciuto dall' in misura pari al 6%, chiedendo CP_1
l'accertamento di un grado di danno biologico pari al 18% ovvero altra misura accertanda.
In particolare il ricorrente ha esposto quanto segue:
- in data 07/12/2022, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, si infortunava a seguito di un sinistro stradale, a seguito del quale veniva diagnosticato un “politrauma consistente in escoriazioni multiple del volto e degli arti, ferita lacerocontusa della gamba sinistra, con esposizione di tessuto osseo tibiale, frattura IV-V falange e testa V metacarpo di mano sinistra, infrazione di VII e VIII costa sinistra, frattura di rotula destra con distacco di frammento, trauma cranico frontale non commotivo”;
- di aver inoltrato la denuncia di infortunio all' , che, con comunicazione del 31/05/2023, CP_1 accertava la menomazione subita riconoscendo un grado di invalidità pari al 6%;
- con ricorso amministrativo del 04/07/2023, non ritenendo corretta la quantificazione del grado di invalidità, avanzava opposizione allegando la perizia medico-legale redatta dal CTP dr. Persona_1 che valutava i postumi nella misura del 18%.
Si è costituito in giudizio l' Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della
[...] domanda sul presupposto della corretta valutazione medico-legale siccome eseguita in sede amministrativa.
Veniva disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente;
la causa è stata poi discussa nel corso della odierna udienza e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
La Consulenza medica espletata dalla dr.ssa ha ritenuto che: “il Sig. , a Per_2 Parte_1 seguito dell'infortunio sul lavoro subito il 07.12.2022 ha riportato le seguenti menomazioni: esiti anatomici di infrazione VII e VIII costa a sinistra (1%) codice 219; esiti di frattura V metacarpo sinistro (2%) codice 260; esiti di frattura scomposta pluriframmentaria rotula destra trattata con intervento chirurgico di osteosintesi con cerchiaggio metallico (7%), codice 274 e codice 306 cicatrice cutanea tibiale sinistra (1%), codice 36 I suddetti postumi determinano un danno biologico complessivo pari al 10% (dieci per cento)”.
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Peraltro nessuna delle parti ha avanzato osservazioni e/o note critiche all'elaborato peritale.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n. 38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi pari o superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
Il ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo in capitale di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lvo 38 del 2000 per una inabilità permanente pari al 10%.
Le spese di lite, e quelle di CTU, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste in capo all' e liquidate rispettivamente in base alla complessità medio bassa delle questioni giuridiche CP_1 trattate e della completezza dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei confronti Parte_1 dell' , in data 21/06/2024, nella causa iscritta al n. 2186/2024 R.G.A.C., disattesa ogni altra CP_1 eccezione e deduzione:
a) Dichiara che dall'infortunio lavorativo occorso al ricorrente il 07.12.2022 è derivata una menomazione della sua integrità psico-fisica in misura pari al 10%;
b) dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale di cui all'art.13 comma 2 lett. a) del D. Lvo n. 38 del 2000 e condanna l' ad erogare la prestazione, oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria;
c) Condanna l' al pagamento, in favore di delle spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano in euro 1.700,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistario;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. in favore del CTU Dr. CP_1 [...]
liquidate in euro 290,00, oltre accessori. Per_3
Frosinone, 27/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Zaira Novella