Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 243
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Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Vizio di ultrapetizione della pronuncia appellata

    La Corte ha ritenuto che la sentenza di primo grado si sia basata sulla non tempestività della notifica della cartella, mentre la normativa emergenziale (art. 157 del DL 34/2020) ha prorogato i termini di decadenza, rendendo la notifica tempestiva. La Corte di Cassazione ha confermato l'interpretazione estensiva di tali proroghe.

  • Rigettato
    Omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico

    La Corte ha rigettato tale doglianza, affermando che la cartella impugnata scaturisce da un controllo cartolare ai sensi dell'art. 54 bis del DPR n. 633/1972, il quale non necessita di un atto presupposto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 243
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 243
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo