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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 243/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RT CE, Presidente COSCARELLA FRANCESCO, Relatore DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1288/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ag.entrate - RI - TA
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2707/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 1 e pubblicata il 27/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020210003451289000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate RI impugnava la sentenza n.2707/2023, emessa il 09/11/2023 e depositata il 27/11/2023, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di TA aveva
Resistente_1accolto il ricorso, proposto da , avverso la cartella di pagamento n.03020210003451289000. L'appellante eccepiva il vizio di ultrapetizione della pronuncia appellata.
Si costituiva il contribuente appellato per chiedere il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La Corte di primo grado ha ritenuto non tempestiva la notifica della cartella di pagamento n.03020210003451289000 eseguita dall'Agente della RI in data 29/06/2022.
In realtà l'art.157 del DL 34/2020, che ha modificato l'art.68, comma 4-bis, D.L. 18/2020, ha previsto una proroga straordinaria di 24 mesi dei termini di decadenza relativi agli atti impositivi e alle cartelle di pagamento in scadenza negli anni 2020 e 2021, consentendone la notifica entro il 31 dicembre del secondo anno successivo, in deroga ai termini ordinari di cui all'art.25 DPR 602/1973.
Il termine ordinario ex art.25 DPR 602/73 previsto al 31/12/2020, poiché rientrante nel perimetro emergenziale, viene, di conseguenza, spostato al 31/12/2022.
Con l'ordinanza n. 960/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che la normativa in oggetto deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle attività da porre in essere successivamente, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Va rigettata la doglianza di parte appellata che ritiene omessa la notifica dell'avviso di accertamento prodromico.
La cartella di pagamento impugnata scaturisce da un controllo cartolare effettuato ai sensi dell'art.54 bis del DPR n.633/1972, che non necessita di alcun atto presupposto. (Cass. Ord. n.18078/2024)
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello, pertanto in riforma della sentenza impugnata conferma l'atto opposto con ricorso introduttivo. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
1.800,00 per ambedue i gradi di giudizio oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RT CE, Presidente COSCARELLA FRANCESCO, Relatore DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1288/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ag.entrate - RI - TA
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2707/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 1 e pubblicata il 27/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020210003451289000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate RI impugnava la sentenza n.2707/2023, emessa il 09/11/2023 e depositata il 27/11/2023, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di TA aveva
Resistente_1accolto il ricorso, proposto da , avverso la cartella di pagamento n.03020210003451289000. L'appellante eccepiva il vizio di ultrapetizione della pronuncia appellata.
Si costituiva il contribuente appellato per chiedere il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La Corte di primo grado ha ritenuto non tempestiva la notifica della cartella di pagamento n.03020210003451289000 eseguita dall'Agente della RI in data 29/06/2022.
In realtà l'art.157 del DL 34/2020, che ha modificato l'art.68, comma 4-bis, D.L. 18/2020, ha previsto una proroga straordinaria di 24 mesi dei termini di decadenza relativi agli atti impositivi e alle cartelle di pagamento in scadenza negli anni 2020 e 2021, consentendone la notifica entro il 31 dicembre del secondo anno successivo, in deroga ai termini ordinari di cui all'art.25 DPR 602/1973.
Il termine ordinario ex art.25 DPR 602/73 previsto al 31/12/2020, poiché rientrante nel perimetro emergenziale, viene, di conseguenza, spostato al 31/12/2022.
Con l'ordinanza n. 960/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che la normativa in oggetto deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle attività da porre in essere successivamente, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Va rigettata la doglianza di parte appellata che ritiene omessa la notifica dell'avviso di accertamento prodromico.
La cartella di pagamento impugnata scaturisce da un controllo cartolare effettuato ai sensi dell'art.54 bis del DPR n.633/1972, che non necessita di alcun atto presupposto. (Cass. Ord. n.18078/2024)
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello, pertanto in riforma della sentenza impugnata conferma l'atto opposto con ricorso introduttivo. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
1.800,00 per ambedue i gradi di giudizio oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta.