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Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/10/2024, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - 5^ Sezione Civile del Lavoro in persona della dott. ssa Margherita Bossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 766/2024, cui sono stati riuniti, ai sensi degli artt. 274 cpc e 151 disp att. cpc, quelli portanti i numeri RG n. 773/2024, 836/2024, 1278/2024, promossa da:
, , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 difesi dall'Avv. Paolo Languasco del Foro di Genova, per procure depositate nei fascicoli telematici ed elettivamente domiciliati in Genova, Vico Falamonica 1/13.
-ricorrenti
CONTRO il , in persona del in persona del in carica NTroparte_1 CP_2
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI: come da atto di costituzione in giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c., e poi riuniti, per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, le ricorrenti hanno convenuto in giudizio il (di seguito, per NTroparte_1 NT NT brevità, anche solo ”), esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del , in forza di una serie di contratti a tempo determinato, specificamente indicati in ricorso, relativi per quanto qui rileva: quanto a:
CONTE CHIRA
A.S. 2022/2023: dal 1/09/2022 al 31/08/2023, supplenza annuale;
quanto a:
CRIPPA MUTI BEATRICE
AS 2019/2020: dal 16/09/2019 al 30/06/2020, supplenza fino al termine delle attività didattiche;
AS 2020/2021: dal 14/09/2020 al 31/08/2021, supplenza annuale;
quanto a:
SA LI
AS 2022/2023: dal 12/10/2022 al 31/08/2023, supplenza annuale;
quanto a:
Parte_4
018/2019: dal 01/10/2018 al 31/08/2019, supplenza annuale;
Pt_5
A.S. 2019/2020: dal 23/09/2019 al 30/06/2020, supplenza fino al termine dell'attività didattica;
A.S. 2020/2021: dal 21/10/2020 al 30/06/2021, supplenza fino al termine dell'attività didattica;
A.S. 2021/2022: dal 06/09/2021 al 30/06/2022, supplenza fino al termine dell'attività didattica;
A.S. 2022/2023: dal 01/09/2022 al 30/06/2023, supplenza fino al termine dell'attività didattica;
A.S. 2023/2024: dal 01/09/2023 al 30/06/2024, supplenza fino al termine dell'attività didattica.
Le ricorrenti, nei rispettivi ricorsi, sostengono di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, NT mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto loro la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente – nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei
“fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. NT L'inadempimento da parte del è proseguito nonostante le diffide dei ricorrenti. NT Poste tali premesse, le ricorrenti hanno chiesto, in principalità, la condanna del alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale hanno reso la propria attività lavorativa di docenti a tempo determinato NT Il , benché raggiunto da regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio, onde si è proceduto in sua contumacia.
Le cause, preventivamente riunite, senza necessità di alcuna attività istruttoria, sono state decise all'odierna udienza, in seguito a discussione orale dei difensori delle parti, che hanno richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
Il difensore delle parti ricorrenti ha documentato la permanenza nel sistema scolastico delle ricorrenti
I ricorsi sono fondati e devono essere accolti.
È opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici o comunque documentalmente provati.
È pacifico ed inoltre documentalmente provato, che le ricorrenti abbiano prestato attività lavorativa, con contratti a termine, negli anni scolastici e con le seguenti modalità già indicate sopra.
È altresì pacifico che le lavoratrici non abbiano percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro, oggetto di domanda. È pacifico, infine, che le ricorrenti non siano “usciti dal sistema scolastico”.
1. Tanto premesso e venendo al merito dei ricorsi, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state ampiamente esaminate e decise da questo Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. tra le altre, le Sentenze n. 901/2023 pubbl. il 14/11/2023
RG n. 2065/2023 e, da ultimo, n. 16/2024 del 9.1.2024 nella causa n. 1725/2023 R.G., richiamate di seguito per ampli stralci).
Va evidenziato, in particolare come, con recentissima decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la Suprema Corte di Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:
-la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
-la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
-si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”; NT
-l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'eSIenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
-la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
-il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione”
[dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
-non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);
-la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
-irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
NT 2. Una volta accertato l'inadempimento del , debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai lavoratori a termine.
Ha chiarito la S.C., al riguardo, che:
-l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
-la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
-il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
-l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno al sistema educativo NT scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
-la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
-“… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò SInifica che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non SInifica uscita dal sistema scolastico”;
-“[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
-“[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”; -l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo [che] attiene al merito”;
3. Conclusivamente, le domande principali di cui ai ricorsi, di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della carta docente, debbono essere accolte, in relazione ai seguenti ricorrenti e Pt_5
-per , 2022/2023, per un totale di 1 a.s.; Parte_1
-per , 2019/2020, 2020/2021, per un totale di 2 aa.ss.; Parte_2
-per , 2022/2023, per un totale di 1 a.s.; Parte_3
-per 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, per un Parte_4 totale di 6 aa.ss. NT Con riguardo a detti aa.ss., il va condannato, dunque, all'attribuzione alle ricorrenti indicate della carta stessa e all'accredito su di essa, della somma di euro 500,00 per ciascun a.s., oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo.
4. Non vi sono motivi ostativi al riconoscimento (a beneficio della ricorrente ) della carta Parte_4 docente per l'a.s. 2023/2024.
Infatti, alla data della domanda giudiziale, la ricorrente aveva già intrapreso la “supplenza”, conferita NT al 30.6.2024 e, proprio alla luce delle difese del , con cui si nega il diritto alla “prestazione” dei lavoratori titolari di contratti a termine (se non per supplenza su organico di diritto), non si può certamente dubitare della sussistenza dell'interesse ad agire anche in relazione a detto a.s.
5. Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo, e poste a carico del NT
, in base alla soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, dichiara il diritto delle ricorrenti SI.re , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 (“carta elettronica per
[...]
l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, in relazione agli aa.ss.:
-quanto alla SI.ra , 2022/2023, per un totale di 1 aa.ss. e, quindi, per complessivi euro 500,00; Parte_1 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
-quanto alla SI.ra , 2019/2020, 2020/2021, per un totale di 2 aa.ss. e, quindi, per Parte_2 complessivi euro 1.000,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
-quanto alla SI.ra 2022/2023, per un totale di 1 aa.ss. e, quindi, per complessivi euro 500,00; Parte_3 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
-quanto alla SI.ra , 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 per un Parte_4 totale di 6 aa.ss. e, quindi, per complessivi euro 3.000,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
conseguentemente condanna il , in persona del pro tempore, ad NTroparte_1 CP_2 assegnare alle ricorrenti sopraindicate la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare su di essa gli importi indicati oltre i menzionati accessori;
condanna altresì il ministero a rifondere alle ricorrenti le spese di lite che liquida complessivamente per onorari in euro 2.650,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato a beneficio di e e accessori di legge;
con distrazione a Parte_1 Parte_2 Parte_3 favore dell'avv. Languasco.
Genova, 18/10/2024
IL GIUDICE
Margherita Bossi