TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9742 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18124 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
TRA
( ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. BUFFETTINO EMANUELA presso cui elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
), non costituita, Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/08/2024, - premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio con la resistente a Napoli il 21/12/2015 e che dal matrimonio non erano nati figli - chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi e successivamente lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
All'udienza del 25/09/25, non si costituiva la resistente e ne veniva dichiarata la contumacia.
Raccolte le conclusioni del P.M., il quale chiedeva pronunziarsi la separazione personale dei coniugi, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la
2 prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
In assenza di ulteriore domanda, nessun'altra statuizione va adottata dal
Collegio.
La parte ha proposto anche domanda divorzile. Tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 190, parte I, s., Sez.
A, Reg. atti di matrimonio dell'anno 2015).
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul
3 ruolo per la domanda divorzile;
• spese al definitivo;
così deciso in Napoli in camera di consiglio il 03/10/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
4