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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6402 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 27266/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27266/2021 R.G. posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 18/11/2024, vertente
tra
(C.F. in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Roma, via Flaminia n. 56, presso lo studio degli avv.ti Alfredo Biagini e Pier
Jacopo Petris che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione
- Attrice
e
(C.F. in persona del legale rappresentante pt. elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata in Roma, via Marianna Dionigi n. 43, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariano
Maggi e Francesco Mollica, giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta
- Convenuta
Conclusione delle parti:
per la parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, contrariis rejectis, per tutti i motivi esposti in narrativa:
Nel merito:
A) accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale rappresentante p.t., ad Parte_1 ottenere il risarcimento di tutti i danni e pregiudizi patiti in dipendenza della violazione da
Pag. 1 a 13 parte di , in persona del legale rappresentante p.t., degli obblighi Parte_2 nascenti dal rapporto di mandato contratto in relazione all'appalto per cui è causa;
B) conseguentemente, condannare , al pagamento in favore di Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., dell'importo di € 239.468,53, ovvero della Parte_1 diversa, maggiore o minore, somma che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi, eventualmente, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
C) accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale rappresentante p.t., di Parte_1 vedersi riconosciuti gli interessi legali, nonché la rivalutazione monetaria sugli importi che saranno liquidati in suo favore all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t, al relativo pagamento in Parte_2 favore di Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
Per la parte convenuta: “voglia l'intestato Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, a. nel merito, rigettare ogni avversa domanda, laddove infondata in fatto
e diritto, nonché sprovvista di prova, per tutte le ragioni illustrate in narrativa;
b. in via riconvenzionale, condannare al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 della somma € 9.409,99, portata dalla fattura n. 115 del 26 marzo 2018, oppure nel diverso importo che sarà determinato in corso di causa, per i titoli sopra indicati, oltre interessi, determinati ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ., dal dì del dovuto al saldo.
c. sempre in via riconvenzionale, nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda risarcitoria formulata da parte Attrice, compensare qualsivoglia denegato credito riconosciuto alla Controparte con il predetto importo di € 9.409,99, oppure con il diverso importo che sarà determinato in corso di causa, per i titoli sopra indicati, oltre interessi, determinati ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ., dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Oggetto: risarcimento danni.
All'udienza del 18/11/2024, tenutasi con modalità cartolare, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Pag. 2 a 13 Con atto di citazione ritualmente notificato, la evocava in giudizio la Parte_1 [...]
, esponendo in fatto che: Parte_2
- con bando del 14/03/2017, la Interporto Sud Europa avrebbe indetto la gara per l'affidamento “dei lavori di raddoppio della presa in consegna, nonché del suo prolungamento e relativo sottopasso ferroviario, presso l'interporto di Marcianise –
Maddaloni”, a seguito dell'espletamento della quale, l'appalto sarebbe stato aggiudicato Cont all' costituita da (in qualità di mandataria) benché Parte_2
l'esecutore materiale dei lavori sarebbe stato da questa individuato nella propria consorziata e (nella qualità di mandante); Controparte_3 Parte_1
- le imprese costituenti la suddetta ATI avrebbero altresì previsto che in ipotesi di aggiudicazione avrebbero tra loro costituito il raggruppamento temporaneo di imprese con natura di associazione di tipo verticale e in previsione del quale la Parte_2 avrebbe eseguito le opere civili, mentre la avrebbe eseguito le opere di Parte_1 armamento ferroviario;
- l'appalto in commento avrebbe inoltre previsto un corrispettivo pari ad €9.959.435,04 al netto del ribasso d'asta, comprensivo di oneri per la sicurezza, di cui €6.769.122,30 per le opere civili (catt. OG3, OS21, OGQ10, OS18-A, OS12-A), e €2.933.356,60 per le lavorazioni di competenza della (cat. OS 29); Pt_1
- il contratto d'appalto rep. 6684 sarebbe quindi stato sottoscritto dalla capogruppo, in proprio e quale mandataria dell'ATI aggiudicataria, in data 8/2/2018, per il corrispettivo € 9.959.435,04, di cui € 9.762.218,53, oltre IVA al 10%, per lavori (al netto del ribasso offerto dell1%) ed € 197.216,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con contratto del 18/07/2018 la avrebbe affittato ad essa attrice il ramo Parte_1
d'azienda comprensivo anche il citato contratto di appalto, ed il cui subentro sarebbe stato espressamente autorizzato dalla stazione appaltante in data 13/09/2019;
- avrebbero provveduto di conseguenza alla stipula di un atto modificativo di associazione temporanea di imprese, mediante il quale, tra l'altro, sarebbe stato conferito alla convenuta mandato speciale irrevocabile a stipulare tutti gli atti contrattuali e necessari per l'esecuzione delle opere appaltate, oltrechè rappresentare in via generale ed esclusiva, anche in sede processuale, le imprese riunite per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'assunzione dell'esecuzione dell'opera, anche dopo il collaudo dei lavori e fino all'estinzione di ogni rapporto;
Pag. 3 a 13 - sarebbe stato inoltre previsto che tutti i rapporti attivi e passivi, le azioni, pretese e richieste nei confronti del soggetto aggiudicatario sarebbero stati intrattenuti od avanzati esclusivamente dalla mandataria capogruppo;
- i lavori sarebbero stati consegnati in data 25/06/2018 benché la convenuta avrebbe manifestato la sussistenza di impedimenti alla pertinente regolare esecuzione imputabili alla committente;
- la convenuta avrebbe, inoltre, solo genericamente informato essa attrice delle problematiche insorte nell'esecuzione dei lavori, dalla cui ultimazione sarebbe dipeso l'inizio dell'esecuzione dei lavori che essa attrice avrebbe dovuto eseguire, tanto ciò vero che nelle more si sarebbe attivata per procedere al perfezionamento dei contratti di fornitura necessari per l'esecuzione dei lavori stessi;
- solo in data 11/05/2020, a seguito di diversi solleciti, avrebbe appreso l'esistenza di una diffida ad opera della committente nei confronti della convenuta alla ripresa dei lavori;
- al fine di evitare la risoluzione in danno, la avrebbe profilato la necessità di agire Pt_2 in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto per colpa della committente;
- tuttavia, la avrebbe poi concluso un atto transattivo con la Stazione Appaltante Pt_2 mediante il quale, tra l'altro, quest'ultima avrebbe acconsentito al pagamento in suo favore della somma di €529.073,10, corrispondente ai lavori eseguiti e non ancora pagati, ancorché precedentemente contabilizzati dalla Stazione Appaltante;
- il contratto sarebbe stato quindi sciolto per mutuo consenso, a dispetto del prospettata domanda risarcitoria funzionale al ristoro del danno patito dal RTI quantificato in €
4.333.922,07, ed in particolare il risarcimento dei danni patiti per l'anomalo andamento dei lavori (€ 1.040.940,63), i pregiudizi sofferti per “danno curriculare” (€
520.470,31), il rimborso dei costi sostenuti per la stipula del contratto (€ 12.650,12), il rimborso delle spese di gara (€ 30.000,00), il rimborso dei premi delle polizze e delle assicurazioni perfezionati per l'esecuzione dell'appalto (€ 20.315,92), oltre al danno da perdita di chance (€ 1.040.940,63);
- in tal modo la nella sua qualità di capogruppo mandataria, avrebbe violato Parte_2 tutti i doveri inerenti alla cennata funzione.
A fondamento della proposta domanda essa attrice allegava che:
- posto il dettato dell'art. 48 d.lgs. 50/2016 di disciplina del raggruppamento temporaneo di imprese, quest'ultimo istituto giuridico si fonderebbe sul rapporto di mandato disciplinato dagli artt. 1703 c.c. con evidente obbligo imposto in capo alla
Pag. 4 a 13 capogruppo di eseguire il mandato secondo i canoni di diligenza, correttezza e buona fede di cui all'art. 1710 c.c.;
- la avrebbe, con la sua condotta, posto in essere atti eccedenti il perimetro Parte_2 dei poteri ad essa conferiti dalla mandante pregiudicando con essi la posizione della mandante stessa, a dispetto dell'obbligo sulla predetta gravante di agire nel suo interesse;
- tali rilievi sarebbero confortati dal fatto che la mandante per un verso non avrebbe reso edotta essa attrice di tutte le problematiche inerenti all'esecuzione dei lavori e, per altro verso, avrebbe deciso di sciogliere il contratto con la stazione appaltante senza notiziare essa attrice, soprattutto concludendo una transazione favorevole per la sola convenuta senza aver ricevuto l'assenso di essa attrice;
- avrebbe pertanto diritto al risarcimento del danno patito a cagione della riferita condotta tenuta dalla mandante, da quantificarsi, in analogia con quanto previsto dall'art. 109 d.lgs. 50/2016, nel 10% dei 4/5 del valore delle prestazioni non eseguite di sua competenza e dunque pari ad €239.468,53;
- in previsione dell'esecuzione dei lavori di sua competenza, l'attrice avrebbe inoltre perfezionato diversi contratti di fornitura nonché sostenuto pro quota i costi della cauzione ex art. 103 d.lgs. 50/2016 da rilasciarsi a favore della Committente, sicchè avrebbe, qualora destinataria di azioni risarcitorie e similari da parte dei fornitori, il diritto di essere ristorata dalla convenuta anche per siffatti eventuali danni.
Si costituiva in giudizio la la quale, ricostruite interamente le vicende contrattuali Parte_2 intercorse da un lato con la Stazione Appaltante e dall'altro con la nella qualità Parte_1 di mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le medesime costituito, deduceva:
- in via principale, che tutte le prospettazioni e domande attoree sarebbero infondate, atteso anche il difetto di prova del danno del quale la parte attrice invocherebbe il risarcimento, oltrechè l'erroneità del criterio utilizzato per la pertinente quantificazione posta l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. l'art. 109 d.lgs. n.
50/2016, applicabile solo in caso di recesso della Stazione appaltante;
- in via riconvenzionale chiedeva la condanna della l pagamento della somma Parte_1 pari ad € 9.409,99 a titolo di spese sostenute per la stipulazione degli atti notarili o dei premi delle polizze assicurative.
Pag. 5 a 13 Con ordinanza del 18/11/2024, la causa istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
In sede di comparsa conclusionale, la società convenuta, preso atto dell'effettivo pagamento della fattura n. 115 del 26/03/2018 ad opera della parte attrice, ha espressamente rinunciato alla domanda riconvenzionale nonché all'eccezione di compensazione proposta al momento della costituzione in giudizio.
In via istruttoria, non è stato ritenuto opportuno dare ingresso alle prove orali articolate dalla parte attrice in parte inammissibili ed in parte irrilevanti ai fini del decidere, oltrechè alle richieste di ctu e di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. anch'esse inammissibili attesa la natura esplorativa delle stesse.
Con la comparsa conclusionale la convenuta rinunciava alla domanda riconvenzionale, riconoscendo di aver registrato l'avvenuto pagamento della fattura n. 115/2018.
Nel merito la domanda è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Prima di procedere all'esame nel merito della controversia, va precisato che la presente sentenza è emessa dal Tribunale in composizione monocratica atteso che la stessa, benché iscritta al ruolo della Sezione specializzata in materia di impresa, attiene all'accertamento del danno asseritamente patito dall'attrice in conseguenza dell'ipotizzato inadempimento del contratto di mandato intercorso tra le mandanti e la mandataria dell'ATI risultata aggiudicataria del contratto di appalto.
Dunque, a ben vedere, la presente controversia non rientra tra quelle descritte dall'art. 3 co. 2 lett. f) Dlgs 168/2003, non afferendo a “contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria”, quanto piuttosto al contratto di mandato interno all'ATI.
Ciò premesso, in apertura di motivazione occorre precisare che la causa in esame trae origine dal contratto di affidamento dei “lavori di raddoppio della presa e consegna, nonché del suo prolungamento e relativo sottopasso ferroviario presso l'interporto di Marcianise – Maddaloni”
(CIG 6947336308, CUP H16I11003360006), rep. 6684, racc. 4317, concluso in data
18/02/2018 tra – in qualità di Stazione Appaltante e l'ATI Parte_3 costituita da e (in qualità di aggiudicataria). Parte_2 Parte_1
In particolare, le predette società con atto costitutivo del 9/01/2018 (modificato in data
18/09/2018 a seguito dell'affitto d'azienda – del 18/07/2018- divisato tra e Parte_1
Pag. 6 a 13 per effetto del quale quest'ultima è subentrata alla prima) un Raggruppamento Parte_1
Temporaneo di Imprese di tipo verticale – a termini dell'art. 48 d.lgs. 50/2016 – alla cui stregua la assumeva la veste di capogruppo mandataria, con una quota pari al Parte_2
69,34%, e la , in veste di mandante succeduta alla con una quota del Pt_1 Parte_1
30,66%.
In forza del citato atto costitutivo le medesime società stabilivano che la (per essa Parte_2 quale esecutrice materiale designata la consorziata CGS s.r.l.) avrebbe eseguito tutte le opere civili (catt. OG3, OS21, OG10, OS18-A, OS12-A) per un corrispettivo pari ad € 6.769.122,30, ultimate le quali, la avrebbe eseguito le opere di armamento ferroviario (cat. Parte_1
OS29) per un corrispettivo pari ad €2.993.356,60.
È pacifico in causa che il contratto aveva avuto un principio di esecuzione benchè solo in relazione alle lavorazioni demandate alla competenza della Di contro, la Parte_2 Pt_1 non aveva eseguito la parte della sua prestazione il cui inizio dipendeva dall'ultimazione dei lavori di spettanza della precedente.
È analogamente pacifico, oltre che inferibile dalla documentazione offerta in giudizio, che a cagione di diverse problematiche insorte tra la Stazione Appaltante e la le cui Parte_2 rispettive pretese ed i rispettivi inadempimenti avevano comportato l'instaurazione di diversi procedimenti giudiziari – esitati nella conclusione di un accordo transattivo – il contratto era stato risolto per mutuo consenso per espressa e concorde volontà della Stazione Appaltante e della Parte_2
Ciò premesso e muovendo alla disamina delle doglianze espresse dalla parte attrice, giova rammentare che ad avviso di quest'ultima, la – in qualità di capogruppo Parte_2 mandataria – avrebbe, durante tutta l'esecuzione del rapporto contrattuale, assunto una condotta in violazione del dovere di diligenza ad essa imposto proprio in forza del mandato conferitole ed avrebbe al contempo, cagionando ingenti danni ad essa attrice, per un verso omesso di fornire qualunque tipo di informazione relativa all'andamento dei lavori ed alle successive problematiche insorte con la Stazione appaltante, per altro verso, avrebbe nondimeno omesso di comunicare l'intenzione di risolvere le cennate problematiche mediante la stipula di un accordo transattivo. Ed in tal contesto – aggiunge la medesima attrice – l'assetto di interessi divisato proprio con l'accordo anzidetto avrebbe ad essa arrecato pregiudizio, atteso che le condizioni nello stesso dedotte hanno tenuto conto solo dei crediti di spettanza della mandataria, in aperta collisione con i diritti dell'intero ATI. Siffatta evenienza sarebbe confortata dalla netta discrasia tra la pretesa risarcitoria che la medesima aveva avanzato con atto di citazione volto a far accertare– tra l'altro- la Parte_2
Pag. 7 a 13 risoluzione del contratto per colpa della committente – ove il danno (presumibilmente) Cont inferto al dalla stazione appaltante – era stato quantificato in €4.333.922,07, ed il contenuto dell'accordo transattivo avente ad oggetto il solo pagamento della somma pari ad CP_
€529.000,00 per le lavorazioni eseguite dalla e non pagate dalla ignorando i Parte_2 diritti di credito della mandante.
Tanto esposto, è anzitutto utile rammentare che il raggruppamento temporaneo di imprese, disciplinato dall'art. 48 D.lgs. 50/2016, ratione temporis applicabile alla fattispecie in commento, si sostanzia in un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizio, costituito anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di un'unica offerta.
Esso è dunque volto alla collaborazione delle imprese raggruppate per ottenere l'aggiudicazione di un appalto mediante la presentazione di un'offerta unitaria da parte di soggetti che conservano la propria indipendenza giuridica, ognuno dei quali conserva altresì la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e sociali. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario. Si tratta quindi di un'aggregazione occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale che non configura un centro autonomo d'imputazione giuridica, perché è finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese (cfr. Cass. sent. n. 5751/2020).
Rispetto alla natura giuridica di tale raggruppamento, anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che “pur non dando vita a un autonomo soggetto giuridico, nondimeno un
RTI presenta infatti una struttura complessa, che va al di là delle singole individualità delle imprese raggruppate e rispetto alla quale l'impresa mandataria rappresenta il punto di riferimento della stazione appaltante per tutta la durata del rapporto contrattuale.
Dell'amministrazione appaltante essa costituisce infatti il diretto interlocutore per conto di tutte le imprese riunite, quale loro rappresentante esclusiva e quale garante, anche per conto delle mandanti, della corretta esecuzione dell'appalto” (cfr. Corte cost., Sent., n. 85/2020).
Considerato inoltre che l'ATI costituito nella specie è di tipo verticale, vale la pena di precisare che esso è connotato dalla circostanza che l'impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali, possono avere competenze differenziate anche tra loro, sicchè nell'ATI di tipo verticale,
Pag. 8 a 13 un'impresa ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili (cfr. C.d.S. sent. n.
3994/2021; in tal senso anche C.d.S. Ad. Plen. n. 22/2012).
Lo stesso art. 48 d.lgs. 50/2016, del resto, al comma 2 dispone che “per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie”.
Orbene, come accennato, il profilo che viene qui in contestazione attiene alla asserita violazione, ad opera della capogruppo mandataria, dell'obbligo di diligenza su di essa gravante in forza del mandato conferito nonché l'abuso o l'eccesso del potere esercitato dalla stessa debordante i limiti del mandato stesso.
Posto che alla mandataria è conferito – per espressa previsione pattizia, conformemente alla normativa dettata dall'art. 48, comma 12 e ss, d.lgs. 50/2016 – un mandato collettivo speciale con rappresentanza, giova precisare che la disciplina di riferimento, per quanto concerne i rapporti interni tra mandataria e mandante è, appunto, fondata su di un rapporto di mandato collettivo con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, in forza del quale la capogruppo mandataria è legittimata a compiere, nei rapporti con l'amministrazione ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti sino all'estinzione del rapporto. La figura dell'ATI risulta pertanto disciplinata, per quanto attiene ai rapporti interni tra le società, dalle norme dettate in tema di appalto pubblico e di mandato dettate dal codice civile agli artt. 1703 ss. c.c.
A tale stregua quindi il dovere di diligenza cui dovrà essere improntato l'agire della mandataria è quello disciplinato dall'art. 1710 c.c. secondo il quale “il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia;
ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore. Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato”. È poi chiaro che la diligenza richiesta nel caso di mandato in commento non può essere parametrata a quella richiesta dalla citata norma, dovendosi prendere come riferimento la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. c.d. diligenza qualificata.
Tale essendo quindi il quadro normativo di riferimento, alla luce delle emergenze in atti, deve sin da ora escludersi la sussistenza della predicata violazione – da parte della capogruppo mandataria – del cennato dovere, affermata dalla parte attrice in termini di Parte_2 omessa informazione e comunicazione dell'andamento dei lavori, delle problematiche insorte
Pag. 9 a 13 con la stazione appaltante e dei provvedimenti che la mandataria si è determinata ad assumere al fine della risoluzione delle problematiche anzidette.
Invero, la documentazione offerta in giudizio dalla parte convenuta consente di cogliere che –
a dispetto delle prospettazioni attoree- la mandataria ha conformato il suo agire agli obblighi di diligenza e di informazione imposti dalla legge, avendo questa provveduto costantemente a rendere edotta la mandante circa l'andamento dei lavori a mezzo dell'inoltro dello scambio di corrispondenza intrattenuto di volta in volta con la committente (all.ti 10 e ss. comp. cost.).
Parimenti risulta che la predetta ha debitamente informato la mandante dell'intenzione – manifestata dalla committente - di risolvere il contratto in danno qualora non avesse provveduto nella ripresa dei lavori, manifestando a tal riguardo, ed al fine di evitare di subire la minacciata risoluzione (con annesse conseguenze pregiudizievoli per l'ATI), la necessità di agire in giudizio al fine di chiedere, a sua volta, la risoluzione del contratto per colpa della committente. Analogamente, risulta dagli atti di causa che il contenuto dell'atto di citazione, al precitato fine redatto, è stato opportunamente sottoposto al vaglio della mandante, con contestuale ed espressa richiesta di provvedere – se del caso- alla nomina di un proprio legale di fiducia;
parimenti è a dirsi con l'atto di transazione cui hanno trovato composizione i giudizi reciprocamente istaurati dalla e dalla stazione appaltante. Pt_2
In ordine alle condizioni dedotte nell'accordo transattivo – rispetto alle quali l'attrice lamenta di aver subito per effetto di esse un pregiudizio di tipo economico, in particolare, la doglianza risulta imperniata sul raffronto tra l'ammontare della somma richiesta a titolo di risarcimento del danno che l'ATI avrebbe patito a causa dell'inadempimento della Stazione appaltante pari ad €4.333.922,07 e la somma oggetto di transazione, pari ad €529.073,10 che avrebbe tenuto conto esclusivamente del pagamento delle lavorazioni eseguite dalla mandataria e non pagate dalla stazione appaltante.
Non è però condivisibile l'argomentazione attorea, dacchè il presupposto su cui si fonda non si presta a confortare l'esistenza del riferito effetto pregiudizievole.
Invero, la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno – quantificato nei termini espressi nel citato atto di citazione – è destinata a rimaner relegata ad una mera allegazione di parte e dunque ad una mera ipotesi non sorretta da adeguati elementi probatori, né al riguardo la parte attrice ha formulato conferente allegazione comprovante la probabilità che – ove coltivato il giudizio – la domanda avrebbe certamente trovato accoglimento.
Va inoltre rammentato che i dissidi insorti tra mandataria e S.A. hanno avuto ad oggetto le lavorazioni della cui esecuzione si sarebbe dovuta occupare la mandataria stessa, proprio in
Pag. 10 a 13 forza dell'atto costitutivo dell sicchè la somma oggetto di transazione non poteva non CP_2 riguardare le sole lavorazioni anzidette sino ad allora rimaste impagate.
Posto, del resto, che, come detto, la mandante dal canto suo non aveva ancora proceduto ad eseguire le lavorazioni di sua competenza. E dunque l'effetto pregiudizievole scaturitone – in tesi – nei confronti della mandante non è in concreto ravvisabile, soprattutto non nei termini argomentati.
Discorso non dissimile può farsi in relazione alle riserve iscritte dalla mandante ed asseritamente non considerate nell'accordo transattivo.
Ed è al riguardo consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ad opinar della quale “In tema di appalti pubblici, dal combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 (applicabile "ratione temporis"), si ricava la regola secondo cui sono soggette all'onere di riserva non solo tutte le possibili richieste inerenti a partite di lavori eseguite, nonché alle contestazioni tecniche e/o giuridiche circa la loro quantità e qualità, ma anche e soprattutto quelle relative ai pregiudizi sofferti dall'appaltatore ed ai costi aggiuntivi dovuti affrontare, sia a causa dello svolgimento (anomalo) dell'appalto, sia a causa delle carenze progettuali per le conseguenti maggiori difficoltà che le stesse hanno ingenerato sia, infine, per i comportamenti inadempienti della stazione appaltante: infatti, l'onere della riserva assolve alla funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i fattori che siano oggetto di contrastanti valutazioni tra le parti e perciò suscettibili di aggravare il compenso complessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria”(Cass. sent. n. 22036/2014; in senso conforme Cass. sent. n.
28801/2018 “nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso;
in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il "quantum" può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo”; anche
Cass. n. 7479/2017 “in tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall'amministrazione, ha l'onere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n.
350 del 1895 (applicabile "ratione temporis"), e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la
Pag. 11 a 13 specifica quantificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni. Ne consegue che, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato”. (cfr. Cass. ord. n.3555/2022).
Tale essendo la ratio dell'onere di iscrivere le riserve, va però osservato che – sempre secondo l'insegnamento della suprema Corte di Cassazione - “per l'appaltatore, l'iscrizione della riserva costituisce un onere da assolvere al fine di non incorrere nella decadenza per la proposizione delle proprie domande;
e, tuttavia, l'assolvimento di tale onere non esclude il necessario rispetto della regola posta dall'art. 2697 c.c., per la quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (cfr. Cass. sent. n. 19802/2016).
Trasponendo i richiamati principi al caso in esame, occorre, in via esemplificativa, porre in evidenza che la sola iscrizione delle riserve non è da sola sufficiente a dar prova della sussistenza del diritto di credito che l'appaltatore assume vantare nei confronti della Stazione
Appaltante, ben potendone eventualmente quest'ultima non riconoscerne la fondatezza.
Fondatezza per un verso contestata dalla stazione appaltante con pec del maggio 2020 (all. 28 comp cost.) per altro verso in alcun modo confortata dall'odierna attrice.
Del resto – a dispetto di quanto dalla predetta sostenuto – la mandataria oltre ad aver comunicato alla mandante la paventata possibilità di transigere e concordare una risoluzione del contratto per mutuo consenso, aveva altresì invitato la stessa, in vista dell'inizio delle operazioni inerenti la redazione dello stato di consistenza dell'appalto in oggetto, “previa interlocuzione con l'Ufficio di direzione lavori, faccia pervenire in cantiere tutto quanto desidera sia acquisito, contabilizzato e pagato dalla committente e, dallo stesso accettato” (all. 37 comp. cost.).
In questa prospettiva quindi tenuto conto che il mandato conferito a mezzo atto costitutivo ed in linea con le previsioni normative conferiva il potere alla mandataria di “rappresentanza esclusiva anche processuale delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto fini all'estinzione di ogni rapporto”, non è neppure ravvisabile l'eccesso dei poteri che risultano esercitati entro il perimetro di quelli in concreto conferiti.
Alla luce di tali rilievi, non è dunque ravvisabile alcuna violazione da parte della mandataria.
Conclusivamente, per i medesimi i rilievi va rigettata la domanda di risarcimento del danno tanto in ragione dell'insussistenza di alcun inadempimento della mandataria, quanto in
Pag. 12 a 13 ragione dell'assenza di un rapporto di causa effetto (dunque di diretta riconducibilità imputabile alla mandataria) tra la condotta comunque tenuta dalla mandataria e l'impossibilità da parte della di eseguire le lavorazioni di sua spettanza. Parte_1
D'altra parte, non appare comunque condivisibile la quantificazione del danno operata dalla parte attrice essendo invero l'art. 109 codice appalti norma dettata in tema di recesso della
Stazione Appaltante ed il criterio in essa dettato è teso a “ristorare” l'appaltatore per lo scioglimento del contratto unilateralmente disposto anticipatamente dalla predetta.
Quanto alla domanda riconvenzionale, il Collegio si limita prendere atto della sopravvenuta rinuncia alla stessa, formalizzata dalla convenuta a mezzo della propria domanda riconvenzionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I. Respinge la domanda di risarcimento del danno proposta dalla avverso Parte_1 la Parte_2
II. Condanna la a rifondere in favore della le spese del presente Parte_1 Parte_2 giudizio che si liquidano in € 11.268,00 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.
Roma, 30/04/2025
Il Giudice
Dott. Stefano Iannaccone
Pag. 13 a 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27266/2021 R.G. posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 18/11/2024, vertente
tra
(C.F. in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Roma, via Flaminia n. 56, presso lo studio degli avv.ti Alfredo Biagini e Pier
Jacopo Petris che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione
- Attrice
e
(C.F. in persona del legale rappresentante pt. elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata in Roma, via Marianna Dionigi n. 43, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariano
Maggi e Francesco Mollica, giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta
- Convenuta
Conclusione delle parti:
per la parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, contrariis rejectis, per tutti i motivi esposti in narrativa:
Nel merito:
A) accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale rappresentante p.t., ad Parte_1 ottenere il risarcimento di tutti i danni e pregiudizi patiti in dipendenza della violazione da
Pag. 1 a 13 parte di , in persona del legale rappresentante p.t., degli obblighi Parte_2 nascenti dal rapporto di mandato contratto in relazione all'appalto per cui è causa;
B) conseguentemente, condannare , al pagamento in favore di Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., dell'importo di € 239.468,53, ovvero della Parte_1 diversa, maggiore o minore, somma che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi, eventualmente, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
C) accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale rappresentante p.t., di Parte_1 vedersi riconosciuti gli interessi legali, nonché la rivalutazione monetaria sugli importi che saranno liquidati in suo favore all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t, al relativo pagamento in Parte_2 favore di Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
Per la parte convenuta: “voglia l'intestato Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, a. nel merito, rigettare ogni avversa domanda, laddove infondata in fatto
e diritto, nonché sprovvista di prova, per tutte le ragioni illustrate in narrativa;
b. in via riconvenzionale, condannare al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 della somma € 9.409,99, portata dalla fattura n. 115 del 26 marzo 2018, oppure nel diverso importo che sarà determinato in corso di causa, per i titoli sopra indicati, oltre interessi, determinati ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ., dal dì del dovuto al saldo.
c. sempre in via riconvenzionale, nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda risarcitoria formulata da parte Attrice, compensare qualsivoglia denegato credito riconosciuto alla Controparte con il predetto importo di € 9.409,99, oppure con il diverso importo che sarà determinato in corso di causa, per i titoli sopra indicati, oltre interessi, determinati ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ., dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Oggetto: risarcimento danni.
All'udienza del 18/11/2024, tenutasi con modalità cartolare, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Pag. 2 a 13 Con atto di citazione ritualmente notificato, la evocava in giudizio la Parte_1 [...]
, esponendo in fatto che: Parte_2
- con bando del 14/03/2017, la Interporto Sud Europa avrebbe indetto la gara per l'affidamento “dei lavori di raddoppio della presa in consegna, nonché del suo prolungamento e relativo sottopasso ferroviario, presso l'interporto di Marcianise –
Maddaloni”, a seguito dell'espletamento della quale, l'appalto sarebbe stato aggiudicato Cont all' costituita da (in qualità di mandataria) benché Parte_2
l'esecutore materiale dei lavori sarebbe stato da questa individuato nella propria consorziata e (nella qualità di mandante); Controparte_3 Parte_1
- le imprese costituenti la suddetta ATI avrebbero altresì previsto che in ipotesi di aggiudicazione avrebbero tra loro costituito il raggruppamento temporaneo di imprese con natura di associazione di tipo verticale e in previsione del quale la Parte_2 avrebbe eseguito le opere civili, mentre la avrebbe eseguito le opere di Parte_1 armamento ferroviario;
- l'appalto in commento avrebbe inoltre previsto un corrispettivo pari ad €9.959.435,04 al netto del ribasso d'asta, comprensivo di oneri per la sicurezza, di cui €6.769.122,30 per le opere civili (catt. OG3, OS21, OGQ10, OS18-A, OS12-A), e €2.933.356,60 per le lavorazioni di competenza della (cat. OS 29); Pt_1
- il contratto d'appalto rep. 6684 sarebbe quindi stato sottoscritto dalla capogruppo, in proprio e quale mandataria dell'ATI aggiudicataria, in data 8/2/2018, per il corrispettivo € 9.959.435,04, di cui € 9.762.218,53, oltre IVA al 10%, per lavori (al netto del ribasso offerto dell1%) ed € 197.216,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con contratto del 18/07/2018 la avrebbe affittato ad essa attrice il ramo Parte_1
d'azienda comprensivo anche il citato contratto di appalto, ed il cui subentro sarebbe stato espressamente autorizzato dalla stazione appaltante in data 13/09/2019;
- avrebbero provveduto di conseguenza alla stipula di un atto modificativo di associazione temporanea di imprese, mediante il quale, tra l'altro, sarebbe stato conferito alla convenuta mandato speciale irrevocabile a stipulare tutti gli atti contrattuali e necessari per l'esecuzione delle opere appaltate, oltrechè rappresentare in via generale ed esclusiva, anche in sede processuale, le imprese riunite per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'assunzione dell'esecuzione dell'opera, anche dopo il collaudo dei lavori e fino all'estinzione di ogni rapporto;
Pag. 3 a 13 - sarebbe stato inoltre previsto che tutti i rapporti attivi e passivi, le azioni, pretese e richieste nei confronti del soggetto aggiudicatario sarebbero stati intrattenuti od avanzati esclusivamente dalla mandataria capogruppo;
- i lavori sarebbero stati consegnati in data 25/06/2018 benché la convenuta avrebbe manifestato la sussistenza di impedimenti alla pertinente regolare esecuzione imputabili alla committente;
- la convenuta avrebbe, inoltre, solo genericamente informato essa attrice delle problematiche insorte nell'esecuzione dei lavori, dalla cui ultimazione sarebbe dipeso l'inizio dell'esecuzione dei lavori che essa attrice avrebbe dovuto eseguire, tanto ciò vero che nelle more si sarebbe attivata per procedere al perfezionamento dei contratti di fornitura necessari per l'esecuzione dei lavori stessi;
- solo in data 11/05/2020, a seguito di diversi solleciti, avrebbe appreso l'esistenza di una diffida ad opera della committente nei confronti della convenuta alla ripresa dei lavori;
- al fine di evitare la risoluzione in danno, la avrebbe profilato la necessità di agire Pt_2 in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto per colpa della committente;
- tuttavia, la avrebbe poi concluso un atto transattivo con la Stazione Appaltante Pt_2 mediante il quale, tra l'altro, quest'ultima avrebbe acconsentito al pagamento in suo favore della somma di €529.073,10, corrispondente ai lavori eseguiti e non ancora pagati, ancorché precedentemente contabilizzati dalla Stazione Appaltante;
- il contratto sarebbe stato quindi sciolto per mutuo consenso, a dispetto del prospettata domanda risarcitoria funzionale al ristoro del danno patito dal RTI quantificato in €
4.333.922,07, ed in particolare il risarcimento dei danni patiti per l'anomalo andamento dei lavori (€ 1.040.940,63), i pregiudizi sofferti per “danno curriculare” (€
520.470,31), il rimborso dei costi sostenuti per la stipula del contratto (€ 12.650,12), il rimborso delle spese di gara (€ 30.000,00), il rimborso dei premi delle polizze e delle assicurazioni perfezionati per l'esecuzione dell'appalto (€ 20.315,92), oltre al danno da perdita di chance (€ 1.040.940,63);
- in tal modo la nella sua qualità di capogruppo mandataria, avrebbe violato Parte_2 tutti i doveri inerenti alla cennata funzione.
A fondamento della proposta domanda essa attrice allegava che:
- posto il dettato dell'art. 48 d.lgs. 50/2016 di disciplina del raggruppamento temporaneo di imprese, quest'ultimo istituto giuridico si fonderebbe sul rapporto di mandato disciplinato dagli artt. 1703 c.c. con evidente obbligo imposto in capo alla
Pag. 4 a 13 capogruppo di eseguire il mandato secondo i canoni di diligenza, correttezza e buona fede di cui all'art. 1710 c.c.;
- la avrebbe, con la sua condotta, posto in essere atti eccedenti il perimetro Parte_2 dei poteri ad essa conferiti dalla mandante pregiudicando con essi la posizione della mandante stessa, a dispetto dell'obbligo sulla predetta gravante di agire nel suo interesse;
- tali rilievi sarebbero confortati dal fatto che la mandante per un verso non avrebbe reso edotta essa attrice di tutte le problematiche inerenti all'esecuzione dei lavori e, per altro verso, avrebbe deciso di sciogliere il contratto con la stazione appaltante senza notiziare essa attrice, soprattutto concludendo una transazione favorevole per la sola convenuta senza aver ricevuto l'assenso di essa attrice;
- avrebbe pertanto diritto al risarcimento del danno patito a cagione della riferita condotta tenuta dalla mandante, da quantificarsi, in analogia con quanto previsto dall'art. 109 d.lgs. 50/2016, nel 10% dei 4/5 del valore delle prestazioni non eseguite di sua competenza e dunque pari ad €239.468,53;
- in previsione dell'esecuzione dei lavori di sua competenza, l'attrice avrebbe inoltre perfezionato diversi contratti di fornitura nonché sostenuto pro quota i costi della cauzione ex art. 103 d.lgs. 50/2016 da rilasciarsi a favore della Committente, sicchè avrebbe, qualora destinataria di azioni risarcitorie e similari da parte dei fornitori, il diritto di essere ristorata dalla convenuta anche per siffatti eventuali danni.
Si costituiva in giudizio la la quale, ricostruite interamente le vicende contrattuali Parte_2 intercorse da un lato con la Stazione Appaltante e dall'altro con la nella qualità Parte_1 di mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le medesime costituito, deduceva:
- in via principale, che tutte le prospettazioni e domande attoree sarebbero infondate, atteso anche il difetto di prova del danno del quale la parte attrice invocherebbe il risarcimento, oltrechè l'erroneità del criterio utilizzato per la pertinente quantificazione posta l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. l'art. 109 d.lgs. n.
50/2016, applicabile solo in caso di recesso della Stazione appaltante;
- in via riconvenzionale chiedeva la condanna della l pagamento della somma Parte_1 pari ad € 9.409,99 a titolo di spese sostenute per la stipulazione degli atti notarili o dei premi delle polizze assicurative.
Pag. 5 a 13 Con ordinanza del 18/11/2024, la causa istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
In sede di comparsa conclusionale, la società convenuta, preso atto dell'effettivo pagamento della fattura n. 115 del 26/03/2018 ad opera della parte attrice, ha espressamente rinunciato alla domanda riconvenzionale nonché all'eccezione di compensazione proposta al momento della costituzione in giudizio.
In via istruttoria, non è stato ritenuto opportuno dare ingresso alle prove orali articolate dalla parte attrice in parte inammissibili ed in parte irrilevanti ai fini del decidere, oltrechè alle richieste di ctu e di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. anch'esse inammissibili attesa la natura esplorativa delle stesse.
Con la comparsa conclusionale la convenuta rinunciava alla domanda riconvenzionale, riconoscendo di aver registrato l'avvenuto pagamento della fattura n. 115/2018.
Nel merito la domanda è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Prima di procedere all'esame nel merito della controversia, va precisato che la presente sentenza è emessa dal Tribunale in composizione monocratica atteso che la stessa, benché iscritta al ruolo della Sezione specializzata in materia di impresa, attiene all'accertamento del danno asseritamente patito dall'attrice in conseguenza dell'ipotizzato inadempimento del contratto di mandato intercorso tra le mandanti e la mandataria dell'ATI risultata aggiudicataria del contratto di appalto.
Dunque, a ben vedere, la presente controversia non rientra tra quelle descritte dall'art. 3 co. 2 lett. f) Dlgs 168/2003, non afferendo a “contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria”, quanto piuttosto al contratto di mandato interno all'ATI.
Ciò premesso, in apertura di motivazione occorre precisare che la causa in esame trae origine dal contratto di affidamento dei “lavori di raddoppio della presa e consegna, nonché del suo prolungamento e relativo sottopasso ferroviario presso l'interporto di Marcianise – Maddaloni”
(CIG 6947336308, CUP H16I11003360006), rep. 6684, racc. 4317, concluso in data
18/02/2018 tra – in qualità di Stazione Appaltante e l'ATI Parte_3 costituita da e (in qualità di aggiudicataria). Parte_2 Parte_1
In particolare, le predette società con atto costitutivo del 9/01/2018 (modificato in data
18/09/2018 a seguito dell'affitto d'azienda – del 18/07/2018- divisato tra e Parte_1
Pag. 6 a 13 per effetto del quale quest'ultima è subentrata alla prima) un Raggruppamento Parte_1
Temporaneo di Imprese di tipo verticale – a termini dell'art. 48 d.lgs. 50/2016 – alla cui stregua la assumeva la veste di capogruppo mandataria, con una quota pari al Parte_2
69,34%, e la , in veste di mandante succeduta alla con una quota del Pt_1 Parte_1
30,66%.
In forza del citato atto costitutivo le medesime società stabilivano che la (per essa Parte_2 quale esecutrice materiale designata la consorziata CGS s.r.l.) avrebbe eseguito tutte le opere civili (catt. OG3, OS21, OG10, OS18-A, OS12-A) per un corrispettivo pari ad € 6.769.122,30, ultimate le quali, la avrebbe eseguito le opere di armamento ferroviario (cat. Parte_1
OS29) per un corrispettivo pari ad €2.993.356,60.
È pacifico in causa che il contratto aveva avuto un principio di esecuzione benchè solo in relazione alle lavorazioni demandate alla competenza della Di contro, la Parte_2 Pt_1 non aveva eseguito la parte della sua prestazione il cui inizio dipendeva dall'ultimazione dei lavori di spettanza della precedente.
È analogamente pacifico, oltre che inferibile dalla documentazione offerta in giudizio, che a cagione di diverse problematiche insorte tra la Stazione Appaltante e la le cui Parte_2 rispettive pretese ed i rispettivi inadempimenti avevano comportato l'instaurazione di diversi procedimenti giudiziari – esitati nella conclusione di un accordo transattivo – il contratto era stato risolto per mutuo consenso per espressa e concorde volontà della Stazione Appaltante e della Parte_2
Ciò premesso e muovendo alla disamina delle doglianze espresse dalla parte attrice, giova rammentare che ad avviso di quest'ultima, la – in qualità di capogruppo Parte_2 mandataria – avrebbe, durante tutta l'esecuzione del rapporto contrattuale, assunto una condotta in violazione del dovere di diligenza ad essa imposto proprio in forza del mandato conferitole ed avrebbe al contempo, cagionando ingenti danni ad essa attrice, per un verso omesso di fornire qualunque tipo di informazione relativa all'andamento dei lavori ed alle successive problematiche insorte con la Stazione appaltante, per altro verso, avrebbe nondimeno omesso di comunicare l'intenzione di risolvere le cennate problematiche mediante la stipula di un accordo transattivo. Ed in tal contesto – aggiunge la medesima attrice – l'assetto di interessi divisato proprio con l'accordo anzidetto avrebbe ad essa arrecato pregiudizio, atteso che le condizioni nello stesso dedotte hanno tenuto conto solo dei crediti di spettanza della mandataria, in aperta collisione con i diritti dell'intero ATI. Siffatta evenienza sarebbe confortata dalla netta discrasia tra la pretesa risarcitoria che la medesima aveva avanzato con atto di citazione volto a far accertare– tra l'altro- la Parte_2
Pag. 7 a 13 risoluzione del contratto per colpa della committente – ove il danno (presumibilmente) Cont inferto al dalla stazione appaltante – era stato quantificato in €4.333.922,07, ed il contenuto dell'accordo transattivo avente ad oggetto il solo pagamento della somma pari ad CP_
€529.000,00 per le lavorazioni eseguite dalla e non pagate dalla ignorando i Parte_2 diritti di credito della mandante.
Tanto esposto, è anzitutto utile rammentare che il raggruppamento temporaneo di imprese, disciplinato dall'art. 48 D.lgs. 50/2016, ratione temporis applicabile alla fattispecie in commento, si sostanzia in un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizio, costituito anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di un'unica offerta.
Esso è dunque volto alla collaborazione delle imprese raggruppate per ottenere l'aggiudicazione di un appalto mediante la presentazione di un'offerta unitaria da parte di soggetti che conservano la propria indipendenza giuridica, ognuno dei quali conserva altresì la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e sociali. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario. Si tratta quindi di un'aggregazione occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale che non configura un centro autonomo d'imputazione giuridica, perché è finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese (cfr. Cass. sent. n. 5751/2020).
Rispetto alla natura giuridica di tale raggruppamento, anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che “pur non dando vita a un autonomo soggetto giuridico, nondimeno un
RTI presenta infatti una struttura complessa, che va al di là delle singole individualità delle imprese raggruppate e rispetto alla quale l'impresa mandataria rappresenta il punto di riferimento della stazione appaltante per tutta la durata del rapporto contrattuale.
Dell'amministrazione appaltante essa costituisce infatti il diretto interlocutore per conto di tutte le imprese riunite, quale loro rappresentante esclusiva e quale garante, anche per conto delle mandanti, della corretta esecuzione dell'appalto” (cfr. Corte cost., Sent., n. 85/2020).
Considerato inoltre che l'ATI costituito nella specie è di tipo verticale, vale la pena di precisare che esso è connotato dalla circostanza che l'impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali, possono avere competenze differenziate anche tra loro, sicchè nell'ATI di tipo verticale,
Pag. 8 a 13 un'impresa ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili (cfr. C.d.S. sent. n.
3994/2021; in tal senso anche C.d.S. Ad. Plen. n. 22/2012).
Lo stesso art. 48 d.lgs. 50/2016, del resto, al comma 2 dispone che “per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie”.
Orbene, come accennato, il profilo che viene qui in contestazione attiene alla asserita violazione, ad opera della capogruppo mandataria, dell'obbligo di diligenza su di essa gravante in forza del mandato conferito nonché l'abuso o l'eccesso del potere esercitato dalla stessa debordante i limiti del mandato stesso.
Posto che alla mandataria è conferito – per espressa previsione pattizia, conformemente alla normativa dettata dall'art. 48, comma 12 e ss, d.lgs. 50/2016 – un mandato collettivo speciale con rappresentanza, giova precisare che la disciplina di riferimento, per quanto concerne i rapporti interni tra mandataria e mandante è, appunto, fondata su di un rapporto di mandato collettivo con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, in forza del quale la capogruppo mandataria è legittimata a compiere, nei rapporti con l'amministrazione ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti sino all'estinzione del rapporto. La figura dell'ATI risulta pertanto disciplinata, per quanto attiene ai rapporti interni tra le società, dalle norme dettate in tema di appalto pubblico e di mandato dettate dal codice civile agli artt. 1703 ss. c.c.
A tale stregua quindi il dovere di diligenza cui dovrà essere improntato l'agire della mandataria è quello disciplinato dall'art. 1710 c.c. secondo il quale “il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia;
ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore. Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato”. È poi chiaro che la diligenza richiesta nel caso di mandato in commento non può essere parametrata a quella richiesta dalla citata norma, dovendosi prendere come riferimento la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. c.d. diligenza qualificata.
Tale essendo quindi il quadro normativo di riferimento, alla luce delle emergenze in atti, deve sin da ora escludersi la sussistenza della predicata violazione – da parte della capogruppo mandataria – del cennato dovere, affermata dalla parte attrice in termini di Parte_2 omessa informazione e comunicazione dell'andamento dei lavori, delle problematiche insorte
Pag. 9 a 13 con la stazione appaltante e dei provvedimenti che la mandataria si è determinata ad assumere al fine della risoluzione delle problematiche anzidette.
Invero, la documentazione offerta in giudizio dalla parte convenuta consente di cogliere che –
a dispetto delle prospettazioni attoree- la mandataria ha conformato il suo agire agli obblighi di diligenza e di informazione imposti dalla legge, avendo questa provveduto costantemente a rendere edotta la mandante circa l'andamento dei lavori a mezzo dell'inoltro dello scambio di corrispondenza intrattenuto di volta in volta con la committente (all.ti 10 e ss. comp. cost.).
Parimenti risulta che la predetta ha debitamente informato la mandante dell'intenzione – manifestata dalla committente - di risolvere il contratto in danno qualora non avesse provveduto nella ripresa dei lavori, manifestando a tal riguardo, ed al fine di evitare di subire la minacciata risoluzione (con annesse conseguenze pregiudizievoli per l'ATI), la necessità di agire in giudizio al fine di chiedere, a sua volta, la risoluzione del contratto per colpa della committente. Analogamente, risulta dagli atti di causa che il contenuto dell'atto di citazione, al precitato fine redatto, è stato opportunamente sottoposto al vaglio della mandante, con contestuale ed espressa richiesta di provvedere – se del caso- alla nomina di un proprio legale di fiducia;
parimenti è a dirsi con l'atto di transazione cui hanno trovato composizione i giudizi reciprocamente istaurati dalla e dalla stazione appaltante. Pt_2
In ordine alle condizioni dedotte nell'accordo transattivo – rispetto alle quali l'attrice lamenta di aver subito per effetto di esse un pregiudizio di tipo economico, in particolare, la doglianza risulta imperniata sul raffronto tra l'ammontare della somma richiesta a titolo di risarcimento del danno che l'ATI avrebbe patito a causa dell'inadempimento della Stazione appaltante pari ad €4.333.922,07 e la somma oggetto di transazione, pari ad €529.073,10 che avrebbe tenuto conto esclusivamente del pagamento delle lavorazioni eseguite dalla mandataria e non pagate dalla stazione appaltante.
Non è però condivisibile l'argomentazione attorea, dacchè il presupposto su cui si fonda non si presta a confortare l'esistenza del riferito effetto pregiudizievole.
Invero, la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno – quantificato nei termini espressi nel citato atto di citazione – è destinata a rimaner relegata ad una mera allegazione di parte e dunque ad una mera ipotesi non sorretta da adeguati elementi probatori, né al riguardo la parte attrice ha formulato conferente allegazione comprovante la probabilità che – ove coltivato il giudizio – la domanda avrebbe certamente trovato accoglimento.
Va inoltre rammentato che i dissidi insorti tra mandataria e S.A. hanno avuto ad oggetto le lavorazioni della cui esecuzione si sarebbe dovuta occupare la mandataria stessa, proprio in
Pag. 10 a 13 forza dell'atto costitutivo dell sicchè la somma oggetto di transazione non poteva non CP_2 riguardare le sole lavorazioni anzidette sino ad allora rimaste impagate.
Posto, del resto, che, come detto, la mandante dal canto suo non aveva ancora proceduto ad eseguire le lavorazioni di sua competenza. E dunque l'effetto pregiudizievole scaturitone – in tesi – nei confronti della mandante non è in concreto ravvisabile, soprattutto non nei termini argomentati.
Discorso non dissimile può farsi in relazione alle riserve iscritte dalla mandante ed asseritamente non considerate nell'accordo transattivo.
Ed è al riguardo consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ad opinar della quale “In tema di appalti pubblici, dal combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 (applicabile "ratione temporis"), si ricava la regola secondo cui sono soggette all'onere di riserva non solo tutte le possibili richieste inerenti a partite di lavori eseguite, nonché alle contestazioni tecniche e/o giuridiche circa la loro quantità e qualità, ma anche e soprattutto quelle relative ai pregiudizi sofferti dall'appaltatore ed ai costi aggiuntivi dovuti affrontare, sia a causa dello svolgimento (anomalo) dell'appalto, sia a causa delle carenze progettuali per le conseguenti maggiori difficoltà che le stesse hanno ingenerato sia, infine, per i comportamenti inadempienti della stazione appaltante: infatti, l'onere della riserva assolve alla funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i fattori che siano oggetto di contrastanti valutazioni tra le parti e perciò suscettibili di aggravare il compenso complessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria”(Cass. sent. n. 22036/2014; in senso conforme Cass. sent. n.
28801/2018 “nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso;
in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il "quantum" può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo”; anche
Cass. n. 7479/2017 “in tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall'amministrazione, ha l'onere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n.
350 del 1895 (applicabile "ratione temporis"), e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la
Pag. 11 a 13 specifica quantificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni. Ne consegue che, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato”. (cfr. Cass. ord. n.3555/2022).
Tale essendo la ratio dell'onere di iscrivere le riserve, va però osservato che – sempre secondo l'insegnamento della suprema Corte di Cassazione - “per l'appaltatore, l'iscrizione della riserva costituisce un onere da assolvere al fine di non incorrere nella decadenza per la proposizione delle proprie domande;
e, tuttavia, l'assolvimento di tale onere non esclude il necessario rispetto della regola posta dall'art. 2697 c.c., per la quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (cfr. Cass. sent. n. 19802/2016).
Trasponendo i richiamati principi al caso in esame, occorre, in via esemplificativa, porre in evidenza che la sola iscrizione delle riserve non è da sola sufficiente a dar prova della sussistenza del diritto di credito che l'appaltatore assume vantare nei confronti della Stazione
Appaltante, ben potendone eventualmente quest'ultima non riconoscerne la fondatezza.
Fondatezza per un verso contestata dalla stazione appaltante con pec del maggio 2020 (all. 28 comp cost.) per altro verso in alcun modo confortata dall'odierna attrice.
Del resto – a dispetto di quanto dalla predetta sostenuto – la mandataria oltre ad aver comunicato alla mandante la paventata possibilità di transigere e concordare una risoluzione del contratto per mutuo consenso, aveva altresì invitato la stessa, in vista dell'inizio delle operazioni inerenti la redazione dello stato di consistenza dell'appalto in oggetto, “previa interlocuzione con l'Ufficio di direzione lavori, faccia pervenire in cantiere tutto quanto desidera sia acquisito, contabilizzato e pagato dalla committente e, dallo stesso accettato” (all. 37 comp. cost.).
In questa prospettiva quindi tenuto conto che il mandato conferito a mezzo atto costitutivo ed in linea con le previsioni normative conferiva il potere alla mandataria di “rappresentanza esclusiva anche processuale delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto fini all'estinzione di ogni rapporto”, non è neppure ravvisabile l'eccesso dei poteri che risultano esercitati entro il perimetro di quelli in concreto conferiti.
Alla luce di tali rilievi, non è dunque ravvisabile alcuna violazione da parte della mandataria.
Conclusivamente, per i medesimi i rilievi va rigettata la domanda di risarcimento del danno tanto in ragione dell'insussistenza di alcun inadempimento della mandataria, quanto in
Pag. 12 a 13 ragione dell'assenza di un rapporto di causa effetto (dunque di diretta riconducibilità imputabile alla mandataria) tra la condotta comunque tenuta dalla mandataria e l'impossibilità da parte della di eseguire le lavorazioni di sua spettanza. Parte_1
D'altra parte, non appare comunque condivisibile la quantificazione del danno operata dalla parte attrice essendo invero l'art. 109 codice appalti norma dettata in tema di recesso della
Stazione Appaltante ed il criterio in essa dettato è teso a “ristorare” l'appaltatore per lo scioglimento del contratto unilateralmente disposto anticipatamente dalla predetta.
Quanto alla domanda riconvenzionale, il Collegio si limita prendere atto della sopravvenuta rinuncia alla stessa, formalizzata dalla convenuta a mezzo della propria domanda riconvenzionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I. Respinge la domanda di risarcimento del danno proposta dalla avverso Parte_1 la Parte_2
II. Condanna la a rifondere in favore della le spese del presente Parte_1 Parte_2 giudizio che si liquidano in € 11.268,00 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.
Roma, 30/04/2025
Il Giudice
Dott. Stefano Iannaccone
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