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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/01/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3673/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3673/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLEGATI Parte_1 C.F._1
PAOLA e dell'avv. STRADA GABRIELE ( ) VIA SARAGAT 5 40026 C.F._2
IMOLA; elettivamente domiciliato in VIA SARAGAT 5 40026 IMOLA presso il difensore avv.
GALLEGATI PAOLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRANDI MORENA, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in PIAZZALE L. DA VINCI N. 1 40026 IMOLA presso il difensore avv. GRANDI MORENA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.02.2023 (nato a [...], il [...]) Parte_1 proponeva domanda di divorzio avverso (nata a [...], l'[...]). CP_1
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio civile, con regime di separazione dei beni, a Mordano il 15.09.2018 con atto numero 5 Parte 1 Serie Ufficio 1.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Si precisa che il Tribunale di Bologna il 12.11.2021 pronunciava la separazione dei coniugi con sentenza n. 2652/2021.
pagina 1 di 3 Con il ricorso, il sig. chiedeva lo scioglimento del matrimonio. Costituendosi in giudizio la Pt_1 convenuta, sig.ra pur associandosi alle domande relative al vincolo, formulava domanda CP_1 riconvenzionale, chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile di € 400,00 o quella diversa somma che sarebbe stata ritenuta equa e/o di giustizia.
Si rimanda per le originarie domande delle parti, rispettivamente al ricorso e alla memoria di costituzione, in quanto, nel prosieguo, le stesse parti hanno raggiunto un accordo complessivo all'udienza per la composizione della controversia, concludendo per l'accoglimento delle conclusioni prospettate ed è rispetto a queste ultime che il Collegio è chiamato a pronunciarsi.
Il 06.02.2024, con sentenza n. 413/2024, il tribunale di Bologna pronunciava la sentenza parziale sul vincolo.
All'udienza del 30.05.2024 le parti insistevano nelle proprie istanze istruttorie e il giudice, provvedendo sulle prove, fissava udienza ex art. 185 c.p.c. al 22.10.2024 per la comparizione delle parti nel tentativo di formulare una proposta conciliativa.
All'udienza del 22.10.2024 infatti, le parti, sentite personalmente, raggiungevano un accordo complessivo per la composizione della controversia.
I procuratori delle parti chiedevano di poter depositare l'accordo raggiunto ai sensi di quanto disposto dall'art. 127 ter c.p.c.
Queste le condizioni raggiunte dalle parti:
• confermare la Sentenza non definitiva n. 413/2024 pubblicata in data 6/2/2024 con la quale il
Tribunale di Bologna ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Mordano il
15/09/2018 tra (nato ad [...] il [...]) e (nata a [...]_1
Foligno PG il 11/09/1979), trascritto nel registro di Stato Civile del comune di Mordano BO;
• non disporsi nulla in ordine all'assegno divorzile;
• le parti e non avranno nulla a pretendere l'una dall'altra a Parte_1 CP_1 qualsiasi titolo o ragione, anche a titolo di arretrati di mantenimento, salvo il pagamento da parte del signor alla signora della somma omnicomprensiva Parte_1 CP_1 di euro 6.600,00, che verrà corrisposta in 22 rate mensili di euro 300,00 cadauna da novembre 2024 ad agosto 2026 compresi, con modalità che vengono precisate separatamente tra le parti;
• spese legali compensate tra le parti.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le conclusioni congiunte delle parti, valutando che, nel caso di specie si verte unicamente di diritti disponibili delle parti, in assenza di figli della coppia.
Il Tribunale si è già pronunciato sul vincolo con sentenza parziale n. 413/2024.
Preso atto della volontà delle parti che non si disponga nulla in ordine all'assegno divorzile, la domanda originariamente formulata dalla convenuta deve ritenersi rinunciata e non costituirà oggetto di pronuncia da parte del Tribunale.
Venendo al contenuto dell'accordo: le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi – seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo – rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio di merito da parte del Collegio che si limita a prenderne atto.
pagina 2 di 3 In particolare, nel caso in oggetto, le parti hanno concordato che non avranno nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo o ragione, anche a titolo di arretrati di mantenimento, salvo il pagamento da parte del signor alla signora della somma omnicomprensiva di euro Parte_1 CP_1
6.600,00, che verrà corrisposta in 22 rate mensili di euro 300,00 cadauna da novembre 2024 ad agosto
2026 compresi, con modalità che vengono precisate separatamente tra le parti.
In virtù della natura e dei termini della presente decisione, come dell'esplicito accordo tra le parti sul punto, sussistono, ad avviso del Collegio, giustificati motivi perché le spese di giudizio siano interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dà atto che il signor deve corrispondere alla signora la somma Parte_1 CP_1 omnicomprensiva di euro 6.600,00, che verrà corrisposta in 22 rate mensili di euro 300,00 cadauna da novembre 2024 ad agosto 2026 compresi, con modalità che vengono precisate separatamente tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21.01.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3673/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLEGATI Parte_1 C.F._1
PAOLA e dell'avv. STRADA GABRIELE ( ) VIA SARAGAT 5 40026 C.F._2
IMOLA; elettivamente domiciliato in VIA SARAGAT 5 40026 IMOLA presso il difensore avv.
GALLEGATI PAOLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRANDI MORENA, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in PIAZZALE L. DA VINCI N. 1 40026 IMOLA presso il difensore avv. GRANDI MORENA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.02.2023 (nato a [...], il [...]) Parte_1 proponeva domanda di divorzio avverso (nata a [...], l'[...]). CP_1
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio civile, con regime di separazione dei beni, a Mordano il 15.09.2018 con atto numero 5 Parte 1 Serie Ufficio 1.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Si precisa che il Tribunale di Bologna il 12.11.2021 pronunciava la separazione dei coniugi con sentenza n. 2652/2021.
pagina 1 di 3 Con il ricorso, il sig. chiedeva lo scioglimento del matrimonio. Costituendosi in giudizio la Pt_1 convenuta, sig.ra pur associandosi alle domande relative al vincolo, formulava domanda CP_1 riconvenzionale, chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile di € 400,00 o quella diversa somma che sarebbe stata ritenuta equa e/o di giustizia.
Si rimanda per le originarie domande delle parti, rispettivamente al ricorso e alla memoria di costituzione, in quanto, nel prosieguo, le stesse parti hanno raggiunto un accordo complessivo all'udienza per la composizione della controversia, concludendo per l'accoglimento delle conclusioni prospettate ed è rispetto a queste ultime che il Collegio è chiamato a pronunciarsi.
Il 06.02.2024, con sentenza n. 413/2024, il tribunale di Bologna pronunciava la sentenza parziale sul vincolo.
All'udienza del 30.05.2024 le parti insistevano nelle proprie istanze istruttorie e il giudice, provvedendo sulle prove, fissava udienza ex art. 185 c.p.c. al 22.10.2024 per la comparizione delle parti nel tentativo di formulare una proposta conciliativa.
All'udienza del 22.10.2024 infatti, le parti, sentite personalmente, raggiungevano un accordo complessivo per la composizione della controversia.
I procuratori delle parti chiedevano di poter depositare l'accordo raggiunto ai sensi di quanto disposto dall'art. 127 ter c.p.c.
Queste le condizioni raggiunte dalle parti:
• confermare la Sentenza non definitiva n. 413/2024 pubblicata in data 6/2/2024 con la quale il
Tribunale di Bologna ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Mordano il
15/09/2018 tra (nato ad [...] il [...]) e (nata a [...]_1
Foligno PG il 11/09/1979), trascritto nel registro di Stato Civile del comune di Mordano BO;
• non disporsi nulla in ordine all'assegno divorzile;
• le parti e non avranno nulla a pretendere l'una dall'altra a Parte_1 CP_1 qualsiasi titolo o ragione, anche a titolo di arretrati di mantenimento, salvo il pagamento da parte del signor alla signora della somma omnicomprensiva Parte_1 CP_1 di euro 6.600,00, che verrà corrisposta in 22 rate mensili di euro 300,00 cadauna da novembre 2024 ad agosto 2026 compresi, con modalità che vengono precisate separatamente tra le parti;
• spese legali compensate tra le parti.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le conclusioni congiunte delle parti, valutando che, nel caso di specie si verte unicamente di diritti disponibili delle parti, in assenza di figli della coppia.
Il Tribunale si è già pronunciato sul vincolo con sentenza parziale n. 413/2024.
Preso atto della volontà delle parti che non si disponga nulla in ordine all'assegno divorzile, la domanda originariamente formulata dalla convenuta deve ritenersi rinunciata e non costituirà oggetto di pronuncia da parte del Tribunale.
Venendo al contenuto dell'accordo: le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi – seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo – rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio di merito da parte del Collegio che si limita a prenderne atto.
pagina 2 di 3 In particolare, nel caso in oggetto, le parti hanno concordato che non avranno nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo o ragione, anche a titolo di arretrati di mantenimento, salvo il pagamento da parte del signor alla signora della somma omnicomprensiva di euro Parte_1 CP_1
6.600,00, che verrà corrisposta in 22 rate mensili di euro 300,00 cadauna da novembre 2024 ad agosto
2026 compresi, con modalità che vengono precisate separatamente tra le parti.
In virtù della natura e dei termini della presente decisione, come dell'esplicito accordo tra le parti sul punto, sussistono, ad avviso del Collegio, giustificati motivi perché le spese di giudizio siano interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dà atto che il signor deve corrispondere alla signora la somma Parte_1 CP_1 omnicomprensiva di euro 6.600,00, che verrà corrisposta in 22 rate mensili di euro 300,00 cadauna da novembre 2024 ad agosto 2026 compresi, con modalità che vengono precisate separatamente tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21.01.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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