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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 1470 dell'anno 2024 vertente
TRA
, C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Termini Imerese, Via Vittorio Emanuele n. 87 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Costanza che lo rappresenta e difende per procura in calce all'intimazione dello sfratto per morosità
RICORRENTE
C O N T R O
1 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
, C.F. elettivamente Parte_2 CodiceFiscale_2
domiciliata in Termini Imerese, Via Stesicoro n. 268 presso lo studio dell'Avv. Antonio D'Angelo che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione, ammessa al
Patrocinio a Spese dello Stato giusta delibera del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese del 12.03.2024 prot. n.
441/2024
RESISTENTE
OGGETTO: sfratto per morosità uso abitativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note a trattazione scritta a cui si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il signor ha convenuto in giudizio la RA Parte_1
intimandole sfratto per morosità per il mancato Parte_2
pagamento di tre canoni locativi per l'anno 2023 e dei canoni dei mesi di gennaio e febbraio 2024, oltre quote condominiali, per un totale di €. 5.111,27, finalizzato al rilascio dell'immobile sito in
Termini Imerese, Piazza Duomo n. 1/C, identificato in Catasto M.U.
del Comune di Termini Imerese mappale 2165 sub 18, ctg. A2, R.C. €
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511,29, come da contratto di locazione registrato in Termini Imerese
il 04.12.2019 al n. 002500 serie 3 T.
La RA , ritualmente costituitasi, contestava le Parte_2
domande ex adverso formulate, eccepiva l'inadempimento del locatore per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria ex art.1575 e 1576 cod. civ. e la sussistenza di gravi motivi ostativi alla pronuncia di ordinanza di rilascio ex artt. 665 c.p.c.-.
Con ordinanza riservata del 27.06.2024 il Decidente accoglieva la richiesta di emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio,
disponeva il mutamento di rito, onerava le parti di presentare istanza di mediazione, rinviando la causa per la verifica del procedimento di mediazione e per la discussione.
Con note a trattazione scritta entrambe le parti, rilevando di aver raggiunto, in sede di mediazione un accordo per la definizione della controversia, chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
All'udienza del 13.02.2025 svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note
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scritte, il giudice poneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Secondo l'orientamento della Cassazione condiviso da questo
Tribunale: la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile,
una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. Cass. Civile Sez. III 1
giugno 2004; Cass. Sez. Lav. 10 luglio 2001, n. 9332; Cass. Sez. Unite,
28 settembre 2000, n. 1048).
Si deve poi osservare che la cessazione della materia del contendere,
che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, può e deve essere dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della
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situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Cass. Civile, Sez. III, 1 aprile 2004, n. 6395;
Cass. Civile Sez. III, 1 aprile 2004, n. 6403; Cass. Civile Sez. Un. 26
luglio 2004 n. 13969; Cass. Civile, Sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962).
Pertanto, il venir meno dell'oggetto della presente controversia e dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, ha fatto venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta dagli opponenti.
In merito alle spese processuali devono essere compensate, come da espressa richiesta delle parti.
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Stante l'ammissione della parte resistente al Parte_2
beneficio del gratuito patrocinio, si provvede, infine, con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore del difensore,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti, le spese del presente procedimento;
- provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese di lite della parte resistente ammessa al gratuito patrocinio.
Così deciso in Termini Imerese in data 16 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del
D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24,
e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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