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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/11/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3047/2023 R.G.,
Oggetto: Mutuo proposta da
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi dall'avv. Antonino De Francesco, C.F._2
‒ attori opponenti contro
( ), difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Controparte_1 P.IVA_1
RE RN,
‒ convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso della il Tribunale di Messina, con il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 668/2023, depositato il 22 maggio 2023, ha intimato a Parte_1
e a in solido, di pagare alla ricorrente la somma di euro 21.749,20, oltre Parte_2 interessi.
e hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo.
La ha resistito, chiedendo il rigetto dell'opposizione con Controparte_1 la conferma del decreto ingiuntivo.
La prima eccezione che gli opponenti hanno sollevato è quella di mancato esperimento della mediazione.
1 La domanda avanzata in via monitoria deve essere dichiarata improcedibile.
L'art. 5, comma 1-bis, nel testo vigente ratione temporis, ha disposto che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia, tra le altre, in materia di contratti «bancari e finanziari», «è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione» e che l'esperimento del procedimento di mediazione «è condizione di procedibilità della domanda giudiziale».
L'improcedibilità – continua il comma – «deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza» e se la mediazione non si è conclusa o non è stata esperita, il giudice rinvia ad una udienza posteriore alla scadenza del termine entro cui il procedimento deve concludersi (tre mesi, al tempo), assegnando, nel secondo caso, «il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione».
Il comma 4 dell'articolo prevede che il comma 1-bis non si applica «nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione».
Per l'individuazione della norma, e del relativo testo, applicabile ratione temporis si deve considerare il momento del deposito del ricorso per ingiunzione (cfr. Cass. n.
18564/15).
Ciò comporta che non vengono in rilievo, nella causa, le norme contenute negli artt.
5 e 5-bis del d.lgs. n. 28/10, nei testi risultanti dal d.lgs. n. 149/22, applicabili ‒ per effetto dell'art. 41 dello stesso decreto ‒ a decorrere dal 30 giugno 2023.
Nel caso in esame, eccepito il mancato esperimento del procedimento di mediazione, la stessa convenuta opposta ha chiesto un termine per presentare la relativa domanda.
Il termine è stato assegnato con l'ordinanza del 28 marzo 2024, con la quale è stata decisa l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto monitorio.
Perciò, la questione del mancato esperimento della mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda, è stata eccepita ed è stata rilevata nel tempo processuale previsto.
La mancanza, peraltro, è stata riconosciuta dalla convenuta opposta.
All'udienza del 24 giugno 2025 la convenuta opposta ha rappresentato che la mediazione non era stata esperita e ha chiesto un termine per presentare la relativa domanda.
2 Non si potrebbe dubitare, ragionevolmente, della natura del termine di quindici giorni per presentare la domanda di mediazione: è da escludere che sia perentorio.
L'art. 152 c.p.c. stabilisce che «i termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge» e «possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente», precisando ancora che «i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori».
All'interno delle norme di cui all'art. 5 non vi sono indicazioni legislative nel senso della perentorietà del termine.
E anzi, il comma 2-bis dell'art. 5, stabilendo che la condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo, rivela che «il legislatore non ha collegato la dichiarazione di improcedibilità al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione» (Cass. n. 40035/21, in motivazione).
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 40035/21; in senso analogo, Cass. n.
4133/24) ha escluso che sia perentorio il termine assegnato dal giudice per esperire la mediazione demandata, ai sensi del comma 2 dell'art. 5: «In ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione ‒ da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo ‒ e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone».
Il principio, elaborato relativamente alla mediazione demandata, è estensibile ‒ non sussistendo ragioni in contrario, letterali o sistematiche ‒ alla mediazione obbligatoria per legge.
Dai passaggi motivazionali contenuti nelle sentenze citate emerge la soluzione del caso relativo all'omesso esperimento della mediazione, quando questa sia obbligatoria per legge, entro l'udienza di rinvio: nel quadro interpretativo così delineato, ove l'udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 28/2010, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione dell'istanza, la stessa «si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata
3 improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge» (Cass. n. 40035/21, in motivazione).
È evidente, allora, che, ferma l'ininfluenza del termine assegnato per presentare la domanda di mediazione, è rilevante, perché sia integrata (o avverata) la condizione di procedibilità della domanda processuale, che il procedimento di mediazione sia comunque o ‒ più esattamente ‒ quanto meno intrapreso.
Nel caso in esame la domanda di mediazione non è stata presentata, quanto meno entro l'udienza del 26 novembre 2024, a cui la causa è stata rinviata con l'ordinanza del
28 marzo 2024, né entro l'udienza del 24 giugno 2025, a cui la causa è stata rinviata d'ufficio.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, «nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo» (Cass. Sez. Un. n. 19596/20, relativamente ad un caso in cui – appaiono evidenti i tratti di somiglianza con quello in esame –, emessa la pronuncia sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, era stato assegnato il termine per la presentazione della domanda di mediazione, domanda non presentata: la Suprema
Corte, dopo avere osservato che la condizione di procedibilità è a carico dell'opposto, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda principale, quella proposta dalla convenuta opposta, e di quella riconvenzionale, avanzata dagli attori opponenti, e ha revocato il decreto ingiuntivo opposto).
Pertanto, va dichiarata l'improcedibilità della domanda proposta in via monitoria, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza – sulla questione processuale, considerando a chi spettava di esperire la mediazione – e si liquidano nel dispositivo – con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. – sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 26.000,00), tenuto conto dell'immediatezza della questione che ha determinato l'epilogo della controversia, fattore che comporta la riduzione ai minimi degli importi medi previsti per ciascuna fase, con esclusione della fase istruttoria.
4
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) dichiara improcedibile la domanda proposta con il ricorso per ingiunzione e revoca il decreto ingiuntivo n. 668/2023, emesso dal Tribunale di Messina il 22 maggio
2023;
2) condanna la convenuta opposta a rimborsare agli attori opponenti le spese di lite che liquida in euro 145,50 per spese vive ed euro 1.698,50 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., da distrarsi a favore dell'avvocato Antonino De Francesco.
Così deciso in Messina il 1° novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
5
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3047/2023 R.G.,
Oggetto: Mutuo proposta da
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi dall'avv. Antonino De Francesco, C.F._2
‒ attori opponenti contro
( ), difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Controparte_1 P.IVA_1
RE RN,
‒ convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso della il Tribunale di Messina, con il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 668/2023, depositato il 22 maggio 2023, ha intimato a Parte_1
e a in solido, di pagare alla ricorrente la somma di euro 21.749,20, oltre Parte_2 interessi.
e hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo.
La ha resistito, chiedendo il rigetto dell'opposizione con Controparte_1 la conferma del decreto ingiuntivo.
La prima eccezione che gli opponenti hanno sollevato è quella di mancato esperimento della mediazione.
1 La domanda avanzata in via monitoria deve essere dichiarata improcedibile.
L'art. 5, comma 1-bis, nel testo vigente ratione temporis, ha disposto che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia, tra le altre, in materia di contratti «bancari e finanziari», «è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione» e che l'esperimento del procedimento di mediazione «è condizione di procedibilità della domanda giudiziale».
L'improcedibilità – continua il comma – «deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza» e se la mediazione non si è conclusa o non è stata esperita, il giudice rinvia ad una udienza posteriore alla scadenza del termine entro cui il procedimento deve concludersi (tre mesi, al tempo), assegnando, nel secondo caso, «il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione».
Il comma 4 dell'articolo prevede che il comma 1-bis non si applica «nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione».
Per l'individuazione della norma, e del relativo testo, applicabile ratione temporis si deve considerare il momento del deposito del ricorso per ingiunzione (cfr. Cass. n.
18564/15).
Ciò comporta che non vengono in rilievo, nella causa, le norme contenute negli artt.
5 e 5-bis del d.lgs. n. 28/10, nei testi risultanti dal d.lgs. n. 149/22, applicabili ‒ per effetto dell'art. 41 dello stesso decreto ‒ a decorrere dal 30 giugno 2023.
Nel caso in esame, eccepito il mancato esperimento del procedimento di mediazione, la stessa convenuta opposta ha chiesto un termine per presentare la relativa domanda.
Il termine è stato assegnato con l'ordinanza del 28 marzo 2024, con la quale è stata decisa l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto monitorio.
Perciò, la questione del mancato esperimento della mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda, è stata eccepita ed è stata rilevata nel tempo processuale previsto.
La mancanza, peraltro, è stata riconosciuta dalla convenuta opposta.
All'udienza del 24 giugno 2025 la convenuta opposta ha rappresentato che la mediazione non era stata esperita e ha chiesto un termine per presentare la relativa domanda.
2 Non si potrebbe dubitare, ragionevolmente, della natura del termine di quindici giorni per presentare la domanda di mediazione: è da escludere che sia perentorio.
L'art. 152 c.p.c. stabilisce che «i termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge» e «possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente», precisando ancora che «i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori».
All'interno delle norme di cui all'art. 5 non vi sono indicazioni legislative nel senso della perentorietà del termine.
E anzi, il comma 2-bis dell'art. 5, stabilendo che la condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo, rivela che «il legislatore non ha collegato la dichiarazione di improcedibilità al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione» (Cass. n. 40035/21, in motivazione).
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 40035/21; in senso analogo, Cass. n.
4133/24) ha escluso che sia perentorio il termine assegnato dal giudice per esperire la mediazione demandata, ai sensi del comma 2 dell'art. 5: «In ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione ‒ da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo ‒ e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone».
Il principio, elaborato relativamente alla mediazione demandata, è estensibile ‒ non sussistendo ragioni in contrario, letterali o sistematiche ‒ alla mediazione obbligatoria per legge.
Dai passaggi motivazionali contenuti nelle sentenze citate emerge la soluzione del caso relativo all'omesso esperimento della mediazione, quando questa sia obbligatoria per legge, entro l'udienza di rinvio: nel quadro interpretativo così delineato, ove l'udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 28/2010, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione dell'istanza, la stessa «si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata
3 improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge» (Cass. n. 40035/21, in motivazione).
È evidente, allora, che, ferma l'ininfluenza del termine assegnato per presentare la domanda di mediazione, è rilevante, perché sia integrata (o avverata) la condizione di procedibilità della domanda processuale, che il procedimento di mediazione sia comunque o ‒ più esattamente ‒ quanto meno intrapreso.
Nel caso in esame la domanda di mediazione non è stata presentata, quanto meno entro l'udienza del 26 novembre 2024, a cui la causa è stata rinviata con l'ordinanza del
28 marzo 2024, né entro l'udienza del 24 giugno 2025, a cui la causa è stata rinviata d'ufficio.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, «nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo» (Cass. Sez. Un. n. 19596/20, relativamente ad un caso in cui – appaiono evidenti i tratti di somiglianza con quello in esame –, emessa la pronuncia sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, era stato assegnato il termine per la presentazione della domanda di mediazione, domanda non presentata: la Suprema
Corte, dopo avere osservato che la condizione di procedibilità è a carico dell'opposto, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda principale, quella proposta dalla convenuta opposta, e di quella riconvenzionale, avanzata dagli attori opponenti, e ha revocato il decreto ingiuntivo opposto).
Pertanto, va dichiarata l'improcedibilità della domanda proposta in via monitoria, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza – sulla questione processuale, considerando a chi spettava di esperire la mediazione – e si liquidano nel dispositivo – con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. – sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 26.000,00), tenuto conto dell'immediatezza della questione che ha determinato l'epilogo della controversia, fattore che comporta la riduzione ai minimi degli importi medi previsti per ciascuna fase, con esclusione della fase istruttoria.
4
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) dichiara improcedibile la domanda proposta con il ricorso per ingiunzione e revoca il decreto ingiuntivo n. 668/2023, emesso dal Tribunale di Messina il 22 maggio
2023;
2) condanna la convenuta opposta a rimborsare agli attori opponenti le spese di lite che liquida in euro 145,50 per spese vive ed euro 1.698,50 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., da distrarsi a favore dell'avvocato Antonino De Francesco.
Così deciso in Messina il 1° novembre 2025.
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