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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/05/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 10674/2020 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I.
Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza dell'11/4/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- nata a [...] il [...] e residente a Parte_1
Campi Salentina (LE) rappresentata e difesa, con mandato in atti, dagli Avvocati
Giovanni Gabellone ed Elisa Cappello
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
Contumace
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 23/10/2020, la ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere titolare di assegno cat. IO n. 15046011 – espone che con missiva del 23/10/2019, CP_ ricevuta in data 21/11/2019, le ha comunicato di aver provveduto, sulla base della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2017, al ricalcolo della prestazione, con rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo e del trattamento di famiglia e le ha chiesto la restituzione della somma di € 1.829,98, secondo l'ente indebitamene corrisposta nel periodo da Giugno 2017 a Novembre 2019.
Parte ricorrente sostiene che il ricalcolo è stato effettuato dall'Istituto sulla base dei redditi presuntivamente, ma non effettivamente percepiti nel 2017, rappresentando a tal fine che ella, dipendente della Ditta Vecchio Forno di NI MB sino al
13/12/2017, non ha ricevuto la retribuzione da Luglio a Dicembre 2017 tanto che per tale ragione (oltre che per ottenere le differenze retributive) ha instaurato innanzi al
Tribunale di Lecce il giudizio iscritto al n. 4980/2018 R.G., lamenta di aver proposto invano, in data 10/02/2020, ricorso amministrativo avverso il provvedimento di indebito del 23/10/2019 e chiede, testualmente di: “1) annullare il provvedimento di rideterminazione dell'assegno in quanto somme mai percepite. Con condanna alle spese di lite.” CP_ Non si è costituito in giudizio , nonostante la rituale notificazione del ricorso
(documentata in allegato alle note depositate dalla difesa di parte ricorrente in data 26/2/2021) e, pertanto, la contumacia dell' è stata dichiarata all'udienza del CP_2
12/5/2023.
Tali essendo le prospettazioni di parte ricorrente, il ricorso è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente si osserva che con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente aveva avanzato anche istanza di sospensione del provvedimento di indebito e che la istanza è stata respinta con ordinanza del 9/3/2021, avendo questo Giudice ritenuto che il provvedimento impugnato non ha immediata efficacia esecutiva e che, pertanto, non sussiste il pericolo di pregiudizio imminente.
Tanto premesso, occorre, in primo luogo, ricordare il principio, espresso dalla Suprema
Corte, secondo cui, in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento CP_2 amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (cfr. Cassazione, Sez. lavoro, sentenza n. 198 del 5 Gennaio 2011).
Nel caso in esame si osserva che nella comunicazione del 23/10/2019, allegata al ricorso, si legge: “Gentile Signora, la informiamo che abbiamo provveduto a rideterminare
l'importo della sua pensione n. 15046011 categoria IO a decorrere dal 1 giugno 2017, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2017. Il ricalcolo comprende la: - rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo;
- rideterminazione del trattamento di famiglia (…) pertanto da giugno 2017 a novembre CP_ 2019 l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 1.829,98.”
In assenza di qualsivoglia specificazione da parte dell' , parte ricorrente sostiene CP_2 che “probabilmente” il superamento della soglia reddituale prevista per le predette CP_ prestazioni derivi dal reddito da lavoro dipendente, che ha considerato percepito fino al 13/12/2017, data di cessazione del rapporto di lavoro con l'impresa Vecchio
Forno di NI MB, laddove, invece, le mensilità da Luglio a Dicembre 2017 non le sono state corrisposte.
A dimostrazione di ciò ha prodotto, in allegato alle note depositate il 13/6/2024 il ricorso giudiziale con cui ha chiesto (tra l'altro) il riconoscimento del diritto di percepire le predette retribuzioni e la relativa sentenza di accoglimento del Tribunale di Lecce n.
3088/2023 del 19/10/2023.
2 Sul punto deve, innanzitutto, rilevarsi che tale sentenza è stata depositata priva di attestazione del passaggio in giudicato.
Si deve inoltre rilevare che nella sentenza si dà atto che parte ricorrente ha percepito almeno una parte delle retribuzioni del 2017, in quanto nel ricorso (per come riportato nella sentenza) la lavoratrice afferma di non aver percepito soltanto le retribuzioni da
Luglio 2017 a Dicembre 2017.
Ancora deve rilevarsi che parte ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione relativa ai redditi dichiarati nel 2017 o, tanto meno, nell'arco temporale oggetto dell'indebito (2017/2019), ma si è limitata ad ipotizzare che il superamento del limite reddituale di legge sia derivato dall'importo relativo ai redditi da lavoro dipendente e ad allegare al ricorso la dichiarazione ISEE relativa al 2020.
Per mera completezza si rileva, peraltro, che ai sensi dell'art. 35, ottavo comma, D.L. 30
Dicembre 2008, n.207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (come modificato dall'art. 13 della legge n.122/2010) “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388
e successive modificazioni e integrazioni”. Pertanto, ai fini della verifica del requisito reddituale, parte ricorrente avrebbe dovuto produrre anche documentazione relativa ai redditi percepito nel 2016.
Deve, quindi, ritenersi che la ricorrente, su cui grava il relativo onere in virtù del principio giurisprudenziale sopra richiamato, non abbia dimostrato la sussistenza del proprio diritto a percepire la prestazione nell'arco temporale oggetto della richiesta restitutoria.
Pertanto, va dichiarata la ripetibilità dell'indebito e il ricorso deve essere respinto.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., per come modificato dall' art. dall'art. 42, comma
11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L.
24 novembre 2003, n. 326, ricorrendo in capo all' istante le condizioni reddituali ivi previste e non sussistendo temerarietà della lite, le spese di giudizio vanno considerate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Lecce, 11 Aprile – 4 Maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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