Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 19/12/2025, n. 4209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4209 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04209/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01273/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1273 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Caiazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Alfonso Lamarmora, n. 31;
contro
AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE-MILANO (ALER), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Enrica Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Viale Romagna, n. 26;
per l’annullamento
del provvedimento ALER – -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- – 01/04/2022, recante “Richiesta per subentro contratto intestato a -OMISSIS- – alloggio n.-OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- ricevuto il 13 aprile 2022 e contenente il rigetto della richiesta pervenuta il 24 luglio 2019 del Signor -OMISSIS- di subentro in detto contratto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 novembre 2025 il dott. EF ES CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, il sig. -OMISSIS- impugna il provvedimento in data 1 aprile 2022, con cui l’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale ha respinto la sua istanza di subentro nel contratto intestato a -OMISSIS-, riguardante l’alloggio n.-OMISSIS- situato in -OMISSIS-.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso l’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza telematica del 20 novembre 2025.
Il Collegio deve prendere atto che, in prossimità della suindicata udienza, parte ricorrente ha depositato in giudizio una nota con la quale dichiara di non avere più interesse alla decisione.
Non resta dunque che prendere atto di quanto sopra e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La particolarità della vicenda fattuale giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EF ES CO, Presidente, Estensore
CO Vampa, Primo Referendario
Francesco Vergine, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EF ES CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.