Versione
14 febbraio 1989
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1 marzo 1990
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Art. 15. 1. Il termine di cui all' articolo 1, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 , concernente interventi in favore della comunita' scientifica, ed il termine di cui all' articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85 , convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 159 , concernente interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, sono prorogati al 31 dicembre 1989.
2. Al fine di assicurare la continuita' degli interventi di competenza, ivi compresi quelli di cui al comma 1, il fondo per la protezione civile e' reintegrato, per l'anno 1989, di lire 200 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Reintegro fondo protezione civile".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 38 , ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che il termine del 31 dicembre 1989 fissato dal presente articolo, concernente gli interventi in favore della comunita' scientifica ed in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, e' prorogato al 31 dicembre 1990.
2. Al fine di assicurare la continuita' degli interventi di competenza, ivi compresi quelli di cui al comma 1, il fondo per la protezione civile e' reintegrato, per l'anno 1989, di lire 200 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Reintegro fondo protezione civile".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 38 , ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che il termine del 31 dicembre 1989 fissato dal presente articolo, concernente gli interventi in favore della comunita' scientifica ed in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, e' prorogato al 31 dicembre 1990.
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 08/04/2010, n. 1436Provvedimento: N. 00732/2007 AFFARE Numero 01436/2010 e data 08/04/2010 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 2 dicembre 2009 NUMERO AFFARE 00732/2007 OGGETTO: Ministero delle Infrastrutture Direzione Generale del Coordinamento Territoriale. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal dottor NO UR,residente e domiciliato in Giovinazzo,piazza Vittorio Emanuele II ,n.61,per l'annullamento della delibera di Giunta Municipale n.34 del 25.3.2004,Piano nazionale della sicurezza stradale,e di eventuali atti comunque connessi. LA SEZIONE Vista la relazione, con la quale il Ministero ha chiesto il parere del Consiglio di Stato …Leggi di più...