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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/07/2025, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli nord, Terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7177/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, pendente
TRA
(C.F. indicato: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Flavia Mascolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli alla via Ricciardi, 5/E, con domicilio digitale indicato in atti;
-OPPONENTE-
E
(C.F. ), rappresentata e difesa in virtù di procura in Controparte_1 P.IVA_1 atti dall'avv. Olimpia Riccetti con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno alla via Panoramica, 29 e con domicilio digitale in atti;
-OPPOSTA-
NONCHE'
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv. Stefano Esposito, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli alla via d'Isernia, 24 e con domicilio digitale in atti.
-OPPOSTO-
in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_3 in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Marco Pesenti, Alberto Toffoletto, Luciana Cipolla, Christian Romeo, Simona
Daminelli, Flora Lettenmayer con domicilio digitale indicato in atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
1 FATTO E DIRITTO
1.Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come modificati con l. 69/2009.
2. Con atto di citazione regolarmente notificato la signora ha proposto opposizione Parte_1 avverso la cartella di pagamento n. 071 2020 0100242452 002 notificata in data 07.06.2022 ad istanza di
, per un credito di € 33.922,75 (per recupero agevolazione legge 662/96) della Controparte_1
a seguito di surroga per escussione del Fondo di Controparte_2
Garanza per le PMI.
L'opponente deduceva l'inesistenza del titolo esecutivo per mancata sottoscrizione di garanzia a favore di
[...]
la nullità della cartella per assenza di titolo esecutivo precostituito, l'illegittimità della iscrizione a Parte_2 ruolo in violazione dell'art 21 del D. leg. 46/1999; disconosceva altresì la firma dalla stessa asseritamente apposta al contratto di fideiussione.
Si costituiva che spiegava le proprie difese e concludeva per il rigetto della Controparte_1 domanda.
Si costituiva la che spiegava le proprie difese, chiedeva Controparte_2 di chiamare in causa la e concludeva per il rigetto della domanda. Controparte_3
Autorizzata la chiamata in causa l spiegava le proprie difese, provava documentalmente la Controparte_3 qualità di fideiussore dell'opponente, concludeva per il rigetto della domanda.
Denegata la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, veniva disposta CTU grafologica;
all'esito, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. L'opposizione è infondata.
3.1. La doglianza relativa alla contestazione della propria qualità di garante, per non avere sottoscritto un contratto valido, non può trovare accoglimento.
Invero, l'autenticità della sottoscrizione dell'opponente è stata accertata attraverso CTU grafologica espletata a seguito di esibizione del contratto di fideiussione in originale da parte di invero, il nominato Controparte_3 consulente, all'esito delle indagini espletate, ha concluso nel senso che < denominato “DOCUMENTO DI SINTESI” datato 23.11.2015 sono da ritenersi AUTOGRAFE ovvero attribuibili alla mano della signora Parte_1
3.2 Con la seconda doglianza l'opponente lamenta l'illegittimità della procedura esattoriale per mancanza di un titolo esecutivo, necessario per il recupero delle entrate di diritto privato.
L'assunto è infondato.
2 Cont La giurisprudenza di legittimità considera il credito derivante dalla surrogazione di all'istituto bancario un credito autonomo, avente natura pubblicistica (cfr. Cass. 1005/2023), con conseguente inapplicabilità dell'art. 21 D.Lgs 46/1999; in ogni caso, anche se si aderisse alla tesi della natura privatistica del credito, l'art 9, comma
5, del D.Lgs. 123/1998 costituirebbe deroga tipizzata alla disciplina prevista dall'art 21 del D.Lgs. 46/1999; ed infatti, l'art 21 del D.Lgs. 46/1999, pur affermando che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, ha esibito l'originale della fideiussione. Controparte_3
3.3 Anche l'ulteriore doglianza relativa alla legittimità della procedura di riscossione mediante ruolo nei confronti dei terzi garanti non merita accoglimento.
L'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito nella legge 24 marzo 2015, n. 33, prevede che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate
a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi
i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”
Gli stessi privilegi processuali e sostanziali goduti da nei Controparte_2 confronti del beneficiario del finanziamento si estendono al rapporto intercorrente con il garante, ivi compresa - pertanto - la facoltà di procedere al recupero del credito mediante iscrizione a ruolo, nelle forme di cui all'art. 16 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.
3.3 È infondato, infine, il motivo di opposizione relativo alla mancanza di titolo esecutivo.
In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione della garanzia nei confronti di determina, Controparte_2 invero, la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999. Pertanto, non è necessaria l'emissione di alcun titolo esecutivo per poter procedere all'iscrizione nei ruoli esattoriali, trattandosi di credito avente natura pubblicistica, che sorge per effetto dell'escussione del Fondo di Garanzia. (cfr. Cass. n. 1005 del
16/01/2023).
3 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i.; in applicazione del medesimo principio sono definitivamente poste a carico di parte opponente le spese della compiuta CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa
Annamaria Buffardo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7177/22 del R.G.A.C., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che si liquidano, in favore Parte_1 di ciascuna parte opposta e della terza chiamata, in €. 5.100,00 ciascuna per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese della compiuta CTU, liquidate con Parte_1 separato decreto.
Così deciso in Aversa, l'11.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annamaria Buffardo
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