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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 507/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PRATTICO' NATINA, Presidente e Relatore
ASCIUTTO CATERINA, Giudice
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 595/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT PAGAMENTO n. 09420249017349449000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420190001810258000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420190013102882000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420190013102882000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420190019744706000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200000751556000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200004536151000 IRPEF-ALTRO 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200004536151000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200004536151000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200007300473000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210006563332000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210007919516000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220018642492000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220027850510000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220027850510000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220027850510000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220027850510000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220031143720000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230012366591000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230012366591000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 30.12.2024 all'Agenzia Entrate Riscossione la
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90173494 49/000 notificata a mezzo pec il 05.12.2024 nonché delle seguenti cartelle di pagamento e ruolo ad essa correlate: 1) cartella di pagamento e ruolo n. 09420190001810258000 , relativa a iva anno 2015 con a ruolo l'importo di Euro
22.696,94 2) Cartella di pagamento e ruolo n. 09420190013102882000 relativa ad addizionale comunale e regionale irpef, ritenute addizionale comunale e ritenute irpef anno 2015 con a ruolo l'importo di Euro 1.052,58
3) Cartella di pagamento e ruolo n. 09420190019744706000 relativa a iva anno 2017 con a ruolo l'importo di Euro 4.465,98 relativa a iva anno 2018 con a ruolo l'importo di Euro 2.019,30 5) Cartella di pagamento e ruolo n. 09420200004536151000 relativa a iva, imposta sostitutiva redditi rivalutazione tfr, ritenute irpef, irap anno 2016 con a ruolo l'importo di Euro 23.767,97 6) Cartella di pagamento e ruolo n.
09420200007300473000 relativa a iva anno 2018 con a ruolo l'importo di Euro 4.586,32 7) Cartella di pagamento e ruolo n. 09420210006563332000 relativa a iva anno 2019 con a ruolo l'importo di Euro 3.502,04
8) Cartella di pagamento e ruolo n. 09420210007919516000 relativa a iva anno 2019 con a ruolo l'importo di Euro 7.187,02 9) Cartella di pagamento e ruolo n.09420220018642492000 relativa a ritenute irpef, anno
2017 con a ruolo l'importo di Euro 1.669,75 10) Cartella di pagamento e ruolo n.09420220027850510000 relativa a iva irap anno 2017 e 2018 con a ruolo l'importo di Euro 5.535,62 11) Cartella di pagamento e ruolo n.09420220031143720000 relativa a iva anno 2018 con a ruolo l'importo di Euro 16.779,99 12) Cartella di pagamento e ruolo n.09420230012366591000 relativa a iva, ritenuta fonte redditi lav autonomo, ritenute irpef anno 2018, 2020 con a ruolo l'importo di Euro 10.213,02 E così in totale Euro 103.476,53.
Eccepiva la nullità dell'intimazione per mancata notifica delle cartelle alla stessa sottese e per difetto di motivazione.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva ADER e preliminarmente richiedeva la riunione con il prc. 5934/25 nel quale risulta impugnata la medesima intimazione per cartelle di pagamento notificate s ruoli resi esecutivi nel 2018 mentre la presente riguarda cartelle notificate su ruoli resi esecutivi nel 2019. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva e la necessità di integrare ilo contraddittorio con l'Ente impositore ed, in ogni caso, evidenziava che tutte le cartelle sottese all'intimazione sono state regolarmente notificate.
Concludeva per il rigetto. Con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 14.01.2026 la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'istanza di riunione del presente procedimento con quello recante n.5934/25.
Invero, sebbene ad essere impugnato è il medesimo atto di intimazione, è pur vero che, in questo giudizio, la nullità della stessa è sostenuta sulla base dell'asserita mancata notifica delle cartelle ad essa sottese su ruoli esecutivi nel 2019 laddove il giudizio recante n.5934/25 riguarda altre cartelle di pagamento notificate su ruoli resi esecutivi nel 2018.
va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, siccome sollevata da parte resistente ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis D.Lgs. 546/1992, come introdotto dal D.lgs. n.220/2023 che espressamente prevede che
“In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Invero, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento, come dall'atto stesso impugnato è chiaramente evincibile, è stata preceduta da ingiunzioni di pagamento, atti emessi dall'Ente di riscossione, sicchè la chiamata in causa dell'Ente impositore, in tale situazione, non era necessaria.
Le alternative rispetto ad una situazione siffatta sono che l'Ente di riscossione non provi la notifica dei propri atti prodromici ed, in tal caso, l'intimazione è annullata per difetto del rispetto della sequenza procedimentale che deve essere osservata in caso di emissione di intimazione di pagamento, con conseguente inutilità della chiamata dell'Ente impositore, ovvero che l'Ente di riscossione provi l'avvenuta notifica dei propri atti sottesi all'intimazione di pagamento. In tale ipotesi, la mancata impugnazione di quegli atti preclude la possibilità di sollevare, in sede di impugnazione dell'intimazione, eccezioni che riguardino gli atti ad essa sottesi, con conseguente inutilità della chiamata dell'Ente impositore.
Una lettura sistematica della disposizione di legge richiamata nella comparsa di costituzione impone di ritenere, pertanto, l'obbligatorietà della chiamata dell'ente che ha emesso l'atto presupposto solo quando esso sia immediatamente precedente a quello impugnato.
Nel merito il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente l'Agenzia Entrate Riscossione ha provato l'avvenuta notifica dei propri atti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e precisamente la notifica di tutte le cartelle: la Cartella di pagamento e ruolo n. 09420190001810258000 è stata notificata in data 24.1.2019, la Cartella di pagamento e ruolo n. 09420190013102882000 è stata notificata in data 3.5.2019, la Cartella di pagamento e ruolo n. 09420190019744706000 è stata notificata in data 3.9.2019; la Cartella di pagamento e ruolo n.
09420200000751556000 è stata notificata in data 25.2.2020, la Cartella di pagamento e ruolo n.
09420200004536151000 è stata notificata in data 4.10.2021, la Cartella di pagamento e ruolo n. 09420200007300473000 è stata notificata in data 25.11.2021, la Cartella di pagamento e ruolo n.
09420210006563332000 è stata notificata in data 17.3.2022, la Cartella di pagamento e ruolo n.
09420210007919516000 è stata notificata in data 23.3.2022, la Cartella di pagamento e ruolo n.09420220018642492000 è stata notificata in data 23.3.2022, la Cartella di pagamento e ruolo n.09420220027850510000 è stata notificata in data 26.7.2022, la Cartella di pagamento e ruolo n.09420220031143720000 è stata notificata in data 20.12.2022, la Cartella di pagamento e ruolo n.09420230012366591000 è stata notificata in data 24.4.2023.
Inoltre, è stata fornita la prova che, in relazione alle superiori cartelle di pagamento, sono stati notificati i seguenti atti interruttivi della prescrizione: Avviso di Intimazione 09420229005851653000 il 20/07/2022,
Avviso di Intimazione 09420239000996430000 il 14/02/2023, pignoramento presso terzi
09484202300001720001 il 19/07/202, 3 Avviso di Intimazione 09420249017349449000 il 5/12/2024
La mancata impugnazione delle cartelle e delle intimazioni ha comportato la cristallizzazione del credito dalle stesse portato con conseguente impossibilità di far valere in questa sede intempestive eccezioni di prescrizione e/o decadenza dei tributo anche se all'epoca sarebbero state fondate.
Questa Corte aderisce anche alla tesi giurisprudenziale secondo cui l'intimazione di pagamento di cui all'art.50 DPR 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art.46 DPR 602/73
è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art.19 comma 1 lett. E) dlgs 546/92, sicchè la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione (cfr. per tutte Cass.
Civile Se. Trib 11.03.2025 n.6436).
Non resta, pertanto, che rigettare il ricorso con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Ricorrente_1, lo rigetta. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'ADER, che liquida in €10.000,00 oltre oneri di legge.
Reggio Calabria, 14.01.2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PRATTICO' NATINA, Presidente e Relatore
ASCIUTTO CATERINA, Giudice
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 595/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT PAGAMENTO n. 09420249017349449000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420190001810258000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420190013102882000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420190013102882000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420190019744706000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200000751556000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200004536151000 IRPEF-ALTRO 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200004536151000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200004536151000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200007300473000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210006563332000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210007919516000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220018642492000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220027850510000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220027850510000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220027850510000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220027850510000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220031143720000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230012366591000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230012366591000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 30.12.2024 all'Agenzia Entrate Riscossione la
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90173494 49/000 notificata a mezzo pec il 05.12.2024 nonché delle seguenti cartelle di pagamento e ruolo ad essa correlate: 1) cartella di pagamento e ruolo n. 09420190001810258000 , relativa a iva anno 2015 con a ruolo l'importo di Euro
22.696,94 2) Cartella di pagamento e ruolo n. 09420190013102882000 relativa ad addizionale comunale e regionale irpef, ritenute addizionale comunale e ritenute irpef anno 2015 con a ruolo l'importo di Euro 1.052,58
3) Cartella di pagamento e ruolo n. 09420190019744706000 relativa a iva anno 2017 con a ruolo l'importo di Euro 4.465,98 relativa a iva anno 2018 con a ruolo l'importo di Euro 2.019,30 5) Cartella di pagamento e ruolo n. 09420200004536151000 relativa a iva, imposta sostitutiva redditi rivalutazione tfr, ritenute irpef, irap anno 2016 con a ruolo l'importo di Euro 23.767,97 6) Cartella di pagamento e ruolo n.
09420200007300473000 relativa a iva anno 2018 con a ruolo l'importo di Euro 4.586,32 7) Cartella di pagamento e ruolo n. 09420210006563332000 relativa a iva anno 2019 con a ruolo l'importo di Euro 3.502,04
8) Cartella di pagamento e ruolo n. 09420210007919516000 relativa a iva anno 2019 con a ruolo l'importo di Euro 7.187,02 9) Cartella di pagamento e ruolo n.09420220018642492000 relativa a ritenute irpef, anno
2017 con a ruolo l'importo di Euro 1.669,75 10) Cartella di pagamento e ruolo n.09420220027850510000 relativa a iva irap anno 2017 e 2018 con a ruolo l'importo di Euro 5.535,62 11) Cartella di pagamento e ruolo n.09420220031143720000 relativa a iva anno 2018 con a ruolo l'importo di Euro 16.779,99 12) Cartella di pagamento e ruolo n.09420230012366591000 relativa a iva, ritenuta fonte redditi lav autonomo, ritenute irpef anno 2018, 2020 con a ruolo l'importo di Euro 10.213,02 E così in totale Euro 103.476,53.
Eccepiva la nullità dell'intimazione per mancata notifica delle cartelle alla stessa sottese e per difetto di motivazione.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva ADER e preliminarmente richiedeva la riunione con il prc. 5934/25 nel quale risulta impugnata la medesima intimazione per cartelle di pagamento notificate s ruoli resi esecutivi nel 2018 mentre la presente riguarda cartelle notificate su ruoli resi esecutivi nel 2019. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva e la necessità di integrare ilo contraddittorio con l'Ente impositore ed, in ogni caso, evidenziava che tutte le cartelle sottese all'intimazione sono state regolarmente notificate.
Concludeva per il rigetto. Con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 14.01.2026 la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'istanza di riunione del presente procedimento con quello recante n.5934/25.
Invero, sebbene ad essere impugnato è il medesimo atto di intimazione, è pur vero che, in questo giudizio, la nullità della stessa è sostenuta sulla base dell'asserita mancata notifica delle cartelle ad essa sottese su ruoli esecutivi nel 2019 laddove il giudizio recante n.5934/25 riguarda altre cartelle di pagamento notificate su ruoli resi esecutivi nel 2018.
va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, siccome sollevata da parte resistente ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis D.Lgs. 546/1992, come introdotto dal D.lgs. n.220/2023 che espressamente prevede che
“In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Invero, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento, come dall'atto stesso impugnato è chiaramente evincibile, è stata preceduta da ingiunzioni di pagamento, atti emessi dall'Ente di riscossione, sicchè la chiamata in causa dell'Ente impositore, in tale situazione, non era necessaria.
Le alternative rispetto ad una situazione siffatta sono che l'Ente di riscossione non provi la notifica dei propri atti prodromici ed, in tal caso, l'intimazione è annullata per difetto del rispetto della sequenza procedimentale che deve essere osservata in caso di emissione di intimazione di pagamento, con conseguente inutilità della chiamata dell'Ente impositore, ovvero che l'Ente di riscossione provi l'avvenuta notifica dei propri atti sottesi all'intimazione di pagamento. In tale ipotesi, la mancata impugnazione di quegli atti preclude la possibilità di sollevare, in sede di impugnazione dell'intimazione, eccezioni che riguardino gli atti ad essa sottesi, con conseguente inutilità della chiamata dell'Ente impositore.
Una lettura sistematica della disposizione di legge richiamata nella comparsa di costituzione impone di ritenere, pertanto, l'obbligatorietà della chiamata dell'ente che ha emesso l'atto presupposto solo quando esso sia immediatamente precedente a quello impugnato.
Nel merito il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente l'Agenzia Entrate Riscossione ha provato l'avvenuta notifica dei propri atti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e precisamente la notifica di tutte le cartelle: la Cartella di pagamento e ruolo n. 09420190001810258000 è stata notificata in data 24.1.2019, la Cartella di pagamento e ruolo n. 09420190013102882000 è stata notificata in data 3.5.2019, la Cartella di pagamento e ruolo n. 09420190019744706000 è stata notificata in data 3.9.2019; la Cartella di pagamento e ruolo n.
09420200000751556000 è stata notificata in data 25.2.2020, la Cartella di pagamento e ruolo n.
09420200004536151000 è stata notificata in data 4.10.2021, la Cartella di pagamento e ruolo n. 09420200007300473000 è stata notificata in data 25.11.2021, la Cartella di pagamento e ruolo n.
09420210006563332000 è stata notificata in data 17.3.2022, la Cartella di pagamento e ruolo n.
09420210007919516000 è stata notificata in data 23.3.2022, la Cartella di pagamento e ruolo n.09420220018642492000 è stata notificata in data 23.3.2022, la Cartella di pagamento e ruolo n.09420220027850510000 è stata notificata in data 26.7.2022, la Cartella di pagamento e ruolo n.09420220031143720000 è stata notificata in data 20.12.2022, la Cartella di pagamento e ruolo n.09420230012366591000 è stata notificata in data 24.4.2023.
Inoltre, è stata fornita la prova che, in relazione alle superiori cartelle di pagamento, sono stati notificati i seguenti atti interruttivi della prescrizione: Avviso di Intimazione 09420229005851653000 il 20/07/2022,
Avviso di Intimazione 09420239000996430000 il 14/02/2023, pignoramento presso terzi
09484202300001720001 il 19/07/202, 3 Avviso di Intimazione 09420249017349449000 il 5/12/2024
La mancata impugnazione delle cartelle e delle intimazioni ha comportato la cristallizzazione del credito dalle stesse portato con conseguente impossibilità di far valere in questa sede intempestive eccezioni di prescrizione e/o decadenza dei tributo anche se all'epoca sarebbero state fondate.
Questa Corte aderisce anche alla tesi giurisprudenziale secondo cui l'intimazione di pagamento di cui all'art.50 DPR 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art.46 DPR 602/73
è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art.19 comma 1 lett. E) dlgs 546/92, sicchè la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione (cfr. per tutte Cass.
Civile Se. Trib 11.03.2025 n.6436).
Non resta, pertanto, che rigettare il ricorso con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Ricorrente_1, lo rigetta. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'ADER, che liquida in €10.000,00 oltre oneri di legge.
Reggio Calabria, 14.01.2026