Articolo 20 della Legge 30 giugno 2009, n. 85
Articolo 19Articolo 21
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14 luglio 2009
Art. 20. (Scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali) 1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 del Trattato, concernenti lo scambio informativo dei profili del DNA, e quelle concernenti lo scambio informativo dei dati dattiloscopici, di quelli contenuti nei registri di immatricolazione dei veicoli, nonche' di quelli relativi alle manifestazioni sportive, di cui agli articoli 8, 9, 12 e 15 del Trattato, si applicano conformemente al codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e successive modificazioni.
Nota all' art. 20:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.
Entrata in vigore il 14 luglio 2009
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