TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/07/2025, n. 3048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3048 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13717/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Mariarosa Pipponzi Presidente dott. Luciano Ambrosoli Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 10.6.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 13717/2024, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. CUI;
Parte_1 C.F._1 C.F._2 con il patrocinio degli avv. Alberto MONIZZA e Giovanni BOSO;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
S E NTE NZ A (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 21.7.2023, cittadino albanese nato il [...], ha presentato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 14.8.2024 (notificato all'istante in data 9.10.2024). CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante reso il 26.6.2024 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di – si CP_1 fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente non avrebbe documentato la presenza di legami familiari o affettivi in Italia e neppure la percezione di redditi da lavoro in modo costante e in misura sufficiente ad assicurargli effettive possibilità di integrazione.
Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello
Pag. 1 di 6 internazionale.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 7.11.2024 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione socio-lavorativa da lui intrapreso nel Paese di accoglienza (sono stati prodotti, tra gli altri, i seguenti documenti: comunicazione di ospitalità presentata dal genero il Parte_2
7.7.2022, con allegati il contratto di locazione e il certificato di idoneità alloggiativa;
certificato di matrimonio rilasciato dalle autorità albanesi e relativo alla figlia , con traduzione in Persona_1 lingua italiana;
lettera di trasformazione del contratto di lavoro a termine stipulato dal ricorrente con la per il periodo 3.8.2023-31.12.2023 in contratto a tempo indeterminato a decorrere dal Controparte_2
28.12.2023, con allegata visura camerale relativa all'impresa datrice di lavoro;
CU 2024; alcune buste paga;
certificato di famiglia relativo alla figlia rilasciato dal Comune di Gavardo il 16.10.2024; comunicazione di ospitalità rilasciata dalla figlia in favore del ricorrente il 23.7.2024 ).
Sulla scorta di quanto sopra, i procuratori del ricorrente hanno chiesto, previo annullamento o revoca del provvedimento impugnato, l'accertamento del diritto del loro assistito all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria di spese (da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari).
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di , in data 31.1.2025, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel CP_1 provvedimento impugnato e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese.
Unitamente alla comparsa di risposta, l'amministrazione resistente ha depositato in atti una relazione stilata l'11.1.2025 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di in ordine alla posizione personale CP_1 del ricorrente.
4. L'udienza di comparizione delle parti fissata in data 23.1.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. e in data 16.1.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta con cui ha chiesto la rimessione della causa in decisione, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
5. Il Giudice designato ha fissato udienza per la discussione il 17.4.2025, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali. In data 15.4.2025 parte ricorrente ha precisato le sue conclusioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Ritenuto in diritto
1. Premesso che questo Tribunale non può né annullare né revocare il provvedimento dell'amministrazione (atteso che la legge non attribuisce tale potere al Giudice ordinario, al quale spetta soltanto accertare la sussistenza del diritto azionato e asseritamente conculcato dal comportamento dell'amministrazione: v. l'art. 2 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E), in diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gl i obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezz a nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo
Pag. 2 di 6 statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o social i con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 CEDU).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Si tratta di indici che evocano la protezione “umanitaria” contemplata dal previgente art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 (per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione: cfr., tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057), fattispecie il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Proprio perché tipizzati e dotati di una valenza “autonoma” e “diretta”, tali indici – secondo l'orientamento maggioritario della S.C. (cfr. Cass., sez. I, 5 aprile 2023, n. 10399; Cass., sez. I, 23 febbraio 2023, n. 8400; Cass, sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373) – non postulerebbero, però, più la necessità di effettuare una comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla “vecchia” disciplina (v. Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455).
Occorre, tuttavia, prendere atto che l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50 ha soppresso il III-IV periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha comunque dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11.3.2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che il ricorrente ha manifestato la propria volontà di chiedere la protezione speciale con istanza spedita via PEC il 13.4.2023 (e poi formalizzata il 21.7.2023), deve qui trovare applicazione la nuova disciplina normativa.
Sul punto, è bene fin da sùbito precisare che non hanno subìto alcuna modifica né il comma 1 né i periodi I-II del comma 1.1 del citato art. 19, con la conseguenza – tra l'altro – che resta fermo il divieto di respingimento, di espulsione o di estradizione «di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6. […]». Se, dunque, da un lato è stata eliminata dal testo di legge l'elencazione (peraltro non esaustiva) degli indici da cui inferire l'esigenza di tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare (elencazione prima contenuta nei periodi III-IV del comma 1.1), dall'altro lato non è stata apportata alcuna modifica alla protezione delle situazioni lato sensu di “vulnerabilità”
Pag. 3 di 6 ricomprese nell'ampio alveo del I periodo dell'art. 19 d.lgs. cit., là dove richiama gli «obblighi di cui all'art. 5 comma 6» del testo unico, norma (anch'essa rimasta immutata) che, a sua volta, impone – nel valutare il rifiuto o la revoca di qualsiasi permesso di soggiorno – il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato.
Il novero di tali obblighi è – come noto – ampio e variegato, oltre che in continua evoluzione. Tra i più rilevanti si ricordano quelli tesi ad assicurare il diritto a una vita dignitosa e senza discriminazioni (artt. 2 e 3 Cost.), il diritto all'asilo come declinato nell'art. 10, comma 3 Cost. (che richiama a sua volta tutte le libertà fondamentali indicate nella Carta costituzionale), il diritto alla pace (art. 11 Cost.), il diritto alla famiglia e alla parità di genere (artt. 3, 29 e 30 Cost.), il diritto del minorenne alla protezione e all'istruzione (artt. 30 e 34 Cost.), il diritto di azione e di difesa (artt. 24 e 113 Cost.), il diritto alla libertà personale (art. 13 Cost.), il diritto alla salute (art. 32 Cost.), il diritto alla tutela dell'ambiente (artt. 9 e 41 Cost.), la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35 Cost.), i diritti declinati nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966, i diritti definiti nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, i diritti previsti dalla Convenzione di Istanbul a tutela della violenza basata sul genere, i diritti della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni, i diritti della Convenzione di Varsavia contro la tratta degli esseri umani, nonché i diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tra cui appunto quello al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8.
In questo senso si è, del resto, recentemente espressa la Corte di cassazione in relazione a diverse fattispecie nelle quali si controverteva circa l'applicabilità dell'art. 19 d.lgs. 286/1998. In particolare, dopo aver ribadito che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice comporta la necessità di valutare anche il profilo dell'«effettivo inserimento sociale in Italia» dello straniero (v. Cass., sez. I, 6 ottobre 2023, n. 28149), la S.C. ha affermato, con riferimento alla nuova disciplina, che «il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria» (cfr. Cass., sez. I, 6 ottobre 2023, n. 28162).
In tema di protezione complementare, l'unica differenza rispetto alla previgente disciplina (introdotta con il d.l. 20/2023) è che l'odierno art. 19, comma 1.1, d.lgs. cit., per effetto dell'abrogazione del III-IV periodo, non annette più una rilevanza “diretta” alla tutela della vita privata e familiare, circostanza che
– come si è detto – aveva indotto la prevalente giurisprudenza di legittimità (v., ancóra una volta, Cass., sez. I, 5 aprile 2023, n. 10399; Cass., sez. I, 23 febbraio 2023, n. 8400; Cass, sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373) a ritenere non più necessario il giudizio di comparazione, seppure “attenuato”, che caratterizzava invece la precedente protezione “umanitaria” e presupponeva una contestualizzazione delle condizioni personali del richiedente, mediante il raffronto tra la sua vita in Italia, quella che egli aveva vissuto prima della partenza e quella a cui si sarebbe trovato esposto in conseguenza del rimpatrio (ciò, evidentemente, al fine di verificare se lo straniero fosse al punto sradicato dal Paese di provenienza che il solo rimpatrio avrebbe potuto pregiudicare i diritti fondamentali della sua persona).
Nella particolare ipotesi della protezione “interna” per integrazione sociale o familiare, pertanto, la novella del 2023 – avendo eliminato la tipizzazione positiva dei criteri di valutazione precedentemente elencati nel III-IV periodo dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. cit. e non avendo contemplato una clausola generale di tutela per “ragioni umanitarie” come quella prevista nella disciplina previgente al citato d.l. 113/2018 – ha reintrodotto la necessità di effettuare un giudizio di comparazione tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle sperimentate o attese nel Paese di origine.
Torna, dunque, a costituire una “pietra miliare” della disciplina di settore il dictum di Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455, che con riferimento alla “vecchia” protezione “umanitaria” ha ritenuto necessaria «una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del
Pag. 4 di 6 rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)» (v., in séguito, anche Cass., SS.UU., 13 novembre 2019, nn. 29459, 29460 e 29461).
2. Tanto chiarito in ordine alla disciplina applicabile e alla sua corretta interpretazione, si evidenzia innanzitutto che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 , ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa r ischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né il rischio descritto da tale disposizione emerge altrimenti dagli atti di causa.
3. Stima, inoltre, il Collegio che non ricorrano nemmeno i presupposti dell'ipotesi di non-refoulement prevista dall'art. 19, comma 1.1, I periodo (prima parte) e II periodo, d.lgs. 286/1998.
Sul punto è, del resto, appena il caso di ricordare che l'Albania rientra tra i Paesi di origine sicuri di cui all'art. 2-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25. Si tratta di un Paese candidato all'adesione all'Unione europea e membro del Consiglio d'Europa; ciò significa che all'Albania vengono riconosciuti gli elementi distintivi di un sistema democratico. I progressi compiuti negli scorsi anni nel campo delle riforme, in particolare nell'àmbito dello Stato di diritto e delle libertà fondamentali, hanno portato il Consiglio Europeo a dare il via libera all'apertura dei negoziati di adesione con il 26 marzo 2020. Il 19 luglio 2022 si è tenuta la CP_3 prima Conferenza Intergovernativa tra Albania e UE che ha segnato l'avvio formale dei negoziati di adesione dell'Albania all'UE.
L'Albania assicura la tutela dei diritti umani ed è parte di molte delle convenzioni internazionali sulla protezione dei diritti fondamentali, tra cui la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, nonché la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984 (e il relativo Protocollo opzionale del 2022 contro la tortura e altri trattamenti inumani e degradanti). In sede di Consiglio d'Europa, l'Albania è inoltre parte del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT).
L'Albania dispone, inoltre, di un sistema giuridico presso cui è possibile presentare ricorsi contro le violazioni dei diritti e delle libertà previsti dalla Costituzione albanese e dai principali strumenti di diritto internazionale convenzionale e consuetudinario. Ciò senza eccezioni (v., sul punto, la Scheda Paese redatta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale il 3.5.2024 ai fini della designazione del Paese come “sicuro” ai sensi della norma sopra citata: https://www.asgi.it/wp- content/uploads/2024/06/Schede-Paesi-Sicuri-aggiornamento-2024-1.pdf). L'Albania ha un record di elezioni competitive, sebbene i partiti politici siano altamente polarizzati e spesso organizzati attorno a personalità di spicco. La libertà religiosa e la libertà di riunione sono generalmente rispettate. Corruzione e tangenti rimangono problemi importanti, sebbene il governo stia lavorando per affrontare la corruzione nella magistratura (https://freedomhouse.org/country/albania/freedom-world/2024).
In assenza di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani, non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art. 19, commi 1 e 1.1, I periodo (prima parte) e II periodo, d.lgs. 286/1998.
4. Ciò posto, il riconoscimento della protezione speciale al ricorrente può, però, trovare fondamento nel disposto dell'art. 19, comma 1.1, I periodo (ultima parte), d.lgs. 286/1998, norma che impone – come si è detto – di valutare la sua situazione personale e familiare nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. cit., tra i quali rientra anche quello di tutela della vita privata e familiare (art. 8 CEDU).
È, in proposito, da considerare positivamente l'integrazione raggiunta da sotto il profilo Parte_1 socio-lavorativo: come documentato dai suoi difensori, egli è stato assunto, con la qualifica di operaio,
Pag. 5 di 6 dalla di CO (BS) a decorrere dal 3.8.2023 in forza di contratto a tempo pieno e Controparte_2 determinato in scadenza al 31.12.2023, ma trasformato già a partire dal 28.12.2023 in contratto a tempo pieno e indeterminato.
Tale attività lavorativa ha consentito al ricorrente di percepire redditi adeguati ad assicurare il suo sostentamento in Italia (v. la CU e i prospetti paga in atti).
Non può, poi, trascurarsi l'importanza dei legami familiari da lui vantati in Italia, ove convive con la figlia
, con il genero e con l'abiatico minorenne presso Persona_1 Parte_2 Persona_2 un'abitazione sita a Gavardo (BS) via Roma n. 43, regolarmente condotta in locazione dal genero.
Alla luce di tali vincoli familiari, della documentata integrazione lavorativa del ricorrente e della sua protratta assenza dal Paese di origine (ove non risulta che egli possa vantare analoghi legami affettivi e possa godere di analoghe prospettive di occupazione), stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento da lui avviato e si porrebbe in contrasto con il suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, I periodo (ultima parte), e 5, comma 6, d.lgs. cit.
5. Parte resistente è soccombente formale e totale. In mancanza di ragioni per disporre una compensazione integrale o parziale ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., essa deve essere, pertanto, condannata al pagamento delle spese processuali (art. 91, comma 1, c.p.c.), da liquidarsi secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto dell'elementarità della causa, prontamente definita senza lo svolgimento di attività istruttoria, trovano applicazione i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale;
è liquidato il compenso per le sole prime due fasi, in quanto le difese successive a quella introduttive si sono risolte, in termini sostanziali, nel richiamo alle deduzioni e alle argomentazioni in precedenza già svolte. Le spese processuali sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 1.453,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge. Esse vanno distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93, comma 1, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
CUI ), il diritto alla protezione speciale ai sensi degli artt. 19, comma C.F._1 C.F._2
1.1, I periodo (ultima parte), e 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale;
visti gli artt. 91, comma 1, e 93, comma 1, c.p.c., condanna il al rimborso delle spese processuali in favore degli avv. Alberto Controparte_1
Monizza e Giovanni Boso, in qualità di antistatari, spese che liquida in euro 1.453,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi
La Presidente
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi
Pag. 6 di 6