Articolo 23 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 22Articolo 24
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20 febbraio 1963
Art. 23. Riunioni dei Consigli e del Comitato esecutivo

Per la validita' delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio nazionale dell'Ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del presidente.
Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente.
Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1963