Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/02/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Stefania Ietti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 531/2020
TRA in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Cantarano, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Latina alla Via Fornaci n. 61/A, giusta procura in atti,
ATTORE
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., (P.I. , rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_2
Rosario Cozzolino e Maria Rosaria Ristaino, elettivamente domiciliati in
Terzigno alla Via S.Teresa n. 7, presso lo studio dell'avv. Antonio A. Jervolino giusta procura versata in atti,
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In data 29.10.2019 la otteneva dal Controparte_1
Tribunale di Nola ingiunzione di pagamento n. 2431/2019 nei confronti della er l'importo di € 181.793,90, oltre interessi e spese di procedura. Parte_1
Sosteneva che la giusta contratto del 15.3.2017, le aveva appaltato Parte_1
servizi di handling e di trasporto dei propri prodotti, e che non aveva onorato le fatture che depositava in uno agli estratti Iva autenticati.
Proponeva opposizione la con atto notificato via pec in data Parte_1
22.1.2020, assumendo che le fatture emesse dalla Controparte_1
costituivano storno delle fatture emesse dalla opponente.
[...]
Precisava che l'asserito credito costituiva una determinazione unilaterale ed arbitraria della la quale contestava Controparte_1
Pagina 1
Chiedeva, quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto trattandosi di una operazione contabile in pareggio – credito verso debito – a seguito della quale alcuna delle parti può dichiarare di essere creditrice dell'altra.
Si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_1
in definitiva, confermava che si era trattata di una operazione contabile in pareggio e chiedeva dichiararsi ancora che nulla doveva nei confronti della
. Parte_1
Rinviata la causa per tentativi di bonario componimento, che avevano esito negativo, con ordinanza del 2.11.2021 il Giudice designato denegava la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Alla rinunzia al mandato del difensore della , in data 15.7.2021, si Pt_1
costituiva in giudizio l'avv. Tommaso Cantarani.
Concessi i termini ex art. 183VI comma cpc, ritenute superflue le richieste istruttorie avanzate dalle parti, precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La causa viene decisa sulla base del principio della ragione più liquida (ex multis
Cass. 11458/2018).
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria avanzata nel procedimento monitorio dall'opposto, con la conseguenza che quest'ultimo assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, ovvero i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
incombe sul debitore opponente la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della opposta pretesa creditoria.
Trattandosi di azione volta a far valere la responsabilità contrattuale per inadempimento del debitore, valgono i criteri di riparto dell'onere probatorio indicati dalla pronuncia resa da Cass. Sez. Un. 13533/2001, in base alla quale spetta al creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, provare l'esistenza del titolo, allegando l'inadempimento della
Pagina 2 controparte contrattuale, incombendo su quest'ultima la prova estintiva del diritto del creditore.
Nell'ipotesi che ci occupa, le parti in causa hanno dichiarato che la richiesta di ingiunzione rappresentava una operazione contabile in pareggio – credito verso debito – a seguito della quale alcuna delle parti può dichiarare di essere creditrice dell'altra.
In definitiva hanno chiesto dichiararsi che la insussistenza tra le parti di reciproci crediti /debiti relativamente alle fatture emesse dalla (n. 97/2018, Parte_1
209/2018, 237/2018, 235/2018, 236/2018, 71/2017) ed in virtù delle note di debito per stornare le fatture suindicate, emesse dalla
[...]
( 1/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018 13/2018, Controparte_1
14/2018) .
Con tali dichiarazioni le parti hanno ritenuto risolto ogni pendenza relativa ai reciproci rapporti di debito-credito, mediante una dichiarazione di compensazione volontaria, in virtù della quale la Controparte_1
si è riconosciuta debitrice della di € 181.793,90, la
[...] Parte_1
si è riconosciuta debitrice della Parte_1 Controparte_1
CP_
di € 181.793,90 e dunque nessuna delle parti dichiara di essere
[...]
creditrice dell'altra.
Il decreto ingiuntivo opposto va dunque revocato e vanno quindi dichiarate estinte tra le parti le reciproche debitorie, sino a concorrenza dell'importo di €
181.793,90, relativamente al contratto del 15.3.2017 e per la documentazione contabile di cui sopra.
Ogni ulteriore domanda resta assorbita.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla nei confronti di così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2431/2019 reso dal Tribunale di Nola in data
29.10.2019;
Pagina 3 - dichiarate estinte tra le parti le reciproche debitorie, sino a concorrenza dell'importo di € 181.793,90, relativamente al contratto del 15.3.2017 e per la documentazione contabile di cui in premessa;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nola 17.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Ietti
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