TAR Napoli, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 491
TAR
Ordinanza presidenziale 23 marzo 2023
>
TAR
Ordinanza cautelare 21 aprile 2023
>
TAR
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Insufficienza di riscontri del pericolo di infiltrazione mafiosa

    Il Collegio ritiene che il quadro indiziario sia grave e robusto, basato su un ragionamento induttivo e probabilistico. Gli elementi indiziari fanno capo direttamente al titolare dell'impresa, indagato per reati spia. La cessazione del rapporto lavorativo con il dipendente viene considerata non decisiva e potenzialmente elusiva, dato che le indagini erano già in corso. Il legame tra il titolare e il dipendente è ritenuto più ampio del solo rapporto di lavoro, abbracciando interessi e influenze criminali. Le intercettazioni non sono considerate decisive e l'età dell'impresa non è un elemento dirimente.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 94 bis C.A.M. per omessa applicazione delle misure di prevenzione collaborativa

    Il Collegio ritiene che la Prefettura abbia legittimamente escluso l'applicabilità delle misure di prevenzione collaborativa, non ravvisando il presupposto dell'agevolazione solo occasionale. Il carattere continuativo del legame tra la società e le consorterie criminali, la gravità delle contestazioni e l'ampiezza del quadro circostanziale rendono inconciliabile l'agevolazione occasionale con l'adozione dell'informativa interdittiva.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 491
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 491
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo