Ordinanza presidenziale 23 marzo 2023
Ordinanza cautelare 21 aprile 2023
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00491/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01436/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1436 del 2023, proposto da -OMISSIS- nella qualità di titolare della impresa individuale -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Caserta, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento:
1) della informativa antimafia da parte della Prefettura di Caserta Prot. Uscita N.-OMISSIS- avente ad oggetto il rigetto della richiesta di aggiornamento antimafia e conseguente trasmissione provvedimento di Informazione Antimafia Interdittiva ai sensi dell'art 92, comma 2 bis del D.Lgs. 159/2011.
2) della nota cat. Q2/2/-OMISSIS-. della Questura di Caserta;
3) delle note del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta;
4) della nota del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta;
5) della nota della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli;
6) della relazione redatta dai rappresentanti delle forze dell'ordine incaricate di procedere alle verifiche nei confronti della ditta-OMISSIS-;
7) della informativa della Prefettura di Caserta nei confronti della-OMISSIS- recante la permanenza dello stato degli accertamenti delle situazioni di cui agli artt. 84, comma 4 e all'art 91 comma 6 del D.LGS 6/9/2011 n. 159;
8) della Nota della DIA di Napoli recante la comunicazione dell'esistenza di 4 appalti pubblici;
9) delle risoluzioni contrattuali con gli Enti Pubblici con i quali la ricorrente sta avendo attualmente rapporti;
10) della Nota della Prefettura di Caserta - Prot. Uscita N.-OMISSIS-;
11) della Nota di trasmissione ANAC dell'avvenuta annotazione nel casellario informatico delle imprese.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. FA Di OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato, -OMISSIS-, nella qualità di titolare della ditta individuale -OMISSIS- ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, l’informativa antimafia emessa dalla Prefettura di Caserta Prot. -OMISSIS-.
Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Caserta per resistere alle censure.
All'esito della camera di consiglio del 19 aprile 2023 il Tribunale, con ordinanza n. 748/2023, ha respinto l'istanza cautelare articolata nel ricorso, sulla base della seguente motivazione: « Rilevato che, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, il ricorso appare sprovvisto del fumus di fondatezza, atteso che la valutazione degli indizi di contaminazione mafiosa non si è incentrata su soggetti estranei alla compagine societaria, come preteso da parte ricorrente, ma direttamente sul titolare e su altro esponente, ritenuto organico ai clan, ma poi estromesso dalla società con una misura di self cleaning di cui appare verosimile la finalità elusiva evidenziata dall’Amministrazione;
Rilevato che la stessa posizione assunta da parte ricorrente non nega i rapporti con esponenti di clan malavitosi, ma ne confina la rilevanza nell’ambito dei rapporti economici, senza che in tal modo essi perdano di pregnanza quanto al significato, esprimendo un rischio di contaminazione che non pare confinabile al campo dell’occasionalità ».
All'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
2. Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto che non siano emersi sufficienti riscontri del pericolo di infiltrazione, in quanto il soggetto che secondo l’impianto argomentativo del provvedimento impugnato avrebbe esercitato l’influenza mafiosa per conto dell’organizzazione criminale, cioè -OMISSIS-, sarebbe un mero dipendente dell’impresa, in posizione di effettiva subordinazione nei confronti del titolare della ditta, -OMISSIS-, nei cui confronti non avrebbe potuto esercitare alcuna pressione e alcun condizionamento.
Con il secondo motivo è sostenuto che le indagini della Prefettura si sono concentrate sulla figura del dipendente -OMISSIS-, cioè un soggetto che, in quanto lavoratore subordinato, non avrebbe potuto esercitare alcuna effettiva influenza sull’impresa, mentre il pericolo di infiltrazione potrebbe sussistere solo qualora il legame con la criminalità organizzata sussista in capo al titolare dell’impresa o in capo a chi nell’organizzazione aziendale occupi una posizione apicale.
Con il terzo motivo è lamentata la parzialità della lettura degli atti del procedimento penale svolta dalla Prefettura.
Con il quarto motivo è lamentata l’inattualità degli elementi da cui la Prefettura ha ricavato il quadro indiziario, in quanto -OMISSIS- al momento della comunicazione di avvio del procedimento, all’esito del quale è stato emesso il provvedimento impugnato, non era più dipendente dell’impresa ricorrente, non potendola quindi condizionare.
Tali primi quattro motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, perché tutti volti a censurare il complessivo compendio motivazionale dell’interdittiva impugnata, al fine di criticare e depotenziare il quadro indiziario sul quale la Prefettura ha fondato la ritenuta sussistenza di un rischio di permeabilità criminale dell’impresa ricorrente.
Va osservato che la Prefettura nell’interdittiva impugnata ha ritenuto sussistente il pericolo di infiltrazione, evidenziando che:
- -OMISSIS-, titolare della ditta individuale -OMISSIS- in data 27/04/2022 è stato deferito in stato di libertà dalla D.I.A. di Napoli, in quanto indagato, presso il Tribunale di Napoli, nel procedimento penale R.G.N.R. n. -OMISSIS- – cd. -OMISSIS--, per i reati di cui agli artt. 648 ter c.p. (impiego di denaro o beni di provenienza illecita), 648 ter .1 c.p. (autoriciclaggio), 12 quinquies comma 2 del D.L. n. 306/1992 (trasferimento fraudolento di valori), aggravato ai sensi dell’art. 416 bis .1 c.p. (reati connessi ad attività mafiosa);
-in particolare, tali indagini penali hanno coinvolto diversi soggetti attivi nel settore imprenditoriale, tra cui -OMISSIS- e -OMISSIS-, i quali, spesso attraverso sistemi di intestazione fittizia, operano nel settore degli appalti e delle commesse per la realizzazione di opere e servizi, in alcuni specifici ambiti, quali quelli della telefonia, dell’elettricità, delle ferrovie, dei lavori stradali e dell’acquisizione e gestione delle attività imprenditoriali più ampiamente riconducibili al settore edile, sotto l’imposizione egemonica del clan dei -OMISSIS-i;
- da tali indagini è emerso che -OMISSIS-, per conto del clan dei -OMISSIS-i, ha attribuito fittiziamente a -OMISSIS- la titolarità e la rappresentanza della ditta -OMISSIS- operante nel settore delle costruzioni, con sede in San Cipriano, di cui ha mantenuto di fatto il controllo e di cui ha determinato le scelte imprenditoriali e la gestione contabile, secondo gli interessi del clan;
- all’esito delle descritte indagini penali è stato chiesto il rinvio a giudizio.
Parte ricorrente ha sostenuto che l’impugnata informativa interdittiva antimafia sarebbe viziata per insufficiente istruttoria e insufficiente motivazione, e che sarebbe basata su indizi erronei, nei seguenti termini:
- -OMISSIS- era mero dipendente della ditta, e non occupava posizioni apicali nell’organizzazione di impresa, per cui non avrebbe potuto condizionarne la gestione;
- -OMISSIS- non avrebbe potuto esercitare alcuna influenza sull’impresa, anche perché prima della comunicazione di avvio del procedimento conclusosi con l’adozione dell’interdittiva impugnata egli aveva cessato ogni rapporto lavorativo con la ditta ricorrente;
- la ditta-OMISSIS- discende dalla ditta individuale di -OMISSIS- costituita dal 1958, per cui, operando da circa mezzo secolo e non essendo una realtà nuova, è inverosimile che sia divenuta permeabile rispetto alla criminalità organizzata;
- non sono emersi elementi indiziari specifici a carico di -OMISSIS-.
2.1. In linea generale, osserva il Collegio, gli elementi indiziari che il Prefetto può valorizzare sono molteplici, e sono oggetto di un percorso di tipizzazione giurisprudenziale. Sotto tale profilo, possono rilevare, ad esempio:
- le vicende anomale nella formale struttura dell’impresa e nella sua gestione;
- i rapporti di parentela, qualora assumano una intensità tale da far ritenere esistente una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”;
-i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia con esponenti del clan;
- la presenza di una proposta, o già di un provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso d.lgs. n. 159 del 2011;
- le sentenze di condanna, nonché anche le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazione mafiosa (Cons. Stato, sez. III, 22/06/2023, n. 6144).
Inoltre, « il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere "più probabile che non", appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa » (Cons. Stato, sez. III, 16/06/2023, n. 5964).
Ciò premesso, l’avviso del Collegio è che l'informativa del Prefetto qui in contestazione poggi su un quadro indiziario grave e robusto, senz’altro idoneo a sostenere la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l'autorità amministrativa ha tratto dalla sua valutazione.
Nella motivazione dell'interdittiva sono individuati, infatti, specifici e significativi elementi di fatto sintomatici di possibili collegamenti con organizzazioni malavitose, supportati da ampia attività investigativa e documentazione giudiziaria, e tutto ciò rende plausibile il ravvisato pericolo di permeabilità mafiosa a carico della impresa ricorrente, desumibile dalla riconducibilità dell’ente a componenti del clan.
Su questa congrua cornice istruttoria si innesta il compendio indiziario, in sé pienamente idoneo a legittimare, in termini di plausibilità e ragionevolezza, la valutazione di concretezza e attualità del pericolo infiltrativo e la conseguente azione di interdizione giuridica posta in essere dalla Prefettura. Le informazioni investigative acquisite hanno in sostanza determinato l’emersione di indici specifici di rischio che l'attività d'impresa della ricorrente possa essere in modo concreto ed attuale oggetto d'infiltrazione mafiosa.
Le deduzioni di parte ricorrente non scalfiscono l'affidabilità del quadro indiziario composto dall'Autorità prefettizia.
2.2. Nel caso in esame la Prefettura ha considerato un quadro complessivo indiziario da cui emerge la probabilità del pericolo di infiltrazione mafiosa.
L’interdittiva è stata adottata sulla base degli accertati legami del titolare della ditta ricorrente, -OMISSIS-, con la criminalità organizzata attiva nel territorio, cioè il clan dei -OMISSIS-i, il quale agisce nello stesso territorio in cui ha sede l’impresa ricorrente.
Contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, gli elementi indiziari fanno capo direttamente al titolare dell’impresa, e non solo a soggetti esterni. Infatti il titolare dell’impresa ricorrente, -OMISSIS-, in data 27/04/2022, è stato deferito in stato di libertà dalla D.I.A. di Napoli, in quanto indagato, presso il Tribunale di Napoli, nel procedimento penale R.G.N.R. n. -OMISSIS- per i reati di cui agli artt. 648 ter c.p. (impiego di denaro o beni di provenienza illecita), 648 ter .1 c.p. (autoriciclaggio), 12 quinquies comma 2 del D.L. n. 306/1992 (trasferimento fraudolento di valori), aggravato ai sensi dell’art. 416 bis .1 c.p. (reati connessi ad attività mafiosa); ed è significativo evidenziare che tali fattispecie di reato rientrino tra quelle espressamente previste dall’art. 84 co. 4 lett. a) Codice antimafia quali reati spia, cioè sintomatici di profili di controindicazione mafiosa a carico dell’impresa.
Dagli atti di indagine alla base della relativa richiesta di rinvio a giudizio emerge inoltre che -OMISSIS- vi figura come prestanome di soggetti contigui a contesti criminali, quali -OMISSIS-, legato al clan dei -OMISSIS-i. Peraltro il ricorrente non contesta la contiguità di -OMISSIS- con il clan dei -OMISSIS-i, né allega la successiva dissociazione di questo dal clan, ma si limita ad affermare che il legame dell’impresa con -OMISSIS- non è più attuale, in quanto quest’ultimo non è più dipendente dell’impresa ricorrente dalla fine del 2020, quindi da prima della comunicazione di avvio del procedimento all’esito del quale è stata emessa l’interdittiva impugnata; parte ricorrente lamenta inoltre che non è elemento indiziario sufficiente la mera circostanza che un dipendente dell’impresa abbia legami con la criminalità organizzata.
Orbene, a parte la considerazione generale che “ il condizionamento mafioso, ai sensi dell'art. 91, comma 6, d.lg. n. 159 del 2011, si può desumere anche dalla presenza di un solo dipendente 'infiltrato', del quale la mafia si serva per controllare o guidare dall'esterno l'impresa, ciò che può risultare da atti investigativi (intercettazioni), frequentazioni, e altri elementi sintomatici ” (Cons. Stato, sez. III, 4 aprile 2022, n. 2465), va opportunamente evidenziato che il quadro indiziario a base del provvedimento in epigrafe è ben più ampio del solo dato del rapporto lavorativo di -OMISSIS- con l’impresa ricorrente.
Inoltre il Collegio, ritenendo congruamente motivate le considerazioni sul punto contenute nel provvedimento impugnato, ritiene che la cessazione pregressa del rapporto di lavoro sia un elemento non decisivo, che anzi ben può configurarsi come atto connotato da intento elusivo delle misure antimafia, non potendosi trascurare che il rapporto di lavoro è terminato quando ormai da circa due anni erano state avviate le indagini penali sopra citate, che avevano coinvolto sia -OMISSIS- che -OMISSIS-.
Dalle indagini penali è emerso uno stretto legame tra -OMISSIS- e -OMISSIS-, in quanto il primo, legato al clan dei -OMISSIS-i, ha esercitato l’attività di impresa tramite -OMISSIS-, mero prestanome (per lo meno secondo l’ipotesi accusatoria). Ne deriva che, contrariamente alla ricostruzione di parte ricorrente, il rapporto tra i due soggetti non può essere limitato al solo rapporto di lavoro, abbracciando invece una più ampia sfera di interessi e di influenze criminali.
Tale significativo quadro indiziario non è scalfito dal richiamo alle intercettazioni telefoniche ad oggetto le conversazioni tra tali due soggetti, le quali, secondo parte ricorrente, proverebbero che non vi fosse influenza e controllo di -OMISSIS- su -OMISSIS-; sul punto il Collegio osserva in primo luogo che le frasi intercettate e riportate nel ricorso rivestono un contenuto non decisivo e non dimostrano l’assenza di influenze criminali nei confronti del titolare della ditta, e in secondo luogo che ordini e direttive da parte del clan inverosimilmente verrebbero impartite a mezzo telefono, trattandosi di un mezzo di comunicazione che potrebbe essere oggetto di intercettazione disposta dall’Autorità Giudiziaria.
A fronte dei descritti dati univoci, da cui emerge il concreto pericolo di infiltrazione, non è elemento dirimente che l’impresa ricorrente asseritamente operi da decenni, in quanto l’infiltrazione mafiosa può colpire non solo imprese recentemente costituite, ma anche imprese attive da più tempo.
Insomma, dal complesso degli elementi convincentemente rappresentati nell’interdittiva è emerso che l’impresa ricorrente plausibilmente è stata reputata legata alla criminalità organizzata nei termini sopra rappresentati.
2.3. Quindi, nella specie, correttamente il descritto coacervo di elementi è stato ritenuto dal Prefetto sufficiente ad evidenziare il pericolo di contiguità con la mafia. Il Prefetto ha operato le sue valutazioni conformemente al principio secondo cui « Ai fini dell'adozione del provvedimento interdittivo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: una visione "parcellizzata" di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua rilevanza nel suo legame sistematico con gli altri » (Cons. Stato, sez. III, 22/05/2023, n. 5024). Risultano individuati ed indicati idonei e specifici elementi di fatto che valgono a supportare in modo adeguato il giudizio probabilistico articolato dalla Prefettura, siccome idonei, nella loro globalità, a delineare il fondato pericolo di possibili contiguità e condizionamenti della impresa ricorrente da parte di specifici ambienti criminali.
3. Con il quinto motivo parte ricorrente ha censurato, infine, la violazione dell’art. 94 bis C.A.M., in quanto l’asserita sussistenza del presupposto dell’agevolazione solo occasionale avrebbe consentito l’applicazione delle misure previste dalla citata norma.
3.1. Il Collegio ritiene però che la descritta censura, con cui la società ha contestato l’omessa applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011, lamentando l’erroneità della motivazione contenuta nella interdittiva in ordine alla non occasionalità dell’agevolazione, non sia persuasiva.
In linea generale, « il sistema tradizionale delle misure interdittive patrimoniali nei confronti delle imprese infiltrate da organizzazioni di stampo mafioso si è di recente arricchito di ulteriori misure, volte a graduare - a seconda dei casi - la loro incidenza sullo svolgimento e sulla gestione delle attività economiche, anche consentendone la prosecuzione da parte dell'impresa destinataria della misura… Tra queste ultime è compreso il controllo giudiziario, che nella versione prevista dall'art. 34-bis, comma 6, del codice delle leggi antimafia e delle misure di sicurezza - approvato con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - può essere chiesto dalle "imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto", quando ai sensi del comma 1 della medesima disposizione l'agevolazione di soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni di stampo mafioso risulta occasionale » (Cons. Stato, ad. plen., 13/02/2023, n. 6).
Orbene, il Collegio è dell’avviso che del tutto legittimamente la Prefettura, in relazione al carattere continuativo del legame tra la società ricorrente e le consorterie criminali, abbia valutato come non percorribili in concreto le suddette misure di prevenzione collaborativa, non ravvisandosi il presupposto dell'agevolazione soltanto occasionale.
Non può invero sottacersi la gravità delle descritte contestazioni mosse nei confronti della impresa ricorrente, le quali sono, già in astratto, difficilmente compatibili con l’istituto della prevenzione collaborativa, che presuppone la mera occasionalità dell’infiltrazione mafiosa.
In altri termini, la scelta della Prefettura di ricorrere all’informativa interdittiva (in luogo di altre misure meno afflittive) risulta del tutto coerente, e anzi conseguente, sotto tale specifico profilo, rispetto all’impianto motivazionale posto a fondamento dell’atto, incentrato su ragioni obiettivamente ostative alla praticabilità di misure di prevenzione collaborativa, queste ultime risultando inconciliabili con l’ampiezza del quadro circostanziale rappresentato e, soprattutto, con la gravità dei passaggi inferenziali valorizzati in chiave prognostica dalla P.A. (di guisa che, in presenza di siffatti rilievi, non sarebbe logicamente possibile configurare un’ipotesi di agevolazione occasionale, cui fa riferimento l’invocata disciplina di settore).
3.2. Alla luce di tali principi, non è censurabile la motivazione del provvedimento impugnato nel punto in cui esclude il requisito dell’agevolazione occasionale, facendo notare che gli elementi sintomatici di tentativi di infiltrazione mafiosa rilevati in istruttoria attengono a elementi di criticità dovuti in buona parte a legami stabili con soggetti in rapporto con la criminalità organizzata.
4. Dunque il ricorso è infondato, e va come tale respinto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, liquidandole in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
FA Di OR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA Di OR | IC Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.