Decreto cautelare 9 luglio 2010
Ordinanza cautelare 29 luglio 2010
Decreto decisorio 19 aprile 2016
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, ordinanza cautelare 29/07/2010, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00528/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 00765/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 765 del 2010, proposto da:
TO TU, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Gualandi, con domicilio eletto presso Federico Gualandi in Bologna, Galleria Marconi N. 2; Primetta Berti;
contro
Comune di Ozzano dell'Emilia, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Delucca, Arconovaldo Bonacorsi, con domicilio eletto presso Giovanni Delucca in Bologna, via D'Azeglio N.39; Provincia di Bologna;
nei confronti di
CI TI, RI Bugane';
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
delle Ordinanze n.48 e 49 del 03.05.2010, successivamente comunicate, con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Ozzano dell'Emilia ha dichiarato l'inabitabilità di due immobili di proprietà dei ricorrenti, siti in Ozzano dell'Emilia, Via Mercatale Settefonti n.3 int. A.e B. e ne ha contestualmente ordinato lo sgombero;
nonchè in parte qua, della delibera del Consiglio Comunale di Ozzano dell'Emilia, n.11 del 19.03.2009, successivamente pubblicata, che ha approvato il Regolamento Urbanistico ed Edilizio del Comune;
nonchè della "Comunicazione di preavviso di rilascio immobile";..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ozzano dell'Emilia;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2010 il dott. TO Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare;
P.Q.M.
Dà atto della rinuncia alla suindicata domanda di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere
TO Pasi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/07/2010
IL SEGRETARIO