TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/07/2025, n. 2937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2937 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Paola Caserta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al numero 7 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 6241/2024 del Giudice di pace di Napoli Nord e vertente
TRA
(c.f.: , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Augusto Imondi (c.f. ) C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Caserta alla via F. Turati n. 55 (e con domicilio digitale in atti);
-APPELLANTE-
E
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
- APPELLATO CONTUMACE –
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello ritualmente notificato, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza 6241/2024 del Giudice di pace di Napoli Nord,
pubblicata l'01.07.2025, lamentandone l'erroneità nella parte in cui non ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo nonostante la regolare notifica della cartella.
1 1.1. Non si è costituita l'appellato , benché regolarmente citato, per Controparte_1
cui ne va dichiarata la contumacia.
2. L'appello va accolto per le ragioni che seguono.
Deve darsi atto che l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L.
n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto
dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il
ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta
impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a
ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di
quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti
pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-
bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica
amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta disposizione si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata disposizione, deve dunque ritenersi nel caso in esame non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente, odierno appellato, e ciò a prescindere dall'accertamento della regolare notifica della stessa, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4 bis, DPR 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Pertanto, l'opposizione proposta in primo grado innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile.
2 3. Sussistono le ragioni ex art. 92, comma 2, c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, attesi i recenti interventi normativi e chiarificatori della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Paola Caserta, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 7/2025 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi Civili, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
- 1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- 2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6241/2024 del Giudice di pace di Napoli Nord, pubblicata l'1.07.2024, dichiara inammissibile l'opposizione proposta in primo grado da;
Controparte_1
- 3) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Così deciso in Aversa il 22.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta
3