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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/05/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
T r i b u n a l e d i B e n e v e n t o
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Il Tribunale, nella persona del Giudice dottoressa Marina Campidoglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 336/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro promossa da
, elettivamente domiciliato in VIA CARAVAGGIO 45 Parte_1
80127 NAPOLI, presso lo studio dell'avv. SIMONE ELIO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
FROSINONE 11 TELESE, rappresentato e difeso dall'avv. ACONI VITTORIO giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 23/05/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.1.25 parte opponente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01776202400000910000, notificata il 22.01.2025 portante presunti crediti previdenziali e di altra natura
1 tributaria riconducibili all' per complessivi euro Controparte_1 CP_2
112.036,18, precisando di agire unicamente per la parte di atto che si fonda su crediti previdenziali IVS per diverse annualità (2015-2020), contenuti in 19 avvisi di addebito
56.441,66 euro.
Ha eccepito la nullità dell'atto poiché non contiene alcuna indicazione dei beni immobili sui quali iscrivere ipoteca.
Ha chiesto di “DISPORRE la SOSPENSIONE CON DECRETO INAUDITA ALTERA
PARTE della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, stante la mancata indicazione dei beni ed essendo sussistente il pericolo di imminente iscrizione ipotecaria che interverrà in maniera categorica il 24.03.2025; 2.Annullare la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria n. 01776202400000910000 per nullità, ovvero per la mancata indicazione dei beni da sottoporre ad ipoteca”.
Si costituiva l' , che chiedeva il rigetto del ricorso. Controparte_1
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, è noto che l'art.4 punto 2 quater L.265\2002 ha soppresso al comma 5 dell'art.24 D.lgs.n.46\1999 le parole “ed al concessionario”, con la conseguenza che non vi è più litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e l'ente riscossore.
E tanto ove i motivi dell'opposizione attengano esclusivamente alla fondatezza della pretesa creditoria e non anche alla legittimità della procedura di riscossione.
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, avendo l'opponente sollevato a eccezioni relative alla formazione del titolo sussiste la legittimazione passiva della società di riscossione.
Ciò premesso, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 comma 2-bis, stabilisce che "L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1".
In ordine all'unico motivo di impugnazione si richiama la Giurisprudenza della
Suprema Corte secondo cui “Dalla cornice normativa (D.P.R. n. 602 del 1973, artt.
76 e 77), in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria non deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all'Agente della riscossione, che, attraverso il preavviso di
2 iscrizione ipotecaria, si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca sull'immobile. Per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi del D.P.R. n.
602 del 1973, artt. 76 e 77, è sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede. L'affermazione che l'iscrizione ipotecaria rappresenta un atto preordinato all'espropriazione immobiliare e soggiace agli stessi limiti di quest'ultima non implica, infatti, alcuna conseguenza in punto di contenuto motivazionale della comunicazione di iscrizione (Cass. n. 24258/2014) e, del resto il mci generale in tema di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., correttamente invocato dall'Agenzia comporta che il creditore può scegliere quali beni del debitore sottoporre a esecuzione forzata “ (v.
Cassazione civile sez. VI, 15/03/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 15/03/2021), n.7233).
Pertanto, secondo quanto evidenziato, dunque, per quanto riguarda il preavviso di iscrizione ipotecaria, non serve alcuna particolare motivazione, "l'iscrizione è legittima se contiene l'indicazione del valore del credito per cui si procede".
Infatti, nessuna delle norme citate prescrive che la comunicazione preventiva di ipoteca debba contenere l'indicazione degli immobili che saranno oggetto di iscrizione ipotecaria e che è sufficiente a tal fine un avviso, posto che il debitore risponde con tutti suoi beni presenti e futuri.
Da ciò consegue che l'opposizione dev'essere rigettata.
Quanto alle spese di lite, stante le oscillazioni giurisprudenziali le stesse vanno interamente compensate.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 24/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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