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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/12/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 905/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa AN OR Consigliere est. dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 905/2023 promossa da
(p.iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante Parte_1
(c.f. ), nella qualità di socio della Parte_2 C.F._1 predetta società,
(c.f. ), nella qualità di socio della Parte_3 C.F._2 società,
tutti rappresentati e difesi LLAvv. Giulio Natali
APPELLANTI
Contro
(c.f. ) in proprio e quale Controparte_1 C.F._3 esercente la responsabilità genitoriale sul minore , Persona_1 rappresentati e difesi LLAvv. Luca Cossignani e LLAvv. Meri Cossignani
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 194/2023 del Tribunale di AS
NO pubblicata il 29.3.2023 pagina 1 di 25 CONCLUSIONI
Degli appellanti:” -riformare radicalmente la Sentenza n. 194/2023 del 29 marzo 2023 del Tribunale di AS NO;
-e, per gli effetti, richiamando integralmente tutte le conclusioni spiegate nell'atto di costituzione nel giudizio n. 1800/2019 del R.G.A.C. del Tribunale di
AS NO e nelle successive difese:
A) in ordine all'an causale: in via principale, si chiede dichiararsi la responsabilità dell'accaduto in capo al alla luce dell'abnormità del comportamento lavorativo da esso Parte_4 tenuto rispetto sia gli ordini ricevuti dal datore di lavoro, che al divieto di ingresso in via Morrice di Folignano e che al Codice della Strada, non avendo lo stesso tenuto la destra di quel tratto stradale;
in via subordinata, si chiede dichiarare la preponderante responsabilità in ordine all'evento da parte del o, quantomeno, la concorsualità dello Parte_4 stesso nella causazione del tragico occorso nella misura del 50%, così come statuito dal Tribunale penale di AS NO con la Sentenza n. 101/2014 e/o, comunque, l'attribuzione di concorsualità nella percentuale che si vorrà ritenere in capo al Parte_4 in entrambi i casi, con tutte le inevitabili conseguenze in merito agli ambiti risarcitori;
B) in ordine al quantum risarcitorio, nel denegato caso in cui si mantenesse inalterato quanto statuito con la Sentenza impugnata in ordine all'an causale: in via principale, si chiede l'annullamento di ogni diritto nell'ambito del danno patrimoniale alla luce di quanto documentato sulla questione I.n.a.i.l., mentre, nell'ambito del danno non patrimoniale, l'attribuzione di quanto ricavabile dalla media dei parametri di cui alle Tabelle di Milano, e, dunque, quoad maximum, €
252375,00= per ognuno dei due appellati;
in tutti i casi, tenendo presente quanto già percepito dagli odierni appellati in forza delle provvisionali pronunciate in sede di merito penale, e, cioè, complessivamente 400 mila euro;
C) in merito alle spese legali:
pagina 2 di 25 in via principale, si chiede l'annullamento di quanto ex adverso attribuito alla luce della mancata richiesta di tale aspetto sia nel ricorso introduttivo (ex art. 702 bis cpc) e sia nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 1 e chieste irritualmente solo nelle note conclusionali depositate il 23 gennaio 2023 per la udienza del 31 gennaio 2023. in via subordinata, si chiede una congrua riduzione di quanto attribuito (€
43642,50=, oltre oneri di legge) in considerazione del fatto che dalle Tariffe
Forensi emerge che, soltanto individuando il massimo (tra il minimo ed il massimo dello scaglione sino a 520 mila euro), si potrebbe giungere a tale somma, ma, nel caso de quo, non si è in alcun modo non dicasi giustificato ma neanche motivato il recepimento del massimo, a cui peraltro è di ostacolo anche il fatto che quanto dovuto per la fase istruttoria (quantificato in € 19830,00=) si manifesta come del tutto incomprensibile alla luce del fatto che la stessa si è svolta con la esclusiva ammissione di una C.T.U. medico-legale.
Con vittoria delle spese legali del doppio grado e, in ogni caso, con congrua riduzione dell'importo delle spese giudiziali attribuite in primo grado”.
Della appellata-appellante incidentale: “-rigettare l'appello proposto Parte_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della
[...] [...]
e e confermare la Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza di primo grado quanto alla riconosciuta responsabilità esclusiva degli appellanti nell'infortunio occorso e alla loro condanna al risarcimento dei danni patiti dagli appellati e alle spese legali liquidate;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto, in riforma della sentenza impugnata, rivalutata la misura risarcitoria del danno patrimoniale, riconoscere, previa sottrazione di quanto già riconosciuto LLIL:
a) quanto al danno già prodotto, l'importo di € 132.062,70 in favore di ciascun congiunto, al lordo delle somme riconosciute in primo grado;
b) quanto al danno futuro, l'importo in favore della di € 270.286,4, CP_1 al lordo di quanto già quantificato nella sentenza di primo grado;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto, in riforma della sentenza impugnata, rivalutata la misura risarcitoria non patrimoniale, in via principale:
pagina 3 di 25 1) voglia riconoscere in favore di il danno parentale nella Persona_1 misura massima prevista dalle tabelle Milanesi pari a € 326.405,00, e confermare quanto riconosciuto in favore di;
Persona_2
2) voglia, altresì, riconoscere, in favore di entrambi gli eredi il danno esistenziale mediante la personalizzazione del danno parentale come indicata sub
1), nella misura del 30% ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia,
2) riconoscere in favore di il danno da orfanezza mediante Persona_1 aumento del 30% del danno parentale come liquidato sub 1) ovvero, in subordine, nella misura del 10%;
- e per l'effetto, condannare i convenuti in primo grado al risarcimento delle somme così rideterminate.
Con vittoria di compensi legali”.
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di AS NO, accogliendo le domande proposte da , in proprio e quale esercente la Persona_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore , dirette ad ottenere il Persona_1 risarcimento dei danni subiti in seguito all'infortunio sul lavoro verificatosi il
08.05.2009 in cui decedeva il coniuge dichiarata la estromissione Parte_4 della terza chiamata e accertata la responsabilità Controparte_2 esclusiva della (alle dipendenze della quale Parte_1 lavorava , condannava legale rappresentante p.t. Parte_4 Parte_1 della predetta società, ed i soci illimitatamente responsabili della stessa a versare le somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, come di seguito indicato:
“A titolo di danno patrimoniale
-quanto ad € 101.558,66 (somma già maturata) all'attrice, , Controparte_1 in proprio quale coniuge superstite;
-quanto ad € 207.912,43 (somma da maturarsi) all'attrice, , Controparte_1 in proprio quale coniuge superstite;
pagina 4 di 25 -quanto ad € 101.558,66 (somma già maturata) all'attrice, Controparte_1 quale genitrice superstite esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne, ; Persona_1
-quanto ad € 265.497,72 (somma da maturarsi) all'attrice, Controparte_1 quale genitrice superstite esercente la responsabilità genitoria sul figlio minorenne, . Persona_1
Alle spese mediche, pari ad € 1.650,00 oltre interessi legali dal sorto diritto al saldo.
Dette somme vanno rivalutate e sulle stesse vanno applicati gli interessi come in parte motiva.
A titolo di danno non patrimoniale
-quanto ad € 336.500,00 all'attrice, , in proprio quale Controparte_1 coniuge superstite, somma già attualizzata e con interessi legali sulla somma devalutata LL08/05/2009 fino alla sentenza;
-quanto ad € 309.580,00 all'attrice, quale genitrice superstite esercente la Controparte_1 responsabilità genitoriale sul figlio minorenne, , somma già Persona_1 attualizzata e con interessi legali sulla somma devalutata LL08/05/2009 fino alla sentenza;
--condanna i convenuti in solido tra loro a pagare, in favore di parte attrice, le spese di lite, che si liquidano, in complessivi euro € 37.950,00, oltre il rimborso forfettario, del 15% cap ed iva di legge oltre il rimborso del C.U.
Alle somme sopra liquidate vanno detratte quelle già ricevute a titolo di provvisionale.
-compensa le spese di lite tra i convenuti e la terza chiamata.
-pone il costo della CTU già liquidata definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro”.
II.) Hanno proposto appello i sigg.ri e la società lamentando l'erroneità Pt_1 della sentenza impugnata per contraddittorietà della motivazione, erronea valutazione delle risultanze processuali in ordine all'an e al quantum dei danni riconosciuti, nonché il mancato scomputo delle somme ricevute dalla controparte a titolo di rendita LLIL.
pagina 5 di 25 III.) Si è costituita , in proprio e quale esercente la Controparte_1 responsabilità genitoriale sul figlio minore (nato il [...]) rilevando Per_1 la inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., contestando i motivi di impugnazione, fatta eccezione per la mancata detrazione delle somme riconosciute a titolo di rendita LLIL, e proponendo appello incidentale relativamente alla ricostruzione del fatto, alla quantificazione del danno patrimoniale e del danno da perdita parentale di , al mancato Persona_1 riconoscimento del danno biologico del minore e alla mancata personalizzazione del danno non patrimoniale, per entrambi i familiari superstiti.
IV.) In data 03.01.2024 è stata sospesa la efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni concernenti la condanna al pagamento delle somme liquidate a titolo di danno patrimoniale e, assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Gli appellanti principali censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto la loro responsabilità esclusiva, articolando diverse doglianze che, per la stretta connessione delle questioni trattate, possono essere esaminate congiuntamente (individuandole come primo motivo di impugnazione).
Essi in particolare lamentano la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla rilevanza della sentenza penale di condanna irrevocabile nel presente processo civile e, al contempo, rilevano l'errata ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice osservando che l'effetto della mancanza dei dispositivi di sicurezza (attribuita al datore di lavoro) è successivo rispetto alla condotta imputabile al lavoratore il quale, nella specie, non ha osservato le direttive impartite, transitando lungo una strada esterna all'area del cantiere, in una zona interdetta al traffico dal Comune, senza peraltro tenere, come d'obbligo, la destra.
pagina 6 di 25 Sostengono pertanto che l'accaduto sia riconducibile alla condotta del lavoratore, così come statuito all'esito del giudizio penale di primo grado dal
Tribunale di AS NO che aveva riconosciuto un concorso di colpa della vittima nella misura del 50%.
1.2) Gli appellanti lamentano poi sotto diversi profili l'errata quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti nella sentenza impugnata
(secondo motivo di appello).
1.2.1) Quanto ai danni patrimoniali deducono il riconoscimento di una somma superiore a quella richiesta dalla parte attrice con la domanda introduttiva nonché la mancata sottrazione dell'importo riconosciuto a titolo di rendita LLIL in favore e . Controparte_1 Persona_1
1.2.2) In merito ai danni non patrimoniali gli appellanti lamentano la liquidazione del danno in misura eccessiva rispetto al range “medio” di quantificazione indicato nelle Tabelle Milanesi sul danno da perdita parentale, soprattutto in assenza di allegazioni probatorie volte ad evidenziare le peculiarità del caso concreto.
1.3) Gli appellanti censurano inoltre la sentenza nella parte in cui essi sono stati condannati alla refusione delle spese di lite tenuto conto che la relativa domanda non è stata proposta dagli attori nell'atto introduttivo ma solo con le note conclusionali e rilevano che gli importi liquidati sono comunque eccessivi.
1.4) Contestano altresì l'avvenuto riconoscimento in favore del
[...]
di un danno da “orfanezza” - ricondotto al danno da perdita parentale - Per_1 non ravvisandosi il nesso causale tra la morte del e il danno e Parte_4 lamentano inoltre la carenza di motivazione nell'attribuzione di 10 punti per detto danno psicologico, in applicazione dei criteri di quantificazione del danno parentale individuati dalle tabelle milanesi.
2.) Contro la sentenza di primo grado viene proposto anche appello incidentale da parte di , anche nella qualità indicata, per diverse ragioni. Controparte_1
2.1) Con il primo motivo, nel rilevare la lacunosità della motivazione,
l'appellante incidentale evidenzia che non può essere in alcun modo attribuita al 'iniziativa personale di recarsi nella via Morrice, dove si è verificato il Per_1
pagina 7 di 25 sinistro mortale, e che la responsabilità colposa del datore di lavoro va individuata anche nell'ordine impartito al i recarsi nella suddetta strada Per_1 per la ricompattazione, in seguito a precedenti eventi franosi.
2.2) Con secondo motivo di gravame incidentale la sentenza di primo grado viene censurata relativamente quantificazione del danno patrimoniale.
L'appellante rileva anzitutto che tale danno era stato richiesto nella sua posta differenziale, e quindi al netto della rendita riconosciuta LLIL e ritiene che il giudice, quanto alla perdita del contributo economico alla famiglia, ha erroneamente individuato come base di calcolo un livello reddituale riduttivo rispetto a quello maggiore che il avrebbe ricevuto in futuro, considerato Per_1 che nell'ultimo anno il reddito era aumentato in misura significativa: sul punto, quanto ai redditi già persi (danno emergente), la pronuncia viene impugnata da
, sia in proprio sia nell'interesse del figlio minore;
quanto al Controparte_1 danno futuro, invece, la sentenza viene impugnata per le medesime ragioni solo da parte di , in proprio. Controparte_1
Pertanto seguendo i criteri utilizzati dal Tribunale, ma ponendo a base del calcolo un maggior reddito annuo (di €. 28.299,15, calcolato applicando un aumento del 30% rispetto a quello indicato dal Tribunale) il lucro cessante per ciascun congiunto dovrebbe essere liquidato in €. 132.062,70 , mentre il danno futuro per la moglie dovrebbe essere determinato in €. 270.286,41.
2.3) Con terzo motivo di gravame incidentale la sentenza di primo grado viene impugnata anche in merito alla liquidazione del danno non patrimoniale spettante alla e a . Controparte_1 Persona_1
Limitatamente a quest'ultimo si rileva l'errata applicazione dei criteri previsti dalle tabelle milanesi: applicando i punti tabellari in base all'età della vittima, all'età del danneggiato, al numero di altri familiari conviventi e all'intensità della convivenza al figlio andava riconosciuto, secondo l'appellante Persona_1 incidentale, un importo a titolo di danno parentale di complessivi € 326.405,00.
Inoltre, sotto altro profilo, andava riconosciuta ad entrambe le parti anche la personalizzazione del danno parentale, nella misura del 30%, per il grave sconvolgimento di vita dei superstiti.
pagina 8 di 25 2.4) Con il quarto motivo di appello incidentale lamenta il Controparte_1 mancato riconoscimento in favore del figlio del danno biologico Per_1 conseguente alla morte del padre.
Nel rilevare la inadeguatezza della consulenza, sul punto, poiché contrastante con la documentazione medica prodotta, contesta anche il riconoscimento del danno da “orfanezza” quale aspetto valutato in relazione al danno parentale;
inoltre si evidenzia che il riferimento ai 10 punti percentuali effettuato in sede di chiarimenti deve essere interpretato come quantificazione del danno biologico, o quantomeno come percentuale di personalizzazione del danno parentale, e non quale punteggio relativo all'applicazione delle tabelle milanesi sopra citate, che hanno un carattere prettamente giuridico e non medico.
3.) Così riepilogati i motivi di gravame – principale e incidentale - va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c., sollevata dalla parte appellata - poiché l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda: la parte appellante ha infatti censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso - tanto che la stessa appellata ha poi analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
4.1) Ciò premesso si osserva anzitutto che a , in qualità di Parte_1 legale rappresentante della società odierna appellante e, quindi, di datore di lavoro di è stato contestato - in sede penale - di aver provocato la Parte_4 morte del lavoratore per negligenza, imperizia e imprudenza nonché per colpa specifica consistita nella violazione dell'art. 70 D.L.vo n. 81/2008 per aver consentito l'utilizzo, da parte del di una macchina operatrice (rullo Per_1 vibrante marca Marini), priva di dispositivo di protezione in caso di ribaltamento e di cinture di sicurezza per il conducente.
pagina 9 di 25 Nel corso del procedimento penale è emerso che il operaio nel Per_1 cantiere della società appellante, sito in Folignano, Via HE, mentre stava percorrendo, alla guida del rullo sopra indicato, una strada sterrata chiusa al traffico, denominata Via Morrice, posta al di sotto della predetta via (dove insisteva il cantiere), si è capovolto rimanendo schiacciato sotto il mezzo ed è deceduto: tali circostanze di fatto risultano dalle sentenze del Tribunale, della
Corte di Appello e della Corte di Cassazione emesse nel procedimento penale e non hanno costituito oggetto di contestazione.
Con la sentenza n. 3795/2015 la Corte di Appello di Ancona - Sezione Penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha ridotto la pena inflitta a
[...]
ad anni due di reclusione e, in accoglimento dell'appello proposto dalle Pt_1 parti civili (tra le altre, anche la odierna appellata in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore ), ha escluso il concorso di Per_1 colpa della vittima (ritenuto sussistente dal Tribunale nella misura del 50%), ha conseguentemente rideterminato la somma liquidata a titolo di provvisionale in favore delle stesse, confermando, nel resto, la sentenza del giudice di primo grado con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo per l'infortunio sul lavoro occorso al la Corte di Cassazione con Per_1 la sentenza n. 35673/2018 ha respinto il ricorso proposto da Parte_1 sicché la sentenza di condanna nei confronti di quest'ultimo per il reato ascrittogli
è divenuta irrevocabile.
4.2.1) Ciò premesso è opportuno rilevare che, come chiarito dalla Corte di
Cassazione nella citata sentenza emessa all'esito del giudizio penale, l'art. 651
c.p.p., nel disciplinare gli effetti del giudicato penale nel giudizio civile o amministrativo di danno promosso nei confronti del condannato o del responsabile civile, espressamente circoscrive tali effetti all'accertamento del fatto e della sua illiceità penale e alla affermazione che l'imputato lo ha commesso: in particolare – ha osservato la Suprema Corte - “in materia di rapporti tra il giudizio penale e quello civile per il risarcimento del danno, le sezioni civili di questa Corte di legittimità hanno chiarito ….. che la decisione con cui il giudice civile ravvisi un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del
pagina 10 di 25 pregiudizio dallo stesso lamentato non viola l'art. 651 c.p.p. a norma del quale ha efficacia di giudicato nel processo civile l'accertamento contenuto nella sentenza penale di condanna in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed alla commissione dello stesso da parte dell'imputato (cfr. sez. 3 n. 11117 del
28.5.2015….) e ciò anche nel caso in cui l'accertamento della responsabilità abbia richiesto la valutazione della correlata condotta della vittima…” (v. Cass. n.
35673/2018 cit.).
E' stato inoltre affermato, sempre in relazione ai rapporti tra il giudizio penale e quello civile volto ad ottenere il risarcimento dei danni, che “È necessario distinguere i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, maturato a seguito di dibattimento, LLefficacia probatoria della sentenza penale passata in giudicato.
I primi sono quelli segnati LLart. 651 cod. proc. pen. e attengono alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale e alla sua ascrivibilità all'imputato: pertanto, una volta intervenuta una sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in dibattimento, non può essere messo in discussione, nel successivo giudizio civile risarcitorio o restitutorio che il fatto accertato in sede penale si è effettivamente verificato e che è stato commesso LLimputato, né può essere messa in discussione la sua idoneità ad integrare gli estremi di un reato.
Precisati i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna nel giudizio civile risarcitorio o restitutorio, l'efficacia probatoria della sentenza penale non è però circoscritta all'interno di essi, potendo il giudice civile utilizzare tale sentenza, nonché in generale le prove assunte nel processo penale delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione (ex aliis, Cass. 20/01/2015, n. 840;
Cass. 10/10/2018, n. 25067; Cass. 25/06/2019, n. 16893; Cass. 7/05/2021, n.
12164; Cass. 7/11/2023, n. 30992; Cass. 31/01/2024, n. 2897), ai fini dell'accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli
è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico” (Cass. civ. n. 12901/2024).
pagina 11 di 25 4.2.2) Alla luce di tali principi si ritiene - da un lato - che in questa sede non possono essere più poste in discussione la colpa e la conseguente responsabilità del datore di lavoro, accertate definitivamente dal giudice penale, con la sentenza della Corte di Appello confermata dalla Corte di Cassazione (trattandosi di accertamento in ordine al fatto commesso LLimputato e alla sua illiceità, ) e – LLaltro - che le doglianze degli appellanti, volte ad evidenziare profili di responsabilità del nella causazione dell'incidente, vanno valutate sulla Per_1 base degli elementi di prova emersi nel procedimento penale definito con la sentenza di condanna irrevocabile, poiché la esclusione del concorso di colpa del danneggiato in sede penale non spiega efficacia nel giudizio civile.
5.1) Le doglianze (sopra riepilogate con il primo motivo di impugnazione principale) dirette ad evidenziare il comportamento anomalo del lavoratore - che non avrebbe rispettato l'ordine del datore di lavoro e, autonomamente, avrebbe percorso con la macchina operatrice (“rullo vibrante”) una strada esterna rispetto al cantiere (Via Morrice), interdetta al traffico dal Comune di Folignano – comportamento ritenuto dagli appellanti “del tutto precedente a quello addebitabile alla , non sono fondate alla luce di quanto emerso nel Parte_1 processo penale.
Invero gli elementi desumibili dalla documentazione prodotta, le risultanze istruttorie e le circostanze di fatto evidenziate dalla Corte di Appello (sentenza n. 3797/2015 cit. confermata dalla Corte di Cassazione), complessivamente valutate, inducono a ritenere che, come sostenuto dalla parte appellata e come accertato in sede penale, il ha percorso la Via Morrice in esecuzione di Per_1 un ordine impartito dal datore di lavoro di sistemazione della strada esterna al cantiere (che si trovava in grave dissesto) e ha messo a disposizione del lavoratore un mezzo privo dei dispositivi di sicurezza prescritti.
5.2.1) Dalla documentazione prodotta si evince che:
- i lavori appaltati alla riguardavano non solo Parte_1 il completamento del sistema viario, ma anche la “sistemazione idraulica” di via
HE (v. verbale di consegna lavori del 12.1.2009, doc.10 allegato dai convenuti, odierni appellanti);
pagina 12 di 25 - tali lavori risultano sospesi in data 6.2.2009, a causa delle avverse condizioni atmosferiche che non permettevano la realizzazione delle opere e sono stati poi ripresi il 9.3.2009, quando l'originario termine assegnato per completare le attività è stato prorogato fino al 12.5.2009 (doc. n. 10 cit.);
-con provvedimento n. 13, in data 22.4.2009, il (doc. n. 9 Controparte_3 dei convenuti, odierni appellanti), preso atto che le copiose piogge avevano provocato numerose frane e il cedimento di alcuni tratti stradali, tali da richiedere l'intervento di mezzi meccanici per la rimessa in pristino della sicurezza, ha vietato il transito lungo la Via Morrice (doc. n.9) .
5.2.2.) Va altresì rilevato, come osservato dal giudice penale (v. sentenza della
Corte di Appello cit.) - sulla base del verbale di sopralluogo redatto dai
Carabinieri, intervenuti subito dopo il fatto, e delle deposizioni rese dal Tes_1
e dai testimoni e - che:
[...] Testimone_2 Testimone_3
- dopo l'infortunio, sono stati riscontrati segni recenti di sistemazione e livellamento della strada in terra (Via Morrice) con mezzi meccanici;
- la impresa aveva già lavorato in quel tratto di strada (come appreso dal Pt_1
) e nei giorni precedenti, rispetto a quello dell'infortunio, vi erano stati Tes_1 interventi di escavatori per rimuovere il materiale caduto (teste ; Tes_2
- il era stato visto transitare “a piedi” lungo quello stesso tratto di Per_1 strada in data 8.5.2009 e quindi il giorno del sinistro (teste . Tes_3
5.2.3) Le circostanze delineate inducono a ritenere che l' Parte_1 che a gennaio del 2009 aveva ricevuto l'appalto per la sistemazione idraulica dell'area e nei mesi successivi stava, come si è visto, ancora lavorando nel cantiere di Via HE, abbia posto in essere gli interventi di consolidamento della Via Morrice, necessari in seguito agli smottamenti verificatisi dopo gli eventi meteorologici del mese di aprile del 2009.
In tale contesto è verosimile che il giorno dell'infortunio (8.5.2009) – quando erano in fase di completamento le opere lungo la Via HE (da terminare entro il 12.5.2009) - il lavoratore si sia recato con la macchina Per_1 operatrice lungo la Via Morrice (sterrata e ancora preclusa al traffico) non di propria iniziativa, ma per eseguire quanto ordinato dal datore di lavoro al fine di pagina 13 di 25 terminare i lavori di consolidamento che avrebbero poi permesso di riaprire quella strada al traffico.
Il fatto che sia intervenuto un ordine del datore di lavoro, accertato in sede penale, trova conferma nella dinamica del sinistro atteso che soltanto la esigenza di sistemare il tracciato nella parte in cui era più evidente la necessità di consolidamento può aver giustificato la condotta del dipendente - Per_1 abituato a condurre quella macchina operatrice (circostanza desumibile dal contenuto della sentenza penale di secondo grado e non contestata) - che, come osservato dalla Corte di Appello (sentenza n.3795/2015 cit.), “non procedeva tenendo la destra, ma spostato a sinistra, andando a collidere con una pianta sulla scarpata, per poi ribaltarsi, essere proiettato fuori LLabitacolo e finire con il corpo sotto allo stesso rullo”.
E' altresì significativo il fatto che, come rilevato dalla Corte di Appello sulla base della deposizione della teste lo stesso giorno dell'infortunio il a Tes_3 Per_1 effettuato una sorta di sopralluogo lungo la Via Morrice percorrendola a piedi prima di dare esecuzione ai lavori di sistemazione che il medesimo sapeva di dover effettuare, tantopiù che egli, come emerso in sede penale, non conosceva il tracciato.
5.2.4) Alla luce delle circostanze delineate, accertate con sentenza irrevocabile, si ritiene che il abbia percorso la Via Morrice in seguito all'ordine del Per_1 datore di lavoro per effettuare, in quel tratto di strada, i lavori di sistemazione dell'assetto stradale;
del resto ad ulteriore conferma di tale circostanza va osservato che, come rilevato dal giudice penale, è stato (legale Parte_2 rappresentante della società) a scoprire che vi era stato l'incidente in Via Morrice ove egli è andato subito a cercare il lavoratore, dopo essersi informato del mancato rientro dell'operaio.
D'altra parte non appare fondato l'assunto degli appellanti secondo cui il lavoratore avrebbe deciso autonomamente di percorrere la Via Morrice, in mancanza di idonei elementi di prova, essendo emerso, all'esito del processo penale, un quadro non univoco e contradditorio tre le varie versioni fornite, dapprima, dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori - secondo cui la vittima pagina 14 di 25 avrebbe dovuto percorrere la Via HE con il rullo sia all'andata che al ritorno, ma al ritorno era passato nella parallela Via Morrice (come accertato dalla
Corte di Appello sulla base della denuncia di infortunio dell'11.5.2009 e della deposizioni resa nel dibattimento dal teste - e, poi, dai testimoni i Tes_2 quali (come evidenziato dalla Corte sulla base delle, peraltro contraddittorie, dichiarazioni dei testi , e ) hanno riferito Tes_4 Parte_1 Testimone_5 nel corso del dibattimento che “il rullo si trovava già al termine del cantiere, verso
AS NO ed il era andato a riprenderlo a piedi percorrendo Via Per_1
HE, poiché doveva usarlo per passare sulla strada appena asfaltata e riportarlo nel cantiere posto in direzione Folignano, mentre invece non era più tornato e non aveva effettuato alcuna passata” (v. sentenza della Corte di Appello
n. 3795/2015 cit.).
5.3) Per le considerazioni svolte non sono ravvisabili i profili di colpa a carico del videnziati nell'atto di appello, avendo il lavoratore posto in essere la Per_1 condotta (“precedente” a quella colposa del datore di lavoro, secondo la prospettazione degli appellanti) in attuazione delle direttive ricevute.
Ciò posto si osserva altresì che – come chiarito dalla Suprema Corte - “il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate”
e che “l'eventuale imprudenza o negligenza del lavoratore non rileva neanche ai fini del concorso di colpa quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso” (Cass. civ. sez. lav. n.25597/2021); è stato altresì affermato che “il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggerne
l'incolumità nonostante la sua imprudenza o negligenza;
pertanto, la condotta imprudente del lavoratore attuativa di uno specifico ordine di servizio, integrando
pagina 15 di 25 una modalità dell'iter produttivo del danno imposta dal regime di subordinazione, va addebitata al datore di lavoro, il quale, con l'ordine di eseguire un'incombenza lavorativa pericolosa, determina l'unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso” (Cass. civ. sez. III n. 4980/2023).
In base a tali condivisibili principi, dai quali non vi è motivo di discostarsi, si ritiene che sia configurabile la esclusiva responsabilità del datore di lavoro e che debba essere escluso l'asserito concorso di colpa della vittima.
E' stato infatti accertato che il lavoratore era alla guida di una macchina operatrice che egli stava conducendo su ordine del datore di lavoro, che tale mezzo si è ribaltato ed è era privo delle cinture di sicurezza e del dispositivo di protezione antiribaltamento: tale accertamento, riguardando il fatto illecito commesso LLimputato che integra gli estremi del reato, ritenuto sussistente con sentenza penale irrevocabile di condanna, non può essere più messo in discussione in questa sede.
Considerate tali gravi violazioni è ravvisabile la esclusiva responsabilità del datore di lavoro, alla luce dei principi sopra illustrati, tenuto conto del fatto che il comportamento del non presenta il carattere di abnormità dedotto dagli Per_1 appellanti atteso che la condotta posta in essere dal lavoratore che ha percorso la Via Morrice è ricollegabile all'ordine ricevuto dal datore di lavoro e non ad una iniziativa del estranea al contesto lavorativo. Per_1
5.4) Il primo motivo di impugnazione principale va quindi respinto: tale conclusione assorbe l'esame del primo motivo di appello incidentale.
6.) Vanno ora esaminate le censure relative alla quantificazione dei danni: i motivi di gravame, principale ed incidentale, sopra riepilogati, saranno trattati congiuntamente con riferimento ai profili prospettati dalle parti, stante la connessione delle questioni poste a fondamento delle rispettive doglianze.
6.1) Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza della censura con cui gli appellanti principali lamentano che il giudice di primo grado si è pronunciato oltre i limiti della domanda riconoscendo, per il danno patrimoniale, una somma superiore a quella richiesta.
pagina 16 di 25 Invero, come si evince dagli atti del procedimento di primo grado, gli importi richiesti da , in proprio e nell'interesse del figlio minore, sono Controparte_1 stati determinati dalla stessa attrice al netto delle somme - pacificamente - riconosciute LLIL (che non sono state poste in discussione dalla attrice, odierna appellata): ne consegue che, tenuto conto degli importi capitalizzati e versati LLente (da detrarre, come si dirà nel prosieguo, e come del resto non contestato dalla appellata), le somme liquidate dal Tribunale risultano comunque inferiori rispetto a quelle richieste da . Controparte_1
6.2) Quanto al danno patrimoniale futuro, occorre premettere che gli appellanti principali non hanno censurato i criteri di liquidazione utilizzati dal giudice di primo grado prime cure per la quantificazione dei danni subiti dagli appellati.
È stato, invece, proposto, sul punto, appello incidentale, con il secondo motivo, in relazione al reddito annuale posto dal Tribunale a fondamento della liquidazione: le doglianze non sono fondate.
Invero il dedotto incremento reddituale non è sufficientemente provato e viene prospettato in modo ipotetico sulla base della giovane età del de cuius e di
“aumenti salariali” di cui avrebbe usufruito, in futuro, il a tale Per_1 riguardo, tuttavia, non sono ravvisabili elementi sufficienti da cui poter desumere con sufficiente certezza che l'infortunato avrebbe maturato redditi significativamente maggiori, non potendosi evincere tale circostanza da un aumento reddituale nell'ultimo anno (dedotto senza peraltro indicare le ragioni che hanno comportato detto aumento), in mancanza di specifiche circostanze
(che non risultano allegate) dalle quali sia possibile evincere, in via presuntiva, che il aveva una concreta prospettiva professionale che avrebbe Per_1 determinato un rilevante aumento delle disponibilità economiche.
Per le considerazioni svolte è condivisibile la conclusione del primo giudice che ha posto a fondamento della decisione il reddito annuo percepito LLinfortunato all'epoca del decesso: il secondo motivo di appello incidentale va quindi respinto, confermando sul punto la sentenza impugnata.
6.3) Fondato è invece l'appello principale volto a censurare la decisione del primo giudice nella parte in cui il Tribunale, nella liquidazione del danno pagina 17 di 25 patrimoniale, non ha detratto le rendite capitalizzate e riconosciute LLIL in favore di e di , aspetto che, del resto, non è Controparte_1 Persona_1 stato contestato dalla parte appellata-appellante incidentale, la quale, come si è detto, aveva richiesto la liquidazione del danno patrimoniale, al netto di quanto già riconosciuto LL per il medesimo pregiudizio. Pt_5
Premesso che la detrazione deve avvenire solo tra poste di danno “omogenee”
e che, nella specie, è pacifico tra le parti che le somme riconosciute e capitalizzate LLIL vanno detratte da quelle liquidate a titolo di danno patrimoniale, si osserva che vanno tenuti in considerazione i seguenti importi liquidati dal Tribunale (confermati in questa sede, stante la reiezione del secondo motivo dell'appello incidentale e in mancanza di ulteriori contestazioni delle parti in ordine alla entità delle somme determinate dal primo giudice):
-€ 309.501,09 (di cui € 101.588,66 per danno emergente e € 207.912,43 per danno futuro) in favore di;
Controparte_1
-€ 367.056,38 (di cui € 101.588,66 per danno emergente e € 265.497,72 per danno futuro) in favore di . Persona_1
Dai danni patrimoniali riconosciuti agli appellanti incidentali devono pertanto essere detratti gli importi delle rendite capitalizzate e quantificate LLIL che ammontano a € 325.300,48 per e a € 41.168,39 per Controparte_1
(doc. n. 6 allegato alla costituzione degli appellanti incidentali). Persona_1
Conseguentemente, una volta detratta la rendita IL, a , in Controparte_1 proprio, non spetta alcuna ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno patrimoniale in quanto quella liquidata è inferiore rispetto a quella riconosciuta per la stessa voce di danno LLINAIL.
In applicazione degli stessi criteri a , invece, sono ancora Persona_1 dovuti complessivi € 325.887,99 a titolo di danno patrimoniale.
Nei limiti indicati la sentenza di primo grado va quindi parzialmente riformata.
6.4) Passando ad esaminare le doglianze articolate sia dagli appellanti principali
(sub secondo motivo) che dalla appellante incidentale (terzo motivo) in ordine alla liquidazione danno non patrimoniale – che avendo ad oggetto le medesime pagina 18 di 25 questioni, possono essere trattate congiuntamente – si osserva che le censure non sono fondate.
6.4.1) In ordine alla prova del danno da perdita del rapporto parentale si osserva che – in base al consolidato orientamento dei giudici di legittimità - «nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello),
l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza
è, per comune esperienza, di norma connaturale all'essere umano» (Cass. civ. n.
3667/2018, ribadita anche nella più recente sentenza n. 21988/2025).
Pertanto in presenza di un significativo vincolo familiare tra il soggetto deceduto e i familiari danneggiati - come nel caso di specie in cui il ra Per_3 coniuge di e padre di - è indubbiamente Controparte_1 Persona_1 configurabile un rilevante pregiudizio di natura non patrimoniale, in mancanza di elementi probatori contrari: ne consegue che sono infondate le doglianze degli appellanti principali dirette ad evidenziare che la controparte non ha fornito la prova della sussistenza e della consistenza del vincolo familiare ai fini della quantificazione del danno e volte a far ridurre l'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale, potendosi nel caso concreto presumere, in considerazione della natura del vincolo, della giovane età dei coniugi e della tenerissima età del bambino, un legame affettivo di notevole intensità e, conseguentemente, un rilevante pregiudizio patrimoniale che giustifica la liquidazione nella misura stabilita dal Tribunale.
6.4.2) Ai fini della liquidazione del danno, infatti, in mancanza di contestazioni delle parti, devono ritenersi corretti i criteri seguiti dal giudice di primo grado il quale ha applicato le nuove tabelle integrate a punti per il danno parentale -
elaborate dal Tribunale di Milano in seguito all'orientamento espresso dai giudici di legittimità con la sentenza n. 10579/2021 – che (come evidenziato dalla
Cassazione, cfr. sentenza n. 37009/2022) risultano coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza della Suprema Corte n. 10579/2021 cit.
Vengono così utilizzati alcuni parametri “oggettivi”, quali l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza e la presenza di superstiti pagina 19 di 25 nel nucleo familiare ed, infine, un parametro “soggettivo” sull'intensità del rapporto di convivenza e della relazione affettiva.
6.4.3) Premesso che non risultano prospettate specifiche questioni in relazione ai parametri oggettivi applicati dal primo giudice si osserva che, quanto alla posizione di , in relazione al criterio soggettivo, il giudice di Controparte_1 primo grado ha riconosciuto il numero massimo di punti indicati nelle citate tabelle (30 punti), considerato che l'attrice era la moglie del defunto e che il loro legame familiare era di massima intensità stante anche la recente nascita del figlio (che all'epoca del decesso aveva 10 mesi).
Il Collegio ritiene di condividere la decisione del Tribunale, essendo evidente che, con la creazione di un nuovo nucleo familiare, i suoi membri sono avvinti da uno strettissimo legame affettivo che depone per il riconoscimento del massimo livello di intensità del vincolo configurabile, nella specie, anche in considerazione della giovane età dei coniugi, dell'inizio di un nuovo percorso di vita e del fatto che la morte di ha inevitabilmente influito, negativamente, sulla Parte_4 moglie convivente che ha percepito e dovuto sopportare un notevole dolore per la perdita del marito nonché lo sconvolgimento della propria vita e, contestualmente, ha continuato ad occuparsi del bambino, ancora molto piccolo, ma senza il supporto del coniuge;
tali elementi, complessivamente valutati, rendono particolarmente intensa la relazione affettiva e di convivenza e giustificano il riconoscimento del punteggio attribuito dal primo giudice.
6.4.4.) Anche in merito alla posizione del minore , il Collegio Persona_1 ritiene di condividere la decisione del primo giudice che, in applicazione delle predette tabelle milanesi, per l'intensità della convivenza ha applicato 10 punti in considerazione del fatto che, all'epoca del decesso, il bambino era molto piccolo, avendo solo dieci mesi: invero la tenerissima età del minore limita notevolmente la percezione della perdita del padre e induce a ritenere meno intensa la sofferenza interiore e dinamico-relazionale rispetto a quella patita da bambini o ragazzi più grandi, sicché, in considerazione del legame comunque esistente tra il padre ed il figlio e della specifica situazione concreta, appare congruo il punteggio attributo dal primo giudice.
pagina 20 di 25 Per le ragioni esposte le doglianze articolate sulle questioni sin qui esaminate sono infondate.
6.4.5) Sotto altro profilo, sempre con il terzo motivo di appello incidentale,
, anche in relazione al figlio, lamenta il mancato Controparte_1 riconoscimento della personalizzazione del danno da perdita parentale nella misura del 30% per il radicale mutamento delle abitudini di vita e per lo sconvolgimento della vita familiare: anche tali doglianze non sono fondate.
Invero le ragioni addotte LLappellante incidentale a sostegno della richiesta non evidenziano elementi tali da indurre a ravvisare una ripercussione e un pregiudizio ulteriori e diversi rispetto a quelli ricollegabili all'evento dannoso che si realizzerebbero ai danni di altri soggetti nelle medesime condizioni: infatti, trattandosi di danno da perdita del rapporto parentale per decesso del congiunto,
è indubbio che lo sconvolgimento delle abitudini di vita rappresenta l'elemento principale che contraddistingue e caratterizza tale voce di danno.
Del resto l'utilizzo dei criteri espressi dalle tabelle milanesi ha proprio la funzione di individualizzare la portata del danno da perdita del rapporto anche in relazione alla natura e alla entità del legame e al contesto in cui la perdita è avvenuta: a tale riguardo, a , è stato infatti riconosciuto il Controparte_1 punteggio massimo proprio in considerazione delle inevitabili ripercussioni, gravi e negative, che il decesso del coniuge ha avuto anche sulle abitudini e sulla vita familiare.
Pertanto, essendo onere della parte che richiede la personalizzazione del danno allegare fatti ulteriori che evidenzino peculiari conseguenze lesive e non essendo stati allegati elementi probatori in tal senso, il motivo in esame non può trovare accoglimento.
7.1.1) Con il quarto motivo di appello incidentale - relativo soltanto alla posizione del minore - la sentenza viene censurata nella parte Persona_1 in cui il Tribunale non ha riconosciuto il danno biologico in capo al minore conseguente alla morte del padre.
7.1.2) La sentenza viene sul punto censurata anche dagli appellanti principali, nella parte in cui il primo giudice ha affermato che il danno da “orfanezza”,
pagina 21 di 25 stimato dal CTU nella misura del 10%, debba essere ricompreso nella valutazione del danno da perdita del rapporto parentale.
7.2) Le doglianze dell'appellante incidentale non sono fondate, non essendo ravvisabili i presupposti per riconoscere al minore il risarcimento del danno biologico dedotto.
Invero il CTU designato al fine di verificare la sussistenza, in capo al minore, di eventuali conseguenze psicologiche per l'assenza della figura paterna, ha affermato che: “a nove mesi non è ipotizzabile una relazione padre-figlio, la cui interruzione possa determinare concrete conseguenze di natura psicopatologica… si ritiene che non siano rilevabili elementi psicopatologici tali da definirsi o inquadrarsi in un danno biologico”.
Ciò esclude la sussistenza di danni risarcibili, non essendo riscontrabili conseguenze di natura patologica causalmente ricollegabili alla perdita del padre.
L'indicazione da parte del CTU, in sede di chiarimenti, della percentuale del
10% deve essere intesa come quantificazione (ipotetica) del danno biologico qualora siano ravvisabili i presupposti del danno stesso e non quale pregiudizio effettivamente esistente nel caso concreto in cui, come si è detto, la relazione padre-figlio, considerata la tenerissima età del minore, non ha determinato conseguenze di natura psicopatologica.
Detta percentuale, inoltre, non può nemmeno essere valutata quale percentuale di personalizzazione del danno in assenza di allegate e provate circostanze che evidenzino un pregiudizio ulteriore rispetto a quello ricollegabile all'evento dannoso, come si è detto in precedenza.
Come riconosciuto dallo stesso consulente, il danno da “orfanezza”, inteso nella specie, quale disturbo dell'adattamento lieve-moderato, rientra fra le conseguenze “non necessariamente legate alla perdita luttuosa, quanto alla assenza delle cure parentali, o alla insufficienza delle cure parentali alternative;
la mancanza del padre come potenziale elemento di riferimento nella crescita e nello sviluppo della futura personalità”.
Nella specie, l'assenza di memoria dell'evento luttuoso impedisce di riferire all'evento lesivo il disturbo dell'adattamento riscontrato dal CTU che, in base a pagina 22 di 25 quanto rilevato dallo stesso consulente, non è inquadrabile nel danno biologico (in mancanza di elementi psicopatologici) e, invece, ad avviso del Collegio, giustifica la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale nella misura già determinata dal primo giudice, confermata in questa sede.
Per tali considerazioni, che assorbono l'esame delle questioni trattate sul punto dagli appellanti principali, il motivo articolato LLappellante incidentale va respinto.
8.) Gli appellanti principali censurano infine la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali poiché richieste dalla attrice per la prima volta nelle memorie conclusionali.
Le doglianze non sono fondate atteso che la condanna alle spese di lite è prevista LLart. 91 c.p.c. e deriva LLapplicazione del generale principio di soccombenza e poiché la relativa domanda non è soggetta a preclusione, potendo il giudice provvedere, d'ufficio, in mancanza della relativa richiesta: è stato infatti affermato che “la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio in mancanza di una esplicita richiesta dalla parte che risulti vittoriosa (cfr. Cass. S.U. 10/10/1997 n. 9859), sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria” (così
Cass. civ. n. 2719/2015), situazione non ravvisabile nel caso di specie.
9.) Pertanto, in conclusione, l'appello principale va accolto limitatamente alla questione concernente la detrazione, dalle somme liquidate dal Tribunale a titolo di danno patrimoniale (confermate in questa sede), di quanto riconosciuto LLINAIL, con conseguente riforma sul punto della sentenza impugnata.
Per il resto, invece, l'appello principale e quello incidentale vanno respinti: rimangono quindi ferme le statuizioni del primo giudice in ordine all'accertamento della responsabilità esclusiva del datore di lavoro, alla entità delle somme liquidate a titolo di danno patrimoniale e di danno non patrimoniale e alla detrazione degli importi già ricevuti a titolo di provvisionale.
10.1) Ciò posto si osserva che l'accoglimento, sia pure parziale, del gravame principale impone di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese pagina 23 di 25 processuali, incluse quelle relative al primo grado di giudizio: è quindi assorbito l'esame delle questioni prospettate dagli appellanti principali, in sede di precisazione delle conclusioni, in ordine all'importo liquidato a titolo di spese dal
Tribunale, ritenuto eccessivo.
10.2) L'esito complessivo della lite, da valutare in questa sede, evidenzia la sostanziale soccombenza dei convenuti, odierni appellanti principali: considerata la esclusione del concorso di colpa dedotto da questi ultimi e la entità delle somme liquidate a titolo di risarcimento, comunque rilevanti, e tenuto conto che la parte appellata, già con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva detratto gli importi riconosciuti LLINAIL dalla somma richiesta a titolo di danno patrimoniale, si ritiene che il parziale accoglimento del gravame principale, limitatamente ad una questione non controversa, e la reiezione delle richieste
(dell'appellante incidentale) volte ad ottenere somme maggiori rispetto a quelle liquidate non giustifichino la compensazione, neppure parziale, delle spese di entrambi i gradi.
Si ritiene quindi di liquidare le spese di lite come indicato dispositivo, in base al principio della soccombenza, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta, ferme restando, a carico dei soccombenti, le spese di CTU, come già stabilito dal Tribunale.
10.3) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2 Parte_3
194/2023 del Tribunale di AS NO, pubblicata il 29.3.2023, e in parziale riforma della sentenza impugnata, detratti gli importi già riconosciuti LLINAIL, indicati in motivazione, dalle somme liquidate dal Tribunale a titolo di danno pagina 24 di 25 patrimoniale, così provvede:
ridetermina la somma ancora dovuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, dagli odierni appellanti in solido, a , quale Controparte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , in Persona_1 complessivi €.325.887,99; dato atto che l'importo complessivamente liquidato a titolo di danno patrimoniale in favore di , in proprio, è inferiore a quello Controparte_1 riconosciuto alla medesima LLINAIL, respinge la domanda proposta da
, in proprio, volta ad ottenere somme ulteriori a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno patrimoniale;
per il resto, respinge l'appello principale e l'appello incidentale e conferma la sentenza impugnata;
condanna gli appellanti in solido a rifondere alla controparte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano – quanto al procedimento di primo grado in complessivi €. 22.000,00 per compenso, oltre spese generali al 15%,
IVA e CAP come per legge e - quanto al presente grado - in complessivi €.
18.000,00 per compenso e €. 777,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Le spese sostenute per la CTU rimangono a carico dei convenuti-appellanti principali, come stabilito dal giudice di primo grado.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, in data 3 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa AN OR
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa AN OR Consigliere est. dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 905/2023 promossa da
(p.iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante Parte_1
(c.f. ), nella qualità di socio della Parte_2 C.F._1 predetta società,
(c.f. ), nella qualità di socio della Parte_3 C.F._2 società,
tutti rappresentati e difesi LLAvv. Giulio Natali
APPELLANTI
Contro
(c.f. ) in proprio e quale Controparte_1 C.F._3 esercente la responsabilità genitoriale sul minore , Persona_1 rappresentati e difesi LLAvv. Luca Cossignani e LLAvv. Meri Cossignani
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 194/2023 del Tribunale di AS
NO pubblicata il 29.3.2023 pagina 1 di 25 CONCLUSIONI
Degli appellanti:” -riformare radicalmente la Sentenza n. 194/2023 del 29 marzo 2023 del Tribunale di AS NO;
-e, per gli effetti, richiamando integralmente tutte le conclusioni spiegate nell'atto di costituzione nel giudizio n. 1800/2019 del R.G.A.C. del Tribunale di
AS NO e nelle successive difese:
A) in ordine all'an causale: in via principale, si chiede dichiararsi la responsabilità dell'accaduto in capo al alla luce dell'abnormità del comportamento lavorativo da esso Parte_4 tenuto rispetto sia gli ordini ricevuti dal datore di lavoro, che al divieto di ingresso in via Morrice di Folignano e che al Codice della Strada, non avendo lo stesso tenuto la destra di quel tratto stradale;
in via subordinata, si chiede dichiarare la preponderante responsabilità in ordine all'evento da parte del o, quantomeno, la concorsualità dello Parte_4 stesso nella causazione del tragico occorso nella misura del 50%, così come statuito dal Tribunale penale di AS NO con la Sentenza n. 101/2014 e/o, comunque, l'attribuzione di concorsualità nella percentuale che si vorrà ritenere in capo al Parte_4 in entrambi i casi, con tutte le inevitabili conseguenze in merito agli ambiti risarcitori;
B) in ordine al quantum risarcitorio, nel denegato caso in cui si mantenesse inalterato quanto statuito con la Sentenza impugnata in ordine all'an causale: in via principale, si chiede l'annullamento di ogni diritto nell'ambito del danno patrimoniale alla luce di quanto documentato sulla questione I.n.a.i.l., mentre, nell'ambito del danno non patrimoniale, l'attribuzione di quanto ricavabile dalla media dei parametri di cui alle Tabelle di Milano, e, dunque, quoad maximum, €
252375,00= per ognuno dei due appellati;
in tutti i casi, tenendo presente quanto già percepito dagli odierni appellati in forza delle provvisionali pronunciate in sede di merito penale, e, cioè, complessivamente 400 mila euro;
C) in merito alle spese legali:
pagina 2 di 25 in via principale, si chiede l'annullamento di quanto ex adverso attribuito alla luce della mancata richiesta di tale aspetto sia nel ricorso introduttivo (ex art. 702 bis cpc) e sia nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 1 e chieste irritualmente solo nelle note conclusionali depositate il 23 gennaio 2023 per la udienza del 31 gennaio 2023. in via subordinata, si chiede una congrua riduzione di quanto attribuito (€
43642,50=, oltre oneri di legge) in considerazione del fatto che dalle Tariffe
Forensi emerge che, soltanto individuando il massimo (tra il minimo ed il massimo dello scaglione sino a 520 mila euro), si potrebbe giungere a tale somma, ma, nel caso de quo, non si è in alcun modo non dicasi giustificato ma neanche motivato il recepimento del massimo, a cui peraltro è di ostacolo anche il fatto che quanto dovuto per la fase istruttoria (quantificato in € 19830,00=) si manifesta come del tutto incomprensibile alla luce del fatto che la stessa si è svolta con la esclusiva ammissione di una C.T.U. medico-legale.
Con vittoria delle spese legali del doppio grado e, in ogni caso, con congrua riduzione dell'importo delle spese giudiziali attribuite in primo grado”.
Della appellata-appellante incidentale: “-rigettare l'appello proposto Parte_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della
[...] [...]
e e confermare la Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza di primo grado quanto alla riconosciuta responsabilità esclusiva degli appellanti nell'infortunio occorso e alla loro condanna al risarcimento dei danni patiti dagli appellati e alle spese legali liquidate;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto, in riforma della sentenza impugnata, rivalutata la misura risarcitoria del danno patrimoniale, riconoscere, previa sottrazione di quanto già riconosciuto LLIL:
a) quanto al danno già prodotto, l'importo di € 132.062,70 in favore di ciascun congiunto, al lordo delle somme riconosciute in primo grado;
b) quanto al danno futuro, l'importo in favore della di € 270.286,4, CP_1 al lordo di quanto già quantificato nella sentenza di primo grado;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto, in riforma della sentenza impugnata, rivalutata la misura risarcitoria non patrimoniale, in via principale:
pagina 3 di 25 1) voglia riconoscere in favore di il danno parentale nella Persona_1 misura massima prevista dalle tabelle Milanesi pari a € 326.405,00, e confermare quanto riconosciuto in favore di;
Persona_2
2) voglia, altresì, riconoscere, in favore di entrambi gli eredi il danno esistenziale mediante la personalizzazione del danno parentale come indicata sub
1), nella misura del 30% ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia,
2) riconoscere in favore di il danno da orfanezza mediante Persona_1 aumento del 30% del danno parentale come liquidato sub 1) ovvero, in subordine, nella misura del 10%;
- e per l'effetto, condannare i convenuti in primo grado al risarcimento delle somme così rideterminate.
Con vittoria di compensi legali”.
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di AS NO, accogliendo le domande proposte da , in proprio e quale esercente la Persona_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore , dirette ad ottenere il Persona_1 risarcimento dei danni subiti in seguito all'infortunio sul lavoro verificatosi il
08.05.2009 in cui decedeva il coniuge dichiarata la estromissione Parte_4 della terza chiamata e accertata la responsabilità Controparte_2 esclusiva della (alle dipendenze della quale Parte_1 lavorava , condannava legale rappresentante p.t. Parte_4 Parte_1 della predetta società, ed i soci illimitatamente responsabili della stessa a versare le somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, come di seguito indicato:
“A titolo di danno patrimoniale
-quanto ad € 101.558,66 (somma già maturata) all'attrice, , Controparte_1 in proprio quale coniuge superstite;
-quanto ad € 207.912,43 (somma da maturarsi) all'attrice, , Controparte_1 in proprio quale coniuge superstite;
pagina 4 di 25 -quanto ad € 101.558,66 (somma già maturata) all'attrice, Controparte_1 quale genitrice superstite esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne, ; Persona_1
-quanto ad € 265.497,72 (somma da maturarsi) all'attrice, Controparte_1 quale genitrice superstite esercente la responsabilità genitoria sul figlio minorenne, . Persona_1
Alle spese mediche, pari ad € 1.650,00 oltre interessi legali dal sorto diritto al saldo.
Dette somme vanno rivalutate e sulle stesse vanno applicati gli interessi come in parte motiva.
A titolo di danno non patrimoniale
-quanto ad € 336.500,00 all'attrice, , in proprio quale Controparte_1 coniuge superstite, somma già attualizzata e con interessi legali sulla somma devalutata LL08/05/2009 fino alla sentenza;
-quanto ad € 309.580,00 all'attrice, quale genitrice superstite esercente la Controparte_1 responsabilità genitoriale sul figlio minorenne, , somma già Persona_1 attualizzata e con interessi legali sulla somma devalutata LL08/05/2009 fino alla sentenza;
--condanna i convenuti in solido tra loro a pagare, in favore di parte attrice, le spese di lite, che si liquidano, in complessivi euro € 37.950,00, oltre il rimborso forfettario, del 15% cap ed iva di legge oltre il rimborso del C.U.
Alle somme sopra liquidate vanno detratte quelle già ricevute a titolo di provvisionale.
-compensa le spese di lite tra i convenuti e la terza chiamata.
-pone il costo della CTU già liquidata definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro”.
II.) Hanno proposto appello i sigg.ri e la società lamentando l'erroneità Pt_1 della sentenza impugnata per contraddittorietà della motivazione, erronea valutazione delle risultanze processuali in ordine all'an e al quantum dei danni riconosciuti, nonché il mancato scomputo delle somme ricevute dalla controparte a titolo di rendita LLIL.
pagina 5 di 25 III.) Si è costituita , in proprio e quale esercente la Controparte_1 responsabilità genitoriale sul figlio minore (nato il [...]) rilevando Per_1 la inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., contestando i motivi di impugnazione, fatta eccezione per la mancata detrazione delle somme riconosciute a titolo di rendita LLIL, e proponendo appello incidentale relativamente alla ricostruzione del fatto, alla quantificazione del danno patrimoniale e del danno da perdita parentale di , al mancato Persona_1 riconoscimento del danno biologico del minore e alla mancata personalizzazione del danno non patrimoniale, per entrambi i familiari superstiti.
IV.) In data 03.01.2024 è stata sospesa la efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni concernenti la condanna al pagamento delle somme liquidate a titolo di danno patrimoniale e, assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Gli appellanti principali censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto la loro responsabilità esclusiva, articolando diverse doglianze che, per la stretta connessione delle questioni trattate, possono essere esaminate congiuntamente (individuandole come primo motivo di impugnazione).
Essi in particolare lamentano la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla rilevanza della sentenza penale di condanna irrevocabile nel presente processo civile e, al contempo, rilevano l'errata ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice osservando che l'effetto della mancanza dei dispositivi di sicurezza (attribuita al datore di lavoro) è successivo rispetto alla condotta imputabile al lavoratore il quale, nella specie, non ha osservato le direttive impartite, transitando lungo una strada esterna all'area del cantiere, in una zona interdetta al traffico dal Comune, senza peraltro tenere, come d'obbligo, la destra.
pagina 6 di 25 Sostengono pertanto che l'accaduto sia riconducibile alla condotta del lavoratore, così come statuito all'esito del giudizio penale di primo grado dal
Tribunale di AS NO che aveva riconosciuto un concorso di colpa della vittima nella misura del 50%.
1.2) Gli appellanti lamentano poi sotto diversi profili l'errata quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti nella sentenza impugnata
(secondo motivo di appello).
1.2.1) Quanto ai danni patrimoniali deducono il riconoscimento di una somma superiore a quella richiesta dalla parte attrice con la domanda introduttiva nonché la mancata sottrazione dell'importo riconosciuto a titolo di rendita LLIL in favore e . Controparte_1 Persona_1
1.2.2) In merito ai danni non patrimoniali gli appellanti lamentano la liquidazione del danno in misura eccessiva rispetto al range “medio” di quantificazione indicato nelle Tabelle Milanesi sul danno da perdita parentale, soprattutto in assenza di allegazioni probatorie volte ad evidenziare le peculiarità del caso concreto.
1.3) Gli appellanti censurano inoltre la sentenza nella parte in cui essi sono stati condannati alla refusione delle spese di lite tenuto conto che la relativa domanda non è stata proposta dagli attori nell'atto introduttivo ma solo con le note conclusionali e rilevano che gli importi liquidati sono comunque eccessivi.
1.4) Contestano altresì l'avvenuto riconoscimento in favore del
[...]
di un danno da “orfanezza” - ricondotto al danno da perdita parentale - Per_1 non ravvisandosi il nesso causale tra la morte del e il danno e Parte_4 lamentano inoltre la carenza di motivazione nell'attribuzione di 10 punti per detto danno psicologico, in applicazione dei criteri di quantificazione del danno parentale individuati dalle tabelle milanesi.
2.) Contro la sentenza di primo grado viene proposto anche appello incidentale da parte di , anche nella qualità indicata, per diverse ragioni. Controparte_1
2.1) Con il primo motivo, nel rilevare la lacunosità della motivazione,
l'appellante incidentale evidenzia che non può essere in alcun modo attribuita al 'iniziativa personale di recarsi nella via Morrice, dove si è verificato il Per_1
pagina 7 di 25 sinistro mortale, e che la responsabilità colposa del datore di lavoro va individuata anche nell'ordine impartito al i recarsi nella suddetta strada Per_1 per la ricompattazione, in seguito a precedenti eventi franosi.
2.2) Con secondo motivo di gravame incidentale la sentenza di primo grado viene censurata relativamente quantificazione del danno patrimoniale.
L'appellante rileva anzitutto che tale danno era stato richiesto nella sua posta differenziale, e quindi al netto della rendita riconosciuta LLIL e ritiene che il giudice, quanto alla perdita del contributo economico alla famiglia, ha erroneamente individuato come base di calcolo un livello reddituale riduttivo rispetto a quello maggiore che il avrebbe ricevuto in futuro, considerato Per_1 che nell'ultimo anno il reddito era aumentato in misura significativa: sul punto, quanto ai redditi già persi (danno emergente), la pronuncia viene impugnata da
, sia in proprio sia nell'interesse del figlio minore;
quanto al Controparte_1 danno futuro, invece, la sentenza viene impugnata per le medesime ragioni solo da parte di , in proprio. Controparte_1
Pertanto seguendo i criteri utilizzati dal Tribunale, ma ponendo a base del calcolo un maggior reddito annuo (di €. 28.299,15, calcolato applicando un aumento del 30% rispetto a quello indicato dal Tribunale) il lucro cessante per ciascun congiunto dovrebbe essere liquidato in €. 132.062,70 , mentre il danno futuro per la moglie dovrebbe essere determinato in €. 270.286,41.
2.3) Con terzo motivo di gravame incidentale la sentenza di primo grado viene impugnata anche in merito alla liquidazione del danno non patrimoniale spettante alla e a . Controparte_1 Persona_1
Limitatamente a quest'ultimo si rileva l'errata applicazione dei criteri previsti dalle tabelle milanesi: applicando i punti tabellari in base all'età della vittima, all'età del danneggiato, al numero di altri familiari conviventi e all'intensità della convivenza al figlio andava riconosciuto, secondo l'appellante Persona_1 incidentale, un importo a titolo di danno parentale di complessivi € 326.405,00.
Inoltre, sotto altro profilo, andava riconosciuta ad entrambe le parti anche la personalizzazione del danno parentale, nella misura del 30%, per il grave sconvolgimento di vita dei superstiti.
pagina 8 di 25 2.4) Con il quarto motivo di appello incidentale lamenta il Controparte_1 mancato riconoscimento in favore del figlio del danno biologico Per_1 conseguente alla morte del padre.
Nel rilevare la inadeguatezza della consulenza, sul punto, poiché contrastante con la documentazione medica prodotta, contesta anche il riconoscimento del danno da “orfanezza” quale aspetto valutato in relazione al danno parentale;
inoltre si evidenzia che il riferimento ai 10 punti percentuali effettuato in sede di chiarimenti deve essere interpretato come quantificazione del danno biologico, o quantomeno come percentuale di personalizzazione del danno parentale, e non quale punteggio relativo all'applicazione delle tabelle milanesi sopra citate, che hanno un carattere prettamente giuridico e non medico.
3.) Così riepilogati i motivi di gravame – principale e incidentale - va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c., sollevata dalla parte appellata - poiché l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda: la parte appellante ha infatti censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso - tanto che la stessa appellata ha poi analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
4.1) Ciò premesso si osserva anzitutto che a , in qualità di Parte_1 legale rappresentante della società odierna appellante e, quindi, di datore di lavoro di è stato contestato - in sede penale - di aver provocato la Parte_4 morte del lavoratore per negligenza, imperizia e imprudenza nonché per colpa specifica consistita nella violazione dell'art. 70 D.L.vo n. 81/2008 per aver consentito l'utilizzo, da parte del di una macchina operatrice (rullo Per_1 vibrante marca Marini), priva di dispositivo di protezione in caso di ribaltamento e di cinture di sicurezza per il conducente.
pagina 9 di 25 Nel corso del procedimento penale è emerso che il operaio nel Per_1 cantiere della società appellante, sito in Folignano, Via HE, mentre stava percorrendo, alla guida del rullo sopra indicato, una strada sterrata chiusa al traffico, denominata Via Morrice, posta al di sotto della predetta via (dove insisteva il cantiere), si è capovolto rimanendo schiacciato sotto il mezzo ed è deceduto: tali circostanze di fatto risultano dalle sentenze del Tribunale, della
Corte di Appello e della Corte di Cassazione emesse nel procedimento penale e non hanno costituito oggetto di contestazione.
Con la sentenza n. 3795/2015 la Corte di Appello di Ancona - Sezione Penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha ridotto la pena inflitta a
[...]
ad anni due di reclusione e, in accoglimento dell'appello proposto dalle Pt_1 parti civili (tra le altre, anche la odierna appellata in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore ), ha escluso il concorso di Per_1 colpa della vittima (ritenuto sussistente dal Tribunale nella misura del 50%), ha conseguentemente rideterminato la somma liquidata a titolo di provvisionale in favore delle stesse, confermando, nel resto, la sentenza del giudice di primo grado con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo per l'infortunio sul lavoro occorso al la Corte di Cassazione con Per_1 la sentenza n. 35673/2018 ha respinto il ricorso proposto da Parte_1 sicché la sentenza di condanna nei confronti di quest'ultimo per il reato ascrittogli
è divenuta irrevocabile.
4.2.1) Ciò premesso è opportuno rilevare che, come chiarito dalla Corte di
Cassazione nella citata sentenza emessa all'esito del giudizio penale, l'art. 651
c.p.p., nel disciplinare gli effetti del giudicato penale nel giudizio civile o amministrativo di danno promosso nei confronti del condannato o del responsabile civile, espressamente circoscrive tali effetti all'accertamento del fatto e della sua illiceità penale e alla affermazione che l'imputato lo ha commesso: in particolare – ha osservato la Suprema Corte - “in materia di rapporti tra il giudizio penale e quello civile per il risarcimento del danno, le sezioni civili di questa Corte di legittimità hanno chiarito ….. che la decisione con cui il giudice civile ravvisi un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del
pagina 10 di 25 pregiudizio dallo stesso lamentato non viola l'art. 651 c.p.p. a norma del quale ha efficacia di giudicato nel processo civile l'accertamento contenuto nella sentenza penale di condanna in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed alla commissione dello stesso da parte dell'imputato (cfr. sez. 3 n. 11117 del
28.5.2015….) e ciò anche nel caso in cui l'accertamento della responsabilità abbia richiesto la valutazione della correlata condotta della vittima…” (v. Cass. n.
35673/2018 cit.).
E' stato inoltre affermato, sempre in relazione ai rapporti tra il giudizio penale e quello civile volto ad ottenere il risarcimento dei danni, che “È necessario distinguere i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, maturato a seguito di dibattimento, LLefficacia probatoria della sentenza penale passata in giudicato.
I primi sono quelli segnati LLart. 651 cod. proc. pen. e attengono alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale e alla sua ascrivibilità all'imputato: pertanto, una volta intervenuta una sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in dibattimento, non può essere messo in discussione, nel successivo giudizio civile risarcitorio o restitutorio che il fatto accertato in sede penale si è effettivamente verificato e che è stato commesso LLimputato, né può essere messa in discussione la sua idoneità ad integrare gli estremi di un reato.
Precisati i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna nel giudizio civile risarcitorio o restitutorio, l'efficacia probatoria della sentenza penale non è però circoscritta all'interno di essi, potendo il giudice civile utilizzare tale sentenza, nonché in generale le prove assunte nel processo penale delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione (ex aliis, Cass. 20/01/2015, n. 840;
Cass. 10/10/2018, n. 25067; Cass. 25/06/2019, n. 16893; Cass. 7/05/2021, n.
12164; Cass. 7/11/2023, n. 30992; Cass. 31/01/2024, n. 2897), ai fini dell'accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli
è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico” (Cass. civ. n. 12901/2024).
pagina 11 di 25 4.2.2) Alla luce di tali principi si ritiene - da un lato - che in questa sede non possono essere più poste in discussione la colpa e la conseguente responsabilità del datore di lavoro, accertate definitivamente dal giudice penale, con la sentenza della Corte di Appello confermata dalla Corte di Cassazione (trattandosi di accertamento in ordine al fatto commesso LLimputato e alla sua illiceità, ) e – LLaltro - che le doglianze degli appellanti, volte ad evidenziare profili di responsabilità del nella causazione dell'incidente, vanno valutate sulla Per_1 base degli elementi di prova emersi nel procedimento penale definito con la sentenza di condanna irrevocabile, poiché la esclusione del concorso di colpa del danneggiato in sede penale non spiega efficacia nel giudizio civile.
5.1) Le doglianze (sopra riepilogate con il primo motivo di impugnazione principale) dirette ad evidenziare il comportamento anomalo del lavoratore - che non avrebbe rispettato l'ordine del datore di lavoro e, autonomamente, avrebbe percorso con la macchina operatrice (“rullo vibrante”) una strada esterna rispetto al cantiere (Via Morrice), interdetta al traffico dal Comune di Folignano – comportamento ritenuto dagli appellanti “del tutto precedente a quello addebitabile alla , non sono fondate alla luce di quanto emerso nel Parte_1 processo penale.
Invero gli elementi desumibili dalla documentazione prodotta, le risultanze istruttorie e le circostanze di fatto evidenziate dalla Corte di Appello (sentenza n. 3797/2015 cit. confermata dalla Corte di Cassazione), complessivamente valutate, inducono a ritenere che, come sostenuto dalla parte appellata e come accertato in sede penale, il ha percorso la Via Morrice in esecuzione di Per_1 un ordine impartito dal datore di lavoro di sistemazione della strada esterna al cantiere (che si trovava in grave dissesto) e ha messo a disposizione del lavoratore un mezzo privo dei dispositivi di sicurezza prescritti.
5.2.1) Dalla documentazione prodotta si evince che:
- i lavori appaltati alla riguardavano non solo Parte_1 il completamento del sistema viario, ma anche la “sistemazione idraulica” di via
HE (v. verbale di consegna lavori del 12.1.2009, doc.10 allegato dai convenuti, odierni appellanti);
pagina 12 di 25 - tali lavori risultano sospesi in data 6.2.2009, a causa delle avverse condizioni atmosferiche che non permettevano la realizzazione delle opere e sono stati poi ripresi il 9.3.2009, quando l'originario termine assegnato per completare le attività è stato prorogato fino al 12.5.2009 (doc. n. 10 cit.);
-con provvedimento n. 13, in data 22.4.2009, il (doc. n. 9 Controparte_3 dei convenuti, odierni appellanti), preso atto che le copiose piogge avevano provocato numerose frane e il cedimento di alcuni tratti stradali, tali da richiedere l'intervento di mezzi meccanici per la rimessa in pristino della sicurezza, ha vietato il transito lungo la Via Morrice (doc. n.9) .
5.2.2.) Va altresì rilevato, come osservato dal giudice penale (v. sentenza della
Corte di Appello cit.) - sulla base del verbale di sopralluogo redatto dai
Carabinieri, intervenuti subito dopo il fatto, e delle deposizioni rese dal Tes_1
e dai testimoni e - che:
[...] Testimone_2 Testimone_3
- dopo l'infortunio, sono stati riscontrati segni recenti di sistemazione e livellamento della strada in terra (Via Morrice) con mezzi meccanici;
- la impresa aveva già lavorato in quel tratto di strada (come appreso dal Pt_1
) e nei giorni precedenti, rispetto a quello dell'infortunio, vi erano stati Tes_1 interventi di escavatori per rimuovere il materiale caduto (teste ; Tes_2
- il era stato visto transitare “a piedi” lungo quello stesso tratto di Per_1 strada in data 8.5.2009 e quindi il giorno del sinistro (teste . Tes_3
5.2.3) Le circostanze delineate inducono a ritenere che l' Parte_1 che a gennaio del 2009 aveva ricevuto l'appalto per la sistemazione idraulica dell'area e nei mesi successivi stava, come si è visto, ancora lavorando nel cantiere di Via HE, abbia posto in essere gli interventi di consolidamento della Via Morrice, necessari in seguito agli smottamenti verificatisi dopo gli eventi meteorologici del mese di aprile del 2009.
In tale contesto è verosimile che il giorno dell'infortunio (8.5.2009) – quando erano in fase di completamento le opere lungo la Via HE (da terminare entro il 12.5.2009) - il lavoratore si sia recato con la macchina Per_1 operatrice lungo la Via Morrice (sterrata e ancora preclusa al traffico) non di propria iniziativa, ma per eseguire quanto ordinato dal datore di lavoro al fine di pagina 13 di 25 terminare i lavori di consolidamento che avrebbero poi permesso di riaprire quella strada al traffico.
Il fatto che sia intervenuto un ordine del datore di lavoro, accertato in sede penale, trova conferma nella dinamica del sinistro atteso che soltanto la esigenza di sistemare il tracciato nella parte in cui era più evidente la necessità di consolidamento può aver giustificato la condotta del dipendente - Per_1 abituato a condurre quella macchina operatrice (circostanza desumibile dal contenuto della sentenza penale di secondo grado e non contestata) - che, come osservato dalla Corte di Appello (sentenza n.3795/2015 cit.), “non procedeva tenendo la destra, ma spostato a sinistra, andando a collidere con una pianta sulla scarpata, per poi ribaltarsi, essere proiettato fuori LLabitacolo e finire con il corpo sotto allo stesso rullo”.
E' altresì significativo il fatto che, come rilevato dalla Corte di Appello sulla base della deposizione della teste lo stesso giorno dell'infortunio il a Tes_3 Per_1 effettuato una sorta di sopralluogo lungo la Via Morrice percorrendola a piedi prima di dare esecuzione ai lavori di sistemazione che il medesimo sapeva di dover effettuare, tantopiù che egli, come emerso in sede penale, non conosceva il tracciato.
5.2.4) Alla luce delle circostanze delineate, accertate con sentenza irrevocabile, si ritiene che il abbia percorso la Via Morrice in seguito all'ordine del Per_1 datore di lavoro per effettuare, in quel tratto di strada, i lavori di sistemazione dell'assetto stradale;
del resto ad ulteriore conferma di tale circostanza va osservato che, come rilevato dal giudice penale, è stato (legale Parte_2 rappresentante della società) a scoprire che vi era stato l'incidente in Via Morrice ove egli è andato subito a cercare il lavoratore, dopo essersi informato del mancato rientro dell'operaio.
D'altra parte non appare fondato l'assunto degli appellanti secondo cui il lavoratore avrebbe deciso autonomamente di percorrere la Via Morrice, in mancanza di idonei elementi di prova, essendo emerso, all'esito del processo penale, un quadro non univoco e contradditorio tre le varie versioni fornite, dapprima, dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori - secondo cui la vittima pagina 14 di 25 avrebbe dovuto percorrere la Via HE con il rullo sia all'andata che al ritorno, ma al ritorno era passato nella parallela Via Morrice (come accertato dalla
Corte di Appello sulla base della denuncia di infortunio dell'11.5.2009 e della deposizioni resa nel dibattimento dal teste - e, poi, dai testimoni i Tes_2 quali (come evidenziato dalla Corte sulla base delle, peraltro contraddittorie, dichiarazioni dei testi , e ) hanno riferito Tes_4 Parte_1 Testimone_5 nel corso del dibattimento che “il rullo si trovava già al termine del cantiere, verso
AS NO ed il era andato a riprenderlo a piedi percorrendo Via Per_1
HE, poiché doveva usarlo per passare sulla strada appena asfaltata e riportarlo nel cantiere posto in direzione Folignano, mentre invece non era più tornato e non aveva effettuato alcuna passata” (v. sentenza della Corte di Appello
n. 3795/2015 cit.).
5.3) Per le considerazioni svolte non sono ravvisabili i profili di colpa a carico del videnziati nell'atto di appello, avendo il lavoratore posto in essere la Per_1 condotta (“precedente” a quella colposa del datore di lavoro, secondo la prospettazione degli appellanti) in attuazione delle direttive ricevute.
Ciò posto si osserva altresì che – come chiarito dalla Suprema Corte - “il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate”
e che “l'eventuale imprudenza o negligenza del lavoratore non rileva neanche ai fini del concorso di colpa quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso” (Cass. civ. sez. lav. n.25597/2021); è stato altresì affermato che “il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggerne
l'incolumità nonostante la sua imprudenza o negligenza;
pertanto, la condotta imprudente del lavoratore attuativa di uno specifico ordine di servizio, integrando
pagina 15 di 25 una modalità dell'iter produttivo del danno imposta dal regime di subordinazione, va addebitata al datore di lavoro, il quale, con l'ordine di eseguire un'incombenza lavorativa pericolosa, determina l'unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso” (Cass. civ. sez. III n. 4980/2023).
In base a tali condivisibili principi, dai quali non vi è motivo di discostarsi, si ritiene che sia configurabile la esclusiva responsabilità del datore di lavoro e che debba essere escluso l'asserito concorso di colpa della vittima.
E' stato infatti accertato che il lavoratore era alla guida di una macchina operatrice che egli stava conducendo su ordine del datore di lavoro, che tale mezzo si è ribaltato ed è era privo delle cinture di sicurezza e del dispositivo di protezione antiribaltamento: tale accertamento, riguardando il fatto illecito commesso LLimputato che integra gli estremi del reato, ritenuto sussistente con sentenza penale irrevocabile di condanna, non può essere più messo in discussione in questa sede.
Considerate tali gravi violazioni è ravvisabile la esclusiva responsabilità del datore di lavoro, alla luce dei principi sopra illustrati, tenuto conto del fatto che il comportamento del non presenta il carattere di abnormità dedotto dagli Per_1 appellanti atteso che la condotta posta in essere dal lavoratore che ha percorso la Via Morrice è ricollegabile all'ordine ricevuto dal datore di lavoro e non ad una iniziativa del estranea al contesto lavorativo. Per_1
5.4) Il primo motivo di impugnazione principale va quindi respinto: tale conclusione assorbe l'esame del primo motivo di appello incidentale.
6.) Vanno ora esaminate le censure relative alla quantificazione dei danni: i motivi di gravame, principale ed incidentale, sopra riepilogati, saranno trattati congiuntamente con riferimento ai profili prospettati dalle parti, stante la connessione delle questioni poste a fondamento delle rispettive doglianze.
6.1) Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza della censura con cui gli appellanti principali lamentano che il giudice di primo grado si è pronunciato oltre i limiti della domanda riconoscendo, per il danno patrimoniale, una somma superiore a quella richiesta.
pagina 16 di 25 Invero, come si evince dagli atti del procedimento di primo grado, gli importi richiesti da , in proprio e nell'interesse del figlio minore, sono Controparte_1 stati determinati dalla stessa attrice al netto delle somme - pacificamente - riconosciute LLIL (che non sono state poste in discussione dalla attrice, odierna appellata): ne consegue che, tenuto conto degli importi capitalizzati e versati LLente (da detrarre, come si dirà nel prosieguo, e come del resto non contestato dalla appellata), le somme liquidate dal Tribunale risultano comunque inferiori rispetto a quelle richieste da . Controparte_1
6.2) Quanto al danno patrimoniale futuro, occorre premettere che gli appellanti principali non hanno censurato i criteri di liquidazione utilizzati dal giudice di primo grado prime cure per la quantificazione dei danni subiti dagli appellati.
È stato, invece, proposto, sul punto, appello incidentale, con il secondo motivo, in relazione al reddito annuale posto dal Tribunale a fondamento della liquidazione: le doglianze non sono fondate.
Invero il dedotto incremento reddituale non è sufficientemente provato e viene prospettato in modo ipotetico sulla base della giovane età del de cuius e di
“aumenti salariali” di cui avrebbe usufruito, in futuro, il a tale Per_1 riguardo, tuttavia, non sono ravvisabili elementi sufficienti da cui poter desumere con sufficiente certezza che l'infortunato avrebbe maturato redditi significativamente maggiori, non potendosi evincere tale circostanza da un aumento reddituale nell'ultimo anno (dedotto senza peraltro indicare le ragioni che hanno comportato detto aumento), in mancanza di specifiche circostanze
(che non risultano allegate) dalle quali sia possibile evincere, in via presuntiva, che il aveva una concreta prospettiva professionale che avrebbe Per_1 determinato un rilevante aumento delle disponibilità economiche.
Per le considerazioni svolte è condivisibile la conclusione del primo giudice che ha posto a fondamento della decisione il reddito annuo percepito LLinfortunato all'epoca del decesso: il secondo motivo di appello incidentale va quindi respinto, confermando sul punto la sentenza impugnata.
6.3) Fondato è invece l'appello principale volto a censurare la decisione del primo giudice nella parte in cui il Tribunale, nella liquidazione del danno pagina 17 di 25 patrimoniale, non ha detratto le rendite capitalizzate e riconosciute LLIL in favore di e di , aspetto che, del resto, non è Controparte_1 Persona_1 stato contestato dalla parte appellata-appellante incidentale, la quale, come si è detto, aveva richiesto la liquidazione del danno patrimoniale, al netto di quanto già riconosciuto LL per il medesimo pregiudizio. Pt_5
Premesso che la detrazione deve avvenire solo tra poste di danno “omogenee”
e che, nella specie, è pacifico tra le parti che le somme riconosciute e capitalizzate LLIL vanno detratte da quelle liquidate a titolo di danno patrimoniale, si osserva che vanno tenuti in considerazione i seguenti importi liquidati dal Tribunale (confermati in questa sede, stante la reiezione del secondo motivo dell'appello incidentale e in mancanza di ulteriori contestazioni delle parti in ordine alla entità delle somme determinate dal primo giudice):
-€ 309.501,09 (di cui € 101.588,66 per danno emergente e € 207.912,43 per danno futuro) in favore di;
Controparte_1
-€ 367.056,38 (di cui € 101.588,66 per danno emergente e € 265.497,72 per danno futuro) in favore di . Persona_1
Dai danni patrimoniali riconosciuti agli appellanti incidentali devono pertanto essere detratti gli importi delle rendite capitalizzate e quantificate LLIL che ammontano a € 325.300,48 per e a € 41.168,39 per Controparte_1
(doc. n. 6 allegato alla costituzione degli appellanti incidentali). Persona_1
Conseguentemente, una volta detratta la rendita IL, a , in Controparte_1 proprio, non spetta alcuna ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno patrimoniale in quanto quella liquidata è inferiore rispetto a quella riconosciuta per la stessa voce di danno LLINAIL.
In applicazione degli stessi criteri a , invece, sono ancora Persona_1 dovuti complessivi € 325.887,99 a titolo di danno patrimoniale.
Nei limiti indicati la sentenza di primo grado va quindi parzialmente riformata.
6.4) Passando ad esaminare le doglianze articolate sia dagli appellanti principali
(sub secondo motivo) che dalla appellante incidentale (terzo motivo) in ordine alla liquidazione danno non patrimoniale – che avendo ad oggetto le medesime pagina 18 di 25 questioni, possono essere trattate congiuntamente – si osserva che le censure non sono fondate.
6.4.1) In ordine alla prova del danno da perdita del rapporto parentale si osserva che – in base al consolidato orientamento dei giudici di legittimità - «nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello),
l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza
è, per comune esperienza, di norma connaturale all'essere umano» (Cass. civ. n.
3667/2018, ribadita anche nella più recente sentenza n. 21988/2025).
Pertanto in presenza di un significativo vincolo familiare tra il soggetto deceduto e i familiari danneggiati - come nel caso di specie in cui il ra Per_3 coniuge di e padre di - è indubbiamente Controparte_1 Persona_1 configurabile un rilevante pregiudizio di natura non patrimoniale, in mancanza di elementi probatori contrari: ne consegue che sono infondate le doglianze degli appellanti principali dirette ad evidenziare che la controparte non ha fornito la prova della sussistenza e della consistenza del vincolo familiare ai fini della quantificazione del danno e volte a far ridurre l'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale, potendosi nel caso concreto presumere, in considerazione della natura del vincolo, della giovane età dei coniugi e della tenerissima età del bambino, un legame affettivo di notevole intensità e, conseguentemente, un rilevante pregiudizio patrimoniale che giustifica la liquidazione nella misura stabilita dal Tribunale.
6.4.2) Ai fini della liquidazione del danno, infatti, in mancanza di contestazioni delle parti, devono ritenersi corretti i criteri seguiti dal giudice di primo grado il quale ha applicato le nuove tabelle integrate a punti per il danno parentale -
elaborate dal Tribunale di Milano in seguito all'orientamento espresso dai giudici di legittimità con la sentenza n. 10579/2021 – che (come evidenziato dalla
Cassazione, cfr. sentenza n. 37009/2022) risultano coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza della Suprema Corte n. 10579/2021 cit.
Vengono così utilizzati alcuni parametri “oggettivi”, quali l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza e la presenza di superstiti pagina 19 di 25 nel nucleo familiare ed, infine, un parametro “soggettivo” sull'intensità del rapporto di convivenza e della relazione affettiva.
6.4.3) Premesso che non risultano prospettate specifiche questioni in relazione ai parametri oggettivi applicati dal primo giudice si osserva che, quanto alla posizione di , in relazione al criterio soggettivo, il giudice di Controparte_1 primo grado ha riconosciuto il numero massimo di punti indicati nelle citate tabelle (30 punti), considerato che l'attrice era la moglie del defunto e che il loro legame familiare era di massima intensità stante anche la recente nascita del figlio (che all'epoca del decesso aveva 10 mesi).
Il Collegio ritiene di condividere la decisione del Tribunale, essendo evidente che, con la creazione di un nuovo nucleo familiare, i suoi membri sono avvinti da uno strettissimo legame affettivo che depone per il riconoscimento del massimo livello di intensità del vincolo configurabile, nella specie, anche in considerazione della giovane età dei coniugi, dell'inizio di un nuovo percorso di vita e del fatto che la morte di ha inevitabilmente influito, negativamente, sulla Parte_4 moglie convivente che ha percepito e dovuto sopportare un notevole dolore per la perdita del marito nonché lo sconvolgimento della propria vita e, contestualmente, ha continuato ad occuparsi del bambino, ancora molto piccolo, ma senza il supporto del coniuge;
tali elementi, complessivamente valutati, rendono particolarmente intensa la relazione affettiva e di convivenza e giustificano il riconoscimento del punteggio attribuito dal primo giudice.
6.4.4.) Anche in merito alla posizione del minore , il Collegio Persona_1 ritiene di condividere la decisione del primo giudice che, in applicazione delle predette tabelle milanesi, per l'intensità della convivenza ha applicato 10 punti in considerazione del fatto che, all'epoca del decesso, il bambino era molto piccolo, avendo solo dieci mesi: invero la tenerissima età del minore limita notevolmente la percezione della perdita del padre e induce a ritenere meno intensa la sofferenza interiore e dinamico-relazionale rispetto a quella patita da bambini o ragazzi più grandi, sicché, in considerazione del legame comunque esistente tra il padre ed il figlio e della specifica situazione concreta, appare congruo il punteggio attributo dal primo giudice.
pagina 20 di 25 Per le ragioni esposte le doglianze articolate sulle questioni sin qui esaminate sono infondate.
6.4.5) Sotto altro profilo, sempre con il terzo motivo di appello incidentale,
, anche in relazione al figlio, lamenta il mancato Controparte_1 riconoscimento della personalizzazione del danno da perdita parentale nella misura del 30% per il radicale mutamento delle abitudini di vita e per lo sconvolgimento della vita familiare: anche tali doglianze non sono fondate.
Invero le ragioni addotte LLappellante incidentale a sostegno della richiesta non evidenziano elementi tali da indurre a ravvisare una ripercussione e un pregiudizio ulteriori e diversi rispetto a quelli ricollegabili all'evento dannoso che si realizzerebbero ai danni di altri soggetti nelle medesime condizioni: infatti, trattandosi di danno da perdita del rapporto parentale per decesso del congiunto,
è indubbio che lo sconvolgimento delle abitudini di vita rappresenta l'elemento principale che contraddistingue e caratterizza tale voce di danno.
Del resto l'utilizzo dei criteri espressi dalle tabelle milanesi ha proprio la funzione di individualizzare la portata del danno da perdita del rapporto anche in relazione alla natura e alla entità del legame e al contesto in cui la perdita è avvenuta: a tale riguardo, a , è stato infatti riconosciuto il Controparte_1 punteggio massimo proprio in considerazione delle inevitabili ripercussioni, gravi e negative, che il decesso del coniuge ha avuto anche sulle abitudini e sulla vita familiare.
Pertanto, essendo onere della parte che richiede la personalizzazione del danno allegare fatti ulteriori che evidenzino peculiari conseguenze lesive e non essendo stati allegati elementi probatori in tal senso, il motivo in esame non può trovare accoglimento.
7.1.1) Con il quarto motivo di appello incidentale - relativo soltanto alla posizione del minore - la sentenza viene censurata nella parte Persona_1 in cui il Tribunale non ha riconosciuto il danno biologico in capo al minore conseguente alla morte del padre.
7.1.2) La sentenza viene sul punto censurata anche dagli appellanti principali, nella parte in cui il primo giudice ha affermato che il danno da “orfanezza”,
pagina 21 di 25 stimato dal CTU nella misura del 10%, debba essere ricompreso nella valutazione del danno da perdita del rapporto parentale.
7.2) Le doglianze dell'appellante incidentale non sono fondate, non essendo ravvisabili i presupposti per riconoscere al minore il risarcimento del danno biologico dedotto.
Invero il CTU designato al fine di verificare la sussistenza, in capo al minore, di eventuali conseguenze psicologiche per l'assenza della figura paterna, ha affermato che: “a nove mesi non è ipotizzabile una relazione padre-figlio, la cui interruzione possa determinare concrete conseguenze di natura psicopatologica… si ritiene che non siano rilevabili elementi psicopatologici tali da definirsi o inquadrarsi in un danno biologico”.
Ciò esclude la sussistenza di danni risarcibili, non essendo riscontrabili conseguenze di natura patologica causalmente ricollegabili alla perdita del padre.
L'indicazione da parte del CTU, in sede di chiarimenti, della percentuale del
10% deve essere intesa come quantificazione (ipotetica) del danno biologico qualora siano ravvisabili i presupposti del danno stesso e non quale pregiudizio effettivamente esistente nel caso concreto in cui, come si è detto, la relazione padre-figlio, considerata la tenerissima età del minore, non ha determinato conseguenze di natura psicopatologica.
Detta percentuale, inoltre, non può nemmeno essere valutata quale percentuale di personalizzazione del danno in assenza di allegate e provate circostanze che evidenzino un pregiudizio ulteriore rispetto a quello ricollegabile all'evento dannoso, come si è detto in precedenza.
Come riconosciuto dallo stesso consulente, il danno da “orfanezza”, inteso nella specie, quale disturbo dell'adattamento lieve-moderato, rientra fra le conseguenze “non necessariamente legate alla perdita luttuosa, quanto alla assenza delle cure parentali, o alla insufficienza delle cure parentali alternative;
la mancanza del padre come potenziale elemento di riferimento nella crescita e nello sviluppo della futura personalità”.
Nella specie, l'assenza di memoria dell'evento luttuoso impedisce di riferire all'evento lesivo il disturbo dell'adattamento riscontrato dal CTU che, in base a pagina 22 di 25 quanto rilevato dallo stesso consulente, non è inquadrabile nel danno biologico (in mancanza di elementi psicopatologici) e, invece, ad avviso del Collegio, giustifica la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale nella misura già determinata dal primo giudice, confermata in questa sede.
Per tali considerazioni, che assorbono l'esame delle questioni trattate sul punto dagli appellanti principali, il motivo articolato LLappellante incidentale va respinto.
8.) Gli appellanti principali censurano infine la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali poiché richieste dalla attrice per la prima volta nelle memorie conclusionali.
Le doglianze non sono fondate atteso che la condanna alle spese di lite è prevista LLart. 91 c.p.c. e deriva LLapplicazione del generale principio di soccombenza e poiché la relativa domanda non è soggetta a preclusione, potendo il giudice provvedere, d'ufficio, in mancanza della relativa richiesta: è stato infatti affermato che “la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio in mancanza di una esplicita richiesta dalla parte che risulti vittoriosa (cfr. Cass. S.U. 10/10/1997 n. 9859), sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria” (così
Cass. civ. n. 2719/2015), situazione non ravvisabile nel caso di specie.
9.) Pertanto, in conclusione, l'appello principale va accolto limitatamente alla questione concernente la detrazione, dalle somme liquidate dal Tribunale a titolo di danno patrimoniale (confermate in questa sede), di quanto riconosciuto LLINAIL, con conseguente riforma sul punto della sentenza impugnata.
Per il resto, invece, l'appello principale e quello incidentale vanno respinti: rimangono quindi ferme le statuizioni del primo giudice in ordine all'accertamento della responsabilità esclusiva del datore di lavoro, alla entità delle somme liquidate a titolo di danno patrimoniale e di danno non patrimoniale e alla detrazione degli importi già ricevuti a titolo di provvisionale.
10.1) Ciò posto si osserva che l'accoglimento, sia pure parziale, del gravame principale impone di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese pagina 23 di 25 processuali, incluse quelle relative al primo grado di giudizio: è quindi assorbito l'esame delle questioni prospettate dagli appellanti principali, in sede di precisazione delle conclusioni, in ordine all'importo liquidato a titolo di spese dal
Tribunale, ritenuto eccessivo.
10.2) L'esito complessivo della lite, da valutare in questa sede, evidenzia la sostanziale soccombenza dei convenuti, odierni appellanti principali: considerata la esclusione del concorso di colpa dedotto da questi ultimi e la entità delle somme liquidate a titolo di risarcimento, comunque rilevanti, e tenuto conto che la parte appellata, già con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva detratto gli importi riconosciuti LLINAIL dalla somma richiesta a titolo di danno patrimoniale, si ritiene che il parziale accoglimento del gravame principale, limitatamente ad una questione non controversa, e la reiezione delle richieste
(dell'appellante incidentale) volte ad ottenere somme maggiori rispetto a quelle liquidate non giustifichino la compensazione, neppure parziale, delle spese di entrambi i gradi.
Si ritiene quindi di liquidare le spese di lite come indicato dispositivo, in base al principio della soccombenza, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta, ferme restando, a carico dei soccombenti, le spese di CTU, come già stabilito dal Tribunale.
10.3) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2 Parte_3
194/2023 del Tribunale di AS NO, pubblicata il 29.3.2023, e in parziale riforma della sentenza impugnata, detratti gli importi già riconosciuti LLINAIL, indicati in motivazione, dalle somme liquidate dal Tribunale a titolo di danno pagina 24 di 25 patrimoniale, così provvede:
ridetermina la somma ancora dovuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, dagli odierni appellanti in solido, a , quale Controparte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , in Persona_1 complessivi €.325.887,99; dato atto che l'importo complessivamente liquidato a titolo di danno patrimoniale in favore di , in proprio, è inferiore a quello Controparte_1 riconosciuto alla medesima LLINAIL, respinge la domanda proposta da
, in proprio, volta ad ottenere somme ulteriori a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno patrimoniale;
per il resto, respinge l'appello principale e l'appello incidentale e conferma la sentenza impugnata;
condanna gli appellanti in solido a rifondere alla controparte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano – quanto al procedimento di primo grado in complessivi €. 22.000,00 per compenso, oltre spese generali al 15%,
IVA e CAP come per legge e - quanto al presente grado - in complessivi €.
18.000,00 per compenso e €. 777,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Le spese sostenute per la CTU rimangono a carico dei convenuti-appellanti principali, come stabilito dal giudice di primo grado.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, in data 3 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa AN OR
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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