Ordinanza cautelare 28 giugno 2022
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 01/12/2025, n. 21617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21617 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21617/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06861/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6861 del 2022, proposto da EL UL, RO AS, rappresentati e difesi dall'avvocato David Mozzicafreddo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nazzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Micol Buonomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Ordinanza del responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Nazzano n. 7 del 11/03/2022 - prot. n. 970 con la quale è stato ingiunto l’ordine “di non effettuare l’intervento richiesto” presso l’abitazione dei ricorrenti, sita nel comune di Nazzano alla Loc. Piscarello – meglio distinta al N.C.T. al foglio 5 n. 301 sub 1 e 2 –, così come descritto nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività assunta agli atti di detto Comune in data 23/02/2022 al n. 723 del prot.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nazzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. AB OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli odierni ricorrenti, quali comproprietari per la quota di ½ ciascuno dell’unità immobiliare sita in Nazzano (Roma), alla Loc. Piscarello e meglio distinta al N.C.T. al foglio 5 n. 301 sub 1 e 2, in data 23 febbraio 2022 depositavano presso il Comune di Nazzano una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, assunta al n. 723 del protocollo, avente ad oggetto il “ Recupero per fini abitativi dei sottotetti esistenti L.R. 16 aprile 2009 n. 13 e s.m.i. – Progetto Di recupero ad uso residenziale del sottotetto esistente annesso all'abitazione sita nella casa di campagna in località Piscarello ”.
Il tecnico incaricato dai ricorrenti affermava che il manufatto edilizio sul quale sarebbero stati realizzati gli ulteriori interventi, risultava già assentito dal Comune di Nazzano con concessione n. 01/2001, rilasciata in data 20/4/2001, per la quale peraltro, con altra S.C.I.A. del 30/10/2021, era stato richiesto il completamento.
Il Comune, tuttavia, notificava l’ordinanza inibitoria gravata, con unico motivo di diritto così rubricato, violazione e falsa applicazione di legge, l. Reg. Lazio n. 13/2009 per il recupero dei sottotetti, eccesso di potere.
Si richiama l’art. 1 della L.R. n. 13/2009, che così prevede “La Regione promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti con l'obiettivo di limitare il consumo di nuovo territorio attraverso un più efficace riutilizzo, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili, dei volumi esistenti nonché di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici” .
Visto il carattere derogatorio della disposizione, si dice, i sottotetti e gli ambienti a cui questa legge si rivolge devono essere originariamente non destinati a residenza o a destinazioni turistico-ricettive, e quindi possono consistere in semplici volumi tecnici, o in spazi ad altri usi destinati, anche se sviluppanti all'origine cubatura o destinati ad usi diversi, non rileva, pertanto, ai fini dell'applicabilità della legge, se lo spazio inizialmente era o meno computato all'interno della cubatura edificabile.
Si afferma che un intervento di recupero sottotetti effettuato senza alcuna modifica esterna, nel rispetto dei presupposti di legge, in sostanza non potrebbe mai essere rigettato.
Secondo i ricorrenti la S.C.I.A. depositata e la documentazione ad essa allegata rispettano pedissequamente le condizioni richieste e previste per detti interventi dalla normativa regionale indicata.
Nel caso per cui è causa, si deduce, è riscontrabile: a) la sussistenza di un volume non avente destinazione residenziale; b) la regolarità urbanistica di tale volume; c) il rispetto dei parametri tecnici imposti dalla normativa.
I ricorrenti richiamano, poi, il giudizio offerto da un proprio tecnico di fiducia sull’ordinanza gravata, giudizio debordante, altresì, in considerazioni inerenti l’operato del tecnico comunale operante.
Il ricorso era assistito da istanza cautelare.
Il Comune di Nazzano si è costituito per resistere difendendosi con documenti e memorie.
La domanda di sospensiva è stata respinta con ordinanza di questo TAR n. 4134/2022.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14 novembre 2025.
Va in primo luogo respinta l’istanza di rinvio presentata da parte ricorrente, sul rilievo dell’avvenuta presentazione di istanza di sanatoria per parziali difformità ex D.P.R. n. 380/2001, articolo 36-bis, comma 4.
La richiesta è da rigettare ai sensi dell’art. art. 73 comma 1 bis c.p.a. posto che quello prospettato non è un caso eccezionale. Né l’istanza di sanatoria è in grado di spiegare effetti sull’ordinanza inibitoria adottata e qui gravata.
Nel merito il ricorso va respinto per le seguenti ragioni.
Deve confermarsi quanto statuito in sede cautelare, secondo cui “ risulta che la SCIA del 23.02.2022 attiene ad interventi che comportano un incremento di cubatura rispetto a quella assentita con l’originaria concessione edilizia, con la conseguenza che non è applicabile la normativa speciale di cui alla L.R. 16 aprile 2009, n. 13 in materia di recupero per fini abitativi dei sottotetti esistenti, essendo questa riferibile alle sole “volumetrie esistenti”.
Peraltro come visto che la Scia (del 23 febbraio 2022) oggetto dell’atto qui gravato, è stata presentata a seguito di altra Scia depositata precedentemente, il 30 ottobre 2021, per il completamento dei lavori in variante ai lavori assentiti con concessione edilizia n. 1/2001 e che tale prima Scia non era stata perfezionata, viste le inevase richieste di integrazione.
Pertanto non può dirsi che al momento di presentazione della Scia del 23 febbraio 2022 fosse accertato lo stato legittimo dell’immobile su cui andava ad incidere la ridetta Scia, laddove è, invece, richiesta, la condizione di regolarità urbanistica dell’immobile ex art. 3, comma 1, lett. a L.R. Lazio 13/2009.
Peraltro dalle relazioni di sopralluogo del 31.1.2022 e 11.4.2022 (versate in atti ai docc. nn. 3 e 7 e redatte dal funzionario comunale quale assistente di p.g. accompagnato da militari dei Carabinieri) emergono difformità rispetto a quanto assentito con la c.e. del 2001 (rotazione dell’immobile, altezza del sottotetto al colmo e all’imposta, mancanza dell’intercapedine nei lati corti del fabbricato). Dunque, la condizione di regolarità urbanistica richiesta dalla legge non era verificata.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento a favore del Comune di Nazzano delle spese di lite liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN ZZ, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
AB OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB OR | EN ZZ |
IL SEGRETARIO