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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 209/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
AR AU, TO
ALACQUA CONCETTA DANIELA LOR, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4679/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250011868263000 REC.CREDITO.IMP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate il 30.05.2025, depositato il 13.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2025 00118682630001, notificata il 18/04/2025, con la quale l'AE, ai sensi dell'art. 38 bis DPR n. 600/1973, ha iscritto a ruolo a titolo straordinario ex art. 15-bis DPR n.
602/1973 le somme dovute a seguito dell'atto di recupero di un credito di imposta per ricerca e sviluppo n.
TYXCRLA00010/2024 emesso il 17/04/2024 e notificato il 19/04/2024 (non divenuto definitivo in quanto oggetto di autonomo ricorso ed in pendenza di contenzioso) per l'importo di € 157.612,44 (per tributi, interessi e sanzioni).
L'atto di recupero di credito d'imposta n. TYXCRLA00010/2024 era impugnato innanzi a questa CGT, che emetteva sentenza n. 1243/2025, depositata in data 04/03/2025, di rigetto del ricorso. Nelle more del giudizio sull'atto presupposto, e stante la qualificazione del credito come inesistente, l'Ufficio provvedeva all'iscrizione a ruolo a titolo straordinario delle somme dovute, ai sensi della normativa vigente “ratione temporis”. Di conseguenza, in data 18/04/2025 veniva notificata al contribuente la cartella di pagamento n. 295 2025
0011868263000, oggi impugnata.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi, entrambi fondati sulla contestazione della qualificazione come “inesistente” del credito d'imposta oggetto dell'atto di recupero:
1) ILLEGITTIMITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO E DELLA RELATIVA ISCRIZIONE A RUOLO A
MOTIVO DELLA INTERVENUTA DECORRENZA DEL TERMINE DI DECADENZA PER L'EMISSIONE
DELL'ATTO DI RECUPERO DEL CREDITO DI IMPOSTA N. TYXCRLA00010/2024. Si argomenta che l'atto di recupero di credito d'imposta è stato emesso oltre il prescritto termine decadenziale, in quanto la fattispecie in esame riguarda un credito d'imposta al più “non spettante” e non un credito d'imposta “inesistente”., facendosi all'uopo richiamo al pronunciamento reso in sede penale.
2) ILLEGITTIMITA' DELLA ISCRIZIONE A RUOLO A TITOLO STRAORDINARIO EX ART. 15-BIS DPR
N. 602/1973. Si argomenta che l'iscrizione a ruolo straordinaria, anteriormente alla nuova formulazione dell'art. 38-bis del DPR 600/1973, comma 1, lett. d) (non applicabile ratione temporis, in quanto operante, per espressa disposizione legislativa - art. 41, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024 - solo con riferimento agli atti emessi dal 30/04/2024, laddove l'atto n. TYXCRLA00010/2024 è stato emesso il 17/04/2024), era prevista dall'art. 27, comma 19, del D.L. 185/2008 solo per i crediti inesistenti, laddove la fattispecie in esame riguarda, invece, un credito d'imposta al più “non spettante” e non un credito d'imposta “inesistente”.
In data 22.12.2025 il ricorrente ha depositato il dispositivo della sentenza di riforma resa nel giudizio di appello avverso la sentenza resa dalla CGT di primo grado nel giudizio di impugnazione avverso l'atto di recupero d'imposta, che aveva rigettato il ricorso (dispositivo 2290 del 10-15.12.2025).
L'AE si è costituita il 23.12.2025 ed ha chiesto il rigetto del ricorso facendo richiamo alla sentenza resa dalla
CGT di primo grado sull'atto di recupero credito d'imposta ed argomentando la legittimità della iscrizione a ruolo straordinaria sulla scorta della corretta qualificazione del credito come inesistente.
In data 08.01.2025 il ricorrente ha depositato il dispositivo della sentenza penale di assoluzione resa dal Tribunale di Barcellona PG al fine di corroborare ulteriormente la qualificazione del credito come “non spettante” e non come “inesistente”.
All'udienza del 13.01.2026 si è provveduto come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ed invero, dopo la sentenza di primo grado che ha rigettato il ricorso, riconoscendo la qualificazione del credito d'imposta oggetto di recupero come “inesistente”, è intervenuta la sentenza di appello che ha riformato il pronunciamento reso dal giudice di prime cure.
Non pertiene, ovviamente, al presente giudizio la censura di cui al punto 1), trattandosi di profilo che costituisce oggetto del separato giudizio sull'atto di recupero.
Nondimeno fondata risulta la censura di cui al punto 2), tenuto conto che il dato che legittima l'iscrizione straordinaria a ruolo ex art. 15bis DPR 602/73, e che fonda la conseguente legittimità della cartella qui impugnata, è la qualificazione del credito d'imposta oggetto di recupero come “inesistente”.
Il venir meno di detto presupposto travolge la legittimità dell'iscrizione e della cartella, che devono essere annullate.
Spese compensate in quanto la cartella è stata emessa sulla base di pronunciamento giudiziale efficace e riformato in corso di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
AR AU, TO
ALACQUA CONCETTA DANIELA LOR, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4679/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250011868263000 REC.CREDITO.IMP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate il 30.05.2025, depositato il 13.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2025 00118682630001, notificata il 18/04/2025, con la quale l'AE, ai sensi dell'art. 38 bis DPR n. 600/1973, ha iscritto a ruolo a titolo straordinario ex art. 15-bis DPR n.
602/1973 le somme dovute a seguito dell'atto di recupero di un credito di imposta per ricerca e sviluppo n.
TYXCRLA00010/2024 emesso il 17/04/2024 e notificato il 19/04/2024 (non divenuto definitivo in quanto oggetto di autonomo ricorso ed in pendenza di contenzioso) per l'importo di € 157.612,44 (per tributi, interessi e sanzioni).
L'atto di recupero di credito d'imposta n. TYXCRLA00010/2024 era impugnato innanzi a questa CGT, che emetteva sentenza n. 1243/2025, depositata in data 04/03/2025, di rigetto del ricorso. Nelle more del giudizio sull'atto presupposto, e stante la qualificazione del credito come inesistente, l'Ufficio provvedeva all'iscrizione a ruolo a titolo straordinario delle somme dovute, ai sensi della normativa vigente “ratione temporis”. Di conseguenza, in data 18/04/2025 veniva notificata al contribuente la cartella di pagamento n. 295 2025
0011868263000, oggi impugnata.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi, entrambi fondati sulla contestazione della qualificazione come “inesistente” del credito d'imposta oggetto dell'atto di recupero:
1) ILLEGITTIMITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO E DELLA RELATIVA ISCRIZIONE A RUOLO A
MOTIVO DELLA INTERVENUTA DECORRENZA DEL TERMINE DI DECADENZA PER L'EMISSIONE
DELL'ATTO DI RECUPERO DEL CREDITO DI IMPOSTA N. TYXCRLA00010/2024. Si argomenta che l'atto di recupero di credito d'imposta è stato emesso oltre il prescritto termine decadenziale, in quanto la fattispecie in esame riguarda un credito d'imposta al più “non spettante” e non un credito d'imposta “inesistente”., facendosi all'uopo richiamo al pronunciamento reso in sede penale.
2) ILLEGITTIMITA' DELLA ISCRIZIONE A RUOLO A TITOLO STRAORDINARIO EX ART. 15-BIS DPR
N. 602/1973. Si argomenta che l'iscrizione a ruolo straordinaria, anteriormente alla nuova formulazione dell'art. 38-bis del DPR 600/1973, comma 1, lett. d) (non applicabile ratione temporis, in quanto operante, per espressa disposizione legislativa - art. 41, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024 - solo con riferimento agli atti emessi dal 30/04/2024, laddove l'atto n. TYXCRLA00010/2024 è stato emesso il 17/04/2024), era prevista dall'art. 27, comma 19, del D.L. 185/2008 solo per i crediti inesistenti, laddove la fattispecie in esame riguarda, invece, un credito d'imposta al più “non spettante” e non un credito d'imposta “inesistente”.
In data 22.12.2025 il ricorrente ha depositato il dispositivo della sentenza di riforma resa nel giudizio di appello avverso la sentenza resa dalla CGT di primo grado nel giudizio di impugnazione avverso l'atto di recupero d'imposta, che aveva rigettato il ricorso (dispositivo 2290 del 10-15.12.2025).
L'AE si è costituita il 23.12.2025 ed ha chiesto il rigetto del ricorso facendo richiamo alla sentenza resa dalla
CGT di primo grado sull'atto di recupero credito d'imposta ed argomentando la legittimità della iscrizione a ruolo straordinaria sulla scorta della corretta qualificazione del credito come inesistente.
In data 08.01.2025 il ricorrente ha depositato il dispositivo della sentenza penale di assoluzione resa dal Tribunale di Barcellona PG al fine di corroborare ulteriormente la qualificazione del credito come “non spettante” e non come “inesistente”.
All'udienza del 13.01.2026 si è provveduto come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ed invero, dopo la sentenza di primo grado che ha rigettato il ricorso, riconoscendo la qualificazione del credito d'imposta oggetto di recupero come “inesistente”, è intervenuta la sentenza di appello che ha riformato il pronunciamento reso dal giudice di prime cure.
Non pertiene, ovviamente, al presente giudizio la censura di cui al punto 1), trattandosi di profilo che costituisce oggetto del separato giudizio sull'atto di recupero.
Nondimeno fondata risulta la censura di cui al punto 2), tenuto conto che il dato che legittima l'iscrizione straordinaria a ruolo ex art. 15bis DPR 602/73, e che fonda la conseguente legittimità della cartella qui impugnata, è la qualificazione del credito d'imposta oggetto di recupero come “inesistente”.
Il venir meno di detto presupposto travolge la legittimità dell'iscrizione e della cartella, che devono essere annullate.
Spese compensate in quanto la cartella è stata emessa sulla base di pronunciamento giudiziale efficace e riformato in corso di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Spese compensate.