TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/12/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
IA GE PU Presidente
MA NI Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 14.10.2024 al n. 3681 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EN- Parte_1 C.F._1
RICA L. TEDESCHI del Foro di Milano, nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. CHIARA ANNA MARIA COLOMBO e SARA BECCAGLIA, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate a mezzo delle note depositate in data 14/15.10.2024, di seguito riportate per esteso.
Per la ricorrente:
“Esaminate le relazioni dei servizi sociali e considerato il perdurare della violazione dell'obbligo del mantenimento della minore da parte del padre, in adempimento del provvedimento del Giudice si precisa- no le seguenti conclusioni.
1.In modifica delle condizioni del divorzio in punto affidamento condiviso di disposte con sen- Per_1
tenza rgn. 6071/2022,
pag.
1 -disporre l'affidamento super esclusivo di alla madre con il collocamento della figlia presso di lei. Per_1
-Disporre il monitoraggio dei competenti Servizi Sociali sul rispetto dei provvedimenti, la applicazione delle sanzioni previste in tema di violazione degli obblighi genitoriali per l'ipotesi di persistenza nel tem- po, da parte del padre di dell'atteggiamento ostile e screditante la sua figura, nonché ogni neces- Per_1
saria limitazione della responsabilità genitoriale paterna.
2. In modifica delle condizioni del divorzio in punto diritto di visita di stabilite con sentenza Per_1
rgn. 6071/2022 disporre che potrà vedere il padre in forma protetta. Per_1
3.In modifica delle condizioni del divorzio in punto affidamento condiviso di stabilite con sen- Per_1
tenza n. 70/23
-disporre a carico del Sig. ED l'obbligo di corrispondere alla Signora l'assegno mensile di € Pt_1
500,00, o di quella diversa somma che risulterà di giustizia, quale contributo a mantenimento della fi- glia Tale assegno dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della Per_1
vita.
4.Rigettare le domande avversarie.
5.Ammonire il Sig. ED al rispetto dei provvedimenti del Giudice con riferimento alla violazione dell'obbligo di mantenimento della figlia minorenne;
6.condannare il Sig. al risarcimento dei danni nei confronti della Signora e della figlia CP_1 Pt_1
nella misura ritenuta d'ufficio e comunque non inferiore a € 1.000,00 tenuto conto della pluri- Per_1
ma violazione dell'obbligo al mantenimento;
7. condannare il Sig. ED, genitore inadempiente, al pagamento di una sanzione amministrativa pe- cuniaria, da un minimo di 75 Euro a un massimo di 5.000 Euro a favore della Cassa delle ammende;
8. in ogni caso, adottare i provvedimenti opportuni. Con vittoria di spese e competenze a favore della ri- corrente.
Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28, comma 1 lett. B e c c.p.c., di seguito riportate per esteso”.
Per il resistente:
“precisando che il sig. ED non intende rinunciare ai termini di cui all'art. 473-bis.28, comma 1 lett.
b e c, c.p.c., di cui si chiede perciò sin d'ora la concessione.
Si deposita, altresì, in allegato alla presente, foglio di precisazione delle seguenti conclusioni:
In via principale - a modifica e/o a parziale modifica delle condizioni di divorzio in punto di affidamento di di- Per_1
sposte con sentenza RG n. 6071/2022, nonché dei provvedimenti provvisori assunti dall'Ill.mo G.I. nel corso del procedimento, disporre l'affidamento condiviso di con collocamento presso la madre;
Per_1
- a modifica e/o a parziale modifica delle condizioni di divorzio in punto di frequentazione di Per_1
disposte con sentenza RG n. 6071/2022, nonché dei provvedimenti provvisori assunti dall'Ill.mo G.I. nel corso del procedimento, disporre che il padre potrà vedere quando ella lo vorrà, previo accordo Per_1
con i Servizi sociali e con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore, sino a diverse e migliori intese tra i genitori;
- disporre a carico del sig. ED la corresponsione della somma di Euro 200,00 entro il 10 di ogni me- se, a titolo di mantenimento ordinario per oltre rivalutazione annuale ISTAT, nonché il 50% Per_1
delle spese straordinarie sostenute per secondo le Linee Guida del Tribunale di Milano. Per_1
Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle nuove domande o istanze dedotte da parte convenuta nel corso del presente giudizio o che la stessa dovesse dedurre nel proprio foglio di precisazione delle con- clusioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 11/10/2024, tra l'altro, la ricorrente ha allegato che a mezzo della sentenza n. 70/2023 pubblicata da questo Tribunale in data
18.01.2023 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 03.10.2009 ed è stato regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale ri- spetto alla figlia minorenne (nata il [...]), che a partire dall'anno 2023 Per_1
l'insofferenza paterna verso la sua persona, i messaggi denigratori, minatori e ingiuriosi inviatile dal resistente e le insinuazioni rispetto alle sue capacità genitoriali dal medesimo proferite hanno causato il disagio e la chiusura manifestatisi con silenzi e isolamento, che nel gennaio 2024 le parti hanno concordato la presa in carico della figlia minorenne da parte della psicologa Dott. , pur manifestando il padre la sua indisponi- Controparte_2
bilità a pagare la professionista, di cui si è fatta carico in via esclusiva, che in data
30.04.2024 il ED ha comunicato alla psicologa “di non voler più aderire alle sedute per
[...]
” pagando quella del 02.05.2024, che dalla sospensione delle sedute ha peggio- Per_1
rato la sua condizione psichica, che il resistente costruisce boxes per cani e uffici prefab- bricati ed ha una impresa individuale, che “ha proposto denuncia-querela in data 20.04.2024 contro il Sig. ED per la falsificazione delle firme apposte all'atto di trascrizione dei cani” e che dal
21.09.2024 non vede più il padre che l'ha allontanata da casa sostenendo Per_1
un'ipotetica revoca dell'affidamento condiviso e, pertanto, ha chiesto modificare le con- dizioni di affidamento della minore vigenti con l'affidamento di alla madre e con Per_1
un diritto di visita protetto prevedendo, per l'effetto, un contributo paterno al manteni- mento indiretto ordinario della figlia dell'importo mensile di € 500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano.
Costituendosi in giudizio tempestivamente in data 18.11.2024, tra l'altro, il resistente ha replicato che da “quel 21 settembre 2024” ha, improvvisamente, smesso persino di Per_1
rispondere ai suoi messaggi Whatsapp, di essersi sempre occupato di che “a casa Per_1
del sig. ED ove dalla nascita al settembre scorso ha trascorso le sue giornate, la ragazza ha Per_1
una sua cameretta, mentre, quando è con la madre, dorme nell'unica camera da letto con la madre stessa e sul divano quando il sig. si ferma (spesso) a casa con loro, perché nella camera da letto dor- Pt_2
mono la sig.ra e il sig. (cfr. doc. 5). Quanto agli incontri con la psicologa, il sig. ED Pt_1 Pt_2
mai si è opposto a che si sottoponesse a un percorso psicologico e di ciò ne dà atto anche
contro
- Per_1
parte (punto 10 ricorso controparte). Non corrisponde al vero, però, che successivamente il sig. ED non si è reso disponibile al pagamento delle sedute di terapia [ma] notando che si sentiva meglio Per_1
e che, almeno quando era con il padre, non mostrava alcun segno di disagio, il sig. ED credeva di po- ter concludere il percorso. La sig.ra , invece, si opponeva fermamente alla decisione del sig. ED. Pt_1
Prova del fatto che non mostrasse segni di disagio, tantomeno, di un peggioramento del rendi- Per_1
mento scolastico è comprovato dal registro elettronico allegato dalla medesima controparte sub doc. 4, da cui, anzi, si evince che il rendimento scolastico di è complessivamente molto buono [...] che da Per_1
aprile 2024, non frequenta più il corso di equitazione per sua scelta. […] Dal 23 novembre Per_1
2021 (data del decreto di omologa della separazione dei coniugi – cfr. doc. 2 ricorso controparte) ad oggi, il sig. corrisponde Euro 1.200,00 mensili per canoni di locazione [dell'immobile di Buscate CP_1
(MI), Via Gramsci n. 3, dove aveva sede l'allevamento amatoriale di cani intestato alla
] (ossia complessivamente Euro 43.200,00 dal 2021 alla data odierna), senza aver mai preteso Pt_1
nulla dalla sig.ra a titolo di rimborso di tali somme [che] In data 20 settembre 2024, il sig. Pt_1
veniva convocato dai Carabinieri di Samarate per essere sentito in relazione a fatti penalmente CP_1
rilevanti a lui addebitati. Quando il sig. si recava presso la stazione dei Carabinieri di Samara- CP_1 te, si rendeva conto che trattavasi di fatti relativi all'allevamento di cani della sig.ra , ubicato Pt_1
presso l'immobile di Buscate, Via Gramsci n. 3, ove attualmente il sig. ancora risiede e ove ave- CP_1
va sede l'allevamento amatoria intestato alla ex moglie. Ebbene, quel medesimo venerdì 20 settembre
2024 il sig. ED avrebbe dovuto trascorrere il pomeriggio con sino alle 18.30 (quando la fi- Per_1
glia sarebbe stata recuperata dalla madre, come da accordi). Dovendosi, però, recare in commissariato, il sig. ED comunicava alla figlia che sarebbe stato meglio che quel pomeriggio stesse con la madre” e, a sua volta, ha chiesto disporre l'affidamento esclusivo di alla sua persona e collo- Per_1
carla presso di sé.
Alla prima udienza celebrata in data 04.12.2024 la ricorrente ha dichiarato di vivere nell'immobile sito in Legnano, Via Girardi 27, condotto in locazione dall'agosto 2020, che il compagno vive nell'immobile di cui è proprietario in Vimercate ma spesso le dà una mano negli accompagnamenti di di percepire l'importo mensile di € 221,00 Per_1
dall'INPS a titolo di AU, di avere in essere due finanziamenti, che continua a non Per_1
frequentare il padre, di non avere contezza se lo senta al telefono, che il padre non ha prestato il consenso per la ripresa del percorso di sostegno psicologico per avvia- Per_1
nel mese di febbraio 2024 e interrotto nel mese di maggio 2024 e che il resistente l'ha bloccata su whatsapp ed è venuta meno qualsiasi forma di comunicazione genitoriale;
il resistente ha dichiarato di essere titolare dell'impresa individuale omonima, di essere tito- lare dell'unico rapporto bancario in atti versato, di non avere strumenti finanziari, di ave- re un'assicurazione per cui versa € 86,00 al mese, di non avere relazioni in corso, di non intrattenere alcuna relazione con la figlia neppure telefonica perché non gli ri- Per_1
sponde, che i due figli gemelli hanno quasi 20 anni e sono economicamente indipenden- ti, che la figlia di due anni vive con la madre a Vedano Olona e la frequenta a Per_2
weekend alternati dal venerdì e il mercoledì in forza di provvedimento reso dal Tribunale di Varese nel mese di febbraio/marzo 2024, di versare l'importo mensile di € 150,00 alla madre di oltre al 50% delle spese straordinarie, di avere rinunciato al 50% Per_2
dell'AU per e per di imputare la crisi della relazione con alla ma- Per_2 Per_1 Per_1
nipolazione della madre e di prestare il consenso per la ripresa del percorso di sostegno psicologico chiesto da impegnandosi a sottoscrivere i documenti all'uopo neces- Per_1
sari; il giudice istruttore ha ascoltato che ha reso le seguenti dichiarazioni: “Ho Per_1 scoperto a ottobre di quest'anno il motivo della separazione dei miei, cioè che mio padre ha tradito mia madre. Fino a settembre 2024 andavo dalla mamma il martedì e il giovedì sera e a weekend alternati.
Il papà lo vedevo a cena e mi veniva a prendere a scuola quando non era al lavoro. Il papà ha l'officina nel terreno di casa. La mamma di è stata con noi dal 2021 sino ad aprile 2023. Per me non è Per_2
stata una presenza importante. non lo vedo da marzo 2023 perché lui non vuole vedere mio Per_3
padre. la vedevo quando andavo con il papà dalla nonna paterna. Con la mamma il rapporto è Pt_4
sempre stato buono. Il 20 settembre il papà è venuto a prendermi a scuola, siamo andati dai carabinieri e dopo mi ha detto che non potevo più stare lì e che non sapeva per quanto tempo, forse una settimana, forse un mese o forse per sempre. Non mi ha spiegato il motivo. Mi ha detto che non potevo più stare lì.
Io sono stata in macchina mentre mio padre è entrato dai carabinieri e non so cosa sia successo. Mia mamma è venuta a prendermi il 21 mattina. Il papà poi mi ha scritto: quando vuoi vieni qua. Poi gli ho scritto io perché avevo bisogno dei documenti e me li ha lasciati fuori casa. Poi gli avevo chiesto il con- senso per la psicologa e mi ha detto di no e ha cancellato il messaggio che ha scritto lui. Mi ha detto che è colpa di mia mamma che fa di tutto per rovinarmi la vita. Credo che il foglio che ha preso dai carabinieri sia la denuncia fatta da mia madre per i cani ma non so cosa c'entra con me. Per me è importante il per- corso con la psicologa, l'ho avviato a febbraio e l'ho interrotto a maggio 2024 perché il papà non ha più dato il consenso. Il percorso mi serve. A volte il papà si arrabbia con me per cose inutili. Quando c'era la mamma di , in casa con noi mi sentivo ignorata da mio padre. Prima di c'era Per_4 Per_2 Per_4
TA con noi. Forse alla mamma dicevo che non ero così tanto felice a casa del papà. Con mio padre non parlavo ma scrivevo anche se eravamo a casa insieme. A mia madre riesco a dire molto più cose. La mia migliore amica è poi c'è e poi ho qualche altra conoscenza più che amici. Facevo equi- Per_5 Per_6
tazione ma ho smesso quest'estate perché non avevo voglia di uscire di casa e neppure di andare al ma- neggio. Quest'estate sono andata in vacanza con mia mamma e una settimana è venuta con noi. Per_5
La vacanza con il papà non è andata bene perché il posto non ci piaceva (faceva troppo freddo e non si poteva andare al mare). Adesso la mamma mi lascia a casa di la mattina e vado a scuola con lei Per_5
e suo papà. All'uscita o viene il compagno di mia mamma o vado da (una volta alla settimana) o Per_5
la baby sitter. Il compagno della mamma è gentile con me. Vive praticamente con noi. Sono contenta di riprendere il percorso con SA. Prima andavo una volta alla settimana. Settimana scorsa volevo andare a prendere le cose dal papà e mi sono fatta accompagnare dalla baby-sitter ma poi l'ho visto mi è venuta l'ansia e sono tornata a ca-sa. Al momento non so se voglio riprendere il dialogo con il papà. Anche se la psicologa mi aiutasse, ci penserei. Ho sempre fatto fatica a studiare ma adesso faccio ancora più fatica a concentrarmi e ho 5 materie insufficienti. Frequento un centro dopo scuola dove faccio i compiti da ini- zio novembre. Non ho socializzato con nessuno dei ragazzi che lo frequentano. Gli educatori sono bravi.
Al momento non desidero praticare nessuno sport. Mi sono iscritta al liceo di scienze umane Per_7
di Legnano. Sono contenta. Da grande vorrei fare la psicologa o la criminologa. Sono affezionata
[...]
a che da luglio/agosto ha iniziato a dormire dal papà. Con ci sentiamo al telefono ma Per_2 Pt_4
non ci vediamo perché non ha la macchina anche se ha la patente. … Avevo il timore di poter essere messa in comunità”; le parti si sono accordate per utilizzare quale mezzo di comunicazione la e-mail e i messaggi di testo e, tra l'altro, il giudice istruttore ha disposto che “dal mese di ottobre 2024 il resistente - che (dal 21.09.2024) non contribuisce direttamente al soddisfacimento di al- cuna delle molteplici esigenze di (ivi comprese quelle abitative soddisfatte direttamente dalla ma- Per_1
dre) – [contribuisca] indirettamente al mantenimento ordinario di versando alla ricorrente Per_1
(che già percepisce il 100% dell'assegno unico e universale spettante per la prole pari all'importo mensile di € 221,60) l'importo mensile di € 300,00, rivalutato come per legge, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese [lo ha invitato] ad avviare un percorso individuale di sostegno alla genitorialità quanto prima possibile per recuperare la relazione con [e ha incaricato i] SS del Comune di Per_1
Legnano, con la massima collaborazione possibile di quelli del Comune di Buscate […] di verificare * se e in che termini sia possibile recuperare e sostenere la relazione e la frequentazione padre/figlia minoren- ne mediante accessi domiciliari, colloqui con le parti, la minore, gli altri figli maggiorenni del ricorrente, la psicologa, gli insegnanti e il medico pediatra di i referenti del dopo scuola frequentato dalla Per_1
minore (ove possibile acquisendo relazioni a loro firma) e * se i genitori di riescano a comunicare Per_1
in modo tale da garantire alla minore il celere soddisfacimento dei suoi molteplici bisogni (di cura, istru- zione ed educazione); [e depositare] relazione scritta attestante le risultanze delle attività delegate loro entro e non oltre il 17.03.2025 (cui allegheranno quelle come innanzi acquisite)”.
In data 10.03.2025 la dott.ssa ha dato atto dell'interruzione nel mese di Controparte_2
maggio 2024, da parte del padre, “senza alcuna spiegazione da parte di quest'ultimo”, del per- corso avviato per il benessere di nel mese di febbraio/marzo 2024, della sua ri- Per_1
presa nel mese di dicembre 2024 (giusta dichiarazione di assenso resa dal padre soltanto alla prima udienza celebrata in data 04.12.2024) e della necessità della sua prosecuzione perché sta sperimentando un senso di cura e le regole anche dal punto di vista normativo. Per Per_1 quanto riguarda le relazioni sociali con i pari, riporta ancora diverse difficoltà, in quanto si sen- Per_1
te sfiduciata a causa di esperienze passate che le fanno provare la sensazione di “essere osservata” o
“giudicata”. La relazione con il padre è assente dal mese di settembre 2024, ma esprime fre- Per_1
quentemente la necessità di riprendere alcuni effetti personali che, nella fretta, sono stati dimenticati a ca- sa sua. Attualmente, la ragazza sta ritrovando il suo spazio e le sue routine a casa della madre e non manifesta la necessità di riprendere un rapporto con il padre. Potrebbe essere opportuno, ai fini terapeuti- ci, rispettare le decisioni della minore, avvallando e rinforzando il suo senso di autoefficacia, che fino ad oggi è stato minato da eventi e circostanze”.
In data 18.03.2025 i SS hanno riferito quanto segue:
In data 25.03.2025, tra l'altro, i SS hanno riferito quanto segue: “ avrebbe portato il Per_1
desiderio alla madre di poter mantenere dei contatti e incontrare i fratelli: a tal proposito la donna si sa- rebbe attivata prendendo contatti con la nonna materna e la madre della sorellina minore al fine di orga- nizzare dei momenti di incontro fra i ragazzi, chiedendo di non condividerne l'informazione con il sig. per paura che potesse sabotare o interferire con gli stessi momenti di incontro […] La ragazza CP_1
non ha una propria stanza, dormirebbe nel divano letto del soggiorno, avendo però i suoi effetti personali nella stanza da letto della madre ed il compagno;
gli spazi si mostrano piuttosto ristretti rispetto alle esi- genze dei presenti, ma puliti e dignitosi. Sono inoltre presenti tre animali domestici, ben tenuti, ai quali la ragazza riporta di essere affezionata. Da quanto riportato dal contesto scolastico, ricreativo e psicolo- gico, è una ragazzina che nel tempo è stata esposta ad una serie di dinamiche e contenuti inop- Per_1
portuni, con un bagaglio emotivo faticoso e una tendenza al ritiro sociale. Emerge la necessità di poter approfondire con lei la storia di famiglia dei suoi vissuti emotivi in merito, nel rispetto dei tempi e le mo- dalità che si renderanno necessarie, in compartecipazione con gli operatori coinvolti. In conclusione, la di- namica familiare è stata ad oggi osservata con una conoscenza iniziale, ma appare necessario svolgere i dovuti approfondimenti e tematizzare alcuni aspetti con i vari membri del nucleo familiare al fine di sol- lecitarne alcune riflessioni. Si ritiene pertanto di dover meglio approfondire nei prossimi colloqui gli attua- li bisogni della minore e del nucleo familiare più allargato, per poter definire quale possa essere il progetto di supporto più adeguato alla stessa e meglio comprendere le capacità genitoriali delle figure adulte, al fine di appurare gli eventuali supporti attivabili anche per loro”. I SS hanno allegato relazione a firma della coordinatrice della classe di che, tra Per_1
l'altro, ha riferito che la minore “racconta di un padre assente e “dispettoso” che non ha fatto nulla per evitarle situazioni di disagio, come non restituirle il materiale scolastico a settembre. Il rendimento scolastico è al momento sufficiente (maggiori difficoltà in matematica). Nel corso del triennio però il ren- dimento non è stato costante: si sono manifestati cali sia qualitativi sia quantitativi dell'impegno e dell'interesse. La maggior parte dei docenti rivela in quest'ultimo periodo un graduale miglioramento nel rendimento e nell'atteggiamento. Nel gruppo classe tende ad essere molto selettiva, ha un rapporto rispet- toso, ma distaccato verso gran parte dei compagni;
mantiene un rapporto quasi esclusivo con due compa- gne. La partecipazione alla vita di classe non è mai stata molto attiva, è difficile coinvolgerla nelle varie proposte didattiche. In generale rispetta le regole e il suo comportamento risulta abbastanza maturo. La stessa selettività la dimostra con i docenti: con alcuni chiede apertamente un confronto, con altri lo evita.
Il gruppo classe di fronte al suo atteggiamento di chiusura, ad oggi si mostra in generale indifferente, po- chi cercano di instaurare con la compagna una comunicazione significativa. Per quanto riguarda i genito- ri, nel corso del triennio non hanno mostrato una fattiva partecipazione alla vita scolastica: rare sono state le richieste di colloqui, particolarmente assente il padre, mentre con la madre il rapporto è stato mantenuto attraverso lo scambio di e-mail, concentrato soprattutto in quest'ultimo periodo”.
A mezzo dell'ordinanza pronunciata in data 31.03.2025 il giudice istruttore, considerato che la ricorrente ha saputo adoperarsi per contenere i pregiudizi derivati a dalla Per_1
disgregazione del nucleo familiare e per soddisfare i suoi bisogni di sostegno psicologico, scolastico e relazionale (rispetto ai fratelli) senza poter contare sulla collaborazione del resistente che dal mese di settembre 2024 non intrattiene alcun tipo di relazione con la minore, non si è adoperato per consegnarle gli effetti personali, non ha avviato il percor- so individuale di sostegno alla genitorialità indicatogli in data 06.12.2024, ha lamentato di non essere informato sulle condizioni di (senza provare di avere fatto alcunché in Per_1
tale senso) e non ha contribuito indirettamente al mantenimento della figlia, ha disposto l'affido esclusivo della minore alla madre per quanto riguarda l'assunzione delle scelte ordinarie (fatta salva l'assunzione delle decisioni più importanti da parte di entrambi i genitori necessariamente con la mediazione dei SS) e ha ammonito il resistente al rispetto dei provvedimenti economici vigenti avvertendolo delle ulteriori sanzioni previste all'art. 473-bis.39, comma 1 lett. b) e c), c.p.c. In data 12.06.2025 i SS del Comune di Legnano hanno ritenuto necessario: “Avviare il pa- dre ad una presa in carico individuale, come passaggio propedeutico alla ripresa dei rapporti con la figlia;
- Avviare gli incontri padre-figlia in modalità protetta e osservata, qualora il padre abbia aderito alla presa in carico e la minore esprima la volontà di incontrare il padre, non prevedendo ad oggi altre moda- lità di visita;
- Orientare la madre ad un percorso psicologico e di supporto alla genitorialità per sé, prefe- rendo ove possibile, una modalità di percorso che possa connettersi in maniera sistemica a quello sostenu- to dalla minore;
- Mantenere il monitoraggio della situazione familiare per un tempo di un anno, all'esito del quale rivalutare la situazione familiare in base all'evoluzione della stessa”. Tuttavia, in pari data, i SS del Comune di Buscate hanno riferito quanto segue:
Dal canto suo, a mezzo delle note di trattazione scritta depositate in data 17.06.2025 il resistente “insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni di cui all'istanza depositata in data
31.05.2025 [di] riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra a titolo di contri- Pt_1
buto al mantenimento ordinario di […] nella minor somma di Euro 200,00, ovvero nella Per_1
somma che sarà ritenuta congrua dall'Ill.mo Giudice istruttore, sulla scorta delle mutate condizioni eco- nomiche del sig. ED [cui la resistente si è opposta ritenendo del tutto indimostrata la contrazione reddituale asserita da controparte] nonché per l'accoglimento delle rassegnate conclu- sioni di cui al ricorso, rimettendosi, in via subordinata, in punto collocamento e frequentazione tra
[...]
e il padre, alle determinazioni dell'Ill.mo Giudice nel superiore interesse di ” senza mani- Per_1
festare alcuna disponibilità rispetto all'imprescindibile percorso individuale funzionale al recupero della relazione con la figlia.
Il giudice istruttore, “ritenuta effettivamente gravemente lacunosa e insufficiente la documentazione allegata dal resistente all'istanza depositata in data 31.05.2025, ritenuto di dovere verificare se la cop- pia genitoriale intenda aderire ai percorsi indicati dai SS e di dovere onerare i SS di coadiuvare i genitori di nell'individuazione dei professionisti e/o dei centri in grado di offrire per ciascuno di essi un Per_1
percorso individuale di sostegno psicologico e di supporto alla genitorialità “che possa connettersi in ma- niera sistemica a quello sostenuto dalla minore”, […] RIGETTA l'istanza depositata dal resistente in data 31.05.2025; CONFERMA l'affido super esclusivo della minore alla madre per quanto riguarda la salute, l'istruzione e l'educazione (limitando la responsabilità genitoriale rispetto alla regolamentazio- ne della relazione di con il padre che affida ai SS del Comune di Legnano che assicureranno la Per_1
prosecuzione del percorso di sostegno psicologico offerto dalla madre alla minore e ne monitoreranno l'andamento); DISPONE CHE le parti depositino entro e non oltre il 30.09.2025 gli estratti di tutti i rapporti bancari e/o postali e/o finanziari di cui sono titolari e/o contitolari dall'01.01.2024 al
31.08.2025 e il modello UNICO2025 o 730/2025 (in file debitamente titolati, numerati e corredati da indice analitico); INVITA le parti ad avviare il percorso individuale indicato dai SS senza ritardo e a depositare la documentazione comprovante (unitamente a relazione aggiornata a firma del-la dott.ssa
) entro e non oltre il 30.09.2025”. CP_2
In data 12.09.2025 i SS del Comune Buscate hanno riferito dell'incontro tenuto con il resistente in data 01.09.2025:
In data 06.10.2025 i SS del hanno riferito quanto segue: Parte_5 All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 16.10.2025 il giudice relatore ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28, comma 1, c.p.c. alla cui concessione il resistente non ha rinunciato.
In data 09.12.2025 i SS del Comune di Legnano hanno riferito quanto segue: ***
A mezzo della comparsa conclusionale depositata in data 17.11.2025, tra l'altro, la ricor- rente ha allegato che “Ad oggi il Sig. non ha corrisposto alla Signora la somma di € CP_1 Pt_1
3.900,00 a tale titolo oltre alle spese straordinarie (odontoiatriche, psicologa, spese scuola iscrizione, spe- se libri di scuola per un totale di € 6.798,65), mai pagate [e ha sostenuto che] fondata è la doman- da di risarcimento danni e di pagamento dell'ammenda così come formulata”.
Dal canto suo, a mezzo della comparsa conclusionale depositata in data 17.11.2025, per quello che qui rileva, il resistente ha ribadito che “la sig.ra ha colto l'occasione scaturente Pt_1
dalla “questione dei cani” per instaurare il presente giudizio, che ha avuto quale sola conseguenza il de- terioramento dei rapporti familiari [e che] nell'ambito del procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio (RGNR 5985/2025 – PM dott.ssa Spinosa) a carico del sig. per i fatti denunciati dalla sig.ra in data 20.4.2024 è stata avanzata ri- CP_1 Pt_1
chiesta di archiviazione ad opera del Pubblico Ministero già in data 12.3.2025 [e] Quanto all'affido e al collocamento di si chiede all'Ill.mo Giudice di voler provvedere nel solo superiore interesse del- Per_1
la minore, pur ritenendo che un affido super esclusivo e/o esclusivo, con limitazione della possibilità di frequentazione fra padre e figlia, non possa che determinare un irrimediabile pregiudizio al rapporto tra ora adolescente, e il padre”. Per_1
In data 01.12.2025 la ricorrente ha replicato che per tabulas “dopo avere appreso della denuncia penale fatta dalla il Sig. ED ha deciso di allontanare la figlia definitivamente rinunciando Pt_1
così ad ogni rapporto”.
In data 02.12.2025, a fronte della richiesta materna di partecipazione paterna “al pagamen- to delle spese sostenute per il percorso di supporto psicologico, per le spese odontoiatriche e per l'iscrizione e i libri scolastici, per complessivi Euro 6.798,65 [rileva] che con mail in data 7.2.2025 la sig.ra CP_4
lo ha comunicato al sig. ED l'iscrizione di alla scuola paritaria di Legnano Per_1 Persona_7
precisando che “trattandosi di scuola paritaria mi occuperò io del pagamento dell'iscrizione e della retta annuale” [e che] con riferimento alle spese per il percorso psicologico il sig. ED aveva comunicato al- la sig.ra la propria impossibilità a sostenere tale ulteriore esborso”. Pt_1
IN DIRITTO SI OSSERVA
La scelta del regime di affidamento della prole deve essere effettuata in base al criterio fondamentale dell'esclusivo interesse morale e materiale della stessa previsto dall'art. 337-quater c.c., deve essere sostenuta non soltanto dalla verifica dell'idoneità o inidoneità dei genitori ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli privilegiando colui che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivato dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare loro quella sicurezza/stabilità psicologica, affettiva ed economica indispensabile per il loro sviluppo psicofisico sano ed equilibrato.
In questa prospettiva, l'individuazione del genitore affidatario deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità dell'uno o dell'altro di crescere ed educare il figlio e deve necessariamente fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto, nel recente passato, il proprio ruolo avuto riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione e di di- sponibilità a un assiduo rapporto, alla personalità del genitore, alle consuetudini di vita, all'ambiente che è in grado di offrire e, in assenza di ragioni ostative, alla capacità di pre- servare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena1.
Dalla lettura dell'art. 337-ter c.c., infatti, si ricava che sono indicatori di idoneità genitoria- le la capacità di dare al minore le cure di base, di sostenerne la crescita, di offrirgli tene- rezza, comprensione e accoglienza, di approvarlo e incoraggiarlo (anche nell'autonomia e nell'allontanamento), di non creare dipendenze (per esempio, erogando facili ricompen- se), di valorizzarne le imprese compiute e/o quelle da compiere, di evitare atteggiamenti collusivi, rinforzi narcisisti o intimità invischiate, di tenere distinti i ruoli amicali, coniu- gali e parentali, di richiamarlo costantemente al concetto di limite e al principio di realtà e di rispettarsi e riconoscersi reciprocamente.
Nella situazione familiare sub iudice, sebbene consapevole della rottura relazionale creatasi con in data 21.09.2024, il padre non ha saputo/voluto accettare il supporto di Per_1
professionisti terzi per tentare di recuperare la relazione che la figlia minorenne ha reite- ratamente affermato essere fragile ante 21.09.2024 e significativamente compromessa post
21.09.2024 (dimostrando di non essere ancora in grado di scindere le “questioni” ancora controverse tra ex coniugi anche rispetto alle scelte imprenditoriali assunte in passato da quelle tra genitori rispetto alla figlia minorenne).
È auspicabile che, quanto prima possibile, il resistente sappia cogliere le opportunità e/o i percorsi che a oggi ha rifiutato e rifiuta e che, ciò nonostante, se vorrà, potrà cogliere nel prossimo futuro al fine del suo graduale riavvicinamento a compatibilmente Per_1
con le condizioni psicofisiche della minore, dovendosi segnalare/ricordare che “il trascor- rere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (Corte EDU, 29 gennaio 2013, c. ) [giacché per un fi- Per_8
glio/una figlia] stare insieme [al suo genitore] costituisce un elemento fondamentale della vita fami- liare c. Germania, n. 46544/1999 CDEU 2002)”2. Per_10
Ne consegue che è necessario confermare la deroga al regime dell'affido condiviso di ai genitori (già disposta in corso di causa) che, com'è noto, presuppone un rap- Per_1
porto stabile, saldo, equilibrato e continuativo con ognuno dei due adulti, un ruolo pres- socché paritetico di entrambi nella cura, educazione e istruzione, la capacità di cooperare nell'assolvimento di detti compiti e l'integrazione nella famiglia dei due nuclei di prove- nienza genitoriale. Infatti, “il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e ma- teriale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequen- tazione dei genitori paritaria con il figlio e, tuttavia nell'interesse di quest'ultimo, il giudice può indivi- duare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situa- zione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. [Ancora] il diritto alla bi- genitorialità disciplinato dalle norme codicistiche è, anzitutto, un diritto del minore prima ancora dei ge- nitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il miglior interesse del minore: il diritto del singolo genitore a realiz- zare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta”3.
La deroga al regime dell'affido condiviso non può che essere a favore dell'affido super esclusivo della minore alla madre che ha saputo mettersi in gioco, collaborare con i SS e avviare celermente il percorso di sostegno alla genitorialità per meglio sintonizzarsi con i bisogni (anche quelli più profondi) di (che, in corso di causa, ha dimostrato di es- Per_1
sere in grado di soddisfare anche anticipandone i relativi costi).
La madre è tenuta a informare periodicamente il padre delle decisioni assunte nell'interesse della figlia e delle condizioni psicofisiche intellettuali e morali della stessa tramite e-mail che trasmetterà sia al resistente che ai SS entro l'ultimo giorno di ogni me- se.
I SS territorialmente competenti continueranno a monitorare il nucleo familiare al fine di verificare se il padre dimostri, nel prossimo futuro, un'apertura e la disponibilità a un percorso di accompagnamento e recupero della relazione con la figlia che necessaria- mente richiede la mediazione e il sostegno di professionisti terzi (non potendo essere
“autogestita”) e segnaleranno immediatamente al GT territorialmente competente e/o alla PR presso il TM territorialmente competente eventuali situazioni pregiudizievoli per
Per_1
Da un punto di vista economico, il contributo paterno al mantenimento ordinario indi- retto di deve essere quantificato nell'importo mensile di € 400,00, rivalutato come Per_1 per legge, tenuto conto che dal 21 settembre 2024 il padre non soddisfa direttamente al- cuna delle molteplici esigenze di (oggi quattordicenne), che nel corso dell'anno Per_1
2024 il resistente ha avuto entrate sul c/c Intesa n. 8425 di cui è titolare per € 85.182,00 circa e nel primo semestre dell'anno 2025 entrate per € 55.091,00 circa, che la ricorrente ha percepito nell'anno 2024 redditi mensili netti dell'importo medio di € 2.320,00 e per- cepisce l'intero importo dell'AU (che nell'anno 2024 è stato pari all'importo mensile di €
233,50) e, come dichiarato da convive (di fatto) con il compagno. Non è vinco- Per_1
lante, sul punto, la circostanza che il padre versi per il mantenimento ordinario indiretto della figlia minorenne d'età sensibilmente inferiore a l'importo di € Per_2 Per_1
150,00, di cui, peraltro, soddisfa direttamente i bisogni durante i tempi di frequentazio- ne/permanenza presso di sé (non essendo note, tra l'altro, le condizioni redditua- li/patrimoniali della madre della stessa).
D'altro canto, dagli estratti del c/c bancario intestato al resistente si evincono frequenti versamenti di denaro contante di cui non è stata giustificata (e non è dato comprendere) la provenienza.
Per le spese straordinarie di il resistente verserà alla ricorrente l'ulteriore importo Per_1
mensile di € 50,00, fatto salvo il diritto al conguaglio entro il 31.03, 30.06, 30.09 e 31.12 di ogni anno.
In data 04.12.2025 il resistente ha autorizzato la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico per avviato con la dott.ssa e non può legittimamente Per_1 CP_2
negare la sua partecipazione economica al costo del medesimo.
Per le restanti spese straordinarie di le parti si atterranno scrupolosamente al pro- Per_1
tocollo vigente presso la C.d.A. di Milano (per come recentemente aggiornato, da ultimo, nel mese di giugno 2025).
***
Non può essere accolta l'ulteriore domanda (genericamente) formulata dalla ricorrente in data 15.10.2025 al n. 6 non essendo stato né specificato il tipo di danno patito, né prova- to il danno (quanto meno) nell'an.
A contrario, il resistente (genitore inadempiente) deve essere condannato a versare alla la sanzione amministrativa dell'importo di € 500,00 ai sensi Parte_6 dell'art. 473-bis.39, comma 1 lett. c) c.p.c.
***
Le spese di lite seguono la c.d. regola della soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D. M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di media complessità, dell'attività effettivamente espletata e della congrua nota spese in atti versa- ta, sono poste a carico del resistente (riconoscendo i valori tabellari minimi esposti per ogni fase).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando, parzialmente modificando le condizioni di cui alla sentenza di divorzio in atti, ogni con- traria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o respinta:
1) CONFERMA l'affido super esclusivo della figlia minorenne alla ri- Persona_11
corrente, tenuta ad adempiere gli obblighi informativi come in parte motiva;
2) CONFERMA l'obbligo del resistente di versare alla ricorrente, dal mese di ottobre
2024 compreso, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 400,00, rivalutato come per legge, a titolo di contributo indiretto al mante- nimento ordinario di e l'ulteriore importo mensile di € 50,00, rivalutato come per Per_1
legge, a titolo di spese straordinarie cui parteciperà nella misura del 50% come da proto- collo vigente presso la C.d.A. di Milano recentemente aggiornato, fatto salvo il diritto al conguaglio entro il 31.03, 30.06, 30.09 e 31.12 di ogni anno;
3) CONFERMA il diritto della ricorrente, quale genitore affidatario in via super esclu- siva, di chiedere e percepire dall'INPS il 100% dell'assegno unico e universale spettante per Per_1
4) RINNOVA l'invito già rivolto al resistente ad avviare quanto prima possibile un per- corso individuale di sostegno alla genitorialità;
5) DISPONE CHE i SS dei Comuni di Gorla Maggiore e di Buscate adempiano al mandato di cui in parte motiva;
6) CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 5.431,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
7) CONDANNA il resistente a versare alla Ammende la sanzione ammini- Parte_6 strativa dell'importo di € 500,00 ai sensi dell'art. 473-bis.39, comma 1 lett. c), c.p.c.;
8) DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai SS dei Comuni di Gorla
Maggiore e di Buscate e alla Cassa delle Ammende per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 18/12/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
MA NI IA GE PU 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. di recente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023 2 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9691 del 24/03/2022 3 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9691 del 24/03/2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
IA GE PU Presidente
MA NI Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 14.10.2024 al n. 3681 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EN- Parte_1 C.F._1
RICA L. TEDESCHI del Foro di Milano, nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. CHIARA ANNA MARIA COLOMBO e SARA BECCAGLIA, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate a mezzo delle note depositate in data 14/15.10.2024, di seguito riportate per esteso.
Per la ricorrente:
“Esaminate le relazioni dei servizi sociali e considerato il perdurare della violazione dell'obbligo del mantenimento della minore da parte del padre, in adempimento del provvedimento del Giudice si precisa- no le seguenti conclusioni.
1.In modifica delle condizioni del divorzio in punto affidamento condiviso di disposte con sen- Per_1
tenza rgn. 6071/2022,
pag.
1 -disporre l'affidamento super esclusivo di alla madre con il collocamento della figlia presso di lei. Per_1
-Disporre il monitoraggio dei competenti Servizi Sociali sul rispetto dei provvedimenti, la applicazione delle sanzioni previste in tema di violazione degli obblighi genitoriali per l'ipotesi di persistenza nel tem- po, da parte del padre di dell'atteggiamento ostile e screditante la sua figura, nonché ogni neces- Per_1
saria limitazione della responsabilità genitoriale paterna.
2. In modifica delle condizioni del divorzio in punto diritto di visita di stabilite con sentenza Per_1
rgn. 6071/2022 disporre che potrà vedere il padre in forma protetta. Per_1
3.In modifica delle condizioni del divorzio in punto affidamento condiviso di stabilite con sen- Per_1
tenza n. 70/23
-disporre a carico del Sig. ED l'obbligo di corrispondere alla Signora l'assegno mensile di € Pt_1
500,00, o di quella diversa somma che risulterà di giustizia, quale contributo a mantenimento della fi- glia Tale assegno dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della Per_1
vita.
4.Rigettare le domande avversarie.
5.Ammonire il Sig. ED al rispetto dei provvedimenti del Giudice con riferimento alla violazione dell'obbligo di mantenimento della figlia minorenne;
6.condannare il Sig. al risarcimento dei danni nei confronti della Signora e della figlia CP_1 Pt_1
nella misura ritenuta d'ufficio e comunque non inferiore a € 1.000,00 tenuto conto della pluri- Per_1
ma violazione dell'obbligo al mantenimento;
7. condannare il Sig. ED, genitore inadempiente, al pagamento di una sanzione amministrativa pe- cuniaria, da un minimo di 75 Euro a un massimo di 5.000 Euro a favore della Cassa delle ammende;
8. in ogni caso, adottare i provvedimenti opportuni. Con vittoria di spese e competenze a favore della ri- corrente.
Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28, comma 1 lett. B e c c.p.c., di seguito riportate per esteso”.
Per il resistente:
“precisando che il sig. ED non intende rinunciare ai termini di cui all'art. 473-bis.28, comma 1 lett.
b e c, c.p.c., di cui si chiede perciò sin d'ora la concessione.
Si deposita, altresì, in allegato alla presente, foglio di precisazione delle seguenti conclusioni:
In via principale - a modifica e/o a parziale modifica delle condizioni di divorzio in punto di affidamento di di- Per_1
sposte con sentenza RG n. 6071/2022, nonché dei provvedimenti provvisori assunti dall'Ill.mo G.I. nel corso del procedimento, disporre l'affidamento condiviso di con collocamento presso la madre;
Per_1
- a modifica e/o a parziale modifica delle condizioni di divorzio in punto di frequentazione di Per_1
disposte con sentenza RG n. 6071/2022, nonché dei provvedimenti provvisori assunti dall'Ill.mo G.I. nel corso del procedimento, disporre che il padre potrà vedere quando ella lo vorrà, previo accordo Per_1
con i Servizi sociali e con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore, sino a diverse e migliori intese tra i genitori;
- disporre a carico del sig. ED la corresponsione della somma di Euro 200,00 entro il 10 di ogni me- se, a titolo di mantenimento ordinario per oltre rivalutazione annuale ISTAT, nonché il 50% Per_1
delle spese straordinarie sostenute per secondo le Linee Guida del Tribunale di Milano. Per_1
Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle nuove domande o istanze dedotte da parte convenuta nel corso del presente giudizio o che la stessa dovesse dedurre nel proprio foglio di precisazione delle con- clusioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 11/10/2024, tra l'altro, la ricorrente ha allegato che a mezzo della sentenza n. 70/2023 pubblicata da questo Tribunale in data
18.01.2023 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 03.10.2009 ed è stato regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale ri- spetto alla figlia minorenne (nata il [...]), che a partire dall'anno 2023 Per_1
l'insofferenza paterna verso la sua persona, i messaggi denigratori, minatori e ingiuriosi inviatile dal resistente e le insinuazioni rispetto alle sue capacità genitoriali dal medesimo proferite hanno causato il disagio e la chiusura manifestatisi con silenzi e isolamento, che nel gennaio 2024 le parti hanno concordato la presa in carico della figlia minorenne da parte della psicologa Dott. , pur manifestando il padre la sua indisponi- Controparte_2
bilità a pagare la professionista, di cui si è fatta carico in via esclusiva, che in data
30.04.2024 il ED ha comunicato alla psicologa “di non voler più aderire alle sedute per
[...]
” pagando quella del 02.05.2024, che dalla sospensione delle sedute ha peggio- Per_1
rato la sua condizione psichica, che il resistente costruisce boxes per cani e uffici prefab- bricati ed ha una impresa individuale, che “ha proposto denuncia-querela in data 20.04.2024 contro il Sig. ED per la falsificazione delle firme apposte all'atto di trascrizione dei cani” e che dal
21.09.2024 non vede più il padre che l'ha allontanata da casa sostenendo Per_1
un'ipotetica revoca dell'affidamento condiviso e, pertanto, ha chiesto modificare le con- dizioni di affidamento della minore vigenti con l'affidamento di alla madre e con Per_1
un diritto di visita protetto prevedendo, per l'effetto, un contributo paterno al manteni- mento indiretto ordinario della figlia dell'importo mensile di € 500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano.
Costituendosi in giudizio tempestivamente in data 18.11.2024, tra l'altro, il resistente ha replicato che da “quel 21 settembre 2024” ha, improvvisamente, smesso persino di Per_1
rispondere ai suoi messaggi Whatsapp, di essersi sempre occupato di che “a casa Per_1
del sig. ED ove dalla nascita al settembre scorso ha trascorso le sue giornate, la ragazza ha Per_1
una sua cameretta, mentre, quando è con la madre, dorme nell'unica camera da letto con la madre stessa e sul divano quando il sig. si ferma (spesso) a casa con loro, perché nella camera da letto dor- Pt_2
mono la sig.ra e il sig. (cfr. doc. 5). Quanto agli incontri con la psicologa, il sig. ED Pt_1 Pt_2
mai si è opposto a che si sottoponesse a un percorso psicologico e di ciò ne dà atto anche
contro
- Per_1
parte (punto 10 ricorso controparte). Non corrisponde al vero, però, che successivamente il sig. ED non si è reso disponibile al pagamento delle sedute di terapia [ma] notando che si sentiva meglio Per_1
e che, almeno quando era con il padre, non mostrava alcun segno di disagio, il sig. ED credeva di po- ter concludere il percorso. La sig.ra , invece, si opponeva fermamente alla decisione del sig. ED. Pt_1
Prova del fatto che non mostrasse segni di disagio, tantomeno, di un peggioramento del rendi- Per_1
mento scolastico è comprovato dal registro elettronico allegato dalla medesima controparte sub doc. 4, da cui, anzi, si evince che il rendimento scolastico di è complessivamente molto buono [...] che da Per_1
aprile 2024, non frequenta più il corso di equitazione per sua scelta. […] Dal 23 novembre Per_1
2021 (data del decreto di omologa della separazione dei coniugi – cfr. doc. 2 ricorso controparte) ad oggi, il sig. corrisponde Euro 1.200,00 mensili per canoni di locazione [dell'immobile di Buscate CP_1
(MI), Via Gramsci n. 3, dove aveva sede l'allevamento amatoriale di cani intestato alla
] (ossia complessivamente Euro 43.200,00 dal 2021 alla data odierna), senza aver mai preteso Pt_1
nulla dalla sig.ra a titolo di rimborso di tali somme [che] In data 20 settembre 2024, il sig. Pt_1
veniva convocato dai Carabinieri di Samarate per essere sentito in relazione a fatti penalmente CP_1
rilevanti a lui addebitati. Quando il sig. si recava presso la stazione dei Carabinieri di Samara- CP_1 te, si rendeva conto che trattavasi di fatti relativi all'allevamento di cani della sig.ra , ubicato Pt_1
presso l'immobile di Buscate, Via Gramsci n. 3, ove attualmente il sig. ancora risiede e ove ave- CP_1
va sede l'allevamento amatoria intestato alla ex moglie. Ebbene, quel medesimo venerdì 20 settembre
2024 il sig. ED avrebbe dovuto trascorrere il pomeriggio con sino alle 18.30 (quando la fi- Per_1
glia sarebbe stata recuperata dalla madre, come da accordi). Dovendosi, però, recare in commissariato, il sig. ED comunicava alla figlia che sarebbe stato meglio che quel pomeriggio stesse con la madre” e, a sua volta, ha chiesto disporre l'affidamento esclusivo di alla sua persona e collo- Per_1
carla presso di sé.
Alla prima udienza celebrata in data 04.12.2024 la ricorrente ha dichiarato di vivere nell'immobile sito in Legnano, Via Girardi 27, condotto in locazione dall'agosto 2020, che il compagno vive nell'immobile di cui è proprietario in Vimercate ma spesso le dà una mano negli accompagnamenti di di percepire l'importo mensile di € 221,00 Per_1
dall'INPS a titolo di AU, di avere in essere due finanziamenti, che continua a non Per_1
frequentare il padre, di non avere contezza se lo senta al telefono, che il padre non ha prestato il consenso per la ripresa del percorso di sostegno psicologico per avvia- Per_1
nel mese di febbraio 2024 e interrotto nel mese di maggio 2024 e che il resistente l'ha bloccata su whatsapp ed è venuta meno qualsiasi forma di comunicazione genitoriale;
il resistente ha dichiarato di essere titolare dell'impresa individuale omonima, di essere tito- lare dell'unico rapporto bancario in atti versato, di non avere strumenti finanziari, di ave- re un'assicurazione per cui versa € 86,00 al mese, di non avere relazioni in corso, di non intrattenere alcuna relazione con la figlia neppure telefonica perché non gli ri- Per_1
sponde, che i due figli gemelli hanno quasi 20 anni e sono economicamente indipenden- ti, che la figlia di due anni vive con la madre a Vedano Olona e la frequenta a Per_2
weekend alternati dal venerdì e il mercoledì in forza di provvedimento reso dal Tribunale di Varese nel mese di febbraio/marzo 2024, di versare l'importo mensile di € 150,00 alla madre di oltre al 50% delle spese straordinarie, di avere rinunciato al 50% Per_2
dell'AU per e per di imputare la crisi della relazione con alla ma- Per_2 Per_1 Per_1
nipolazione della madre e di prestare il consenso per la ripresa del percorso di sostegno psicologico chiesto da impegnandosi a sottoscrivere i documenti all'uopo neces- Per_1
sari; il giudice istruttore ha ascoltato che ha reso le seguenti dichiarazioni: “Ho Per_1 scoperto a ottobre di quest'anno il motivo della separazione dei miei, cioè che mio padre ha tradito mia madre. Fino a settembre 2024 andavo dalla mamma il martedì e il giovedì sera e a weekend alternati.
Il papà lo vedevo a cena e mi veniva a prendere a scuola quando non era al lavoro. Il papà ha l'officina nel terreno di casa. La mamma di è stata con noi dal 2021 sino ad aprile 2023. Per me non è Per_2
stata una presenza importante. non lo vedo da marzo 2023 perché lui non vuole vedere mio Per_3
padre. la vedevo quando andavo con il papà dalla nonna paterna. Con la mamma il rapporto è Pt_4
sempre stato buono. Il 20 settembre il papà è venuto a prendermi a scuola, siamo andati dai carabinieri e dopo mi ha detto che non potevo più stare lì e che non sapeva per quanto tempo, forse una settimana, forse un mese o forse per sempre. Non mi ha spiegato il motivo. Mi ha detto che non potevo più stare lì.
Io sono stata in macchina mentre mio padre è entrato dai carabinieri e non so cosa sia successo. Mia mamma è venuta a prendermi il 21 mattina. Il papà poi mi ha scritto: quando vuoi vieni qua. Poi gli ho scritto io perché avevo bisogno dei documenti e me li ha lasciati fuori casa. Poi gli avevo chiesto il con- senso per la psicologa e mi ha detto di no e ha cancellato il messaggio che ha scritto lui. Mi ha detto che è colpa di mia mamma che fa di tutto per rovinarmi la vita. Credo che il foglio che ha preso dai carabinieri sia la denuncia fatta da mia madre per i cani ma non so cosa c'entra con me. Per me è importante il per- corso con la psicologa, l'ho avviato a febbraio e l'ho interrotto a maggio 2024 perché il papà non ha più dato il consenso. Il percorso mi serve. A volte il papà si arrabbia con me per cose inutili. Quando c'era la mamma di , in casa con noi mi sentivo ignorata da mio padre. Prima di c'era Per_4 Per_2 Per_4
TA con noi. Forse alla mamma dicevo che non ero così tanto felice a casa del papà. Con mio padre non parlavo ma scrivevo anche se eravamo a casa insieme. A mia madre riesco a dire molto più cose. La mia migliore amica è poi c'è e poi ho qualche altra conoscenza più che amici. Facevo equi- Per_5 Per_6
tazione ma ho smesso quest'estate perché non avevo voglia di uscire di casa e neppure di andare al ma- neggio. Quest'estate sono andata in vacanza con mia mamma e una settimana è venuta con noi. Per_5
La vacanza con il papà non è andata bene perché il posto non ci piaceva (faceva troppo freddo e non si poteva andare al mare). Adesso la mamma mi lascia a casa di la mattina e vado a scuola con lei Per_5
e suo papà. All'uscita o viene il compagno di mia mamma o vado da (una volta alla settimana) o Per_5
la baby sitter. Il compagno della mamma è gentile con me. Vive praticamente con noi. Sono contenta di riprendere il percorso con SA. Prima andavo una volta alla settimana. Settimana scorsa volevo andare a prendere le cose dal papà e mi sono fatta accompagnare dalla baby-sitter ma poi l'ho visto mi è venuta l'ansia e sono tornata a ca-sa. Al momento non so se voglio riprendere il dialogo con il papà. Anche se la psicologa mi aiutasse, ci penserei. Ho sempre fatto fatica a studiare ma adesso faccio ancora più fatica a concentrarmi e ho 5 materie insufficienti. Frequento un centro dopo scuola dove faccio i compiti da ini- zio novembre. Non ho socializzato con nessuno dei ragazzi che lo frequentano. Gli educatori sono bravi.
Al momento non desidero praticare nessuno sport. Mi sono iscritta al liceo di scienze umane Per_7
di Legnano. Sono contenta. Da grande vorrei fare la psicologa o la criminologa. Sono affezionata
[...]
a che da luglio/agosto ha iniziato a dormire dal papà. Con ci sentiamo al telefono ma Per_2 Pt_4
non ci vediamo perché non ha la macchina anche se ha la patente. … Avevo il timore di poter essere messa in comunità”; le parti si sono accordate per utilizzare quale mezzo di comunicazione la e-mail e i messaggi di testo e, tra l'altro, il giudice istruttore ha disposto che “dal mese di ottobre 2024 il resistente - che (dal 21.09.2024) non contribuisce direttamente al soddisfacimento di al- cuna delle molteplici esigenze di (ivi comprese quelle abitative soddisfatte direttamente dalla ma- Per_1
dre) – [contribuisca] indirettamente al mantenimento ordinario di versando alla ricorrente Per_1
(che già percepisce il 100% dell'assegno unico e universale spettante per la prole pari all'importo mensile di € 221,60) l'importo mensile di € 300,00, rivalutato come per legge, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese [lo ha invitato] ad avviare un percorso individuale di sostegno alla genitorialità quanto prima possibile per recuperare la relazione con [e ha incaricato i] SS del Comune di Per_1
Legnano, con la massima collaborazione possibile di quelli del Comune di Buscate […] di verificare * se e in che termini sia possibile recuperare e sostenere la relazione e la frequentazione padre/figlia minoren- ne mediante accessi domiciliari, colloqui con le parti, la minore, gli altri figli maggiorenni del ricorrente, la psicologa, gli insegnanti e il medico pediatra di i referenti del dopo scuola frequentato dalla Per_1
minore (ove possibile acquisendo relazioni a loro firma) e * se i genitori di riescano a comunicare Per_1
in modo tale da garantire alla minore il celere soddisfacimento dei suoi molteplici bisogni (di cura, istru- zione ed educazione); [e depositare] relazione scritta attestante le risultanze delle attività delegate loro entro e non oltre il 17.03.2025 (cui allegheranno quelle come innanzi acquisite)”.
In data 10.03.2025 la dott.ssa ha dato atto dell'interruzione nel mese di Controparte_2
maggio 2024, da parte del padre, “senza alcuna spiegazione da parte di quest'ultimo”, del per- corso avviato per il benessere di nel mese di febbraio/marzo 2024, della sua ri- Per_1
presa nel mese di dicembre 2024 (giusta dichiarazione di assenso resa dal padre soltanto alla prima udienza celebrata in data 04.12.2024) e della necessità della sua prosecuzione perché sta sperimentando un senso di cura e le regole anche dal punto di vista normativo. Per Per_1 quanto riguarda le relazioni sociali con i pari, riporta ancora diverse difficoltà, in quanto si sen- Per_1
te sfiduciata a causa di esperienze passate che le fanno provare la sensazione di “essere osservata” o
“giudicata”. La relazione con il padre è assente dal mese di settembre 2024, ma esprime fre- Per_1
quentemente la necessità di riprendere alcuni effetti personali che, nella fretta, sono stati dimenticati a ca- sa sua. Attualmente, la ragazza sta ritrovando il suo spazio e le sue routine a casa della madre e non manifesta la necessità di riprendere un rapporto con il padre. Potrebbe essere opportuno, ai fini terapeuti- ci, rispettare le decisioni della minore, avvallando e rinforzando il suo senso di autoefficacia, che fino ad oggi è stato minato da eventi e circostanze”.
In data 18.03.2025 i SS hanno riferito quanto segue:
In data 25.03.2025, tra l'altro, i SS hanno riferito quanto segue: “ avrebbe portato il Per_1
desiderio alla madre di poter mantenere dei contatti e incontrare i fratelli: a tal proposito la donna si sa- rebbe attivata prendendo contatti con la nonna materna e la madre della sorellina minore al fine di orga- nizzare dei momenti di incontro fra i ragazzi, chiedendo di non condividerne l'informazione con il sig. per paura che potesse sabotare o interferire con gli stessi momenti di incontro […] La ragazza CP_1
non ha una propria stanza, dormirebbe nel divano letto del soggiorno, avendo però i suoi effetti personali nella stanza da letto della madre ed il compagno;
gli spazi si mostrano piuttosto ristretti rispetto alle esi- genze dei presenti, ma puliti e dignitosi. Sono inoltre presenti tre animali domestici, ben tenuti, ai quali la ragazza riporta di essere affezionata. Da quanto riportato dal contesto scolastico, ricreativo e psicolo- gico, è una ragazzina che nel tempo è stata esposta ad una serie di dinamiche e contenuti inop- Per_1
portuni, con un bagaglio emotivo faticoso e una tendenza al ritiro sociale. Emerge la necessità di poter approfondire con lei la storia di famiglia dei suoi vissuti emotivi in merito, nel rispetto dei tempi e le mo- dalità che si renderanno necessarie, in compartecipazione con gli operatori coinvolti. In conclusione, la di- namica familiare è stata ad oggi osservata con una conoscenza iniziale, ma appare necessario svolgere i dovuti approfondimenti e tematizzare alcuni aspetti con i vari membri del nucleo familiare al fine di sol- lecitarne alcune riflessioni. Si ritiene pertanto di dover meglio approfondire nei prossimi colloqui gli attua- li bisogni della minore e del nucleo familiare più allargato, per poter definire quale possa essere il progetto di supporto più adeguato alla stessa e meglio comprendere le capacità genitoriali delle figure adulte, al fine di appurare gli eventuali supporti attivabili anche per loro”. I SS hanno allegato relazione a firma della coordinatrice della classe di che, tra Per_1
l'altro, ha riferito che la minore “racconta di un padre assente e “dispettoso” che non ha fatto nulla per evitarle situazioni di disagio, come non restituirle il materiale scolastico a settembre. Il rendimento scolastico è al momento sufficiente (maggiori difficoltà in matematica). Nel corso del triennio però il ren- dimento non è stato costante: si sono manifestati cali sia qualitativi sia quantitativi dell'impegno e dell'interesse. La maggior parte dei docenti rivela in quest'ultimo periodo un graduale miglioramento nel rendimento e nell'atteggiamento. Nel gruppo classe tende ad essere molto selettiva, ha un rapporto rispet- toso, ma distaccato verso gran parte dei compagni;
mantiene un rapporto quasi esclusivo con due compa- gne. La partecipazione alla vita di classe non è mai stata molto attiva, è difficile coinvolgerla nelle varie proposte didattiche. In generale rispetta le regole e il suo comportamento risulta abbastanza maturo. La stessa selettività la dimostra con i docenti: con alcuni chiede apertamente un confronto, con altri lo evita.
Il gruppo classe di fronte al suo atteggiamento di chiusura, ad oggi si mostra in generale indifferente, po- chi cercano di instaurare con la compagna una comunicazione significativa. Per quanto riguarda i genito- ri, nel corso del triennio non hanno mostrato una fattiva partecipazione alla vita scolastica: rare sono state le richieste di colloqui, particolarmente assente il padre, mentre con la madre il rapporto è stato mantenuto attraverso lo scambio di e-mail, concentrato soprattutto in quest'ultimo periodo”.
A mezzo dell'ordinanza pronunciata in data 31.03.2025 il giudice istruttore, considerato che la ricorrente ha saputo adoperarsi per contenere i pregiudizi derivati a dalla Per_1
disgregazione del nucleo familiare e per soddisfare i suoi bisogni di sostegno psicologico, scolastico e relazionale (rispetto ai fratelli) senza poter contare sulla collaborazione del resistente che dal mese di settembre 2024 non intrattiene alcun tipo di relazione con la minore, non si è adoperato per consegnarle gli effetti personali, non ha avviato il percor- so individuale di sostegno alla genitorialità indicatogli in data 06.12.2024, ha lamentato di non essere informato sulle condizioni di (senza provare di avere fatto alcunché in Per_1
tale senso) e non ha contribuito indirettamente al mantenimento della figlia, ha disposto l'affido esclusivo della minore alla madre per quanto riguarda l'assunzione delle scelte ordinarie (fatta salva l'assunzione delle decisioni più importanti da parte di entrambi i genitori necessariamente con la mediazione dei SS) e ha ammonito il resistente al rispetto dei provvedimenti economici vigenti avvertendolo delle ulteriori sanzioni previste all'art. 473-bis.39, comma 1 lett. b) e c), c.p.c. In data 12.06.2025 i SS del Comune di Legnano hanno ritenuto necessario: “Avviare il pa- dre ad una presa in carico individuale, come passaggio propedeutico alla ripresa dei rapporti con la figlia;
- Avviare gli incontri padre-figlia in modalità protetta e osservata, qualora il padre abbia aderito alla presa in carico e la minore esprima la volontà di incontrare il padre, non prevedendo ad oggi altre moda- lità di visita;
- Orientare la madre ad un percorso psicologico e di supporto alla genitorialità per sé, prefe- rendo ove possibile, una modalità di percorso che possa connettersi in maniera sistemica a quello sostenu- to dalla minore;
- Mantenere il monitoraggio della situazione familiare per un tempo di un anno, all'esito del quale rivalutare la situazione familiare in base all'evoluzione della stessa”. Tuttavia, in pari data, i SS del Comune di Buscate hanno riferito quanto segue:
Dal canto suo, a mezzo delle note di trattazione scritta depositate in data 17.06.2025 il resistente “insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni di cui all'istanza depositata in data
31.05.2025 [di] riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra a titolo di contri- Pt_1
buto al mantenimento ordinario di […] nella minor somma di Euro 200,00, ovvero nella Per_1
somma che sarà ritenuta congrua dall'Ill.mo Giudice istruttore, sulla scorta delle mutate condizioni eco- nomiche del sig. ED [cui la resistente si è opposta ritenendo del tutto indimostrata la contrazione reddituale asserita da controparte] nonché per l'accoglimento delle rassegnate conclu- sioni di cui al ricorso, rimettendosi, in via subordinata, in punto collocamento e frequentazione tra
[...]
e il padre, alle determinazioni dell'Ill.mo Giudice nel superiore interesse di ” senza mani- Per_1
festare alcuna disponibilità rispetto all'imprescindibile percorso individuale funzionale al recupero della relazione con la figlia.
Il giudice istruttore, “ritenuta effettivamente gravemente lacunosa e insufficiente la documentazione allegata dal resistente all'istanza depositata in data 31.05.2025, ritenuto di dovere verificare se la cop- pia genitoriale intenda aderire ai percorsi indicati dai SS e di dovere onerare i SS di coadiuvare i genitori di nell'individuazione dei professionisti e/o dei centri in grado di offrire per ciascuno di essi un Per_1
percorso individuale di sostegno psicologico e di supporto alla genitorialità “che possa connettersi in ma- niera sistemica a quello sostenuto dalla minore”, […] RIGETTA l'istanza depositata dal resistente in data 31.05.2025; CONFERMA l'affido super esclusivo della minore alla madre per quanto riguarda la salute, l'istruzione e l'educazione (limitando la responsabilità genitoriale rispetto alla regolamentazio- ne della relazione di con il padre che affida ai SS del Comune di Legnano che assicureranno la Per_1
prosecuzione del percorso di sostegno psicologico offerto dalla madre alla minore e ne monitoreranno l'andamento); DISPONE CHE le parti depositino entro e non oltre il 30.09.2025 gli estratti di tutti i rapporti bancari e/o postali e/o finanziari di cui sono titolari e/o contitolari dall'01.01.2024 al
31.08.2025 e il modello UNICO2025 o 730/2025 (in file debitamente titolati, numerati e corredati da indice analitico); INVITA le parti ad avviare il percorso individuale indicato dai SS senza ritardo e a depositare la documentazione comprovante (unitamente a relazione aggiornata a firma del-la dott.ssa
) entro e non oltre il 30.09.2025”. CP_2
In data 12.09.2025 i SS del Comune Buscate hanno riferito dell'incontro tenuto con il resistente in data 01.09.2025:
In data 06.10.2025 i SS del hanno riferito quanto segue: Parte_5 All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 16.10.2025 il giudice relatore ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28, comma 1, c.p.c. alla cui concessione il resistente non ha rinunciato.
In data 09.12.2025 i SS del Comune di Legnano hanno riferito quanto segue: ***
A mezzo della comparsa conclusionale depositata in data 17.11.2025, tra l'altro, la ricor- rente ha allegato che “Ad oggi il Sig. non ha corrisposto alla Signora la somma di € CP_1 Pt_1
3.900,00 a tale titolo oltre alle spese straordinarie (odontoiatriche, psicologa, spese scuola iscrizione, spe- se libri di scuola per un totale di € 6.798,65), mai pagate [e ha sostenuto che] fondata è la doman- da di risarcimento danni e di pagamento dell'ammenda così come formulata”.
Dal canto suo, a mezzo della comparsa conclusionale depositata in data 17.11.2025, per quello che qui rileva, il resistente ha ribadito che “la sig.ra ha colto l'occasione scaturente Pt_1
dalla “questione dei cani” per instaurare il presente giudizio, che ha avuto quale sola conseguenza il de- terioramento dei rapporti familiari [e che] nell'ambito del procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio (RGNR 5985/2025 – PM dott.ssa Spinosa) a carico del sig. per i fatti denunciati dalla sig.ra in data 20.4.2024 è stata avanzata ri- CP_1 Pt_1
chiesta di archiviazione ad opera del Pubblico Ministero già in data 12.3.2025 [e] Quanto all'affido e al collocamento di si chiede all'Ill.mo Giudice di voler provvedere nel solo superiore interesse del- Per_1
la minore, pur ritenendo che un affido super esclusivo e/o esclusivo, con limitazione della possibilità di frequentazione fra padre e figlia, non possa che determinare un irrimediabile pregiudizio al rapporto tra ora adolescente, e il padre”. Per_1
In data 01.12.2025 la ricorrente ha replicato che per tabulas “dopo avere appreso della denuncia penale fatta dalla il Sig. ED ha deciso di allontanare la figlia definitivamente rinunciando Pt_1
così ad ogni rapporto”.
In data 02.12.2025, a fronte della richiesta materna di partecipazione paterna “al pagamen- to delle spese sostenute per il percorso di supporto psicologico, per le spese odontoiatriche e per l'iscrizione e i libri scolastici, per complessivi Euro 6.798,65 [rileva] che con mail in data 7.2.2025 la sig.ra CP_4
lo ha comunicato al sig. ED l'iscrizione di alla scuola paritaria di Legnano Per_1 Persona_7
precisando che “trattandosi di scuola paritaria mi occuperò io del pagamento dell'iscrizione e della retta annuale” [e che] con riferimento alle spese per il percorso psicologico il sig. ED aveva comunicato al- la sig.ra la propria impossibilità a sostenere tale ulteriore esborso”. Pt_1
IN DIRITTO SI OSSERVA
La scelta del regime di affidamento della prole deve essere effettuata in base al criterio fondamentale dell'esclusivo interesse morale e materiale della stessa previsto dall'art. 337-quater c.c., deve essere sostenuta non soltanto dalla verifica dell'idoneità o inidoneità dei genitori ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli privilegiando colui che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivato dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare loro quella sicurezza/stabilità psicologica, affettiva ed economica indispensabile per il loro sviluppo psicofisico sano ed equilibrato.
In questa prospettiva, l'individuazione del genitore affidatario deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità dell'uno o dell'altro di crescere ed educare il figlio e deve necessariamente fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto, nel recente passato, il proprio ruolo avuto riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione e di di- sponibilità a un assiduo rapporto, alla personalità del genitore, alle consuetudini di vita, all'ambiente che è in grado di offrire e, in assenza di ragioni ostative, alla capacità di pre- servare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena1.
Dalla lettura dell'art. 337-ter c.c., infatti, si ricava che sono indicatori di idoneità genitoria- le la capacità di dare al minore le cure di base, di sostenerne la crescita, di offrirgli tene- rezza, comprensione e accoglienza, di approvarlo e incoraggiarlo (anche nell'autonomia e nell'allontanamento), di non creare dipendenze (per esempio, erogando facili ricompen- se), di valorizzarne le imprese compiute e/o quelle da compiere, di evitare atteggiamenti collusivi, rinforzi narcisisti o intimità invischiate, di tenere distinti i ruoli amicali, coniu- gali e parentali, di richiamarlo costantemente al concetto di limite e al principio di realtà e di rispettarsi e riconoscersi reciprocamente.
Nella situazione familiare sub iudice, sebbene consapevole della rottura relazionale creatasi con in data 21.09.2024, il padre non ha saputo/voluto accettare il supporto di Per_1
professionisti terzi per tentare di recuperare la relazione che la figlia minorenne ha reite- ratamente affermato essere fragile ante 21.09.2024 e significativamente compromessa post
21.09.2024 (dimostrando di non essere ancora in grado di scindere le “questioni” ancora controverse tra ex coniugi anche rispetto alle scelte imprenditoriali assunte in passato da quelle tra genitori rispetto alla figlia minorenne).
È auspicabile che, quanto prima possibile, il resistente sappia cogliere le opportunità e/o i percorsi che a oggi ha rifiutato e rifiuta e che, ciò nonostante, se vorrà, potrà cogliere nel prossimo futuro al fine del suo graduale riavvicinamento a compatibilmente Per_1
con le condizioni psicofisiche della minore, dovendosi segnalare/ricordare che “il trascor- rere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (Corte EDU, 29 gennaio 2013, c. ) [giacché per un fi- Per_8
glio/una figlia] stare insieme [al suo genitore] costituisce un elemento fondamentale della vita fami- liare c. Germania, n. 46544/1999 CDEU 2002)”2. Per_10
Ne consegue che è necessario confermare la deroga al regime dell'affido condiviso di ai genitori (già disposta in corso di causa) che, com'è noto, presuppone un rap- Per_1
porto stabile, saldo, equilibrato e continuativo con ognuno dei due adulti, un ruolo pres- socché paritetico di entrambi nella cura, educazione e istruzione, la capacità di cooperare nell'assolvimento di detti compiti e l'integrazione nella famiglia dei due nuclei di prove- nienza genitoriale. Infatti, “il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e ma- teriale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequen- tazione dei genitori paritaria con il figlio e, tuttavia nell'interesse di quest'ultimo, il giudice può indivi- duare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situa- zione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. [Ancora] il diritto alla bi- genitorialità disciplinato dalle norme codicistiche è, anzitutto, un diritto del minore prima ancora dei ge- nitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il miglior interesse del minore: il diritto del singolo genitore a realiz- zare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta”3.
La deroga al regime dell'affido condiviso non può che essere a favore dell'affido super esclusivo della minore alla madre che ha saputo mettersi in gioco, collaborare con i SS e avviare celermente il percorso di sostegno alla genitorialità per meglio sintonizzarsi con i bisogni (anche quelli più profondi) di (che, in corso di causa, ha dimostrato di es- Per_1
sere in grado di soddisfare anche anticipandone i relativi costi).
La madre è tenuta a informare periodicamente il padre delle decisioni assunte nell'interesse della figlia e delle condizioni psicofisiche intellettuali e morali della stessa tramite e-mail che trasmetterà sia al resistente che ai SS entro l'ultimo giorno di ogni me- se.
I SS territorialmente competenti continueranno a monitorare il nucleo familiare al fine di verificare se il padre dimostri, nel prossimo futuro, un'apertura e la disponibilità a un percorso di accompagnamento e recupero della relazione con la figlia che necessaria- mente richiede la mediazione e il sostegno di professionisti terzi (non potendo essere
“autogestita”) e segnaleranno immediatamente al GT territorialmente competente e/o alla PR presso il TM territorialmente competente eventuali situazioni pregiudizievoli per
Per_1
Da un punto di vista economico, il contributo paterno al mantenimento ordinario indi- retto di deve essere quantificato nell'importo mensile di € 400,00, rivalutato come Per_1 per legge, tenuto conto che dal 21 settembre 2024 il padre non soddisfa direttamente al- cuna delle molteplici esigenze di (oggi quattordicenne), che nel corso dell'anno Per_1
2024 il resistente ha avuto entrate sul c/c Intesa n. 8425 di cui è titolare per € 85.182,00 circa e nel primo semestre dell'anno 2025 entrate per € 55.091,00 circa, che la ricorrente ha percepito nell'anno 2024 redditi mensili netti dell'importo medio di € 2.320,00 e per- cepisce l'intero importo dell'AU (che nell'anno 2024 è stato pari all'importo mensile di €
233,50) e, come dichiarato da convive (di fatto) con il compagno. Non è vinco- Per_1
lante, sul punto, la circostanza che il padre versi per il mantenimento ordinario indiretto della figlia minorenne d'età sensibilmente inferiore a l'importo di € Per_2 Per_1
150,00, di cui, peraltro, soddisfa direttamente i bisogni durante i tempi di frequentazio- ne/permanenza presso di sé (non essendo note, tra l'altro, le condizioni redditua- li/patrimoniali della madre della stessa).
D'altro canto, dagli estratti del c/c bancario intestato al resistente si evincono frequenti versamenti di denaro contante di cui non è stata giustificata (e non è dato comprendere) la provenienza.
Per le spese straordinarie di il resistente verserà alla ricorrente l'ulteriore importo Per_1
mensile di € 50,00, fatto salvo il diritto al conguaglio entro il 31.03, 30.06, 30.09 e 31.12 di ogni anno.
In data 04.12.2025 il resistente ha autorizzato la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico per avviato con la dott.ssa e non può legittimamente Per_1 CP_2
negare la sua partecipazione economica al costo del medesimo.
Per le restanti spese straordinarie di le parti si atterranno scrupolosamente al pro- Per_1
tocollo vigente presso la C.d.A. di Milano (per come recentemente aggiornato, da ultimo, nel mese di giugno 2025).
***
Non può essere accolta l'ulteriore domanda (genericamente) formulata dalla ricorrente in data 15.10.2025 al n. 6 non essendo stato né specificato il tipo di danno patito, né prova- to il danno (quanto meno) nell'an.
A contrario, il resistente (genitore inadempiente) deve essere condannato a versare alla la sanzione amministrativa dell'importo di € 500,00 ai sensi Parte_6 dell'art. 473-bis.39, comma 1 lett. c) c.p.c.
***
Le spese di lite seguono la c.d. regola della soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D. M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di media complessità, dell'attività effettivamente espletata e della congrua nota spese in atti versa- ta, sono poste a carico del resistente (riconoscendo i valori tabellari minimi esposti per ogni fase).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando, parzialmente modificando le condizioni di cui alla sentenza di divorzio in atti, ogni con- traria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o respinta:
1) CONFERMA l'affido super esclusivo della figlia minorenne alla ri- Persona_11
corrente, tenuta ad adempiere gli obblighi informativi come in parte motiva;
2) CONFERMA l'obbligo del resistente di versare alla ricorrente, dal mese di ottobre
2024 compreso, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 400,00, rivalutato come per legge, a titolo di contributo indiretto al mante- nimento ordinario di e l'ulteriore importo mensile di € 50,00, rivalutato come per Per_1
legge, a titolo di spese straordinarie cui parteciperà nella misura del 50% come da proto- collo vigente presso la C.d.A. di Milano recentemente aggiornato, fatto salvo il diritto al conguaglio entro il 31.03, 30.06, 30.09 e 31.12 di ogni anno;
3) CONFERMA il diritto della ricorrente, quale genitore affidatario in via super esclu- siva, di chiedere e percepire dall'INPS il 100% dell'assegno unico e universale spettante per Per_1
4) RINNOVA l'invito già rivolto al resistente ad avviare quanto prima possibile un per- corso individuale di sostegno alla genitorialità;
5) DISPONE CHE i SS dei Comuni di Gorla Maggiore e di Buscate adempiano al mandato di cui in parte motiva;
6) CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 5.431,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
7) CONDANNA il resistente a versare alla Ammende la sanzione ammini- Parte_6 strativa dell'importo di € 500,00 ai sensi dell'art. 473-bis.39, comma 1 lett. c), c.p.c.;
8) DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai SS dei Comuni di Gorla
Maggiore e di Buscate e alla Cassa delle Ammende per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 18/12/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
MA NI IA GE PU 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. di recente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023 2 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9691 del 24/03/2022 3 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9691 del 24/03/2022