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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/12/2025, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17721/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
AU HE Presidente relatrice
ES DI CE
EA SI CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17721/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Costa Volpino (BG) Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. BIANCHI FRANCESCO che l rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Costa Volpino (BG) Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. BIANCHI FRANCESCO che l rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“le parti intendono addivenire a una separazione consensuale nel preminente interesse dei figli secondo le seguenti condizioni:
Sulla frequentazione e mantenimento dei figli
1 1. I figli saranno affidati congiuntamente ai coniugi con residenza prevalente presso la madre.
2. La casa coniugale di LO (BS), via Santi Ippolito e Cassiano n. 30, sarà assegnata alla signora sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambi i figli, di conseguenza la Pt_2
signora si farà carico delle utenze e delle imposte relative a tale abitazione. Pt_2
3. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli (nel presente caso relativamente al figlio minore) relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi, fermo restando che le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi tutte quelle attinenti la vita quotidiana dei minori) verranno assunte di volta in volta dal genitore con il quale il figlio minore si trovi al momento affidato.
4. I genitori si impegnano pertanto a decidere di comune accordo gli orientamenti e le scelte riguardanti l'educazione e l'istruzione dei figli, concorderanno gli indirizzi educativi, il percorso scolastico, le attività sportive, le attività ludiche, le vacanze, comprese quelle che i figli trascorreranno non accompagnati dai genitori, le cure mediche ordinarie, straordinarie ed extra mutualistiche. Inoltre, ciascun genitore si impegnerà ad impartire ai minori un'educazione propositiva nei confronti dell'altro genitore.
5. I genitori si impegnano a mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse dei figli, al fine di garantire un progetto educativo comune, di preservare la loro serenità e di garantire un sano contesto di crescita psico-fisica. I genitori si impegnano a confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché su eventuali problematiche e bisogni dei figli, quando non sono presenti. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
6. Le modalità di frequentazione dei figli con il padre saranno regolate secondo il seguente schema:
Per_
La figlia , maggiorenne, deciderà in via autonoma, in accordo con i genitori, le modalità di visita agli stessi ferma la residenza presso la casa coniugale assegnata alla madre.
Il figlio trascorrerà con il padre un fine settimana ogni due dal sabato al termine delle attività Per_2
scolastiche o sportive alla domenica sera dopo cena con obbligo del padre di ritirare il figlio dall'abitazione materna e di riaccompagnarlo. Il padre terrà con sé per una/due sera alla settimana il figlio dal rientro dal lavoro sino a dopo cena entro le ore 22:00 con obbligo di riaccompagnarlo presso l'abitazione materna.
2 Il padre terrà con sé il figlio per 7 giorni durante le vacanze di Natale, 4 giorni durante le vacanze di Pasqua e 15 (anche non consecutivi) durante le vacanze estive. Si alterneranno di anno in anno i giorni di Natale e Pasqua.
Il padre potrà tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo desidererà compatibilmente con gli impegni dello stesso e di quelli della madre.
7. Il signor verserà alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di Pt_1 Pt_2
€ 150,00 a titolo di mantenimento di entrambi i figli sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambi, la somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT.
8. Le parti concordano di ripartire le spese straordinarie, così come elencate nel nuovo protocollo di intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento sottoscritto tra il Tribunale di Bergamo
e L'Ordine degli Avvocati di Bergamo in misura del 50% ciascuno.
9. Le parti, a parziale deroga di quanto previsto dal protocollo sotto meglio riportato concordano che l'assegno unico per i figli pari a € 330,00 mensili, venga riscosso esclusivamente e in misura piena dalla signora Dal mese di aprile 2025, l'assegno unico viene accreditato sul conto corrente personale Pt_2
della signora il signor rinuncia a ogni pretesa circa tale misura concordando di lasciare Pt_2 Pt_1
l'intero importo in capo alla moglie.
10. Si riporta integralmente il protocollo sulle spese straordinarie:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco
(anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari,
3 prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro
4 ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
Regolazione rapporti economici
11. Il signor ha un reddito mensile medio di circa € 1.800,00 per 13 mensilità mentre la signora Pt_1 ha un reddito medio di circa € 1.000,00 per 13 mensilità. Pt_2
5 12. In considerazione della seppur non consistente differenza reddituale le parti concordano che il pagamento della rata mensile di € 420,00 del mutuo ipotecario rep. 1.516, racc.
1.368 a firma Notaio Per_3
sia a carico esclusivamente del signor il quale ne sostiene per intero il pagamento dal mese di aprile Pt_1
2025.
13. Il signor si obbliga quindi al pagamento esclusivo delle rate mensili del mutuo rep. 1.516, racc. Pt_1
1.368 a firma Notaio sino all'estinzione dello stesso manlevando la signora da ogni richiesta Per_3 Pt_2
inerente tale finanziamento che dovesse pervenire dalla banca erogante il prestito.
14. La signora si obbliga a collaborare con il marito nella misura in cui dovesse ricevere Pt_2 comunicazioni da parte dell'istituto di credito e di portare immediatamente a conoscenza il marito delle stesse.
15. Le parti resteranno invece comproprietarie al 50% dell'immobile adibito a casa coniugale valutando, una volta divenuti economicamente autosufficienti i figli, se mettere in vendita l'immobile e come ripartire l'eventuale ricavato.
16. Il signor è proprietario dell'autovettura Wolksagen Polo tg: FV332JD (si allega libretto auto Pt_1
doc. n. 6), la stessa resterà di sua proprietà e in suo esclusivo uso.
17. Le parti si dichiarano economicamente indipendenti, di aver regolato con il presente ricorso ogni aspetto, anche economico, dei rapporti tra loro pendenti, nonché di non avere nulla a che pretendere l'una dall'altra.
18. Infine le parti, ai sensi dell'art. 473 bis.51. c.p.c. dichiarano espressamente di non volersi riconciliare e di voler avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a NN (BS) in data 13.5.2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di NN al n. 4, parte II, serie A, anno 2006, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Per_ Dall'unione sono nati i figli il 23.1.2007, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e il giorno 1.9.2011. Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
6 Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio minore della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
AU HE
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
AU HE Presidente relatrice
ES DI CE
EA SI CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17721/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Costa Volpino (BG) Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. BIANCHI FRANCESCO che l rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Costa Volpino (BG) Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. BIANCHI FRANCESCO che l rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“le parti intendono addivenire a una separazione consensuale nel preminente interesse dei figli secondo le seguenti condizioni:
Sulla frequentazione e mantenimento dei figli
1 1. I figli saranno affidati congiuntamente ai coniugi con residenza prevalente presso la madre.
2. La casa coniugale di LO (BS), via Santi Ippolito e Cassiano n. 30, sarà assegnata alla signora sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambi i figli, di conseguenza la Pt_2
signora si farà carico delle utenze e delle imposte relative a tale abitazione. Pt_2
3. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli (nel presente caso relativamente al figlio minore) relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi, fermo restando che le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi tutte quelle attinenti la vita quotidiana dei minori) verranno assunte di volta in volta dal genitore con il quale il figlio minore si trovi al momento affidato.
4. I genitori si impegnano pertanto a decidere di comune accordo gli orientamenti e le scelte riguardanti l'educazione e l'istruzione dei figli, concorderanno gli indirizzi educativi, il percorso scolastico, le attività sportive, le attività ludiche, le vacanze, comprese quelle che i figli trascorreranno non accompagnati dai genitori, le cure mediche ordinarie, straordinarie ed extra mutualistiche. Inoltre, ciascun genitore si impegnerà ad impartire ai minori un'educazione propositiva nei confronti dell'altro genitore.
5. I genitori si impegnano a mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse dei figli, al fine di garantire un progetto educativo comune, di preservare la loro serenità e di garantire un sano contesto di crescita psico-fisica. I genitori si impegnano a confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché su eventuali problematiche e bisogni dei figli, quando non sono presenti. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
6. Le modalità di frequentazione dei figli con il padre saranno regolate secondo il seguente schema:
Per_
La figlia , maggiorenne, deciderà in via autonoma, in accordo con i genitori, le modalità di visita agli stessi ferma la residenza presso la casa coniugale assegnata alla madre.
Il figlio trascorrerà con il padre un fine settimana ogni due dal sabato al termine delle attività Per_2
scolastiche o sportive alla domenica sera dopo cena con obbligo del padre di ritirare il figlio dall'abitazione materna e di riaccompagnarlo. Il padre terrà con sé per una/due sera alla settimana il figlio dal rientro dal lavoro sino a dopo cena entro le ore 22:00 con obbligo di riaccompagnarlo presso l'abitazione materna.
2 Il padre terrà con sé il figlio per 7 giorni durante le vacanze di Natale, 4 giorni durante le vacanze di Pasqua e 15 (anche non consecutivi) durante le vacanze estive. Si alterneranno di anno in anno i giorni di Natale e Pasqua.
Il padre potrà tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo desidererà compatibilmente con gli impegni dello stesso e di quelli della madre.
7. Il signor verserà alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di Pt_1 Pt_2
€ 150,00 a titolo di mantenimento di entrambi i figli sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambi, la somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT.
8. Le parti concordano di ripartire le spese straordinarie, così come elencate nel nuovo protocollo di intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento sottoscritto tra il Tribunale di Bergamo
e L'Ordine degli Avvocati di Bergamo in misura del 50% ciascuno.
9. Le parti, a parziale deroga di quanto previsto dal protocollo sotto meglio riportato concordano che l'assegno unico per i figli pari a € 330,00 mensili, venga riscosso esclusivamente e in misura piena dalla signora Dal mese di aprile 2025, l'assegno unico viene accreditato sul conto corrente personale Pt_2
della signora il signor rinuncia a ogni pretesa circa tale misura concordando di lasciare Pt_2 Pt_1
l'intero importo in capo alla moglie.
10. Si riporta integralmente il protocollo sulle spese straordinarie:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco
(anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari,
3 prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro
4 ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
Regolazione rapporti economici
11. Il signor ha un reddito mensile medio di circa € 1.800,00 per 13 mensilità mentre la signora Pt_1 ha un reddito medio di circa € 1.000,00 per 13 mensilità. Pt_2
5 12. In considerazione della seppur non consistente differenza reddituale le parti concordano che il pagamento della rata mensile di € 420,00 del mutuo ipotecario rep. 1.516, racc.
1.368 a firma Notaio Per_3
sia a carico esclusivamente del signor il quale ne sostiene per intero il pagamento dal mese di aprile Pt_1
2025.
13. Il signor si obbliga quindi al pagamento esclusivo delle rate mensili del mutuo rep. 1.516, racc. Pt_1
1.368 a firma Notaio sino all'estinzione dello stesso manlevando la signora da ogni richiesta Per_3 Pt_2
inerente tale finanziamento che dovesse pervenire dalla banca erogante il prestito.
14. La signora si obbliga a collaborare con il marito nella misura in cui dovesse ricevere Pt_2 comunicazioni da parte dell'istituto di credito e di portare immediatamente a conoscenza il marito delle stesse.
15. Le parti resteranno invece comproprietarie al 50% dell'immobile adibito a casa coniugale valutando, una volta divenuti economicamente autosufficienti i figli, se mettere in vendita l'immobile e come ripartire l'eventuale ricavato.
16. Il signor è proprietario dell'autovettura Wolksagen Polo tg: FV332JD (si allega libretto auto Pt_1
doc. n. 6), la stessa resterà di sua proprietà e in suo esclusivo uso.
17. Le parti si dichiarano economicamente indipendenti, di aver regolato con il presente ricorso ogni aspetto, anche economico, dei rapporti tra loro pendenti, nonché di non avere nulla a che pretendere l'una dall'altra.
18. Infine le parti, ai sensi dell'art. 473 bis.51. c.p.c. dichiarano espressamente di non volersi riconciliare e di voler avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a NN (BS) in data 13.5.2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di NN al n. 4, parte II, serie A, anno 2006, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Per_ Dall'unione sono nati i figli il 23.1.2007, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e il giorno 1.9.2011. Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
6 Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio minore della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
AU HE
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