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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 2242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2242 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 14754/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone di dr. LB TE Presidente dr.ssa CI IN Giudice Rel. dr.ssa Daniela Culotta Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. v.g. 14754/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. VOCATURO ILARIA in forza di procura speciale Parte_1 in atti;
parte adottante nei confronti di
Controparte_1 parte adottanda
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. del 24/11/2025.
Per il PM: accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/07/2025, adiva il Tribunale di Torino al fine di Parte_1 ottenere, esperiti i necessari adempimenti, la sentenza di adozione di . Controparte_1
Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare;
riferiva, in particolare, che a seguito dell'accoglienza di Controparte_1 quest'ultima da parte della famiglia del ricorrente nell'ambito del Progetto rifugio diffuso promosso dall'Ufficio Stranieri della Città di Torino, si era ormai consolidato nel tempo un rapporto di natura filiale che ora si desiderava formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione.
Il Giudice Relatore fissava con decreto udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e dell'adottanda nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 21/10/2025 celebrata avanti al GOP delegato dal Giudice Relatore, parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione. Parimenti, la moglie dell'adottante ed i figli naturali di quest'ultimo prestavano il proprio assenso all'adozione.
Il Giudice Relatore, preso atto di quanto sopra, si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M.
***
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni Parte_1 stabilita come età minima per procedere all'adozione; essendo egli nato il [...] e l'adottanda nata il [...] è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato il proprio assenso il coniuge ed i figli dell'adottante. Non è stato, invero, prestato assenso da parte dei genitori dell'adottanda, poiché non è stato possibile risalire alle complete generalità degli stessi, tantomeno ad indicazioni relative a residenza o domicilio dei medesimi, come dimostrato dalle comunicazioni intercorse tra il legale delle parti e l'Ambasciata italiana a Mogadiscio (in Somalia non è stato ripristinato un sistema un sistema di anagrafe, né a livello nazionale né a livello locale).
Il P.M. ha chiesto accogliersi la domanda.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottanda nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottanda stessa.
In punto cognome, ritiene il Collegio che possa essere disposta l'aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottanda, così come richiesto dalle parti nel corso della udienza del 21.10.2025.
Con la sentenza n. 135/2023, invero, la Corte Costituzionale ha difatti chiarito che “l'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione: si tratta del solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante” evidenziando che “la ragione giustificatrice di quello che è un doppio cognome in senso tecnico […] risiede, dunque, nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale”. Con la medesima pronuncia, il Giudice delle Legge ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
Orbene, nel caso di specie, sia l'adottante sia l'adottanda si sono espressi a favore dell'aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottanda, sicchè nulla osta all'accoglimento di tale soluzione, consentita alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzione. Nulla si dispone in punto spese di lite, attesa la natura e l'esito della causa.
PQM
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nata in [...] - Somalia il Controparte_1 21/10/1997, da parte di nato a [...], il [...]; Parte_1
DISPONE che l'adottanda assuma il cognome dell'adottante e lo CP_1 CP_1 anteponga al proprio;
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e le comunicazioni di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 12/12/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
CI IN LB TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone di dr. LB TE Presidente dr.ssa CI IN Giudice Rel. dr.ssa Daniela Culotta Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. v.g. 14754/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. VOCATURO ILARIA in forza di procura speciale Parte_1 in atti;
parte adottante nei confronti di
Controparte_1 parte adottanda
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. del 24/11/2025.
Per il PM: accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/07/2025, adiva il Tribunale di Torino al fine di Parte_1 ottenere, esperiti i necessari adempimenti, la sentenza di adozione di . Controparte_1
Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare;
riferiva, in particolare, che a seguito dell'accoglienza di Controparte_1 quest'ultima da parte della famiglia del ricorrente nell'ambito del Progetto rifugio diffuso promosso dall'Ufficio Stranieri della Città di Torino, si era ormai consolidato nel tempo un rapporto di natura filiale che ora si desiderava formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione.
Il Giudice Relatore fissava con decreto udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e dell'adottanda nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 21/10/2025 celebrata avanti al GOP delegato dal Giudice Relatore, parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione. Parimenti, la moglie dell'adottante ed i figli naturali di quest'ultimo prestavano il proprio assenso all'adozione.
Il Giudice Relatore, preso atto di quanto sopra, si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M.
***
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni Parte_1 stabilita come età minima per procedere all'adozione; essendo egli nato il [...] e l'adottanda nata il [...] è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato il proprio assenso il coniuge ed i figli dell'adottante. Non è stato, invero, prestato assenso da parte dei genitori dell'adottanda, poiché non è stato possibile risalire alle complete generalità degli stessi, tantomeno ad indicazioni relative a residenza o domicilio dei medesimi, come dimostrato dalle comunicazioni intercorse tra il legale delle parti e l'Ambasciata italiana a Mogadiscio (in Somalia non è stato ripristinato un sistema un sistema di anagrafe, né a livello nazionale né a livello locale).
Il P.M. ha chiesto accogliersi la domanda.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottanda nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottanda stessa.
In punto cognome, ritiene il Collegio che possa essere disposta l'aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottanda, così come richiesto dalle parti nel corso della udienza del 21.10.2025.
Con la sentenza n. 135/2023, invero, la Corte Costituzionale ha difatti chiarito che “l'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione: si tratta del solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante” evidenziando che “la ragione giustificatrice di quello che è un doppio cognome in senso tecnico […] risiede, dunque, nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale”. Con la medesima pronuncia, il Giudice delle Legge ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
Orbene, nel caso di specie, sia l'adottante sia l'adottanda si sono espressi a favore dell'aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottanda, sicchè nulla osta all'accoglimento di tale soluzione, consentita alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzione. Nulla si dispone in punto spese di lite, attesa la natura e l'esito della causa.
PQM
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nata in [...] - Somalia il Controparte_1 21/10/1997, da parte di nato a [...], il [...]; Parte_1
DISPONE che l'adottanda assuma il cognome dell'adottante e lo CP_1 CP_1 anteponga al proprio;
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e le comunicazioni di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 12/12/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
CI IN LB TE