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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 19/06/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 645/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 645/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 19 giugno 2025, alle ore 11:20, innanzi al dott. Laura Fioroni, sono comparsi:
Per l'avv. SIMONE BAZZOLI in sostituzione dell'avv. VASELLI Parte_1
RICCARDO
Per 'avv. ZUCCOLINI GIULIA CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti e insistono come ivi richiesto.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 13:00, terminata la camera di consiglio, il Giudice, nell'assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 645/2025 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. VASELLI RICCARDO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VASELLI RICCARDO
ATTORE contro
) rappresentato e difeso dall'avv. ZUCCOLINI GIULIA CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA GUTENBERG N. 7 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. ZUCCOLINI GIULIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, si è opposta al decreto ingiuntivo n. 2/2025 Parte_1 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 2/1/2025 eccependo preliminarmente l'incompetenza del
Tribunale di Reggio Emilia in favore del Tribunale di Torino, o in subordine del Tribunale di Grosseto,
e nel merito l'insussistenza del credito ingiunto.
Si è costituito aderendo all'eccezione preliminare di incompetenza territoriale in favore CP_1 del Tribunale di Torino.
Alla luce dell'adesione del convenuto opposto all'eccezione di incompetenza territoriale svolta dalla parte opponente, è stata fissata l'udienza odierna nella quale le parti sono state invitate alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso, il Tribunale osserva quanto segue.
La Suprema Corte ha statuito che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto pagina 2 di 3 dell'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo, deve disporre la revoca dell'ingiunzione “essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6106 del 20/3/2006).
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, inoltre, l'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza territoriale comporta, a norma dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (Cassazione civile sez. II, 30/7/2024, n. 21300; Sez. 6 - 3, del 11/5/2022 n. 15017;
Tribunale Milano sez. IV, 24/1/2019, n. 681).
Alla luce dei principi sopra esposti, conclusivamente, preso atto dell'adesione di parte opposta ex art. 38 comma 2 c.p.c. all'eccezione di incompetenza territoriale, deve revocarsi il decreto ingiuntivo n.
2/2025 pronunciato dal Tribunale di Reggio Emilia in data 2/1/2025 in quanto nullo poiché emesso da giudice incompetente per essere competente il Tribunale di Torino, in assenza di pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 2/2025 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 2/1/2025;
2. Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia, essendo competente a decidere il Tribunale di Torino;
3. Ai sensi dell'art. 50 c.p.c. fissa termine di mesi tre per la riassunzione del processo innanzi al Giudice dichiarato competente;
4. Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Reggio nell'Emilia, 19 giugno 2025
Il Giudice dott. Laura Fioroni
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 645/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 19 giugno 2025, alle ore 11:20, innanzi al dott. Laura Fioroni, sono comparsi:
Per l'avv. SIMONE BAZZOLI in sostituzione dell'avv. VASELLI Parte_1
RICCARDO
Per 'avv. ZUCCOLINI GIULIA CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti e insistono come ivi richiesto.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 13:00, terminata la camera di consiglio, il Giudice, nell'assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 645/2025 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. VASELLI RICCARDO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VASELLI RICCARDO
ATTORE contro
) rappresentato e difeso dall'avv. ZUCCOLINI GIULIA CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA GUTENBERG N. 7 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. ZUCCOLINI GIULIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, si è opposta al decreto ingiuntivo n. 2/2025 Parte_1 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 2/1/2025 eccependo preliminarmente l'incompetenza del
Tribunale di Reggio Emilia in favore del Tribunale di Torino, o in subordine del Tribunale di Grosseto,
e nel merito l'insussistenza del credito ingiunto.
Si è costituito aderendo all'eccezione preliminare di incompetenza territoriale in favore CP_1 del Tribunale di Torino.
Alla luce dell'adesione del convenuto opposto all'eccezione di incompetenza territoriale svolta dalla parte opponente, è stata fissata l'udienza odierna nella quale le parti sono state invitate alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso, il Tribunale osserva quanto segue.
La Suprema Corte ha statuito che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto pagina 2 di 3 dell'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo, deve disporre la revoca dell'ingiunzione “essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6106 del 20/3/2006).
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, inoltre, l'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza territoriale comporta, a norma dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (Cassazione civile sez. II, 30/7/2024, n. 21300; Sez. 6 - 3, del 11/5/2022 n. 15017;
Tribunale Milano sez. IV, 24/1/2019, n. 681).
Alla luce dei principi sopra esposti, conclusivamente, preso atto dell'adesione di parte opposta ex art. 38 comma 2 c.p.c. all'eccezione di incompetenza territoriale, deve revocarsi il decreto ingiuntivo n.
2/2025 pronunciato dal Tribunale di Reggio Emilia in data 2/1/2025 in quanto nullo poiché emesso da giudice incompetente per essere competente il Tribunale di Torino, in assenza di pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 2/2025 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 2/1/2025;
2. Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia, essendo competente a decidere il Tribunale di Torino;
3. Ai sensi dell'art. 50 c.p.c. fissa termine di mesi tre per la riassunzione del processo innanzi al Giudice dichiarato competente;
4. Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Reggio nell'Emilia, 19 giugno 2025
Il Giudice dott. Laura Fioroni
pagina 3 di 3