Articolo 2 della Legge 3 febbraio 1963, n. 128
Articolo 1
Versione
17 marzo 1963
Art. 2.
A far tempo dall'entrata in vigore della legge 28 maggio 1942, n. 705 , le spese per le opere eseguite, di cui all'articolo precedente, sono ripartite ai sensi del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con regio decreto 25 Luglio 1901, n. 523 , e successive modificazioni e della legge sulla bonifica integrale, approvata con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 .

Entrata in vigore il 17 marzo 1963