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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/11/2025, n. 4594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4594 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 17023 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell‟anno 2022 vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall‟avv. Parte_1 Parte_2
SA PA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Camporeale
( PA ) nella via Belvedere n° 2
attore
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1
e difesa dall‟avv. Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa via M. D‟Azeglio n° 5
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
La domanda proposta da e con atto di Parte_1 Parte_2
citazione notificato in data 20.12.22 nei confronti di integra Controparte_1
richiesta di risarcimento per i danni che parte attrice assume di aver subito nel terreno di loro proprietà sito in Camporeale ( PA ), C.da Serpe, a causa di uno smottamento del tratto della trazzera adiacente di proprietà di detto ente pubblico determinato da significative perdite d‟acqua della condotta idrica
1 comunale, la cui manutenzione e custodia risulta affidata ad CP_1
Ciò premesso, la valutazione di fondatezza della pretesa risarcitoria azionata muove – anzitutto – dalla considerazione che, alla luce delle difese attoree spiegate e delle risultanze probatorie acquisite, segnatamente delle dichiarazioni rese dai testi escussi ( e ) deve ritenersi acclarata la Tes_1 Tes_2
verificazione dell‟evento dannoso, ossia lo sversamento, nell‟anno 2021, all‟interno del terreno attoreo, di una significativa quantità di fango, determinato dallo smottamento di un tratto della trazzera adiacente alla proprietà dei , Parte_1
a sua volta causato dalla rottura di tubazioni della condotta idrica riconducibile ad con conseguente perdita di parecchi alberi d‟ulivo secolari piantati nel CP_1
predetto terreno.
Ora, ciò posto, va osservato che per la qualificazione della domanda attorea, la stessa può sussumersi, come invero dedotto dalla parte medesima, nell‟alveo applicativo dell‟art. 2051 c.c., avendo, pertanto, il danneggiato diritto di agire invocando la responsabilità, operante in via presuntiva, per danni cagionati da cose in custodia. In tal senso, se da un lato incombe sul danneggiato la prova del nesso eziologico tra la cosa e l‟evento lesivo, dall‟altro, una volta individuato il
“custode” del bene, questi per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato deve dimostrare che esso si è verificato „per caso fortuito‟, cui va, invero, assimilato – nella prospettiva del superamento ( integrale o anche solo parziale ) della richiamata presunzione – il fatto colposo dello stesso danneggiato o il fatto colposo commesso da soggetti terzi ( cfr. ex multis Cass. civ.
n. 24739/07 ).
L‟imputazione di responsabilità che la citata disposizione opera in via presuntiva muove dalla considerazione che la produzione di un evento pregiudizievole oggettivamente riconducibile ad una „cosa‟, in quanto espressione delle sue potenzialità dannose, è fatto che solo chi sulla cosa medesima eserciti i poteri di vigilanza può evitare, con l‟adozione delle misure idonee a neutralizzare
2 le suddette potenzialità: sicché, laddove l‟evento si verifichi, può presumersi che tali poteri di vigilanza non siano stati diligentemente esercitati.
Ritenuto, pertanto, acclarato l‟evento dannoso nel suo dinamismo causale,
l‟anomalia rappresentata dalla complessiva condizione della tubazione idrica configura una situazione rispetto alla quale – e non possono residuare margini di dubbio in ragione di quanto previsto dalla “Convenzione di Gestione del Servizio
Idrico Integrato” sottoscritta in data 22.03.18 tra l‟A , di cui fa parte CP_2
il Comune di Camporeale, e a cui veniva affidata la Gestione del Controparte_1
Servizio Idrico Integrato, ivi compresa la cura della conservazione degli impianti mediante interventi manutentivi ( v. produzione in atti, segnatamente art. 8, punti
3 e 4 ) – era l‟A. all‟epoca dell‟occorso titolare di poteri di vigilanza e CP_3
custodia ( rientranti nello spettro della complessiva attività gestoria ) evidentemente non esercitati in modo diligente, di guisa che, in difetto di elementi di prova che consentano di ricondurre idoneamente l‟imputabilità dell‟evento de quo a fatti o condotte estranee allo spettro delle competenze proprio della suindicata società ( in tal senso alcun rilievo assume, come risulta ex actis l‟effettuazione di interventi manutentivi a cura della ditta
[...]
a monte della proprietà in periodo successivo al Controparte_4 Parte_1
verificarsi dell‟evento dannoso del 2021 ), va accolta, stante la sua fondatezza, la domanda risarcitoria proposta da e . Parte_1 Parte_2
Venendo alla quantificazione, alla luce della dinamica accertata e delle dichiarazioni rese dai testi escussi ( i quali hanno riferito della perdita di diversi alberi d‟ulivo secolari a seguito dell‟evento dannoso ), la liquidazione dei medesimi può eseguirsi con il ricorso all‟equità prevista dall‟art. 1226 c.c., utilizzando le risultanze della relazione tecnica depositata in atti solo quale base della valutazione da effettuarsi ( in essa si dà conto della compromissione della produzione agricola dell‟oliveto per cui si renderebbero necessari taluni interventi quali: estirpazione delle piante presenti nella zona interessata, sbancamento e livellamento del terreno, realizzazione di impianto ex novo per un complessivo
3 stimato importo di € 12.178,04 ), ritenendosi così, anche sulla scorta di dati rilevati da comune esperienza, di liquidare a titolo risarcitorio la somma, già rivalutata all‟attualità, di € 10.000,00.
Alla luce di quanto sopra esposto, l‟A. sarà tenuta al pagamento CP_3
in favore di e della complessiva somma di Parte_1 Parte_2
€ 10.000,00, oltre interessi al saggio legale dalla data del presente provvedimento sino all‟effettivo soddisfo.
L‟A. deve infine rimborsare a parte attrice le spese del presente CP_3
giudizio per come liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di e della somma Parte_1 Parte_2
complessiva di € 10.000,00, oltre interessi al saggio legale dalla data della sentenza sino al dì dell‟effettiva corresponsione;
- condanna alla rifusione in favore di parte attrice, delle spese Controparte_1
processuali ( da distrarsi al difensore ex art. 93 c.p.c. ), che liquida in complessivi
€ 3.300,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell‟art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 14.11.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 17023 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell‟anno 2022 vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall‟avv. Parte_1 Parte_2
SA PA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Camporeale
( PA ) nella via Belvedere n° 2
attore
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1
e difesa dall‟avv. Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa via M. D‟Azeglio n° 5
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
La domanda proposta da e con atto di Parte_1 Parte_2
citazione notificato in data 20.12.22 nei confronti di integra Controparte_1
richiesta di risarcimento per i danni che parte attrice assume di aver subito nel terreno di loro proprietà sito in Camporeale ( PA ), C.da Serpe, a causa di uno smottamento del tratto della trazzera adiacente di proprietà di detto ente pubblico determinato da significative perdite d‟acqua della condotta idrica
1 comunale, la cui manutenzione e custodia risulta affidata ad CP_1
Ciò premesso, la valutazione di fondatezza della pretesa risarcitoria azionata muove – anzitutto – dalla considerazione che, alla luce delle difese attoree spiegate e delle risultanze probatorie acquisite, segnatamente delle dichiarazioni rese dai testi escussi ( e ) deve ritenersi acclarata la Tes_1 Tes_2
verificazione dell‟evento dannoso, ossia lo sversamento, nell‟anno 2021, all‟interno del terreno attoreo, di una significativa quantità di fango, determinato dallo smottamento di un tratto della trazzera adiacente alla proprietà dei , Parte_1
a sua volta causato dalla rottura di tubazioni della condotta idrica riconducibile ad con conseguente perdita di parecchi alberi d‟ulivo secolari piantati nel CP_1
predetto terreno.
Ora, ciò posto, va osservato che per la qualificazione della domanda attorea, la stessa può sussumersi, come invero dedotto dalla parte medesima, nell‟alveo applicativo dell‟art. 2051 c.c., avendo, pertanto, il danneggiato diritto di agire invocando la responsabilità, operante in via presuntiva, per danni cagionati da cose in custodia. In tal senso, se da un lato incombe sul danneggiato la prova del nesso eziologico tra la cosa e l‟evento lesivo, dall‟altro, una volta individuato il
“custode” del bene, questi per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato deve dimostrare che esso si è verificato „per caso fortuito‟, cui va, invero, assimilato – nella prospettiva del superamento ( integrale o anche solo parziale ) della richiamata presunzione – il fatto colposo dello stesso danneggiato o il fatto colposo commesso da soggetti terzi ( cfr. ex multis Cass. civ.
n. 24739/07 ).
L‟imputazione di responsabilità che la citata disposizione opera in via presuntiva muove dalla considerazione che la produzione di un evento pregiudizievole oggettivamente riconducibile ad una „cosa‟, in quanto espressione delle sue potenzialità dannose, è fatto che solo chi sulla cosa medesima eserciti i poteri di vigilanza può evitare, con l‟adozione delle misure idonee a neutralizzare
2 le suddette potenzialità: sicché, laddove l‟evento si verifichi, può presumersi che tali poteri di vigilanza non siano stati diligentemente esercitati.
Ritenuto, pertanto, acclarato l‟evento dannoso nel suo dinamismo causale,
l‟anomalia rappresentata dalla complessiva condizione della tubazione idrica configura una situazione rispetto alla quale – e non possono residuare margini di dubbio in ragione di quanto previsto dalla “Convenzione di Gestione del Servizio
Idrico Integrato” sottoscritta in data 22.03.18 tra l‟A , di cui fa parte CP_2
il Comune di Camporeale, e a cui veniva affidata la Gestione del Controparte_1
Servizio Idrico Integrato, ivi compresa la cura della conservazione degli impianti mediante interventi manutentivi ( v. produzione in atti, segnatamente art. 8, punti
3 e 4 ) – era l‟A. all‟epoca dell‟occorso titolare di poteri di vigilanza e CP_3
custodia ( rientranti nello spettro della complessiva attività gestoria ) evidentemente non esercitati in modo diligente, di guisa che, in difetto di elementi di prova che consentano di ricondurre idoneamente l‟imputabilità dell‟evento de quo a fatti o condotte estranee allo spettro delle competenze proprio della suindicata società ( in tal senso alcun rilievo assume, come risulta ex actis l‟effettuazione di interventi manutentivi a cura della ditta
[...]
a monte della proprietà in periodo successivo al Controparte_4 Parte_1
verificarsi dell‟evento dannoso del 2021 ), va accolta, stante la sua fondatezza, la domanda risarcitoria proposta da e . Parte_1 Parte_2
Venendo alla quantificazione, alla luce della dinamica accertata e delle dichiarazioni rese dai testi escussi ( i quali hanno riferito della perdita di diversi alberi d‟ulivo secolari a seguito dell‟evento dannoso ), la liquidazione dei medesimi può eseguirsi con il ricorso all‟equità prevista dall‟art. 1226 c.c., utilizzando le risultanze della relazione tecnica depositata in atti solo quale base della valutazione da effettuarsi ( in essa si dà conto della compromissione della produzione agricola dell‟oliveto per cui si renderebbero necessari taluni interventi quali: estirpazione delle piante presenti nella zona interessata, sbancamento e livellamento del terreno, realizzazione di impianto ex novo per un complessivo
3 stimato importo di € 12.178,04 ), ritenendosi così, anche sulla scorta di dati rilevati da comune esperienza, di liquidare a titolo risarcitorio la somma, già rivalutata all‟attualità, di € 10.000,00.
Alla luce di quanto sopra esposto, l‟A. sarà tenuta al pagamento CP_3
in favore di e della complessiva somma di Parte_1 Parte_2
€ 10.000,00, oltre interessi al saggio legale dalla data del presente provvedimento sino all‟effettivo soddisfo.
L‟A. deve infine rimborsare a parte attrice le spese del presente CP_3
giudizio per come liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di e della somma Parte_1 Parte_2
complessiva di € 10.000,00, oltre interessi al saggio legale dalla data della sentenza sino al dì dell‟effettiva corresponsione;
- condanna alla rifusione in favore di parte attrice, delle spese Controparte_1
processuali ( da distrarsi al difensore ex art. 93 c.p.c. ), che liquida in complessivi
€ 3.300,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell‟art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 14.11.2025.
Il G.O.P.
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