Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00213/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00108/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 108 del 2025, proposto da
AR RB, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Cardile, Fabio Ganci, Walter Miceli, Giuseppe Micali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’ottemperanza
al giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza - sezione lavoro n. 1915/2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la documentazione depositata dall’amministrazione il 22 luglio 2025 e segnatamente il decreto dirigenziale prot. 4065 del 12 aprile 2025, riscontrato positivamente dalla Ragioneria territoriale dello Stato, di ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa LE NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
con il decreto succitato, riscontrato positivamente per quanto attiene alla regolarità contabile, l’amministrazione risulta aver dato comunque seguito al giudicato per cui è causa;
parte ricorrente nulla ha dedotto al riguardo;
Ritenuto che:
debba essere conseguentemente dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
le spese di lite possano essere compensate vista la pronunzia in rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR MA, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
LE NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE NO | AR MA |
IL SEGRETARIO