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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 2340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2340 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.8568/2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. TOSCANO ANTONIETTA Parte_1
MARIA per procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. TABOCCHINI Parte_2
AN per procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO
EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio in data 5.9.2014, che dall'unione coniugale non erano nati figli e che la moglie si era già allontanata dalla casa familiare - hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, nonché la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, così come ribadito nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 6.5.2025, alle seguenti condizioni: “i coniugi Parte_1 [...] vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. i coniugi dichiarano di Parte_2 avere sistemazioni abitative autonome e distinte, essendosi già la Sig.ra Pt_1 allontanata dalla casa coniugale come da accordi con il Sig.
3. ciascuna parte Parte_2
è autosufficiente economicamente e continuerà a provvedere da sola al proprio mantenimento”;
Stante la dedotta intollerabilità della prosecuzione della convivenza e vivendo i coniugi già separati di fatto, nulla osta alla pronuncia della separazione personale delle parti alle condizioni concordate.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza collegiale emessa in pari data.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 Parte_2
, coniugati in Roma il 5.9.2014, alle condizioni congiunte riportate
[...]
in parte motiva;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 59,
Parte 2 , Serie A10, Anno 2014);
- spese alla sentenza definitiva.
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.8568/2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. TOSCANO ANTONIETTA Parte_1
MARIA per procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. TABOCCHINI Parte_2
AN per procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO
EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio in data 5.9.2014, che dall'unione coniugale non erano nati figli e che la moglie si era già allontanata dalla casa familiare - hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, nonché la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, così come ribadito nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 6.5.2025, alle seguenti condizioni: “i coniugi Parte_1 [...] vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. i coniugi dichiarano di Parte_2 avere sistemazioni abitative autonome e distinte, essendosi già la Sig.ra Pt_1 allontanata dalla casa coniugale come da accordi con il Sig.
3. ciascuna parte Parte_2
è autosufficiente economicamente e continuerà a provvedere da sola al proprio mantenimento”;
Stante la dedotta intollerabilità della prosecuzione della convivenza e vivendo i coniugi già separati di fatto, nulla osta alla pronuncia della separazione personale delle parti alle condizioni concordate.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza collegiale emessa in pari data.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 Parte_2
, coniugati in Roma il 5.9.2014, alle condizioni congiunte riportate
[...]
in parte motiva;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 59,
Parte 2 , Serie A10, Anno 2014);
- spese alla sentenza definitiva.
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi