Articolo 1 della Legge 18 ottobre 1948, n. 1338
Versione
4 dicembre 1948
Art. 1. Articolo unico.

Fino al 30 giugno 1949, per il pagamento degli acconti sulle competenze arretrate spettanti al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dall'Amministrazione dell'Africa italiana rimpatriato dall'Africa, puo' essere provveduto mediante la emissione di ordini di accreditamento fino al limite massimo di lire trenta milioni, in deroga all' art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, fermo restando l'obbligo di provvedere con mandato diretto al pagamento del saldo in sede di liquidazione definitiva di tali competenze.
Gli acconti di cui al comma precedente non potranno superare i due terzi del presunto credito per competenze arretrate spettanti al personale sopra indicato.

La presente legge, munita del sigillo dello State, decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 ottobre 1948

EINAUDI

DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Entrata in vigore il 4 dicembre 1948