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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/11/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
CC, all'udienza del 30 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3393/2023 R.G. vertente
fra
C.F. , rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe Pace ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Potenza alla via Vescovado 34, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
resistente, C.F. , in persona del suo Amministratore Delegato e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Vincenzo Zaccagnino ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Potenza via Ciccotti 36 c), giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 9.12.2023 e ritualmente notificato, adiva il giudice Parte_1 del lavoro ed esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dal 10.1.1989 con contratto a tempo indeterminato, qualifica di “Autista”, successivamente come “Operatore di esercizio” (nuova denominazione del CCNL “Autoferrotranvieri”) e fino al
24.5.2023, data di quiescenza. Avendo constatato che la Società resistente nella determinazione della retribuzione utile maturata ai fini del Trattamento di Fine Rapporto, non ha incluso e conteggiato tutte le indennità previste durante il rapporto di lavoro in maniera continuativa e non occasionale,
(straordinario, indennità di presenza, indennità di turno, indennità di concorso pasto, indennità di produttività, etc.) oltre all'1,50% in misura fissa, ed al 75% degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertati dall'ISTAT, come da “Relazione Tecnica di
Rideterminazione del TFR ed Allegato 2”, aveva provveduto a richiedere alla resistente la rideterminazione del TFR, senza esito. Ritenendo ingiusto e illegittimo il comportamento della parte datoriale adiva il giudice del lavoro per dichiarare e statuire che nella retribuzione utile al conteggio del TFR maturato erano da ricomprendere e conteggiare anche il corrispettivo per tutti gli elementi fissi della retribuzione e la condanna della
[...]
(già , in persona del legale rappresentante in carica., al Controparte_2 CP_3 pagamento delle somme maturate per TFR quale differenza, per il periodo 10/01/1989 ed il
24/05/2023, pari alla somma lorda di €uro 20.316,78; con vittoria di spese e compensi come per legge.
Si costituiva la società in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo CP_1 nel merito il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La società rilevava, in particolare, la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie anche in relazione ai conteggi elaborati.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'espletamento della consulenza tecnica contabile e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, domanda sulla base del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società convenuta, dal 10/01/1989 ed il 24/05/2023, con la qualifica professionale di operatore d'esercizio, la rideterminazione della retribuzione utile maturata ai fini del TFR in base a tutte le indennità dovute e in base ai conteggi depositati, rivendica differenze retributive in misura complessiva di € 20.316,78.
Si oppone la parte datoriale deducendo la correttezza della liquidazione del TFR operata in base alla legge e in base al contratto collettivo in concreto applicato.
In via preliminare va evidenziato che il Trattamento di Fine Rapporto per i lavoratori dipendenti assume tale denominazione dal 1/06/82, avendo di fatto sostituito la cd indennità di buonuscita generalmente commisurata, secondo quanto fissato dalla contrattazione collettiva, all'ultima retribuzione spettante. Il calcolo del TFR utilizza il diverso criterio dell'accantonamento annuale dell'indennità maturata ed esigibile, calcolata in relazione alla retribuzione dovuta al lavoratore in ciascun anno di riferimento. Poiché il rapporto di lavoro del ricorrente è iniziato dopo il 1982 si applica il TFR calcolato attraverso la formazione di quote annuali ottenute dividendo la retribuzione
“computabile” di ciascun periodo per il coefficiente 13,5 per cui salva diversa previsione dei contratti collettivi, nel calcolo occorre fare riferimento a tutti i compensi retributivi aventi la causa “tipica” e
“normale “ nel rapporto di lavoro e sono di natura “ripetitiva”, ovvero che si manifestano con una certa frequenza. Pertanto restano escluse dalla base di calcolo del TFR, le somme aventi natura
“occasionale”, i rimborsi spesa, le ferie non godute (art. 2120 c.c.).
In corso di causa è stata disposta la consulenza tecnica contabile a mezzo del ctu dott. Persona_1 che, sulla scorta degli atti di causa ha così ricostruito la posizione del ricorrente prendendo in considerazione tutti gli elementi riconosciuti dal CCNL a prescindere dalla frequenza, e cioè minimo tabellare, contingenza, EDR, indennità di mensa, trattamento sostitutivo, T.D.R., arretrati per adeguamento CCNL, aumenti periodici di anzianità e gli elementi riconosciuti in relazione alla loro frequenza : straordinario, trasferte, lavoro festivo, indennità di presenza, indennità domenicale, indennità fuori nastro, indennità agente unico, lavoro ordinario notturno, concorso pasti, accordo regionale.
Il ctu all'esito delle attività svolte, ha così concluso : “Il tfr maturato per il periodo di lavoro svolto dal sig. dal 10 gennaio 1989 al 24 maggio 2023, eseguito facendo riferimento al Parte_1
CCNL “Autoferrotranvieri” è di € 51.205,78”.
l'accertamento così effettuato dal ctu è condivisibile perché ancorato a disposizioni legislative e tenuto conto delle previsioni del contratto collettivo di applicazione.
Il lavoratore ha depositato copia dei prospetti paga, modello C2 storico, visura storica della società datoriale ed conteggi relativi alle differenze retributive maturate.
Il dato documentale acquisito nonché la ctu consentono di ritenere provata la pretesa azionata dal ricorrente.
Risulta pertanto provato l'an, e in relazione al quantum si osserva che l'elaborato del ctu non è stato contestato.
Stante quanto sopra, pertanto, la società resistente va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma lorda complessiva di € 51.205,78 a titolo di rideterminazione e differenze spettanti per TFR, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dovuto al saldo come per legge.
In ordine agli accessori sui crediti riconosciuti, va rimarcato che, a seguito dell'intervento della
Corte Costituzionale con la pronuncia 2 novembre 2000 n. 459, per i crediti derivanti da rapporti di lavoro privati opera nuovamente il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. Per quanto concerne le relative modalità di calcolo, vale qui richiamare l'orientamento espresso dalle Sezioni
Unite civili (sent. n. 38 del 29 Gennaio 2001), secondo cui gli interessi legali non devono essere calcolati sull'intero capitale rivalutato, ma la rivalutazione va compiuta con cadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore;
la base di calcolo degli interessi risulta così gradualmente incrementata per effetto della rivalutazione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, DM 37/2018 e DM 147/2022, in base all'oggetto, al valore, alle fasi di causa.
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 9.12.2023, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la società in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva lorda di 51.205,78 a titolo di differenze sul TFR già liquidato, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dovuto al saldo come per legge
2) condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 4.629,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Potenza lì 30 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio CC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
CC, all'udienza del 30 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3393/2023 R.G. vertente
fra
C.F. , rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe Pace ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Potenza alla via Vescovado 34, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
resistente, C.F. , in persona del suo Amministratore Delegato e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Vincenzo Zaccagnino ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Potenza via Ciccotti 36 c), giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 9.12.2023 e ritualmente notificato, adiva il giudice Parte_1 del lavoro ed esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dal 10.1.1989 con contratto a tempo indeterminato, qualifica di “Autista”, successivamente come “Operatore di esercizio” (nuova denominazione del CCNL “Autoferrotranvieri”) e fino al
24.5.2023, data di quiescenza. Avendo constatato che la Società resistente nella determinazione della retribuzione utile maturata ai fini del Trattamento di Fine Rapporto, non ha incluso e conteggiato tutte le indennità previste durante il rapporto di lavoro in maniera continuativa e non occasionale,
(straordinario, indennità di presenza, indennità di turno, indennità di concorso pasto, indennità di produttività, etc.) oltre all'1,50% in misura fissa, ed al 75% degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertati dall'ISTAT, come da “Relazione Tecnica di
Rideterminazione del TFR ed Allegato 2”, aveva provveduto a richiedere alla resistente la rideterminazione del TFR, senza esito. Ritenendo ingiusto e illegittimo il comportamento della parte datoriale adiva il giudice del lavoro per dichiarare e statuire che nella retribuzione utile al conteggio del TFR maturato erano da ricomprendere e conteggiare anche il corrispettivo per tutti gli elementi fissi della retribuzione e la condanna della
[...]
(già , in persona del legale rappresentante in carica., al Controparte_2 CP_3 pagamento delle somme maturate per TFR quale differenza, per il periodo 10/01/1989 ed il
24/05/2023, pari alla somma lorda di €uro 20.316,78; con vittoria di spese e compensi come per legge.
Si costituiva la società in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo CP_1 nel merito il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La società rilevava, in particolare, la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie anche in relazione ai conteggi elaborati.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'espletamento della consulenza tecnica contabile e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, domanda sulla base del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società convenuta, dal 10/01/1989 ed il 24/05/2023, con la qualifica professionale di operatore d'esercizio, la rideterminazione della retribuzione utile maturata ai fini del TFR in base a tutte le indennità dovute e in base ai conteggi depositati, rivendica differenze retributive in misura complessiva di € 20.316,78.
Si oppone la parte datoriale deducendo la correttezza della liquidazione del TFR operata in base alla legge e in base al contratto collettivo in concreto applicato.
In via preliminare va evidenziato che il Trattamento di Fine Rapporto per i lavoratori dipendenti assume tale denominazione dal 1/06/82, avendo di fatto sostituito la cd indennità di buonuscita generalmente commisurata, secondo quanto fissato dalla contrattazione collettiva, all'ultima retribuzione spettante. Il calcolo del TFR utilizza il diverso criterio dell'accantonamento annuale dell'indennità maturata ed esigibile, calcolata in relazione alla retribuzione dovuta al lavoratore in ciascun anno di riferimento. Poiché il rapporto di lavoro del ricorrente è iniziato dopo il 1982 si applica il TFR calcolato attraverso la formazione di quote annuali ottenute dividendo la retribuzione
“computabile” di ciascun periodo per il coefficiente 13,5 per cui salva diversa previsione dei contratti collettivi, nel calcolo occorre fare riferimento a tutti i compensi retributivi aventi la causa “tipica” e
“normale “ nel rapporto di lavoro e sono di natura “ripetitiva”, ovvero che si manifestano con una certa frequenza. Pertanto restano escluse dalla base di calcolo del TFR, le somme aventi natura
“occasionale”, i rimborsi spesa, le ferie non godute (art. 2120 c.c.).
In corso di causa è stata disposta la consulenza tecnica contabile a mezzo del ctu dott. Persona_1 che, sulla scorta degli atti di causa ha così ricostruito la posizione del ricorrente prendendo in considerazione tutti gli elementi riconosciuti dal CCNL a prescindere dalla frequenza, e cioè minimo tabellare, contingenza, EDR, indennità di mensa, trattamento sostitutivo, T.D.R., arretrati per adeguamento CCNL, aumenti periodici di anzianità e gli elementi riconosciuti in relazione alla loro frequenza : straordinario, trasferte, lavoro festivo, indennità di presenza, indennità domenicale, indennità fuori nastro, indennità agente unico, lavoro ordinario notturno, concorso pasti, accordo regionale.
Il ctu all'esito delle attività svolte, ha così concluso : “Il tfr maturato per il periodo di lavoro svolto dal sig. dal 10 gennaio 1989 al 24 maggio 2023, eseguito facendo riferimento al Parte_1
CCNL “Autoferrotranvieri” è di € 51.205,78”.
l'accertamento così effettuato dal ctu è condivisibile perché ancorato a disposizioni legislative e tenuto conto delle previsioni del contratto collettivo di applicazione.
Il lavoratore ha depositato copia dei prospetti paga, modello C2 storico, visura storica della società datoriale ed conteggi relativi alle differenze retributive maturate.
Il dato documentale acquisito nonché la ctu consentono di ritenere provata la pretesa azionata dal ricorrente.
Risulta pertanto provato l'an, e in relazione al quantum si osserva che l'elaborato del ctu non è stato contestato.
Stante quanto sopra, pertanto, la società resistente va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma lorda complessiva di € 51.205,78 a titolo di rideterminazione e differenze spettanti per TFR, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dovuto al saldo come per legge.
In ordine agli accessori sui crediti riconosciuti, va rimarcato che, a seguito dell'intervento della
Corte Costituzionale con la pronuncia 2 novembre 2000 n. 459, per i crediti derivanti da rapporti di lavoro privati opera nuovamente il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. Per quanto concerne le relative modalità di calcolo, vale qui richiamare l'orientamento espresso dalle Sezioni
Unite civili (sent. n. 38 del 29 Gennaio 2001), secondo cui gli interessi legali non devono essere calcolati sull'intero capitale rivalutato, ma la rivalutazione va compiuta con cadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore;
la base di calcolo degli interessi risulta così gradualmente incrementata per effetto della rivalutazione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, DM 37/2018 e DM 147/2022, in base all'oggetto, al valore, alle fasi di causa.
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 9.12.2023, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la società in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva lorda di 51.205,78 a titolo di differenze sul TFR già liquidato, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dovuto al saldo come per legge
2) condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 4.629,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Potenza lì 30 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio CC