Art. 8.
Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1227, convertito nella legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2245.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 17 agosto 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel -
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1227, convertito nella legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2245.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 17 agosto 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel -
Visto, il Guardasigilli: Grandi