Articolo 8 della Legge 17 agosto 1941, n. 1043
Articolo 7
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17 ottobre 1941
Art. 8.

Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1227, convertito nella legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2245.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel -

Visto, il Guardasigilli: Grandi
Entrata in vigore il 17 ottobre 1941