Sentenza 22 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2003, n. 2750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2750 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2003 |
Testo completo
02 750 /03 Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G. n. 17123/2000 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 6282 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Udienza 4 dicembre 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons, relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA ފއއބ sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente-
contro
IN VO, [non costituito ]; 5118
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma-Sezione Lavoro 71. 16190/1999 del 6 settembre 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 28986/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 dicembre 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per "l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di Roma IV AN conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenere il riconoscimento della pensione di invalidità. Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. L'adito Giudice del Lavoro accoglieva il ricorso, ma Su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Roma (quale Giudice del Lavoro di secondo grado), in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto confermava, fissa(va) la decorrenza degli accessori dal 121° giorna dalla prestazione della domanda amministrativa;
dichiara(va) che in 2 ordine al concorso tra rivalutazione ed interessi trova applicazione dal 1° gennaio 1992 l'art. 16 della legge n. 412/1991>>. Per la cassazione di tale sentenza il Ministero dell'Interno propone ricorso affidato a quattro motivi. L'intimato IV AN non si è costituito in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE I - Con i primi due motivi di ricorso il Ministero ricorrente denunziando "violazione degli artt. 12 e 19 della legge n. 118/1971, nonché dell'art. 101 c.p.c." (primo motivo) e “vizi di motivazione" (secondo motivo) censura la sentenza impugnata per avereד erroneamente considerato quale data di decorrenza del beneficio la data PR individuata dal c.t.u. di primo grado senza, nel contempo, verificare se la data di presentazione della domanda in sede amministrativa non fosse di epoca successiva>>, evidenziando che nella spocie, la parte, nata il [...]. fosse da ritenere ultrasessantacinquenne già alla data di presentazione della domanda in sede amministrativa del 19 febbraio 1993 (secondo quanto si evinceva dalla narrativa del ricorso introduttivo del giudizio notificato il 15 luglio 1994) c, quindi, sin dalla data del 7 gennaio 1992 fosse da ritenere invalida ultrasessantacinquenne>> e rilevando, pertanto, che il Ministero dell'Interno era carente di legittimazione passiva nei confronti di 3 coloro che, come l'AN, fossero stati riconosciuti invalidi oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età>>. Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso il ricorrente denunziando "violazione dell'art. 12 della legge n. 118/1971" (terzo motivo) e "vizi di motivazione" (quarto motivo) - addebita al Tribunale di Roma di non avere considerato che nella fattispecie, essendo l'epoca di decorrenza del presupposto medico-legale anteriore alla data di presentazione della domanda amministrativa, il relativo requisito non avrebbe potuto essere retrodatato ad epoca anteriore alla presentazione della domanda in sede amministrativa>>. II -. I cennati motivi di ricorso - esaminabili congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi - si appalesano fondati. Infatti, la pensione di invalidità civile di cui agli artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, non può essere riconosciuta a ! W favore dei soggetti il cui stato di invalidità a norma di legge si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento del דo che, comunque, ne abbia fatto sessantacinquesimo anno di età domanda dopo il raggiungimento di tale età -, come si evince dal complessivo sistema normativo, che per gli ultrasessantacinquenni prevede l'alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per invalidità già in godimento, e come 4 è stato espressamente confermato dall'art. 8 del d. lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (Cass. n. 7807/2001, Cass, n. 2011/1996). Nella specie l'AN, nato il [...], alla data della presentazione della domanda di pensione in sede amministrativa (19 febbraio 1993) aveva già compiuto sessantacinque anni di età, sicché alla stregua della summenzionata normativa cost come interpretato dalla consolidata giurisprudenza sul "punto" - erroneamente il Giudice di appello ha considerato il Ministero dell'Interno legittimato passivamente in relazione alla domanda di pensione come dinanzi presentata dall'interessato. III- In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso рыс proposto dal Ministero dell'Interno va accolto, per cui la sentenza impugnata deve essere cassata (anche in relazione alla condanna alle -spesc giudiziali) c decidendo nel merito ex art. 384 (ultima alinea del primo comma) c.p.c. poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di futto deve essere rigettata la domanda giudiziaria originariamente proposta da IV AN con il ricorso notificato in data 15 luglio 1994. Non sussistono le condizioni per una pronunzia a favore del Ministero ricorrente di rimborso delle spese e competenze legali dell'intero processo. $
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e. decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda proposta da AN IV;
nulla per le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il giorno 4 dicembre 2002. Il PresidentPresidente Il Consigliere estensore Pali Restoran Deporta 2.2 FEB 2003 I D A , S 0 O S 1 L 3 A . L 3 T T O , 5 R B A . I 'A S E D N L P L S A E 3 I T 7 D S - N I O 8 G S - P O 1 N M E 1 A I S D A I E E D A , G E O G O T R E T T L T N S I E I S R G I A E E L D R L E O D 6