Articolo 12 della Legge 29 gennaio 1951, n. 21
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 febbraio 1951
Art. 12.
Tutte le somme accreditate ai sensi del precedente art. 11 nel conto corrente, istituito presso il Banco italo-egiziano, all'incaricato del Tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo, sono soggette a rendiconto da parte di quest'ultimo, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.
Ad accreditamento effettuato, l'Amministrazione del tesoro richiedente provvede a rimborsare il contabile del Portafoglio del controvalore in lire italiane riferentesi al costo delle operazioni, mediante ordinativi diretti intestati all'incaricato del Tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo, e per esso al contabile del Portafoglio che ha anticipato le somme per l'acquisto della valuta egiziana, con formula di commutazione degli ordinativi stessi in quietanza di fondi somministrati, ai sensi dell'art. 543 del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1951