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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/02/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 348/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e ivi residente in Parte_1 C.F._1
viale R. Margherita n.117, elettivamente domiciliato in Randazzo, Piazza Municipio, presso lo studio dell'avv. Ludovico Del Campo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede legale in Bologna, via Stalingrado 45, quale società designata a norma dell'art. 283 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia
per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Catania, Corso Italia n. 244, presso lo studio dell'avv. Santo Spagnolo, giusta procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI: all'esito dell'udienza di discussione orale del 28.1.2025 la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1
di Catania la nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni Controparte_2
a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente stradale verificatosi in data 28.05.2016, alle ore 14:15 circa,
allorquando, mentre egli si trovava seduto sul pianale di carico del proprio furgone FIAT Doblò,
parcheggiato ai bordi del viale Catania in Bronte, veniva investito da un'autovettura di piccola cilindrata, di colore grigio, guidata presumibilmente da una donna che, subito dopo l'urto, si allontanava velocemente rimanendo non identificata.
Soccorso dal 118 e trasportato al P.S. del presidio ospedaliero “Castiglione Prestianni” di Bronte, gli veniva diagnosticato trauma bilaterale degli arti inferiori con ferito lacero contuse, talché si rendevano necessari interventi chirurgici e lunghi periodi di ricovero ospedaliero.
L'attore riferiva altresì che, a seguito delle gravi lesioni riportate nel sinistro, aveva subito anche un danno patrimoniale determinato dal mancato percepimento del reddito da lavoro, e conseguente mancato versamento dei contributi previdenziali in suo favore, relativamente al periodo nel quale,
stante le gravi lesioni riportate, non aveva potuto svolgere la sua mansione di operaio presso l'Azienda Forestale di Catania.
In seguito all'anzidetto sinistro l'attore assumeva, dunque, di avere subito danni per complessivi euro
91.757,87.
Per tali fatti, con raccomandata a.r. del 4.4.2017, l'attore diffidava e metteva in mora la
[...]
quale compagnia designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, la quale CP_2
non dava alcun riscontro.
Nelle more, sempre con raccomandata a.r. del 15.12.2017, la compagnia assicurativa veniva invitata alla stipula di convenzione assistita, ma anche questo invito rimaneva privo di riscontro.
L'attore chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare fondata la sua domanda e conseguentemente sussistente il suo diritto al risarcimento dei danni quantificati complessivamente in euro 91.757,87
con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio la nella suddetta qualità, contestando gli avversi Controparte_2
assunti, sia in ordine all'an che al quantum.
2 Sentiti i testimoni indicati dall'attore, disposta ed espletata CTU medico-legale a cura della dott.ssa e disposto l'interrogatorio libero dell'attore, all'udienza del 25.9.2023 il giudice Persona_1
istruttore poneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 4796/2023, pubblicata il 24.11.2023, il Giudice unico della Quinta Sezione Civile del
Tribunale di Catania (nel giudizio iscritto al n. 8546/2018 R.G.) rigettava le domande attoree,
condannando alla refusione delle spese di lite in favore della società convenuta, nella Parte_1
misura di complessivi euro 5.000,00 (oltre IVA, CPA e rimborso spese generali), e poneva definitivamente a carico della parte attrice le spese della CTU medico – legale.
Con atto ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la superiore pronuncia, per Parte_1
le ragioni di cui si dirà nel prosieguo.
n.q. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame proposto. Controparte_2
All'esito della discussione orale delle parti, all'udienza del 28.1.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità e/o inutilizzabilità della produzione fotografica che parte appellante ha depositato in data 26.10.2024 nel fascicolo informatico del presente grado di giudizio.
Invero, diversamente da quanto sostenuto dalla compagnia appellata, non si tratta di prova nuova ma,
bensì, della produzione “a colori” di una riproduzione fotografica già facente parte dei documenti versati in atti dall'attore nel precedente grado di giudizio.
In particolare, si tratta del fascicolo fotografico allegato alla copia dell'annotazione della Polizia
Giudiziaria, redatta il 28.5.2016, indicato al n.3 dell'indice documenti di cui all'atto di citazione e depositato al momento dell'iscrizione della causa a ruolo.
Pertanto, con la produzione fotografica a colori allegata dall'appellante in questo grado di giudizio,
non si è verificata alcuna violazione del divieto di nova, come invocata dalla compagnia assicurativa a sostegno della propria eccezione, trattandosi di prova già acquisita nel processo.
Sempre in via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione, di parte appellata, di decadenza dalla domanda risarcitoria per mancato assolvimento dell'onere di riproposizione di cui all'art. 346 c.p.c.
3 In ordine alla forma della riproposizione delle domande e delle eccezioni non accolte, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la giurisprudenza di legittimità è concorde nello statuire che, in mancanza di una norma specifica sulla forma, la riproposizione delle domande e delle eccezioni non accolte in primo grado non richiede un particolare formalismo, pertanto “queste possono essere riproposte in qualsiasi forma
idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse”,
tuttavia, “pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al
riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice” (da ultimo, v. Cass., sez. VI, ordinanza n. 11816 del 2022).
Ora, non sussiste alcun dubbio che l'appellante, con il proprio atto di citazione, abbia voluto riproporre tutte le domande non accolte con la sentenza impugnata, non limitandosi a un generico richiamo delle domande formulate con l'atto di citazione di primo grado, come sostenuto dall'appellata ma, bensì, attraverso il richiamo specifico di esse nelle conclusioni ivi rassegnate.
Pertanto, stante l'inequivocabile riproposizione di tutte le domande non accolte, parte appellante non
è incorsa in alcuna decadenza, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Da ultimo, sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva della n.q. di impresa designata per la gestione del F.G.V.S. Controparte_2
Parte appellata sostiene che abbia omesso di impugnare un capo autonomo di sentenza, Parte_1
segnatamente quello con il quale il giudice di primo grado ha accertato la volontarietà dell'attore di non rendere note le generalità della conducente del veicolo investitore e, pertanto, stante la formazione del giudicato interno sul punto, ne scaturirebbe il venire meno di un elemento necessario per la legittimazione passiva del F.G.V.S., ovverosia la prova dell'impossibilità involontaria di identificazione del veicolo investitore.
Tale eccezione non appare fondata atteso che il capo di sentenza de quo non può considerarsi autonomo.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “sono suscettibili di giudicato interno solo
i capi della sentenza completamente autonomi rispetto a quelli investiti dall'impugnazione, perché
fondati su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi
efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, sicché il giudicato non può essere opposto in
4 relazione ad affermazioni che costituiscono la premessa logica della statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto di gravame” (cfr. Cass. n. 18713/2016; Cass. n. 21001/2023).
È stato altresì precisato che “la locuzione giurisprudenziale”, minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno, “individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e
dall'effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali
elementi riapre la cognizione sull'intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato
interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione" (cfr.
Cass. n. 16853/2018; Cass. n. 21001/2023)
Orbene, la valutazione fatta dal primo giudice in ordine al volontario mancato assolvimento dell'onere di identificazione del veicolo da parte del danneggiato, contrariamente a quanto sostenuto dell'appellata, non costituisce un capo autonomo di sentenza, suscettibile di assumere la portata di giudicato interno se non specificamente censurato, atteso che, sebbene parte appellante non abbia riservato ad essa una specifica censura, tale statuizione è in stretta correlazione con quelle espressamente dedotte nei motivi di appello e, come tale, compresa nel thema decidendum del giudizio di appello.
Pertanto, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo all' va Controparte_2
rigettata in quanto infondata.
Passando all'esame dei motivi di appello, con il primo invoca la declaratoria di nullità Parte_1
della sentenza impugnata per carenza e/o insufficienza di motivazione, ai sensi del disposto di cui agli artt. 132 e 161 c.p.c.
In particolare, l'appellante sostiene che la sentenza impugnata sia nulla per difetto del requisito della motivazione, stante la non rinvenibilità del percorso argomentativo adottato dal giudice di prime cure per giungere alla sua decisione.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma
2, n. 4, c.p.c. - determinante la nullità della sentenza - sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio,
5 né alcuna disamina logico - giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass.
n. 22156/2024).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha esposto i fatti rilevanti di causa e le ragioni giuridiche sottese alla decisione, con la conseguenza che, quand'anche sintetica, la motivazione appare chiara e sufficiente a illustrare il percorso logico -giuridico culminante nel dispositivo assunto.
Con il secondo motivo, l'appellante eccepisce l'errore del primo giudice nell'avere ritenuto il sinistro oggetto di causa come un fatto dolosamente commesso ai danni dell' e, pertanto, non risarcibile. Pt_1
Con il terzo motivo di appello, l'appellante eccepisce l'omessa valutazione, da parte del primo giudice, degli altri elementi probatori acquisiti nel corso del processo dai quali emergerebbe inequivocabilmente la prova della dinamica del sinistro, così come dedotta dall'attore nell'atto di citazione.
Ritiene la Corte che il secondo e il terzo motivo di appello, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione logico - giuridica, vanno accolti, in quanto fondati, per le ragioni di seguito espresse.
Deve rilevarsi, innanzi tutto, che per consolidata giurisprudenza di legittimità, è pacifico che il Fondo
di Garanzia delle Vittime della Strada risponde anche se il sinistro è stato dolosamente cagionato.
Invero, con la sentenza n. 4798 del 1999, la Corte di Cassazione ha stabilito espressamente che il
Fondo di Garanzia deve rispondere nei confronti del danneggiato anche nel caso di danno derivante da fatti dolosi e giunge a tale conclusione disquisendo sulla ratio della legge n. 990 del 1969 e seguenti modificazioni (normativa in materia di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.).
La Suprema Corte ha precisato che il legislatore, con tale normativa, ha voluto distinguere l'ambito del rapporto tra assicurato e assicuratore (soggetto alla disciplina privatistica del contratto in materia di assicurazione e che, pertanto, esclude la garanzia per fatti dolosi dell'assicurato) dall'ambito del rapporto tra danneggiato e assicuratore/F.G.V.S. (soggetto, invece, a una disciplina di natura pubblicistica che tutela, il danneggiato, a prescindere dal contenuto del contratto e dalla stessa sussistenza di un contratto di assicurazione) e, premessa tale distinzione, stabilisce che il legislatore,
stante il particolare allarme sociale suscitato dalla gravità e frequenza degli incidenti connessi con la
6 circolazione dei veicoli e natanti, ha predisposto una tutela privilegiata dei danneggiati che opera,
tendenzialmente, sempre e comunque, anche nell'ipotesi di atti dolosi.
Ciò non significa che vengono meno i principi di carattere civilistico in materia di assicurazione ma questi operano solo con riferimento ai rapporti tra assicuratore e assicurato e, pertanto, disposto il pagamento previsto dalla legge in favore del danneggiato a seguito di fatto doloso, nel caso di veicolo assicurato l'assicuratore avrà verso la propria controparte contrattuale (l'assicurato) il diritto di rivalsa;
mentre nell'ipotesi di veicolo rimasto ignoto l'impresa designata avrà l'azione di regresso e il diritto di surroga nei confronti del soggetto privo di assicurazione ovvero del soggetto del mezzo rimasto sconosciuto.
Tale pronuncia ha trovato altresì conferma nella sentenza n. 10301 del 2009 in cui la Corte di
Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto “L'istituto del Fondo di garanzia per le vittime
della strada, previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e la relativa disciplina di
risarcimento di cui all'art. 21 della medesima legge, pur essendo dettati da motivi di solidarietà, si
ispirano ai principi fondamentali della responsabilità aquiliana, sicché l'obbligazione che scaturisce
a carico del Fondo nel caso di illecito imputabile a veicolo non identificato ha natura risarcitoria e
non è sottoposta ad altre limitazioni, se non quelle espressamente previste dalla legge. Pertanto, il
Fondo è tenuto a rispondere nei confronti del danneggiato anche nel caso in cui il sinistro sia stato
causato dal fatto doloso del conducente del veicolo non identificato, ed anche quando tra i veicoli
coinvolti sia mancato un urto materiale”.
Il superiore orientamento giurisprudenziale ha trovato conferma nella più recente ordinanza della
Suprema Corte n. 10540 del 2023 la quale, stabilendo che l'onere probatorio gravante sul danneggiato che promuova un giudizio risarcitorio nei confronti del F.G.V.S consiste nel “dimostrare le modalità
del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo”, ha ulteriormente confermato l'intervento del Fondo di Garanzia anche nel caso di fatto commesso dolosamente.
Pertanto, il giudice di prime cure ha errato nell'escludere l'operatività della garanzia invocata dall'attore sulla scorta della presunta natura dolosa del fatto commesso.
7 Ciò non di meno, la Corte ritiene di non aderire alla valutazione fatta dal primo giudice proprio in ordine alla natura dolosa del fatto oggetto di causa.
Invero, l'esatta dinamica del sinistro, come descritta in citazione, ha trovata ampia e adeguata conferma nelle deposizioni testimoniali assunte in primo grado.
deduceva che, in data 28.05.2016, intorno alle ore 14:15 circa, si trovava seduto sul Parte_1
pianale di carico del proprio furgono FIAT Doblò, parcheggiato ai bordi del viale Catania nel centro di Bronte, allorquando veniva investito da un'autovettura di piccole dimensioni, guidata presumibilmente da una donna la quale, perdendo il controllo del mezzo, usciva dalla propria corsia di marcia e impattava l' , colpendolo agli arti inferiori, con conseguenti gravi lesioni fisiche, come Pt_1
documentati in atti e confermate nella dettagliata e incontestata relazione medico - legale dalla C.T.U.
dott.ssa . Persona_1
I testimoni escussi (v. verbali udienza del 7.6.2021 e del 10.1.2022), (il quale si Testimone_1
trovava, al momento dell'impatto, alla guida di un furgone fermo a circa trenta metri dal Doblò
dell' ) e (che si trovava insieme alla moglie presso la vicina postazione Pt_1 Testimone_2
dell'autoambulanza del 118) hanno fornito elementi idonei a corroborare la ricostruzione del fatto così come dedotta dall'attore, odierno appellante.
Invero, , interrogato sul capitolo di prova n. 1 della memoria istruttoria di cui all'art. Testimone_1
183, comma 6, c.p.c. di parte attrice, rispondeva: “ero alla guida del furgone del mio titolare intento a
percorrere la salita che porta verso il cimitero all'uscita del paese, allorquando ho visto un'auto che,
prima procedeva a zig zag e poi ha colpito il furgono bianco della frutta;
ero fermo allo stop a circa
30 metri dal furgone, il quale fu colpito dietro in un punto che non ho potuto vedere”;
successivamente, presa visione delle foto allegate al rapporto dei carabinieri, a specifica domanda rispondeva: “il furgone in foto è quello che io ho visto;
al momento dell'impatto il furgone era nella posizione che si vede nella foto”; infine, interrogato sul capitolo di prova n. 7 della suddetta memoria istruttoria, il teste dichiarava che la vettura investitrice era “una macchina piccola”. _1
, interrogato sull'articolato di prova n. 1 della suddetta memoria istruttoria, così Testimone_2
rispondeva: “ero, insieme con mia moglie, presso la soglia del posto delle ambulanze, allorquando
siamo stati sorpresi da un botto di lamiera o qualcosa del genere;
a questo punto ci siamo voltati e
8 abbiamo visto il signore oggi qui presente in aula a terra che si lamentava”; interrogato sul capitolo di prova n. 2, dichiarava che: “dopo aver sentito il botto di cui ho detto, appena voltatici, ho scorso un'auto che era andata a finire dentro la fermata dell'autobus, evidentemente in quanto non aveva
saputo percorrere per intero la rotonda;
e ho visto inoltre che il conducente, che non saprei identificare, ha fatto retromarcia e se ne è andato a velocità”; infine, mostrate le foto allegate al rapporto dei Carabinieri, anche il teste riconosceva i luoghi a cui aveva fatto riferimento Tes_2
nella propria deposizione.
Alla luce delle superiori risultanze istruttorie, va rilevato come l'attore abbia assolto correttamente il suo onere probatorio, tenuto conto che la Corte di Cassazione ha chiarito che la dimostrazione che il sinistro sia accaduto può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere “tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”, non essendo richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attivazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (Corte di Cassazione, ordinanza del 23 giugno 2017, n. 15659).
Quanto alla prova della impossibilità involontaria di identificare il veicolo investitore, questa Corte,
diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, ritiene che parte attrice abbia dato prova della incolpevole mancata identificazione della conducente del veicolo.
In particolare, a seguito dell'urto, veniva ferito gravemente agli arti inferiori, e il mezzo Parte_1
investitore fuggiva repentinamente, senza prestare soccorso.
Tale circostanza è stata confermata dal teste il quale, rispondendo ai capitoli n. 2 e Testimone_2
n. 3 della memoria istruttoria di parte attrice, dichiarava che: “..dopo aver sentito il botto di cui ho detto, appena voltatici, ho scorto un'auto che era andata a finire dentro la fermata del pullman,
evidentemente in quanto non aveva saputo percorrere per la intero la rotonda;
e ho visto inoltre che
il conducente, che non saprei identificare, ha fatto retromarcia e se ne è andato a velocità” (v. verbale d'udienza del 10.1.2022).
Le superiori circostanze escludono, dunque, in capo ad alcuna negligenza Parte_1
nell'identificazione del soggetto investitore, pur prescindendo dalla mancanza di una querela.
9 Sul punto, la Corte non condivide la valutazione fatta dal giudice di prime cure in ordine alle dichiarazioni rese dall' il giorno del sinistro e contenute nel rapporto della Polizia Giudiziaria Pt_1
(“QUELLA MI VOLEVA AMMAZZARE”). Pt_2
Dal tenore di tali dichiarazioni il primo giudice ha dedotto che l'attore avesse a sua disposizione elementi idonei a consentirgli di individuare l'identità della automobilista e che tali elementi fossero stati volontariamente celati dallo stesso agli organi competenti, per impedire l'accertamento del Pt_1
fatto di reato.
Questa Corte non intende aderire a tale interpretazione in quanto dette dichiarazioni, oltre ad essere state smentite dall' stesso in sede di interrogatorio libero (v. verbale di udienza del 25.9.2023), Pt_1
costituiscono improperi e/o colorite esclamazioni, con molta probabilità legati alla concitazione del momento e al dolore patito a causa delle lesioni subite, inidonee a dimostrare una pregressa conoscenza tra l' e l'automobilista fuggitiva. Pt_1
A ciò si aggiunga che secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. Cass. Sez.
VI, 12.07.2022 n. 21983; Cass. Sez. VI, 11.04.2022 n. 11656; Cass. Sez. VI, 31.08.2020 n. 18097; C.
App. Napoli Sez. VI, 16.06.2022 n. 2743 in Redaz. Giuffrè 2022), “In tema di sinistri stradali causati
da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è
condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi della L. n. 990 del
1969, art. 19 (ratione temporis applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di
garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo
in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della
querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire
l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente
provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (da ultimo Cass. n. 9873 del 2021)”.
In definitiva, parte attrice ha adeguatamente adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente e,
acclarata la dinamica del sinistro così come descritta dall'attore nella citazione introduttiva, l'appello formulato va accolto.
10 Quanto all'eccepito concorso di colpa, ex art. 1227, comma 1, c.c., di da parte della Parte_1
compagnia assicurativa, va rilevato sul punto che la giurisprudenza di legittimità è conforme nel ritenere che “la norma [art. 1227 c.c.] intende imporre un dovere di cautela anche in capo allo stesso
danneggiato, limitandone il diritto al risarcimento, in ragione di un concorso del proprio fatto
colposo, che si ponga in un nesso di ragionevole probabilità e, quindi, di causalità adeguata con il
pregiudizio patito ... il concorso della vittima nella causazione o nell'aggravamento del danno, ai
sensi dell'art. 1227 c.c., sussiste solo quando la condotta del danneggiato sia stata colposa, vale a
dire irrispettosa di precetti legali, di patti contrattuali o di regole di comune prudenza" (Cass.
22016/2019).
Tanto premesso, nel caso de quo manca la prova della condotta colposa dell'attore, odierno appellante, nella causazione dell'evento lesivo atteso che l' , al momento dell'urto, si trovava Pt_1
seduto sul pianale di carico del proprio furgone - parcato sul lato della strada, in un'area di sosta al di fuori della corsia (come dimostrano le foto allegate al rapporto dei Carabinieri) - e veniva colpito dall'autovettura investitrice, che, perdendo il controllo della velocità, usciva fuori dalla corsia e lo impattava agli arti inferiori.
Da ciò ne consegue che l'evento verificatosi a danno dell' , con elevata probabilità, sia da Pt_1
addebitare esclusivamente alla condotta della conducente del veicolo rimasto sconosciuto che,
colposamente, ha investito l'odierno appellante, cagionando le lesioni patite. Pertanto, il diritto al risarcimento dell'attore non può essere ridotto, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
L'accoglimento dell'appello spiegato impone la liquidazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall' al fine di quantificare il risarcimento a cui lo stesso ha diritto. Pt_1
In tal senso, possono condividersi le conclusioni della dott.ssa (v. C.T.U. in atti), Persona_1
sostanzialmente non contestate dalle parti in causa.
In particolare, la CTU, sulla scorta della documentazione medico - sanitaria allegata dall'attore, dopo avere descritto l'iter diagnostico e sanitario del paziente ed effettuato l'esame obiettivo, ha affermato che le lesioni riportate dall' (“Esiti cicatriziali agli arti inferiori”) sono in rapporto di causalità Pt_1
materiale con il sinistro dallo stesso subito. Ha, inoltre, precisato che “Il quadro clinico di cui trattasi,
11 ormai stabilizzato, costituisce un danno biologico, ossia una menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto valutabile a prescindere dalla sua capacità a produrre reddito”.
La dott.ssa ha riscontrato una invalidità permanente pari al 11% nonché un periodo di Per_1
inabilità temporanea assoluta al 100% di 50 (cinquanta) giorni, un periodo di inabilità temporanea al
50% di 30 (trenta) giorni e un periodo di inabilità temporanea al 25% di 193 (centonovantatre) giorni.
Sulla base di tali conclusioni, spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno Parte_1
non patrimoniale (ex artt. 2054 e 2059 c.c.) complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. e alla sofferenza morale ad esso correlata, liquidato in via equitativa, trattandosi di lesioni macropermanenti, secondo le
Tabelle del Tribunale di Milano del 2024, che tengono conto sia del danno biologico/dinamico-
relazionale che della sofferenza morale soggettiva interiore (Cass. n. 27380/2022).
Nella specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, della lunga durata dell'invalidità temporanea, dei ripetuti periodi di ricovero ospedaliero, dell'età della persona al momento del fatto de quo (anni quarantacinque alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. Civ. 22858/2020 e Cass. civ. 27380/2022
in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, il danno non patrimoniale subito da , in occasione del sinistro verificatosi in data 28.5.2016, deve Parte_1
essere liquidato in complessivi euro 42.799,75 di cui:
- euro 29.776,00 per il danno da invalidità permanente al 11%;
- euro 13.023,75 per il danno da invalidità temporanea, di cui:
i. euro 5.750,00 per n. 50 giorni di invalidità temporanea assoluta;
ii. euro 1.725,00 per n. 30 giorni di invalidità temporanea al 50%;
iii. euro 13.023,75 per n. 193 giorni di invalidità temporanea al 25%.
Sulla predetta somma di euro 42.799,75 (così attualizzata alla data odierna), quale debito di valore,
devono altresì essere riconosciuti gli interessi legali (art. 1284 comma 1 c.c.) che decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma, come tale liquidata, devalutata all'epoca del sinistro (28.5.2016) e poi progressivamente rivalutata di anno
12 in anno secondo gli indici Istat, dal 28.5.2016 fino al passaggio in giudicato della presente sentenza
(v. Cass. Sez. III, 10376/2024).
Va, inoltre, liquidato in favore di parte appellante il danno patrimoniale avente ad oggetto le spese mediche sostenute a causa del sinistro, documentate in atti e riconosciute congrue dalla dott.ssa
, per una somma pari ad euro 1.056,80. Sulla predetta somma, quale debito di valuta, devono Per_1
altresì essere riconosciuti gli interessi legali (art. 1284 comma 1 c.c.) che decorrono dalla formale messa in mora, avvenuta giusta missiva recepita dalla compagnia assicurativa a mezzo raccomandata a/r il 7.4.2017, sino al tempo dell'effettivo pagamento.
Infine, non va liquidato il danno da perdita della capacità lavorativa specifica atteso che parte attrice non ha assolto all'onere probatorio in ordine a tale effettivo pregiudizio patrimoniale.
Invero, è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che il risarcimento del danno da incapacità
lavorativa specifica non spetta in automatico, non trattandosi di danno in re ipsa, ma è sempre il danneggiato a dover dimostrare in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (v. Cass. n.
26641/2023).
Orbene, nel caso di specie, il danneggiato, odierno appellante, non ha dimostrato di aver subito una contrazione dei propri redditi successivamente al sinistro de quo atteso che la documentazione offerta sul punto da (doc. n.
4 - certificato rilasciato da U.O.B. Centro per l'Impiego di Bronte;
Parte_1
doc. n. 5 – C.U.D. 2015; doc. n.6 – conteggio contributi non versati anni 2016 e 2017, allegati al fascicolo di primo grado) non comprova la sussistenza di concrete aspettative di lavoro che siano state pregiudicate a seguito delle lesioni riportate dal sinistro.
In definitiva, ha diritto alla complessiva somma di euro 43.856,55 a titolo di Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi come sovra specificato, al cui pagamento è tenuta quale società designata a norma dell'art. 283 del D. Lgs. Controparte_2
7 settembre 2005 n. 209, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime
della Strada.
13 Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali anche dei gradi precedenti.
Le spese processuali di entrambi i gradi, come pure le spese di CTU liquidate in primo grado,
seguono la totale soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i valori medi - ad eccezione della fase di trattazione del presente di giudizio di appello per la quale viene applicato il valore minimo stante l'assenza di attività a contenuto istruttorio - previsti dal D.M. 55/2014 (come modificato da D.M. 147/2022), sulla base dello scaglione di valore tra euro 26.001,00 e euro
52.000,00 (in ragione del quantum risarcitorio) e vanno poste a carico di e in Controparte_2
favore di . Parte_1
Le spese del primo grado di giudizio vanno distratte in favore del procuratore di , il Parte_1
quale ha dichiarato nel proprio atto introduttivo di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
Le spese del presente grado di giudizio vanno poste in favore dello Stato, ex art. 133 D.P.R.
115/2002, atteso che , per codesto giudizio di appello, è stato provvisoriamente Parte_1
ammesso al patrocinio a spese dello Stato (giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Catania del 23.01.2024).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 348/2024 R.G., in riforma della sentenza di primo grado della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania n.
4796/2023, pubblicata il 24.11.2023, nel giudizio iscritto al n. 8546/2018 R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di quale Parte_1 Controparte_2 società designata a norma dell'art. 283 del D. L.gs. 7 settembre 2005 n. 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, dichiara il diritto di al Parte_1
risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro stradale verificatosi in data 28.5.2016.
Condanna nella qualità, al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
complessiva somma di euro 43.856,55, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi legali nella diversa misura indicata in motivazione.
Condanna altresì nella qualità, al pagamento, in favore di , delle Controparte_2 Parte_1
spese processuali del primo grado e del presente giudizio di appello che si liquidano:
- per il primo grado di giudizio in complessivi euro 7.616,00 (di cui euro 1.701,00 per la fase di
14 studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la fase istruttoria ed euro
2.905,00 per la fase decisionale), oltre a euro 786,00 per esborsi, spese generali nella misura del
15%, c.p.a. e i.v.a. per legge;
- per il giudizio di appello in complessivi euro 8.469,00 (di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed euro
3.470,00 per la fase decisionale), oltre alle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a come per legge.
Dispone la distrazione delle spese processuali, come sopra liquidate per il primo grado di giudizio, a favore del procuratore anticipatario di , avv. Ludovico Del Campo. Parte_1
Dispone che il pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio venga eseguito in favore dello Stato, ex art. 133 D.P.R. 115/2002.
Pone definitivamente a carico di le spese della CTU medico-legale espletata in Controparte_2
primo grado e liquidate in complessivi euro 1.000,00 (oltre Cassa e IVA) con decreto del 6.6.2022.
COSÌ DECISO IN CATANIA IL 30.01.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott. Massimo Lo Truglio dott. Giovanni Dipietro
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 348/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e ivi residente in Parte_1 C.F._1
viale R. Margherita n.117, elettivamente domiciliato in Randazzo, Piazza Municipio, presso lo studio dell'avv. Ludovico Del Campo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede legale in Bologna, via Stalingrado 45, quale società designata a norma dell'art. 283 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia
per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Catania, Corso Italia n. 244, presso lo studio dell'avv. Santo Spagnolo, giusta procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI: all'esito dell'udienza di discussione orale del 28.1.2025 la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1
di Catania la nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni Controparte_2
a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente stradale verificatosi in data 28.05.2016, alle ore 14:15 circa,
allorquando, mentre egli si trovava seduto sul pianale di carico del proprio furgone FIAT Doblò,
parcheggiato ai bordi del viale Catania in Bronte, veniva investito da un'autovettura di piccola cilindrata, di colore grigio, guidata presumibilmente da una donna che, subito dopo l'urto, si allontanava velocemente rimanendo non identificata.
Soccorso dal 118 e trasportato al P.S. del presidio ospedaliero “Castiglione Prestianni” di Bronte, gli veniva diagnosticato trauma bilaterale degli arti inferiori con ferito lacero contuse, talché si rendevano necessari interventi chirurgici e lunghi periodi di ricovero ospedaliero.
L'attore riferiva altresì che, a seguito delle gravi lesioni riportate nel sinistro, aveva subito anche un danno patrimoniale determinato dal mancato percepimento del reddito da lavoro, e conseguente mancato versamento dei contributi previdenziali in suo favore, relativamente al periodo nel quale,
stante le gravi lesioni riportate, non aveva potuto svolgere la sua mansione di operaio presso l'Azienda Forestale di Catania.
In seguito all'anzidetto sinistro l'attore assumeva, dunque, di avere subito danni per complessivi euro
91.757,87.
Per tali fatti, con raccomandata a.r. del 4.4.2017, l'attore diffidava e metteva in mora la
[...]
quale compagnia designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, la quale CP_2
non dava alcun riscontro.
Nelle more, sempre con raccomandata a.r. del 15.12.2017, la compagnia assicurativa veniva invitata alla stipula di convenzione assistita, ma anche questo invito rimaneva privo di riscontro.
L'attore chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare fondata la sua domanda e conseguentemente sussistente il suo diritto al risarcimento dei danni quantificati complessivamente in euro 91.757,87
con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio la nella suddetta qualità, contestando gli avversi Controparte_2
assunti, sia in ordine all'an che al quantum.
2 Sentiti i testimoni indicati dall'attore, disposta ed espletata CTU medico-legale a cura della dott.ssa e disposto l'interrogatorio libero dell'attore, all'udienza del 25.9.2023 il giudice Persona_1
istruttore poneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 4796/2023, pubblicata il 24.11.2023, il Giudice unico della Quinta Sezione Civile del
Tribunale di Catania (nel giudizio iscritto al n. 8546/2018 R.G.) rigettava le domande attoree,
condannando alla refusione delle spese di lite in favore della società convenuta, nella Parte_1
misura di complessivi euro 5.000,00 (oltre IVA, CPA e rimborso spese generali), e poneva definitivamente a carico della parte attrice le spese della CTU medico – legale.
Con atto ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la superiore pronuncia, per Parte_1
le ragioni di cui si dirà nel prosieguo.
n.q. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame proposto. Controparte_2
All'esito della discussione orale delle parti, all'udienza del 28.1.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità e/o inutilizzabilità della produzione fotografica che parte appellante ha depositato in data 26.10.2024 nel fascicolo informatico del presente grado di giudizio.
Invero, diversamente da quanto sostenuto dalla compagnia appellata, non si tratta di prova nuova ma,
bensì, della produzione “a colori” di una riproduzione fotografica già facente parte dei documenti versati in atti dall'attore nel precedente grado di giudizio.
In particolare, si tratta del fascicolo fotografico allegato alla copia dell'annotazione della Polizia
Giudiziaria, redatta il 28.5.2016, indicato al n.3 dell'indice documenti di cui all'atto di citazione e depositato al momento dell'iscrizione della causa a ruolo.
Pertanto, con la produzione fotografica a colori allegata dall'appellante in questo grado di giudizio,
non si è verificata alcuna violazione del divieto di nova, come invocata dalla compagnia assicurativa a sostegno della propria eccezione, trattandosi di prova già acquisita nel processo.
Sempre in via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione, di parte appellata, di decadenza dalla domanda risarcitoria per mancato assolvimento dell'onere di riproposizione di cui all'art. 346 c.p.c.
3 In ordine alla forma della riproposizione delle domande e delle eccezioni non accolte, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la giurisprudenza di legittimità è concorde nello statuire che, in mancanza di una norma specifica sulla forma, la riproposizione delle domande e delle eccezioni non accolte in primo grado non richiede un particolare formalismo, pertanto “queste possono essere riproposte in qualsiasi forma
idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse”,
tuttavia, “pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al
riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice” (da ultimo, v. Cass., sez. VI, ordinanza n. 11816 del 2022).
Ora, non sussiste alcun dubbio che l'appellante, con il proprio atto di citazione, abbia voluto riproporre tutte le domande non accolte con la sentenza impugnata, non limitandosi a un generico richiamo delle domande formulate con l'atto di citazione di primo grado, come sostenuto dall'appellata ma, bensì, attraverso il richiamo specifico di esse nelle conclusioni ivi rassegnate.
Pertanto, stante l'inequivocabile riproposizione di tutte le domande non accolte, parte appellante non
è incorsa in alcuna decadenza, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Da ultimo, sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva della n.q. di impresa designata per la gestione del F.G.V.S. Controparte_2
Parte appellata sostiene che abbia omesso di impugnare un capo autonomo di sentenza, Parte_1
segnatamente quello con il quale il giudice di primo grado ha accertato la volontarietà dell'attore di non rendere note le generalità della conducente del veicolo investitore e, pertanto, stante la formazione del giudicato interno sul punto, ne scaturirebbe il venire meno di un elemento necessario per la legittimazione passiva del F.G.V.S., ovverosia la prova dell'impossibilità involontaria di identificazione del veicolo investitore.
Tale eccezione non appare fondata atteso che il capo di sentenza de quo non può considerarsi autonomo.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “sono suscettibili di giudicato interno solo
i capi della sentenza completamente autonomi rispetto a quelli investiti dall'impugnazione, perché
fondati su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi
efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, sicché il giudicato non può essere opposto in
4 relazione ad affermazioni che costituiscono la premessa logica della statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto di gravame” (cfr. Cass. n. 18713/2016; Cass. n. 21001/2023).
È stato altresì precisato che “la locuzione giurisprudenziale”, minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno, “individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e
dall'effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali
elementi riapre la cognizione sull'intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato
interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione" (cfr.
Cass. n. 16853/2018; Cass. n. 21001/2023)
Orbene, la valutazione fatta dal primo giudice in ordine al volontario mancato assolvimento dell'onere di identificazione del veicolo da parte del danneggiato, contrariamente a quanto sostenuto dell'appellata, non costituisce un capo autonomo di sentenza, suscettibile di assumere la portata di giudicato interno se non specificamente censurato, atteso che, sebbene parte appellante non abbia riservato ad essa una specifica censura, tale statuizione è in stretta correlazione con quelle espressamente dedotte nei motivi di appello e, come tale, compresa nel thema decidendum del giudizio di appello.
Pertanto, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo all' va Controparte_2
rigettata in quanto infondata.
Passando all'esame dei motivi di appello, con il primo invoca la declaratoria di nullità Parte_1
della sentenza impugnata per carenza e/o insufficienza di motivazione, ai sensi del disposto di cui agli artt. 132 e 161 c.p.c.
In particolare, l'appellante sostiene che la sentenza impugnata sia nulla per difetto del requisito della motivazione, stante la non rinvenibilità del percorso argomentativo adottato dal giudice di prime cure per giungere alla sua decisione.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma
2, n. 4, c.p.c. - determinante la nullità della sentenza - sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio,
5 né alcuna disamina logico - giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass.
n. 22156/2024).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha esposto i fatti rilevanti di causa e le ragioni giuridiche sottese alla decisione, con la conseguenza che, quand'anche sintetica, la motivazione appare chiara e sufficiente a illustrare il percorso logico -giuridico culminante nel dispositivo assunto.
Con il secondo motivo, l'appellante eccepisce l'errore del primo giudice nell'avere ritenuto il sinistro oggetto di causa come un fatto dolosamente commesso ai danni dell' e, pertanto, non risarcibile. Pt_1
Con il terzo motivo di appello, l'appellante eccepisce l'omessa valutazione, da parte del primo giudice, degli altri elementi probatori acquisiti nel corso del processo dai quali emergerebbe inequivocabilmente la prova della dinamica del sinistro, così come dedotta dall'attore nell'atto di citazione.
Ritiene la Corte che il secondo e il terzo motivo di appello, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione logico - giuridica, vanno accolti, in quanto fondati, per le ragioni di seguito espresse.
Deve rilevarsi, innanzi tutto, che per consolidata giurisprudenza di legittimità, è pacifico che il Fondo
di Garanzia delle Vittime della Strada risponde anche se il sinistro è stato dolosamente cagionato.
Invero, con la sentenza n. 4798 del 1999, la Corte di Cassazione ha stabilito espressamente che il
Fondo di Garanzia deve rispondere nei confronti del danneggiato anche nel caso di danno derivante da fatti dolosi e giunge a tale conclusione disquisendo sulla ratio della legge n. 990 del 1969 e seguenti modificazioni (normativa in materia di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.).
La Suprema Corte ha precisato che il legislatore, con tale normativa, ha voluto distinguere l'ambito del rapporto tra assicurato e assicuratore (soggetto alla disciplina privatistica del contratto in materia di assicurazione e che, pertanto, esclude la garanzia per fatti dolosi dell'assicurato) dall'ambito del rapporto tra danneggiato e assicuratore/F.G.V.S. (soggetto, invece, a una disciplina di natura pubblicistica che tutela, il danneggiato, a prescindere dal contenuto del contratto e dalla stessa sussistenza di un contratto di assicurazione) e, premessa tale distinzione, stabilisce che il legislatore,
stante il particolare allarme sociale suscitato dalla gravità e frequenza degli incidenti connessi con la
6 circolazione dei veicoli e natanti, ha predisposto una tutela privilegiata dei danneggiati che opera,
tendenzialmente, sempre e comunque, anche nell'ipotesi di atti dolosi.
Ciò non significa che vengono meno i principi di carattere civilistico in materia di assicurazione ma questi operano solo con riferimento ai rapporti tra assicuratore e assicurato e, pertanto, disposto il pagamento previsto dalla legge in favore del danneggiato a seguito di fatto doloso, nel caso di veicolo assicurato l'assicuratore avrà verso la propria controparte contrattuale (l'assicurato) il diritto di rivalsa;
mentre nell'ipotesi di veicolo rimasto ignoto l'impresa designata avrà l'azione di regresso e il diritto di surroga nei confronti del soggetto privo di assicurazione ovvero del soggetto del mezzo rimasto sconosciuto.
Tale pronuncia ha trovato altresì conferma nella sentenza n. 10301 del 2009 in cui la Corte di
Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto “L'istituto del Fondo di garanzia per le vittime
della strada, previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e la relativa disciplina di
risarcimento di cui all'art. 21 della medesima legge, pur essendo dettati da motivi di solidarietà, si
ispirano ai principi fondamentali della responsabilità aquiliana, sicché l'obbligazione che scaturisce
a carico del Fondo nel caso di illecito imputabile a veicolo non identificato ha natura risarcitoria e
non è sottoposta ad altre limitazioni, se non quelle espressamente previste dalla legge. Pertanto, il
Fondo è tenuto a rispondere nei confronti del danneggiato anche nel caso in cui il sinistro sia stato
causato dal fatto doloso del conducente del veicolo non identificato, ed anche quando tra i veicoli
coinvolti sia mancato un urto materiale”.
Il superiore orientamento giurisprudenziale ha trovato conferma nella più recente ordinanza della
Suprema Corte n. 10540 del 2023 la quale, stabilendo che l'onere probatorio gravante sul danneggiato che promuova un giudizio risarcitorio nei confronti del F.G.V.S consiste nel “dimostrare le modalità
del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo”, ha ulteriormente confermato l'intervento del Fondo di Garanzia anche nel caso di fatto commesso dolosamente.
Pertanto, il giudice di prime cure ha errato nell'escludere l'operatività della garanzia invocata dall'attore sulla scorta della presunta natura dolosa del fatto commesso.
7 Ciò non di meno, la Corte ritiene di non aderire alla valutazione fatta dal primo giudice proprio in ordine alla natura dolosa del fatto oggetto di causa.
Invero, l'esatta dinamica del sinistro, come descritta in citazione, ha trovata ampia e adeguata conferma nelle deposizioni testimoniali assunte in primo grado.
deduceva che, in data 28.05.2016, intorno alle ore 14:15 circa, si trovava seduto sul Parte_1
pianale di carico del proprio furgono FIAT Doblò, parcheggiato ai bordi del viale Catania nel centro di Bronte, allorquando veniva investito da un'autovettura di piccole dimensioni, guidata presumibilmente da una donna la quale, perdendo il controllo del mezzo, usciva dalla propria corsia di marcia e impattava l' , colpendolo agli arti inferiori, con conseguenti gravi lesioni fisiche, come Pt_1
documentati in atti e confermate nella dettagliata e incontestata relazione medico - legale dalla C.T.U.
dott.ssa . Persona_1
I testimoni escussi (v. verbali udienza del 7.6.2021 e del 10.1.2022), (il quale si Testimone_1
trovava, al momento dell'impatto, alla guida di un furgone fermo a circa trenta metri dal Doblò
dell' ) e (che si trovava insieme alla moglie presso la vicina postazione Pt_1 Testimone_2
dell'autoambulanza del 118) hanno fornito elementi idonei a corroborare la ricostruzione del fatto così come dedotta dall'attore, odierno appellante.
Invero, , interrogato sul capitolo di prova n. 1 della memoria istruttoria di cui all'art. Testimone_1
183, comma 6, c.p.c. di parte attrice, rispondeva: “ero alla guida del furgone del mio titolare intento a
percorrere la salita che porta verso il cimitero all'uscita del paese, allorquando ho visto un'auto che,
prima procedeva a zig zag e poi ha colpito il furgono bianco della frutta;
ero fermo allo stop a circa
30 metri dal furgone, il quale fu colpito dietro in un punto che non ho potuto vedere”;
successivamente, presa visione delle foto allegate al rapporto dei carabinieri, a specifica domanda rispondeva: “il furgone in foto è quello che io ho visto;
al momento dell'impatto il furgone era nella posizione che si vede nella foto”; infine, interrogato sul capitolo di prova n. 7 della suddetta memoria istruttoria, il teste dichiarava che la vettura investitrice era “una macchina piccola”. _1
, interrogato sull'articolato di prova n. 1 della suddetta memoria istruttoria, così Testimone_2
rispondeva: “ero, insieme con mia moglie, presso la soglia del posto delle ambulanze, allorquando
siamo stati sorpresi da un botto di lamiera o qualcosa del genere;
a questo punto ci siamo voltati e
8 abbiamo visto il signore oggi qui presente in aula a terra che si lamentava”; interrogato sul capitolo di prova n. 2, dichiarava che: “dopo aver sentito il botto di cui ho detto, appena voltatici, ho scorso un'auto che era andata a finire dentro la fermata dell'autobus, evidentemente in quanto non aveva
saputo percorrere per intero la rotonda;
e ho visto inoltre che il conducente, che non saprei identificare, ha fatto retromarcia e se ne è andato a velocità”; infine, mostrate le foto allegate al rapporto dei Carabinieri, anche il teste riconosceva i luoghi a cui aveva fatto riferimento Tes_2
nella propria deposizione.
Alla luce delle superiori risultanze istruttorie, va rilevato come l'attore abbia assolto correttamente il suo onere probatorio, tenuto conto che la Corte di Cassazione ha chiarito che la dimostrazione che il sinistro sia accaduto può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere “tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”, non essendo richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attivazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (Corte di Cassazione, ordinanza del 23 giugno 2017, n. 15659).
Quanto alla prova della impossibilità involontaria di identificare il veicolo investitore, questa Corte,
diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, ritiene che parte attrice abbia dato prova della incolpevole mancata identificazione della conducente del veicolo.
In particolare, a seguito dell'urto, veniva ferito gravemente agli arti inferiori, e il mezzo Parte_1
investitore fuggiva repentinamente, senza prestare soccorso.
Tale circostanza è stata confermata dal teste il quale, rispondendo ai capitoli n. 2 e Testimone_2
n. 3 della memoria istruttoria di parte attrice, dichiarava che: “..dopo aver sentito il botto di cui ho detto, appena voltatici, ho scorto un'auto che era andata a finire dentro la fermata del pullman,
evidentemente in quanto non aveva saputo percorrere per la intero la rotonda;
e ho visto inoltre che
il conducente, che non saprei identificare, ha fatto retromarcia e se ne è andato a velocità” (v. verbale d'udienza del 10.1.2022).
Le superiori circostanze escludono, dunque, in capo ad alcuna negligenza Parte_1
nell'identificazione del soggetto investitore, pur prescindendo dalla mancanza di una querela.
9 Sul punto, la Corte non condivide la valutazione fatta dal giudice di prime cure in ordine alle dichiarazioni rese dall' il giorno del sinistro e contenute nel rapporto della Polizia Giudiziaria Pt_1
(“QUELLA MI VOLEVA AMMAZZARE”). Pt_2
Dal tenore di tali dichiarazioni il primo giudice ha dedotto che l'attore avesse a sua disposizione elementi idonei a consentirgli di individuare l'identità della automobilista e che tali elementi fossero stati volontariamente celati dallo stesso agli organi competenti, per impedire l'accertamento del Pt_1
fatto di reato.
Questa Corte non intende aderire a tale interpretazione in quanto dette dichiarazioni, oltre ad essere state smentite dall' stesso in sede di interrogatorio libero (v. verbale di udienza del 25.9.2023), Pt_1
costituiscono improperi e/o colorite esclamazioni, con molta probabilità legati alla concitazione del momento e al dolore patito a causa delle lesioni subite, inidonee a dimostrare una pregressa conoscenza tra l' e l'automobilista fuggitiva. Pt_1
A ciò si aggiunga che secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. Cass. Sez.
VI, 12.07.2022 n. 21983; Cass. Sez. VI, 11.04.2022 n. 11656; Cass. Sez. VI, 31.08.2020 n. 18097; C.
App. Napoli Sez. VI, 16.06.2022 n. 2743 in Redaz. Giuffrè 2022), “In tema di sinistri stradali causati
da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è
condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi della L. n. 990 del
1969, art. 19 (ratione temporis applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di
garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo
in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della
querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire
l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente
provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (da ultimo Cass. n. 9873 del 2021)”.
In definitiva, parte attrice ha adeguatamente adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente e,
acclarata la dinamica del sinistro così come descritta dall'attore nella citazione introduttiva, l'appello formulato va accolto.
10 Quanto all'eccepito concorso di colpa, ex art. 1227, comma 1, c.c., di da parte della Parte_1
compagnia assicurativa, va rilevato sul punto che la giurisprudenza di legittimità è conforme nel ritenere che “la norma [art. 1227 c.c.] intende imporre un dovere di cautela anche in capo allo stesso
danneggiato, limitandone il diritto al risarcimento, in ragione di un concorso del proprio fatto
colposo, che si ponga in un nesso di ragionevole probabilità e, quindi, di causalità adeguata con il
pregiudizio patito ... il concorso della vittima nella causazione o nell'aggravamento del danno, ai
sensi dell'art. 1227 c.c., sussiste solo quando la condotta del danneggiato sia stata colposa, vale a
dire irrispettosa di precetti legali, di patti contrattuali o di regole di comune prudenza" (Cass.
22016/2019).
Tanto premesso, nel caso de quo manca la prova della condotta colposa dell'attore, odierno appellante, nella causazione dell'evento lesivo atteso che l' , al momento dell'urto, si trovava Pt_1
seduto sul pianale di carico del proprio furgone - parcato sul lato della strada, in un'area di sosta al di fuori della corsia (come dimostrano le foto allegate al rapporto dei Carabinieri) - e veniva colpito dall'autovettura investitrice, che, perdendo il controllo della velocità, usciva fuori dalla corsia e lo impattava agli arti inferiori.
Da ciò ne consegue che l'evento verificatosi a danno dell' , con elevata probabilità, sia da Pt_1
addebitare esclusivamente alla condotta della conducente del veicolo rimasto sconosciuto che,
colposamente, ha investito l'odierno appellante, cagionando le lesioni patite. Pertanto, il diritto al risarcimento dell'attore non può essere ridotto, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
L'accoglimento dell'appello spiegato impone la liquidazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall' al fine di quantificare il risarcimento a cui lo stesso ha diritto. Pt_1
In tal senso, possono condividersi le conclusioni della dott.ssa (v. C.T.U. in atti), Persona_1
sostanzialmente non contestate dalle parti in causa.
In particolare, la CTU, sulla scorta della documentazione medico - sanitaria allegata dall'attore, dopo avere descritto l'iter diagnostico e sanitario del paziente ed effettuato l'esame obiettivo, ha affermato che le lesioni riportate dall' (“Esiti cicatriziali agli arti inferiori”) sono in rapporto di causalità Pt_1
materiale con il sinistro dallo stesso subito. Ha, inoltre, precisato che “Il quadro clinico di cui trattasi,
11 ormai stabilizzato, costituisce un danno biologico, ossia una menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto valutabile a prescindere dalla sua capacità a produrre reddito”.
La dott.ssa ha riscontrato una invalidità permanente pari al 11% nonché un periodo di Per_1
inabilità temporanea assoluta al 100% di 50 (cinquanta) giorni, un periodo di inabilità temporanea al
50% di 30 (trenta) giorni e un periodo di inabilità temporanea al 25% di 193 (centonovantatre) giorni.
Sulla base di tali conclusioni, spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno Parte_1
non patrimoniale (ex artt. 2054 e 2059 c.c.) complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. e alla sofferenza morale ad esso correlata, liquidato in via equitativa, trattandosi di lesioni macropermanenti, secondo le
Tabelle del Tribunale di Milano del 2024, che tengono conto sia del danno biologico/dinamico-
relazionale che della sofferenza morale soggettiva interiore (Cass. n. 27380/2022).
Nella specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, della lunga durata dell'invalidità temporanea, dei ripetuti periodi di ricovero ospedaliero, dell'età della persona al momento del fatto de quo (anni quarantacinque alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. Civ. 22858/2020 e Cass. civ. 27380/2022
in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, il danno non patrimoniale subito da , in occasione del sinistro verificatosi in data 28.5.2016, deve Parte_1
essere liquidato in complessivi euro 42.799,75 di cui:
- euro 29.776,00 per il danno da invalidità permanente al 11%;
- euro 13.023,75 per il danno da invalidità temporanea, di cui:
i. euro 5.750,00 per n. 50 giorni di invalidità temporanea assoluta;
ii. euro 1.725,00 per n. 30 giorni di invalidità temporanea al 50%;
iii. euro 13.023,75 per n. 193 giorni di invalidità temporanea al 25%.
Sulla predetta somma di euro 42.799,75 (così attualizzata alla data odierna), quale debito di valore,
devono altresì essere riconosciuti gli interessi legali (art. 1284 comma 1 c.c.) che decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma, come tale liquidata, devalutata all'epoca del sinistro (28.5.2016) e poi progressivamente rivalutata di anno
12 in anno secondo gli indici Istat, dal 28.5.2016 fino al passaggio in giudicato della presente sentenza
(v. Cass. Sez. III, 10376/2024).
Va, inoltre, liquidato in favore di parte appellante il danno patrimoniale avente ad oggetto le spese mediche sostenute a causa del sinistro, documentate in atti e riconosciute congrue dalla dott.ssa
, per una somma pari ad euro 1.056,80. Sulla predetta somma, quale debito di valuta, devono Per_1
altresì essere riconosciuti gli interessi legali (art. 1284 comma 1 c.c.) che decorrono dalla formale messa in mora, avvenuta giusta missiva recepita dalla compagnia assicurativa a mezzo raccomandata a/r il 7.4.2017, sino al tempo dell'effettivo pagamento.
Infine, non va liquidato il danno da perdita della capacità lavorativa specifica atteso che parte attrice non ha assolto all'onere probatorio in ordine a tale effettivo pregiudizio patrimoniale.
Invero, è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che il risarcimento del danno da incapacità
lavorativa specifica non spetta in automatico, non trattandosi di danno in re ipsa, ma è sempre il danneggiato a dover dimostrare in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (v. Cass. n.
26641/2023).
Orbene, nel caso di specie, il danneggiato, odierno appellante, non ha dimostrato di aver subito una contrazione dei propri redditi successivamente al sinistro de quo atteso che la documentazione offerta sul punto da (doc. n.
4 - certificato rilasciato da U.O.B. Centro per l'Impiego di Bronte;
Parte_1
doc. n. 5 – C.U.D. 2015; doc. n.6 – conteggio contributi non versati anni 2016 e 2017, allegati al fascicolo di primo grado) non comprova la sussistenza di concrete aspettative di lavoro che siano state pregiudicate a seguito delle lesioni riportate dal sinistro.
In definitiva, ha diritto alla complessiva somma di euro 43.856,55 a titolo di Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi come sovra specificato, al cui pagamento è tenuta quale società designata a norma dell'art. 283 del D. Lgs. Controparte_2
7 settembre 2005 n. 209, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime
della Strada.
13 Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali anche dei gradi precedenti.
Le spese processuali di entrambi i gradi, come pure le spese di CTU liquidate in primo grado,
seguono la totale soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i valori medi - ad eccezione della fase di trattazione del presente di giudizio di appello per la quale viene applicato il valore minimo stante l'assenza di attività a contenuto istruttorio - previsti dal D.M. 55/2014 (come modificato da D.M. 147/2022), sulla base dello scaglione di valore tra euro 26.001,00 e euro
52.000,00 (in ragione del quantum risarcitorio) e vanno poste a carico di e in Controparte_2
favore di . Parte_1
Le spese del primo grado di giudizio vanno distratte in favore del procuratore di , il Parte_1
quale ha dichiarato nel proprio atto introduttivo di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
Le spese del presente grado di giudizio vanno poste in favore dello Stato, ex art. 133 D.P.R.
115/2002, atteso che , per codesto giudizio di appello, è stato provvisoriamente Parte_1
ammesso al patrocinio a spese dello Stato (giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Catania del 23.01.2024).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 348/2024 R.G., in riforma della sentenza di primo grado della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania n.
4796/2023, pubblicata il 24.11.2023, nel giudizio iscritto al n. 8546/2018 R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di quale Parte_1 Controparte_2 società designata a norma dell'art. 283 del D. L.gs. 7 settembre 2005 n. 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, dichiara il diritto di al Parte_1
risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro stradale verificatosi in data 28.5.2016.
Condanna nella qualità, al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
complessiva somma di euro 43.856,55, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi legali nella diversa misura indicata in motivazione.
Condanna altresì nella qualità, al pagamento, in favore di , delle Controparte_2 Parte_1
spese processuali del primo grado e del presente giudizio di appello che si liquidano:
- per il primo grado di giudizio in complessivi euro 7.616,00 (di cui euro 1.701,00 per la fase di
14 studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la fase istruttoria ed euro
2.905,00 per la fase decisionale), oltre a euro 786,00 per esborsi, spese generali nella misura del
15%, c.p.a. e i.v.a. per legge;
- per il giudizio di appello in complessivi euro 8.469,00 (di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed euro
3.470,00 per la fase decisionale), oltre alle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a come per legge.
Dispone la distrazione delle spese processuali, come sopra liquidate per il primo grado di giudizio, a favore del procuratore anticipatario di , avv. Ludovico Del Campo. Parte_1
Dispone che il pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio venga eseguito in favore dello Stato, ex art. 133 D.P.R. 115/2002.
Pone definitivamente a carico di le spese della CTU medico-legale espletata in Controparte_2
primo grado e liquidate in complessivi euro 1.000,00 (oltre Cassa e IVA) con decreto del 6.6.2022.
COSÌ DECISO IN CATANIA IL 30.01.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott. Massimo Lo Truglio dott. Giovanni Dipietro
15