Articolo 22 della Legge 27 febbraio 1973, n. 26
Articolo 21Articolo 23
Versione
29 marzo 1973
Art. 22. I residui passivi alla chiusura dell'e-
sercizio finanziario 1970 risultano stabili-
ti in....................................... L. 32.094.506 dei quali furono pagati nel 1971)........... " 22.651.255
-------------- e rimasero da pagare al 31 dicembre 1971.... L. 9.443.251
--------------
Entrata in vigore il 29 marzo 1973