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Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2023, n. 22016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22016 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OR AC DI AE, nato in [...] il [...] avverso il decreto del 15/11/2022 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il cittadino ecuadoregno DI AE OR AC, con atto del suo difensore, impugna il decreto della Corte di appello di Genova del 15 novembre scorso, che ha confermato l'applicazione, nei suoi confronti, della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, in quanto soggetto che vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs., n. 159 del 2011. 2. Il ricorso rassegna due doglianze. 2.1. La prima consiste nella violazione dell'art. 23-bis, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, perché le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte d'appello sono state inviate al difensore otto giorni prima della Penale Sent. Sez. 6 Num. 22016 Anno 2023 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 28/04/2023 data d'udienza, mentre tale disposizione prevede che le stesse debbano essere depositate nella cancelleria della Corte entro il decimo giorno precedente l'udienza e trasmesse immediatamente da quell'ufficio ai difensori. Nello specifico, i giudici d'appello, investiti della questione, hanno omesso di pronunziarsi. 2.2. In secondo luogo, il ricorrente lamenta la violazione del disposto del citato art. 1, lett. b), come definito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 24 del 2019, poiché le condotte delittuose poste a fondamento della misura non sono effettivamente produttive di reddito, trattandosi per lo più - ovvero undici su quattordici - di semplici tentativi di furto. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è ammissibile, per la manifesta infondatezza di entrambi i motivi. 2. In tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23-bis, cit., la trasmissione non immediata delle conclusioni del Pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo, non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, per il carattere tassativo delle nullità e per l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come, a titolo esemplificativo, la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941; Sez. 2, n. 14501 del 03/02/2023, Vehapi, non mass.; nello stesso senso, con riferimento all'analoga disciplina del giudizio di cassazione: Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280412; Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Simbari, Rv. 281694, in un caso - come quello in esame - in cui, nonostante il tardivo invio della requisitoria scritta, il difensore ha tempestivamente rassegnato le proprie conclusioni scritte). Nello specifico, il procedimento non si presentava oggettivamente complesso, né il difensore, al di là di una generica doglianza sulla riduzione del tempo necessario per articolare le proprie deduzioni contrarie, ha rappresentato alcuna specifica compromissione delle proprie prerogative. La manifesta infondatezza della doglianza, infine, rende irrilevante l'assenza di motivazione sul punto nel provvedimento impugnato. 3. Manifestamente infondato - e comunque volto a censurare, al più, un vizio di motivazione, tuttavia non rilevabile in questa sede (art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159, cit.) - è anche il secondo motivo di ricorso. Il decreto impugnato, infatti, evidenzia come, delle condotte delittuose poste a fondamento del giudizio di pericolosità, diverse sono sicuramente produttive di reddito, trattandosi di quattro furti (peraltro relativi a beni di prima necessità: alimentari, abbigliamento, prodotti cosmetici) ed una ricettazione di un costoso smartphone, commessi tra dicembre 2019 e febbraio 2022. Dal suo canto, il ricorso non allega alcuna circostanza dalla quale poter inferire che il proposto disponesse di redditi leciti adeguati a garantirsi il sostentamento: non più d'un cenno viene effettuato, infatti, allo svolgimento di attività lavorativa, tuttavia imprecisata nella specie, nel tempo e nelle risorse ottenute, e di cui comunque il decreto dà atto, specificandone la durata limitata ed i modesti compensi. Di conseguenza, la motivazione del provvedimento non soltanto è esistente, ma è altresì perfettamente consequenziale e coerente al dato normativo, perciò sottraendosi a censura in questa sede. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il cittadino ecuadoregno DI AE OR AC, con atto del suo difensore, impugna il decreto della Corte di appello di Genova del 15 novembre scorso, che ha confermato l'applicazione, nei suoi confronti, della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, in quanto soggetto che vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs., n. 159 del 2011. 2. Il ricorso rassegna due doglianze. 2.1. La prima consiste nella violazione dell'art. 23-bis, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, perché le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte d'appello sono state inviate al difensore otto giorni prima della Penale Sent. Sez. 6 Num. 22016 Anno 2023 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 28/04/2023 data d'udienza, mentre tale disposizione prevede che le stesse debbano essere depositate nella cancelleria della Corte entro il decimo giorno precedente l'udienza e trasmesse immediatamente da quell'ufficio ai difensori. Nello specifico, i giudici d'appello, investiti della questione, hanno omesso di pronunziarsi. 2.2. In secondo luogo, il ricorrente lamenta la violazione del disposto del citato art. 1, lett. b), come definito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 24 del 2019, poiché le condotte delittuose poste a fondamento della misura non sono effettivamente produttive di reddito, trattandosi per lo più - ovvero undici su quattordici - di semplici tentativi di furto. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è ammissibile, per la manifesta infondatezza di entrambi i motivi. 2. In tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23-bis, cit., la trasmissione non immediata delle conclusioni del Pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo, non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, per il carattere tassativo delle nullità e per l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come, a titolo esemplificativo, la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941; Sez. 2, n. 14501 del 03/02/2023, Vehapi, non mass.; nello stesso senso, con riferimento all'analoga disciplina del giudizio di cassazione: Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280412; Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Simbari, Rv. 281694, in un caso - come quello in esame - in cui, nonostante il tardivo invio della requisitoria scritta, il difensore ha tempestivamente rassegnato le proprie conclusioni scritte). Nello specifico, il procedimento non si presentava oggettivamente complesso, né il difensore, al di là di una generica doglianza sulla riduzione del tempo necessario per articolare le proprie deduzioni contrarie, ha rappresentato alcuna specifica compromissione delle proprie prerogative. La manifesta infondatezza della doglianza, infine, rende irrilevante l'assenza di motivazione sul punto nel provvedimento impugnato. 3. Manifestamente infondato - e comunque volto a censurare, al più, un vizio di motivazione, tuttavia non rilevabile in questa sede (art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159, cit.) - è anche il secondo motivo di ricorso. Il decreto impugnato, infatti, evidenzia come, delle condotte delittuose poste a fondamento del giudizio di pericolosità, diverse sono sicuramente produttive di reddito, trattandosi di quattro furti (peraltro relativi a beni di prima necessità: alimentari, abbigliamento, prodotti cosmetici) ed una ricettazione di un costoso smartphone, commessi tra dicembre 2019 e febbraio 2022. Dal suo canto, il ricorso non allega alcuna circostanza dalla quale poter inferire che il proposto disponesse di redditi leciti adeguati a garantirsi il sostentamento: non più d'un cenno viene effettuato, infatti, allo svolgimento di attività lavorativa, tuttavia imprecisata nella specie, nel tempo e nelle risorse ottenute, e di cui comunque il decreto dà atto, specificandone la durata limitata ed i modesti compensi. Di conseguenza, la motivazione del provvedimento non soltanto è esistente, ma è altresì perfettamente consequenziale e coerente al dato normativo, perciò sottraendosi a censura in questa sede. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023.